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STATUTO

Approvato con deliberazione n. 94

 del 28 dicembre 2000 del Consiglio Comunale

 

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PREAMBOLO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - II Comune di Castel Focognano

Art. 2 - Stemma e Gonfalone del Comune di Castel Focognano

Art. 3 - Territorio del Comune di Castel Focognano

Art. 4 - Funzioni del Comune di Castel Focognano

Art. 5 - Funzioni Amministrative Generali

Art. 6 - Compiti del Comune di Castel Focognano

Art. 7 - Albo Pretorio

Titolo II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 8 - Organi del Comune di Castel Focognano

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 - Elezione e composizione del Consiglio Comunale

Art. 10 - Durata in carica del Consiglio Comunale

Art. 11 - Consiglieri Comunali

Art. 12 - Competenze del Consiglio Comunale

Art. 13 - Esercizio della Potestà Regolamentare

Art. 14 - Commissioni Comunali Permanenti

Art. 15 - Commissioni Comunali Speciali

Art. 16 - Commissione per il funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 17 - Sessioni del Consiglio Comunale

Art. 18 - Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 19 - Interventi dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 20 - Astensione dei Consiglieri Comunali

Art. 21 - Pubblicità delle Sedute del Consiglio Comunale

Art. 22 - Presidenza delle Sedute del Consiglio Comunale

Art. 23 - Votazioni e Funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 24 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale

Art. 25 - Pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale

CAPO III - LA GIUNTA E IL SINDACO

Sezione 1^ - LA GIUNTA

Art. 26 –Composizione e nomina

Art. 27 - Revoca e Dimissioni degli Assessori,

Art. 28 - II Vicesindaco

Art. 29 - Competenze della Giunta

Art. 30 - Funzionamento

Art. 31 - Provvedimenti

Sezione 2^ - IL SINDACO

Art. 32 - Rinvii

Art. 33 - Attribuzioni

Art. 34 - Altre competenze

Art. 35 Provvedimenti del Sindaco

 

 

Titolo III - PARTECIPAZIONE

Capo I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione 1^ - Criteri direttivi

Art. 36 - Partecipazione dei cittadini

Art. 37 - Principi del Procedimento Amministrativo

Art. 37 bis - Associazioni e Volontariato

Sezione 2^ - Riunioni, assemblee, consultazioni

Art. 38 - Riunioni e Assemblee

Art. 39 – Consultazioni

Sezione 3^ - Iniziativa popolare

Art. 40 - Istanze Petizioni Proposte

Art. 41 - Referendum

Art. 42 - Effetti del Referendum

Art. 43 - Disciplina del Referendum

Art. 44 - Azione Popolare

Art. 45 - Diritto di Accesso

Art. 46 - Diritto di informazione dei cittadini

Capo II - DIFENSORE CIVICO

Art. 47 - Istituzione del Difensore Civico

Titolo IV - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 48 - Svolgimento dell’azione amministrativa

Capo I - SERVIZI

Art. 49 - Servizi Pubblici Comunali

Art. 50 - Gestione diretta dei Servizi Pubblici

Art 51 - Aziende speciali ed istituzioni

Capo II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 52 - Convenzioni

Art. 53 - Consorzi

Art.. 54 - Accordi di Programma

Titolo V - ORDINAMENTO

Capo I - PRINCIPI DI GESTIONE

Art. 55 - Organi Gestionali

Art. 56 - Principi Generali

Art. 57 - Il Rapporto di Lavoro

Capo II - LA STRUTTURA

Art. 58 - Il Segretario Comunale ed il Vicesegretario

Art. 59 - Principi strutturali ed organizzativi

ART. 59 bis - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

ART. 59 ter - Collaborazioni esterne

ART. 59 quater - Uffici di indirizzo e di controllo

Art. 60 - Svolgimento dell’Attività Amministrativa e Giusto Procedimento

Titolo VI - RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI COMUNALI

Art. 61 - Responsabilità verso il Comune

Art. 62 – Responsabilità verso terzi

Art. 63 - Responsabilità dei Contabili

Art. 64 - Prescrizione dell'azione di responsabilità

Art. 65 - Parere sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

 

 

 

Titolo VII - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 66 - Ordinamento della Finanza Comunale

