REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
(elaborato a seguito delle disposizioni dettate dal D.P.R. del 10 settembre 1990 n. 285 e dalla circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993 n. 24)
Il presente regolamento, in
osservanza della disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi
Sanitarie 27/07/1934, al D.P.R. 10/09/1990 n.
285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei
cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a pervenire i pericoli che
alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a
disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria,
intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di
essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri
e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura
privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione dei sepolcri privati,
sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la
cessazione della vita e la custodia delle salme.
Le funzioni di Polizia
Mortuaria di competenza Comunale sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di
Governo e Autorità Sanitaria Locale.
I servizi inerenti la Polizia
Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuale
dagli articoli 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da
svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.
In caso di gestione in
economia le funzioni e l’organizzazione degli uffici comunali in materia di
Polizia Mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a
quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui
all’art. 51 della Legge 8 giugno 1990 n.
142.
Per i servizi di Polizia
Mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt.22, 23 e 25 della Legge 8
giugno 1990 n. 142 le funzioni e la
organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di
norme e condizioni in caso di concessione.
Il Comune cura che
all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e
alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da
persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del
pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
Chiunque causi danni a persone
o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto
previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito
non rilevi penalmente.
Sono gratuiti i servizi di
interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla
Legge e specificati dal regolamento.
Tra i servizi gratuiti sono
ricompresi:
a)
La
visita necroscopica;
b)
Il
servizio di osservazione dei cadaveri;
c)
Il
recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal
successivo art. 18/1;
d)
Il
trasporto funebre nell’ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi
o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
e)
L’inumazione
in campo comune;
f)
La
cremazione;
g)
La
deposizione delle ossa in ossario comune;
h)
La
disposizione delle ceneri in cinerario comune;
i)
Il
feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di
sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se
ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 12;
Tutti gli altri servizi sono
sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle del Tariffario
allegato al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.
Il Comune con proprio atto di
indirizzo, o con separati atti ai sensi dell’art. 32, 2° comma, lettera g)
della Legge 8 giugno 1990 n. 142,
può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché
venga quantificato l’onere per l’Amministrazione Comunale.
Presso gli uffici comunali è
tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di
chiunque possa averne interesse, il registro di cui all’art. 52 del D.P.R. 10
settembre 1990 n. 285 che viene
compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle
sepolture cimiteriali.
Sono inoltre tenuti ben
visibili al pubblico nell’ufficio comunale o nel cimitero:
a)
L’orario
di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
b)
Copia
del presente regolamento;
c)
L’elenco
dei campi soggetto ad esumazione ordinaria nel corso dell’anno;
d)
L’elenco
delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell’anno e in quello
successivo;
e)
L’elenco
delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della
concessione;
f)
Ogni
altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli
interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per le denuncie concernenti la
causa di morte e gli accertamenti dei decessi si rimanda agli artt. 1, 2, 3, 4,
5, 6, e 7 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Per il periodo concernente
l’osservazione dei cadaveri si rimanda agli articoli 8, 9, 10 e 11 del D.P.R.
10 settembre 1990 n. 285.
Il Comune provvede al deposito
di osservazione e all’obitorio in locali idonei nell’ambito del Cimitero.
L’Amministrazione nel
deposito di osservazione o nell’obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero
dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l’intervento del servizio di
recupero e trasporto di salma di persona accidentata, infine, dall’Autorità
Giudiziaria.
Nel deposito di osservazione,
di regola, è vietata la permanenza di persone estranee non autorizzate.
Le salme di persone morte di
malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in
separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di
cadaveri, nel quale è vietato l’accesso alle persone non autorizzate.
Il mantenimento in
osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi
radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione
ambientale, osservando la prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente di
Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL, in relazione agli elementi risultanti
dal certificato di morte di cui all’art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.
185.
La sorveglianza può essere
esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale
funzione.
Nessuna salma può essere
sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo
art. 11.
In ciascun feretro non si può
racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto
o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso
feretro.
La salma deve essere collocata
nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o
decentemente avvolta in lenzuola.
Se la morte è dovuta a
malattia infettiva-diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero
della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere
disposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in
lenzuolo imbevuto di soluzione disinfestante.
Se il cadavere risulta
portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della
ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la
contaminazione ambientale.
