La Comunità locale di Castel
Focognano, soggetto di autonomia riconosciuta dalla
Costituzione della Repubblica Italiana, costituisce un
Ente denominato "Comune di Castel Focognano"
che è Ente autonomo nell’ambito dei principi
fissati dalle leggi generali dello Stato che ne
determinano le funzioni e dalle norme del presente
Statuto.
Il Comune tutela la sua
denominazione, che può essere modificata con
l’osservanza delle norme di cui all'art. 133 della
Costituzione.
Art. 2 -
Stemma e Gonfalone del Comune
di Castel Focognano
II Comune ha come segno distintivo
proprio lo stemma riconosciuto con provvedimento del
16 settembre 1953 del Presidente del Consiglio dei
Ministri ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti
morali.
II Comune fa uso, nelle cerimonie
ufficiali, del gonfalone riconosciuto con decreto del
31 luglio 1954 del Presidente della Repubblica.
L'uso del gonfalone è disciplinato
dalle norme di legge in vigore.
Art. 3 -
Territorio del Comune di
Castel Focognano
Il Comune di Castel Focognano
comprende la parte di suolo nazionale delimitato con
il piano topografico di cui all’art. 9 della legge
24/12/1954 n. 1228 approvato dall'Istituto Nazionale
di Statistica.
II territorio di cui al precedente
comma comprende la frazione capoluogo di Rassina,
nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi
Organi istituzionali e degli uffici e le frazioni di
Carda, di Castel Focognano, di Pieve e Socana e di
Salutio.
Le modificazioni alla
circoscrizione territoriale sono apportare con legge
regionale ai sensi dell’art. 133 della Costituzione,
previa consultazione della popolazione del Comune.
Allo scopo di esercitare una
pluralità di funzioni in forma associata il Comune di
Castel Focognano promuove l’Unione con uno o più
Comuni anche non necessariamente territorialmente
contigui.
L’atto costitutivo e lo Statuto
dell’Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni
partecipanti con la maggioranza dei due terzi dei
Consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione è ripetuta in successive
sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è
approvato se ottiene per due volte il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
La costituzione dell’Unione
avviene con le deliberazioni adottate dai singoli
Consigli Comunali che approvano l’identico testo
dell’atto costitutivo e lo Statuto, riuniti in uno
stesso atto.
La deliberazione non è soggetta a
controllo ed entra in vigore decorsi trenta giorni
dalla sua affissione all’albo pretorio.
L’atto costitutivo determinato
tramite convenzione deve necessariamente prevedere i
fini che l’Unione intende prefiggersi, la durata,
gli organi dell’Unione, le modalità di reperimento
delle risorse, i rapporti finanziari, i reciproci
obblighi e garanzie, specifiche modalità gestionali
come la costituzione di uffici Comuni e la delega di
funzioni da parte di uno o più Comuni verso il comune
individuato come capofila.
Lo Statuto recepisce e disciplina
le previsioni dell’atto convenzionale le modalità
di costituzione ed il funzionamento degli organi e le
forme di consultazione degli enti contraenti.
Il presidente dell’Unione è
scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati.
Gli altri organi sono composti da
componenti delle giunte e dei consigli dei Comuni
interessati, garantendo la presenza delle minoranze.
L’Unione ha potestà
regolamentare per la disciplina della propria
organizzazione
All’Unione spettano gli introiti
derivanti dalle tasse, tariffe e contributi sui
servizi ad essa affidati.
Art. 4 -
Funzioni del Comune di Castel
Focognano
Il Comune rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi con interventi
sostenibili e ne promuove lo sviluppo.
II Comune è titolare di funzioni
proprie; esercita altresì, secondo le leggi statali e
regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo
Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione
degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello
Stato e della Regione e provvede, per quanto di
propria competenza, alla loro specificazione ed
attuazione.
II Comune può esercitare, inoltre,
eventuali funzioni delegategli da altri organismi, sia
in forma temporanea che permanente.
Obiettivi preminenti del Comune
sono lo sviluppo economico e sociale, finalizzato
all'affermazione dei valori umani ed al
soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione
delle condizioni per rendere effettivi i diritti di
tutti i cittadini.
Art. 5 -
Funzioni Amministrative
Generali
II Comune esercita funzioni
amministrative, previste dalla legge, nel settore
della sanità, dell’assistenza e della beneficenza,
dell’assistenza scolastica, dello sviluppo
economico, dell’edilizia residenziale pubblica,
della tutela dell’ambiente, della protezione civile.