Art. 67 - Attività Finanziaria del Comune

Art. 68 - Amministrazione dei Beni Comunali

Art. 69 - Il Bilancio

Art. 70 - II Conto Consuntivo

Art. 71 - Attività Contrattuale

Art. 72 - Revisione Economico -Finanziaria

Art. 73 - Tesoreria

Art. 74 - Controllo Economico della Gestione

 

Titolo VIII - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 75 - Partecipazione alla Programmazione

Art. 76 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Art. 77 - Rapporti con la Comunità Montana

Art. 78 - Pareri Obbligatori

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 79 - Modificazioni e Abrogazione dello Statuto

Art. 80 - Adozione dei Regolamenti

Art. 81 - Entrata in Vigore dello Statuto

 

 

 

STATUTO

 

PREAMBOLO

 

II Comune di Castel Focognano ispira il suo indirizzo politico e amministrativo alle finalità della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai principi generali dello Statuto della Regione Toscana; attua nella propria azione amministrativa i principi di trasparenza e di imparzialità; organizza la propria attività in modo da attivare i diritti dei cittadini all’informazione e alla partecipazione.

 

II Comune di Castel Focognano, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

 

II Comune di Castel Focognano si dichiara "Comune d'Europa", aderisce all’ideale europeista e si impegna ad intraprendere e favorire tutte le iniziative che contribuiscono a costruire l'unità dell'Europa come strumento di progresso, di superamento delle disuguaglianze dei differenti livelli di vita e come ulteriore garanzia di equilibrio e di pacificazione della Comunità internazionale.

 

II Comune di Castel Focognano pone tra le proprie finalità il conseguimento dell’effettiva realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna; a tal fine adotta specifiche misure a beneficio delle donne per rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono il pieno inserimento nella vita sociale e nel lavoro.

 

La presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli altri organi collegiali del Comune nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti viene assicurata. I regolamenti di attuazione dello Statuto disciplineranno le modalità del principio di cui innanzi di pari opportunità tra uomo e donna. "

 

II Comune di Castel Focognano concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; ritiene prioritario difendere e assicurare i diritti del malato; considera fondamentale la prevenzione, e, quindi, la salubrità dell'ambiente e dei luoghi di lavoro; tutela la maternità e la prima infanzia; opera per l’effettuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

 

Il Comune di Castel Focognano contribuisce a garantire il diritto allo studio svolgendo le funzioni amministrative affidategli dalla legislazione statale e regionale, attivando i servizi e le iniziative che si prefiggono di assicurare a tutti i cittadini un'effettiva pari opportunità di istruirsi in coerenza con i principi della Costituzione e in particolare con gli artt. 3, 9, 33 e 34.

 

II Comune di Castel Focognano si impegna a garantire il diritto dei cittadini alla cultura, cosi come previsto dalla Costituzione e in particolare dall'art. 9, ritenendo la vita culturale un valore" irrinunciabile e un fattore di sviluppo della democrazia; a tal fine attiva e gestisce servizi permanenti e promuove attività favorendo anche il formarsi di organismi e associazioni culturali e ricercando le opportune forme di cooperazione.

 

In tale ambito il Comune di Castel Focognano:

 

a) promuove e gestisce il servizio pubblico di biblioteca, sia come centro di pubblica lettura e di documentazione, sia come uno degli strumenti per garantire il diritto di accesso all’informazione da parte dei cittadini, anche ai fini di una concreta applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa, di cui alla legge 7/8/1990 n. 241, dettante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;

 

b) tutela e valorizza i caratteri culturali presenti nel proprio territorio, nei loro molteplici aspetti ed espressioni, comprese quelle di religione, di lingua, di costume e di tradizioni locali.

 

II Comune di Castel Focognano opera per l’effettiva realizzazione del diritto all’informazione e si ispira a metodologie organizzative che garantiscono i diritti del cittadini, nella maniera più ampia possibile.

 

II Comune di Castel Focognano considera il rapporto fra i cittadini ed Ente Locale un punto qualificante dell'attività politico amministrativa.

 

 

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - II Comune di Castel Focognano

 

La Comunità locale di Castel Focognano, soggetto di autonomia riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica Italiana, costituisce un Ente denominato "Comune di Castel Focognano" che è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente Statuto.