Art. 6 -
Compiti del Comune di Castel
Focognano
Il Comune gestisce servizi propri
ai sensi delle norme del Capo I Titolo IV del presente
Statuto.
II Comune gestisce i servizi
elettorali, di anagrafe, di stato civile, di
statistica e di leva militare; le funzioni relative a
questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale
Ufficiale di Governo.
II Comune esercita, altresì, le
ulteriori funzioni amministrative per servizi di
competenza statale che gli vengono affidate dalla
legge, secondo la quale saranno regolati i relativi
rapporti finanziari per assicurare le risorse
finanziarie.
Art. 7 -
Albo Pretorio
II Comune ha un albo pretorio per
la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze,
dei manifesti e degli atti che devono essere portati a
conoscenza del pubblico che si trova in luogo pubblico
accessibile a tutti.
Il Segretario Comunale attesta
l’avvenuta pubblicazione degli atti, sulla base
delle risultanze dell'apposito registro e della
certificazione del responsabile del competente
ufficio.
Titolo II
- ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE DEL COMUNE
DI CASTEL FOCOGNANO
CAPO I -
ORGANI
ISTITUZIONALI
Art. 8 -
Organi del Comune di Castel
Focognano
Sono Organi del Comune il Sindaco,
il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale.
Il Sindaco è il legale
rappresentante del Comune ed è il responsabile
dell’amministrazione; egli esercita inoltre le
funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi
dello Stato.
Il Consiglio è organo di indirizzo
politico e di controllo politico amministrativo.
La Giunta collabora con il Sindaco
nell’amministrazione del Comune, attua gli indirizzi
generali del Consiglio Comunale, svolge attività
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
Lo Statuto ed i relativi
regolamenti di attuazione, nel rispetto delle riserve
di legge in merito, disciplinano l’attribuzione
delle funzioni e regolano i rapporti fra gli organi di
cui al presente articolo nonché degli stessi con gli
organi burocratici gestionali di cui al successivo
titolo V.
CAPO II
- CONSIGLIO
COMUNALE
Art. 9 -
Elezione e composizione del
Consiglio Comunale
Le norme relative alla
composizione, all’elezione del Consiglio, alle cause
di ineleggibilità ed incompatibilità e alla
decadenza dei Consiglieri comunali sono stabilite
dalla legge.
Art. 10
- Durata in carica del
Consiglio Comunale
La durata in carica del Consiglio
Comunale è stabilita dalla legge.
II Consiglio Comunale rimane in
carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo
la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed
improrogabili.
Lo scioglimento del Consiglio
Comunale è pure determinato dalla cessazione dalla
carica del Sindaco per dimissioni, impedimento
permanente, rimozione, decadenza o decesso.
Art. 11
- Consiglieri Comunali
I Consiglieri Comunali
rappresentano l’intero Comune senza vincolo di
mandato.
I Consiglieri entrano in carica
all’atto della proclamazione ovvero, in caso di
surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la
relativa deliberazione.
Nella seduta immediatamente
successiva all’eIezione il Consiglio, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare
la condizione degli eletti, a norma di legge, e
dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di
essi, quando sussista alcuna delle cause previste;
l’iscrizione all'ordine del giorno della convalida
degli eletti comprende, anche se non è detto
esplicitamente, l’avvio del procedimento per la
decadenza degli incompatibili.
La posizione giuridica dei
Consiglieri è regolata dalla legge.
Ogni Consigliere ha diritto ad
ottenere, con le modalità stabilite dal regolamento
di funzionamento del Consiglio Comunale e salvo
l’obbligo del segreto nei casi specificatamente
disciplinati dalla legge od in conformità ad essa:
a) ogni notizia od informazione
utile all'espletamento del proprio mandato, ad opera
dei responsabili degli uffici e servizi;
b) copia degli atti e documenti che
ritiene necessari all’espletamento del suo mandato,
in esenzione da bollo e diritti, ad opera del
competente responsabile dell'ufficio o servizio;
c) risposta entro trenta giorni
alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di
sindacato ispettivo, ad opera del Sindaco o
dell'Assessore da lui delegato.
Ciascun consigliere comunale
inoltre ha diritto di intervenire nella definizione
delle linee programmatiche, proponendo integrazioni,
adeguamenti, modifiche, mediante presentazione di
apposite richieste di emendamenti, nei modi e nei
tempi fissati nel regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale.
Le dimissioni dalla carica di
Consigliere comunale indirizzate al Consiglio, devono
essere assunte immediatamente al protocollo
dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione;
esse sono irrevocabili, non necessitano di presa
d’atto e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio entro e non oltre
dieci giorni deve procedere alla surroga dei
Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni
quale risulta dal protocollo.
I Consiglieri hanno diritto di
iniziativa su ogni questione sottoposta alla
competenza del Consiglio Comunale.
Hanno inoltre diritto di formulare
interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le
procedure stabilite dal regolamento interno del
Consiglio Comunale.
Le indennità spettanti ai
Consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono
stabilite dalla legge.
Il Comune, nella tutela dei propri
diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede
processuale ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco
ed ai dipendenti che si trovino implicati, in
conseguenza di fatti ed atti connessi
all’espletamento delle loro funzioni, in
procedimenti di responsabilità civile o penale, in
ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia
conflitto di interessi con il Comune stesso.
I Consiglieri che non intervengano
alle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio
Comunale per tre volte consecutive senza giustificato
motivo sono dichiarati decaduti con delibera del
Consiglio, nel rispetto della normativa sulla
trasparenza e secondo le modalità previste nel
regolamento sul funzionamento del Consiglio stesso.
Art. 12
- Competenze del Consiglio
Comunale
II Consiglio è l’organo di
indirizzo e di controllo politico amministrativo.
Le competenze del Consiglio sono
determinate dalla legge.
II Consiglio è dotato di autonomia
funzionale ed organizzativa. Il regolamento per il
funzionamento del Consiglio fissa le modalità con le
quali fornire allo stesso servizi e attrezzature e
risorse finanziarie.
Il regolamento disciplina altresì
i modi di gestione delle risorse attribuite
all’organo consiliare per il suo funzionamento e
quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
Le deliberazioni in ordine agli
atti fondamentali determinati dalla legge non possono
essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del
Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei
sessanta giorni successivi.
Il Consiglio può stabilire, con
gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per
la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni
per promuovere, indirizzare, sollecitare l’attività
degli altri organi.
Il Consiglio definisce gli
indirizzi per la nomina e la designazione da parte del
Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende ed Istituzioni nel corso della prima seduta
utile del Consiglio e comunque entro quarantacinque
giorni dalla data di proclamazione.
Il Consiglio nomina e revoca suoi
rappresentanti presso Enti Aziende ed Istituzioni ove
tale prerogativa è riservata dalla legge. In tale
occasione o anche successivamente, ove ne ravvisi la
necessità, può esprimere indirizzi per orientare
l’azione dei suddetti rappresentanti. Nella nomina
dovrà essere rispettato il principio di pari
opportunità tra uomo e donna garantendo, ove
possibile la presenza di entrambi i sessi.
Alla nomina e alla revoca di cui
sopra si provvede in seduta pubblica e con votazione
per scheda segreta con le modalità stabilite dal
regolamento di funzionamento del Consiglio.
Il Consiglio verifica annualmente
nel mese di settembre l’accertamento degli equilibri
generali del bilancio e contestualmente esamina
l’attuazione delle linee programmatiche di governo
espresse dalla Giunta.
Il Consiglio Comunale partecipa al
controllo di gestione ai sensi di quanto previsto
dall’art. 74 del presente Statuto.
Art. 13
- Esercizio della Potestà
Regolamentare
Il Consiglio Comunale,
nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta,
nel rispetto della legge e del presente Statuto, i
regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento
delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
per il funzionamento degli Organi e per l’esercizio
delle funzioni.
I regolamenti, divenuti esecutivi
ai sensi di legge, sono pubblicati all'albo pretorio
per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore
dopo tale pubblicazione.
Copia dei regolamenti comunali in
materia di polizia urbana, rurale e degli eventuali
atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti
esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per
il tramite del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 14 -
Commissioni Comunali Permanenti
Il Consiglio Comunale, all'inizio
di ogni tornata amministrativa, istituisce con atto
deliberativo adottato a maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio stesso, nel suo seno
Commissioni consultive permanenti composte con
criterio proporzionale assicurando la presenza della
minoranza.
Le modalità di voto, le norme di
composizione e di funzionamento, le forme di
partecipazione di altri soggetti sono stabilite dal
regolamento.
II Sindaco e gli Assessori possono
partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto
di voto, ove ovviamente non ne siano componenti.
Le Commissioni esaminano
preventivamente le più importanti questioni di
competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di
esse il proprio parere che può essere trascritto in
eventuale verbale; concorrono, nei modi stabiliti dal
regolamento, allo svolgimento dell’attività
amministrativa del Consiglio.