 

Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l’osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

 

Art. 2 - Stemma e Gonfalone del Comune di Castel Focognano

 

II Comune ha come segno distintivo proprio lo stemma riconosciuto con provvedimento del 16 settembre 1953 del Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti morali.

 

II Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con decreto del 31 luglio 1954 del Presidente della Repubblica.

 

L'uso del gonfalone è disciplinato dalle norme di legge in vigore.

 

Art. 3 - Territorio del Comune di Castel Focognano

 

Il Comune di Castel Focognano comprende la parte di suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24/12/1954 n. 1228 approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

 

II territorio di cui al precedente comma comprende la frazione capoluogo di Rassina, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi Organi istituzionali e degli uffici e le frazioni di Carda, di Castel Focognano, di Pieve e Socana e di Salutio.

 

Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportare con legge regionale ai sensi dell’art. 133 della Costituzione, previa consultazione della popolazione del Comune.

 

Allo scopo di esercitare una pluralità di funzioni in forma associata il Comune di Castel Focognano promuove l’Unione con uno o più Comuni anche non necessariamente territorialmente contigui.

 

L’atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

 

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

La costituzione dell’Unione avviene con le deliberazioni adottate dai singoli Consigli Comunali che approvano l’identico testo dell’atto costitutivo e lo Statuto, riuniti in uno stesso atto.

 

La deliberazione non è soggetta a controllo ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio.

 

L’atto costitutivo determinato tramite convenzione deve necessariamente prevedere i fini che l’Unione intende prefiggersi, la durata, gli organi dell’Unione, le modalità di reperimento delle risorse, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, specifiche modalità gestionali come la costituzione di uffici Comuni e la delega di funzioni da parte di uno o più Comuni verso il comune individuato come capofila.

 

Lo Statuto recepisce e disciplina le previsioni dell’atto convenzionale le modalità di costituzione ed il funzionamento degli organi e le forme di consultazione degli enti contraenti.

 

Il presidente dell’Unione è scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati.

 

Gli altri organi sono composti da componenti delle giunte e dei consigli dei Comuni interessati, garantendo la presenza delle minoranze.

 

L’Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione

 

All’Unione spettano gli introiti derivanti dalle tasse, tariffe e contributi sui servizi ad essa affidati.

 

Art. 4 - Funzioni del Comune di Castel Focognano

 

Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi con interventi sostenibili e ne promuove lo sviluppo.

 

II Comune è titolare di funzioni proprie; esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

 

II Comune può esercitare, inoltre, eventuali funzioni delegategli da altri organismi, sia in forma temporanea che permanente.

 

Obiettivi preminenti del Comune sono lo sviluppo economico e sociale, finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

 

Art. 5 - Funzioni Amministrative Generali

 

II Comune esercita funzioni amministrative, previste dalla legge, nel settore della sanità, dell’assistenza e della beneficenza, dell’assistenza scolastica, dello sviluppo economico, dell’edilizia residenziale pubblica, della tutela dell’ambiente, della protezione civile.

 

Art. 6 - Compiti del Comune di Castel Focognano

 

Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Capo I Titolo IV del presente Statuto.

 

II Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare; le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

 

II Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse finanziarie.

 

Art. 7 - Albo Pretorio

 

II Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico che si trova in luogo pubblico accessibile a tutti.

 

Il Segretario Comunale attesta l’avvenuta pubblicazione degli atti, sulla base delle risultanze dell'apposito registro e della certificazione del responsabile del competente ufficio.

 

 

Titolo II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

 

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 8 - Organi del Comune di Castel Focognano

 

Sono Organi del Comune il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale.

 

Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune ed è il responsabile dell’amministrazione; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

 

Il Consiglio è organo di indirizzo politico e di controllo politico amministrativo.

 

La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune, attua gli indirizzi generali del Consiglio Comunale, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

 

Lo Statuto ed i relativi regolamenti di attuazione, nel rispetto delle riserve di legge in merito, disciplinano l’attribuzione delle funzioni e regolano i rapporti fra gli organi di cui al presente articolo nonché degli stessi con gli organi burocratici gestionali di cui al successivo titolo V.