Le Commissioni hanno facoltà di
chiedere l’intervento alle proprie riunioni del
Sindaco e dei membri della Giunta Comunale, nonché,
previa Comunicazione al Sindaco, dei responsabili
degli uffici e dei servizi comunali, degli
Amministratori e dei Dirigenti degli Enti e Aziende
dipendenti, anche parzialmente, dal Comune.
Nella composizione delle
commissioni dovrà essere favorita, per quanto
possibile, la presenza di entrambi i sessi in omaggio
al principio di pari opportunità a cui si ispira il
presente Statuto.
Art. 15
- Commissioni Comunali
Speciali
II Consiglio, con le modalità di
cui all'articolo precedente, può istituire:
a) Commissioni speciali incaricate
di esperire indagini conoscitive ed in generale di
esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti
ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività
del Comune;
b) Commissioni di inchiesta alle
quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di
Aziende da esso dipendenti hanno l’obbligo di
fornire tutti i dati e le informazioni necessarie
senza vincolo di segreto d'ufficio;
Le commissioni sono composte solo
da Consiglieri con criterio proporzionale.
La presidenza delle suddette
commissioni con funzioni di controllo e di garanzia è
conferita ai Consiglieri appartenenti al gruppo della
minoranza .
Le commissioni potranno avvalersi
di esperti negli specifici settori secondo criteri e
modalità previste nel regolamento per il loro
funzionamento.
Le modalità di voto, le norme di
composizione e di funzionamento delle Commissioni sono
stabilite dal regolamento.
Art. 16
- Commissione per il
funzionamento del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale nomina una
Commissione consiliare per il regolamento interno, con
rispetto del criterio proporzionale, i cui membri sono
designati dai gruppi stessi in modo da garantire la
presenza in essa, con diritto di voto, di almeno un
rappresentante per ogni Gruppo.
La Commissione esamina
preventivamente tutte le proposte sulle norme da
inserire nel regolamento, le coordina in uno schema
redatto in articoli e lo sottopone, con proprio
parere, all’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva a maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, con
votazione a scrutinio palese, il proprio regolamento e
le modificazioni.
La Commissione è nominata per
l’intera durata in carica del Consiglio e, oltre al
compito della formazione del regolamento, ha anche
quello di curarne l’aggiornamento esaminando le
proposte di Consiglieri in ordine alle modificazioni
ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo con il
proprio parere al voto del Consiglio.
II regolamento determina le norme
per il funzionamento del Consiglio.
Art. 17
- Sessioni del Consiglio
Comunale
II Consiglio Comunale si riunisce
in sessioni ordinarie e straordinarie.
Sono considerate ordinarie le
sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di
deliberazione inerenti l’approvazione delle linee
programmatiche del mandato, del bilancio di previsione
e del rendiconto di gestione.
Le sessioni straordinarie sono
tutte le altre.
Art. 18
- Convocazione del Consiglio
Comunale
Il Consiglio Comunale è convocato
dal Sindaco, di propria iniziativa, mediante avvisi
scritti riportanti l’ordine del giorno degli
argomenti da trattare, da Comunicare con i sistemi
previsti dal regolamento per suo il funzionamento.
Il Consiglio Comunale può altresì
essere convocato su richiesta scritta di almeno un
quinto dei Consiglieri. La richiesta dovrà contenere
le indicazioni degli argomenti da porre
all’attenzione dell’organo consiliare. In tal caso
il Sindaco ha l’obbligo di riunire il Consiglio
entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la
richiesta e devono essere inseriti all’ordine del
giorno gli argomenti proposti, purché di competenza
consiliare.
Le sessioni ordinarie devono essere
convocate almeno cinque giorni prima del giorno
stabilito, mettendo a disposizione degli interessati
tutta la documentazione almeno quattro giorni prima;
quelle straordinarie almeno tre, mettendo a
disposizione degli interessati tutta la documentazione
almeno due giorni prima.
In caso di accertata urgenza il
Sindaco può convocare il Consiglio con un anticipo di
almeno ventiquattro ore, mettendo a disposizione degli
interessati tutta la documentazione almeno dodici ore
prima.
L’ordine del giorno può essere
integrato con nuovi argomenti da parte del Sindaco
fino a ventiquattro ore prima della data fissata per
la seduta del Consiglio.
Art. 19
- Interventi dei Consiglieri
per la validità delle sedute e delle deliberazioni
II Consiglio Comunale delibera con
l’intervento di almeno la metà del numero dei
Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza
assoluta dei votanti salvo i casi per i quali la legge
o il presente Statuto o il regolamento stabiliscono
diversamente.