 

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

 

Art. 9 - Elezione e composizione del Consiglio Comunale

 

Le norme relative alla composizione, all’elezione del Consiglio, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

 

Art. 10 - Durata in carica del Consiglio Comunale

 

La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

 

II Consiglio Comunale rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

 

Lo scioglimento del Consiglio Comunale è pure determinato dalla cessazione dalla carica del Sindaco per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

 

Art. 11 - Consiglieri Comunali

 

I Consiglieri Comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

 

I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

 

Nella seduta immediatamente successiva all’eIezione il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, a norma di legge, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste; l’iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

 

La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

 

Ogni Consigliere ha diritto ad ottenere, con le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e salvo l’obbligo del segreto nei casi specificatamente disciplinati dalla legge od in conformità ad essa:

 

a) ogni notizia od informazione utile all'espletamento del proprio mandato, ad opera dei responsabili degli uffici e servizi;

 

b) copia degli atti e documenti che ritiene necessari all’espletamento del suo mandato, in esenzione da bollo e diritti, ad opera del competente responsabile dell'ufficio o servizio;

 

c) risposta entro trenta giorni alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo, ad opera del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato.

 

Ciascun consigliere comunale inoltre ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti, modifiche, mediante presentazione di apposite richieste di emendamenti, nei modi e nei tempi fissati nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

 

Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

 

Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

 

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza del Consiglio Comunale.

 

Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.

 

Le indennità spettanti ai Consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

 

Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con il Comune stesso.

 

I Consiglieri che non intervengano alle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio, nel rispetto della normativa sulla trasparenza e secondo le modalità previste nel regolamento sul funzionamento del Consiglio stesso.

 

Art. 12 - Competenze del Consiglio Comunale

 

II Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

 

Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

 

II Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio fissa le modalità con le quali fornire allo stesso servizi e attrezzature e risorse finanziarie.

 

Il regolamento disciplina altresì i modi di gestione delle risorse attribuite all’organo consiliare per il suo funzionamento e quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

 

Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi.

 

Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l’attività degli altri organi.

 

Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nel corso della prima seduta utile del Consiglio e comunque entro quarantacinque giorni dalla data di proclamazione.

 

Il Consiglio nomina e revoca suoi rappresentanti presso Enti Aziende ed Istituzioni ove tale prerogativa è riservata dalla legge. In tale occasione o anche successivamente, ove ne ravvisi la necessità, può esprimere indirizzi per orientare l’azione dei suddetti rappresentanti. Nella nomina dovrà essere rispettato il principio di pari opportunità tra uomo e donna garantendo, ove possibile la presenza di entrambi i sessi.

 

 

 

Alla nomina e alla revoca di cui sopra si provvede in seduta pubblica e con votazione per scheda segreta con le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio.

 

Il Consiglio verifica annualmente nel mese di settembre l’accertamento degli equilibri generali del bilancio e contestualmente esamina l’attuazione delle linee programmatiche di governo espresse dalla Giunta.

 

Il Consiglio Comunale partecipa al controllo di gestione ai sensi di quanto previsto dall’art. 74 del presente Statuto.

 

Art. 13 - Esercizio della Potestà Regolamentare

 

Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, i regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli Organi e per l’esercizio delle funzioni.

 

I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

 

Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana, rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.

 

Art. 14 - Commissioni Comunali Permanenti

 

Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce con atto deliberativo adottato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale assicurando la presenza della minoranza.

 

Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento, le forme di partecipazione di altri soggetti sono stabilite dal regolamento.

 

II Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto, ove ovviamente non ne siano componenti.

 

Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale verbale; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell’attività amministrativa del Consiglio.

 

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta Comunale, nonché, previa Comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli Amministratori e dei Dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti, anche parzialmente, dal Comune.

 

Nella composizione delle commissioni dovrà essere favorita, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi in omaggio al principio di pari opportunità a cui si ispira il presente Statuto.

 

Art. 15 - Commissioni Comunali Speciali

 

II Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire:

 

a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

 

b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie senza vincolo di segreto d'ufficio;

 

Le commissioni sono composte solo da Consiglieri con criterio proporzionale.

 

La presidenza delle suddette commissioni con funzioni di controllo e di garanzia è conferita ai Consiglieri appartenenti al gruppo della minoranza .

 

Le commissioni potranno avvalersi di esperti negli specifici settori secondo criteri e modalità previste nel regolamento per il loro funzionamento.

 

Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.

 

Art. 16 - Commissione per il funzionamento del Consiglio Comunale

 

Il Consiglio Comunale nomina una Commissione consiliare per il regolamento interno, con rispetto del criterio proporzionale, i cui membri sono designati dai gruppi stessi in modo da garantire la presenza in essa, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni Gruppo.

 

La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all’approvazione del Consiglio.

 

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, con votazione a scrutinio palese, il proprio regolamento e le modificazioni.

 

La Commissione è nominata per l’intera durata in carica del Consiglio e, oltre al compito della formazione del regolamento, ha anche quello di curarne l’aggiornamento esaminando le proposte di Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo con il proprio parere al voto del Consiglio.

 

II regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

 

Art. 17 - Sessioni del Consiglio Comunale

 

II Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

 

Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti l’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

 

Le sessioni straordinarie sono tutte le altre.

 

Art. 18 - Convocazione del Consiglio Comunale

 

Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, di propria iniziativa, mediante avvisi scritti riportanti l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da Comunicare con i sistemi previsti dal regolamento per suo il funzionamento.

 

Il Consiglio Comunale può altresì essere convocato su richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri. La richiesta dovrà contenere le indicazioni degli argomenti da porre all’attenzione dell’organo consiliare. In tal caso il Sindaco ha l’obbligo di riunire il Consiglio entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

 

Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, mettendo a disposizione degli interessati tutta la documentazione almeno quattro giorni prima; quelle straordinarie almeno tre, mettendo a disposizione degli interessati tutta la documentazione almeno due giorni prima.

 

In caso di accertata urgenza il Sindaco può convocare il Consiglio con un anticipo di almeno ventiquattro ore, mettendo a disposizione degli interessati tutta la documentazione almeno dodici ore prima.

 

L’ordine del giorno può essere integrato con nuovi argomenti da parte del Sindaco fino a ventiquattro ore prima della data fissata per la seduta del Consiglio.

 

 

Art. 19 - Interventi dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

 

II Consiglio Comunale delibera con l’intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento stabiliscono diversamente.

 

Qualora la copiosità dei punti previsti all’ordine del giorno renda impossibile la prosecuzione della seduta, il Sindaco può disporre l’aggiornamento della stessa ad altra data concordata con l’Assemblea.

 

Eccezionalmente le sedute del Consiglio possono essere di prima e di seconda convocazione.

 

Nella convocazione del Consiglio Comunale deve essere indicata anche la data della seconda convocazione ai fini di cui al comma successivo.

 

Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

 

Art. 20 - Astensione dei Consiglieri Comunali

 

I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

 

Il suddetto obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

 

I Consiglieri si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell’interesse del Comune o degli Enti soggetti alla sua amministrazione o vigilanza.

 

Art. 21 - Pubblicità delle Sedute del Consiglio Comunale

 

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento per il suo funzionamento.

 

 

Art. 22 - Presidenza delle Sedute del Consiglio Comunale

 

Presiede il Consiglio, di cui fa parte a tutti gli effetti, il Sindaco, o il Vicesindaco, in caso di sua assenza o impedimento.

 

Nell’ipotesi in cui sia stata conferita la carica di Vicesindaco ad un Assessore esterno la seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Consigliere anziano.

 

Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che nell’elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. A parità di voti si fa riferimento al più anziano d’età.

 

Chi preside l’adunanza del Consiglio Comunale investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

 

Chi presiede il Consiglio ha facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza.

 

Può, inoltre, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

 

Art. 23 - Votazioni e Funzionamento del Consiglio Comunale

 

Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata con la maggioranza dei votanti.

 

Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone vengono adottate a scrutinio segreto.

 

In caso di votazione segreta le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

 

Il Sindaco di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri può convocare su specifiche e particolari problematiche che coinvolgano l’intera Comunità Consigli Comunali aperti. In tali Consigli è assicurata la partecipazione con diritto di parola ai cittadini, alle organizzazioni ed associazioni a rappresentanti della Comunità Montana, della Regione, della Provincia.