Qualora la copiosità dei punti
previsti all’ordine del giorno renda impossibile la
prosecuzione della seduta, il Sindaco può disporre
l’aggiornamento della stessa ad altra data
concordata con l’Assemblea.
Eccezionalmente le sedute del
Consiglio possono essere di prima e di seconda
convocazione.
Nella convocazione del Consiglio
Comunale deve essere indicata anche la data della
seconda convocazione ai fini di cui al comma
successivo.
Quando la prima convocazione sia
andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei
presenti di cui al precedente comma, alla seconda
convocazione, le deliberazioni sono valide purché
intervengano almeno quattro Consiglieri.
Art. 20
- Astensione dei Consiglieri
Comunali
I Consiglieri debbono astenersi dal
prendere parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro
parenti o affini fino al quarto grado.
Il suddetto obbligo non si applica
ai provvedimenti normativi o di carattere generale se
non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi
dell’amministratore o di parenti o affini fino al
quarto grado.
I Consiglieri si astengono pure dal
prendere parte direttamente o indirettamente in
servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od
appalti di opere nell’interesse del Comune o degli
Enti soggetti alla sua amministrazione o vigilanza.
Art. 21
- Pubblicità delle Sedute del
Consiglio Comunale
Le sedute del Consiglio Comunale
sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e
dal regolamento per il suo funzionamento.
Art. 22
- Presidenza delle Sedute del
Consiglio Comunale
Presiede il Consiglio, di cui fa
parte a tutti gli effetti, il Sindaco, o il
Vicesindaco, in caso di sua assenza o impedimento.
Nell’ipotesi in cui sia stata
conferita la carica di Vicesindaco ad un Assessore
esterno la seduta del Consiglio Comunale è presieduta
dal Consigliere anziano.
Le funzioni di Consigliere anziano
sono esercitate dal Consigliere che nell’elezione a
tale carica ha conseguito la cifra elettorale più
alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei
voti di preferenza. A parità di voti si fa
riferimento al più anziano d’età.
Chi preside l’adunanza del
Consiglio Comunale investito di potere discrezionale
per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e
dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e
deliberazioni.
Chi presiede il Consiglio ha facoltà
di sospendere e di sciogliere l’adunanza.
Può, inoltre, nelle sedute
pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti,
ordinare che venga espulso chiunque sia causa di
disordine.
Art. 23
- Votazioni e Funzionamento
del Consiglio Comunale
Nessuna deliberazione è valida se
non viene adottata con la maggioranza dei votanti.
Le votazioni sono palesi; le
deliberazioni concernenti persone vengono adottate a
scrutinio segreto.
In caso di votazione segreta le
schede bianche, le non leggibili e le nulle si
computano per determinare la maggioranza dei votanti.
Il Sindaco di propria iniziativa o
su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri può
convocare su specifiche e particolari problematiche
che coinvolgano l’intera Comunità Consigli Comunali
aperti. In tali Consigli è assicurata la
partecipazione con diritto di parola ai cittadini,
alle organizzazioni ed associazioni a rappresentanti
della Comunità Montana, della Regione, della
Provincia.
Sono fatte sempre salve le
competenze del Consiglio.
Allo stesso modo il Sindaco o 1/5
dei Consiglieri possono convocare udienze conoscitive
volte ad acquisire notizie, informazioni,
documentazioni utili all’attività del Comune.
Art. 24
- Verbalizzazione delle sedute
del Consiglio Comunale
Delle sedute del Consiglio Comunale
viene redatto, apposito verbale, a cura del segretario
comunale; in caso di assenza del segretario il verbale
è redatto dal vice segretario ovvero, laddove la
predetta qualifica non sia attribuita, da un
dipendente a ciò delegato ai sensi di quanto previsto
dall’art. 58 lett. b) del presente Statuto.
Alle sedute del Consiglio possono
partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori non
Consiglieri.
Partecipa altresì alle sedute il
segretario comunale con diritto di intervento, ma
senza diritto di voto.
Il processo verbale indica in
maniera sintetica i punti principali della discussione
e il numero di voti resi pro e contro ogni proposta.
Ogni Consigliere comunale ha
diritto che nel verbale si faccia constare del suo
voto e dei motivi del medesimo.
II regolamento stabilisce:
a) le modalità di approvazione del
processo verbale e di inserimento in esso delle
rettificazioni eventualmente richieste dal Consiglieri
comunali;
b) le modalità secondo cui il
processo verbale può darsi per letto.