 

Sono fatte sempre salve le competenze del Consiglio.

 

Allo stesso modo il Sindaco o 1/5 dei Consiglieri possono convocare udienze conoscitive volte ad acquisire notizie, informazioni, documentazioni utili all’attività del Comune.

 

 

 

 

 

 

Art. 24 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale

 

Delle sedute del Consiglio Comunale viene redatto, apposito verbale, a cura del segretario comunale; in caso di assenza del segretario il verbale è redatto dal vice segretario ovvero, laddove la predetta qualifica non sia attribuita, da un dipendente a ciò delegato ai sensi di quanto previsto dall’art. 58 lett. b) del presente Statuto.

 

Alle sedute del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori non Consiglieri.

 

Partecipa altresì alle sedute il segretario comunale con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

 

Il processo verbale indica in maniera sintetica i punti principali della discussione e il numero di voti resi pro e contro ogni proposta.

 

Ogni Consigliere comunale ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

 

II regolamento stabilisce:

 

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dal Consiglieri comunali;

 

b) le modalità secondo cui il processo verbale può darsi per letto.

 

II dibattito delle sedute del Consiglio Comunale viene registrato con procedimento fonografico; dopo sei mesi dalla stesura degli atti conseguenti le registrazioni verranno cancellate, salvo diversa disposizione motivata del Sindaco.

 

Art. 25 - Pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale

 

Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

 

Le deliberazioni del Consiglio Comunale non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, in caso di urgenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III - LA GIUNTA E IL SINDACO

 

Sezione 1^ - LA GIUNTA

 

Art. 26Composizione e nomina

 

La Giunta Comunale, è organo collegiale composto, dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da almeno quattro Assessori, uno dei quali è nominato Vicesindaco.

 

Il Sindaco può, ove lo ritenga opportuno, portare tale numero fino al massimo consentito dalla legge.

 

Nell’ipotesi di parità il voto del Sindaco è determinante.

 

Nella nomina degli Assessori deve essere assicurata la pari opportunità tra uomo e donna.

 

Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, che ne da Comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo aver verificato l’esistenza delle condizioni di eleggibilità e l’inesistenza di cause di incompatibilità in base ad autocertificazione presentata dagli stessi ed assunta agli atti.

 

Gli Assessori possono essere non Consiglieri, scelti tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

 

Gli Assessori entrano in carica e cessano dalla stessa dalla data di Comunicazione della nomina o della revoca al Consiglio.

 

Non può essere nominato Assessore non Consigliere chi abbia concorso come candidato alle elezioni del Consiglio Comunale in carica e sia risultato non eletto.

 

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune né possono assumere consulenze ed incarichi presso Enti ed Istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo del Comune.

 

Art. 27 - Revoca e Dimissioni degli Assessori,

 

Il Sindaco può revocare in ogni momento uno o più Assessori, dandone motivata Comunicazione al Consiglio, unitamente alla Comunicazione della nomina del nuovo o dei nuovi Assessori.

 

Gli Assessori possono rimettere le proprie dimissioni nelle mani del Sindaco, che procederà nei confronti del Consiglio con le modalità di cui al precedente comma.

 

 

 

Art. 28 - II Vicesindaco

 

Contestualmente alla nomina dei componenti della Giunta il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori la carica di Vicesindaco.

 

II Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, ovvero nei casi di sospensione previsti dalla legge.

 

Il Vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso dello stesso Sindaco nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge che comportano la decadenza della giunta municipale e lo scioglimento del Consiglio Comunale; tali funzioni vengono svolte dal Vicesindaco sino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco.

 

Il Consiglio e la Giunta Comunale restano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

 

Nell’ipotesi in cui sia stata conferita la carica di Vicesindaco ad un Assessore esterno la seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Consigliere anziano.

 

Art. 29 - Competenze della Giunta

 

La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio cui riferisce annualmente e nei cui confronti svolge funzioni propositive e di impulso.

 

In particolare la Giunta esercita funzioni di indirizzo politico amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti anche tramite l’istituto del nucleo di valutazione.

 

La Giunta compie gli atti amministrativi che non sono riservati dalla legge al C