II dibattito delle sedute del
Consiglio Comunale viene registrato con procedimento
fonografico; dopo sei mesi dalla stesura degli atti
conseguenti le registrazioni verranno cancellate,
salvo diversa disposizione motivata del Sindaco.
Art. 25
- Pubblicazione delle
deliberazioni del Consiglio Comunale
Le deliberazioni del Consiglio
Comunale devono essere pubblicate mediante affissione
all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi,
salvo specifiche disposizioni di legge.
Le deliberazioni del Consiglio
Comunale non soggette al controllo preventivo di
legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno
dalla loro pubblicazione e possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili, in caso di urgenza.
CAPO III
- LA
GIUNTA E IL SINDACO
Sezione 1^
- LA GIUNTA
Art. 26
–Composizione e nomina
La Giunta Comunale, è organo
collegiale composto, dal Sindaco, che la convoca e la
presiede e da almeno quattro Assessori, uno dei quali
è nominato Vicesindaco.
Il Sindaco può, ove lo ritenga
opportuno, portare tale numero fino al massimo
consentito dalla legge.
Nell’ipotesi di parità il voto
del Sindaco è determinante.
Nella nomina degli Assessori deve
essere assicurata la pari opportunità tra uomo e
donna.
Gli Assessori sono nominati dal
Sindaco, che ne da Comunicazione al Consiglio nella
prima seduta successiva alle elezioni, dopo aver
verificato l’esistenza delle condizioni di
eleggibilità e l’inesistenza di cause di
incompatibilità in base ad autocertificazione
presentata dagli stessi ed assunta agli atti.
Gli Assessori possono essere non
Consiglieri, scelti tra i cittadini in possesso dei
requisiti di eleggibilità e compatibilità alla
carica di Consigliere comunale.
Gli Assessori entrano in carica e
cessano dalla stessa dalla data di Comunicazione della
nomina o della revoca al Consiglio.
Non può essere nominato Assessore
non Consigliere chi abbia concorso come candidato alle
elezioni del Consiglio Comunale in carica e sia
risultato non eletto.
Non possono far parte della Giunta
il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e
gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi
non possono essere nominati rappresentanti del Comune
né possono assumere consulenze ed incarichi presso
Enti ed Istituzioni dipendenti o sottoposti al
controllo del Comune.
Art. 27
- Revoca e Dimissioni degli
Assessori,
Il Sindaco può revocare in ogni
momento uno o più Assessori, dandone motivata
Comunicazione al Consiglio, unitamente alla
Comunicazione della nomina del nuovo o dei nuovi
Assessori.
Gli Assessori possono rimettere le
proprie dimissioni nelle mani del Sindaco, che
procederà nei confronti del Consiglio con le modalità
di cui al precedente comma.
Art. 28
- II Vicesindaco
Contestualmente alla nomina dei
componenti della Giunta il Sindaco conferisce ad uno
degli Assessori la carica di Vicesindaco.
II Vicesindaco sostituisce il
Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo,
ovvero nei casi di sospensione previsti dalla legge.
Il Vicesindaco svolge le funzioni
del Sindaco in caso di dimissioni, impedimento
permanente, rimozione, decadenza o decesso dello
stesso Sindaco nonché negli altri casi espressamente
previsti dalla legge che comportano la decadenza della
giunta municipale e lo scioglimento del Consiglio
Comunale; tali funzioni vengono svolte dal Vicesindaco
sino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del
nuovo Sindaco.
Il Consiglio e la Giunta Comunale
restano in carica fino alle elezioni del nuovo
Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette
elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal
Vicesindaco.
Nell’ipotesi in cui sia stata
conferita la carica di Vicesindaco ad un Assessore
esterno la seduta del Consiglio Comunale è presieduta
dal Consigliere anziano.
Art. 29
- Competenze della Giunta
La Giunta collabora con il Sindaco
nell’amministrazione del Comune e nell'attuazione
degli indirizzi generali del Consiglio cui riferisce
annualmente e nei cui confronti svolge funzioni
propositive e di impulso.
In particolare la Giunta esercita
funzioni di indirizzo politico amministrativo
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e
adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento
di tali funzioni e verifica la rispondenza dei
risultati dell’attività amministrativa e della
gestione degli indirizzi impartiti anche tramite
l’istituto del nucleo di valutazione.
La Giunta compie gli atti
amministrativi che non sono riservati dalla legge al
C