La chiusura del feretro è
fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
Il Dirigente del Servizio di
Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all’uopo incaricato, vigila e
controlla l’applicazione della norma di cui all’art. 11. Per tale servizio
è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
In particolare deve essere
accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è
destinato e al trasporto, nonché l’identificazione del cadavere.
La struttura dei feretri e la
qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica
funebre oltre che alla distanza del trasporto, e cioè:
a)
per
inumazione:
·
il
feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità
(preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, etc.);
·
le
tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a 2 cm. e
superiore a 3 cm.;
·
la
confezione deve essere conforme alla prescrizioni di cui all’art. 75 del
D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
·
i
feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi
del successivo art. 68 potranno essere inumati anche se non rispondono
alle indicazioni sopra riportate;
b)
per
tumulazione:
·
la
salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l’una di legno preferibilmente
esterna, l’altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura,
corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all’art.
30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
c)
per
trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all’estero
o dall’estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
·
si
applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli
articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.
285 se il trasporto è per o dall’estero;
d)
per
trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:
·
è
sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a 2,5 cm. a norma
dell’art. 30, punto 5, del D.P:R. 10 settembre 1990 n.
285;
e)
cremazione:
·
la
salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche
di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
·
la
salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche
di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. Dal
Comune di decesso;
·
la
salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla
lettera b), in ogni altro caso.
I trasporti di salme di
persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice
cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
Se una salma, già sepolta,
viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra
sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del ferro e
la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte
del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL, o suo delegato, il
rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di
spessore non inferiore a 0,66 mm..
Se la salma proviene da latro
Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche
di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata,
sempreché non sia accompagnata da
apposita certificazione rilasciata dall’ASL competente per Comune di partenza;
se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è
destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore
della cassa metallica un’idonea apertura al fine di consentire il processo di
mineralizzazione.
Nella inumazione l’impiego
nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere del tipo e
qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Sia la cassa di legno che
quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del
proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta
costruttrice.
È consentita l’applicazione
alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal
Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare il gas della
putrefazione.
Il Comune fornisce
gratuitamente la cassa di cui all’art. 11 lettera a) e lettera e) sub. 1 per
salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia
disinteresse da parte dei familiari.
Lo stato di indigenza o di
bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e
contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque
disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica
degli interessati.
Sul piano esterno di ogni
feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo
indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di
morte.
Per la salma di persona
sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli
eventuali altri dati certi.
Altra piastrina di materiale
resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi)
riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel
cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o
alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.
I criteri generali di
fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono
determinati con ordinanza dal Sindaco.
Il trasporto, fatte salve le
eccezionali limitazioni di cui all’art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza,
comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di
osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si
svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad
offrire il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra
destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
Nessuna altra sosta, salvo
casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie,
diverse dai consoni rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
Ove i cortei, per il numero
dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai
veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica
sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in
qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
Nei casi speciali di concorso
assai numeroso di persone, il Responsabile dell’ufficio comunale prenderà
accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di
circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
Il Dirigente dei Servizi di
Igiene Pubblica della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle
salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti
necessari ad assicurarne la regolarità.
Nel territorio del Comune i
trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all’art. 20 del D.P.R. 10
settembre 1990 n. 285, pervio
pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell’art. 19/2 del citato
D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
I trasporti funebri sono
effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane, stabilite con ordinanza dal
Sindaco, di seguito riportate.
·
Orario
estivo (aprile – settembre):
antimeridiane 7,30 – 10,30
pomeridiane 16,30 – 18,30
·
Orario
invernale (ottobre – marzo):
antimeridiane 9,00 – 12,00
pomeridiane 14,00 – 16,00
Il Responsabile dell’ufficio
comunale fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si
renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale indicato.
In ogni trasporto sia da
Comune a Comune che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle
prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato
dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in
località che col mezzo prescelto è irraggiungibile dopo 24 ore dalla partenza
o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 49 ore dal decesso, alla
salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all’art. 32 del
D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285,
salvo sia stata imbalsamata.
Il feretro è preso in
consegna dall’incarico del trasporto e viene accompagnato dai documenti di
autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in
relazione alla destinazione. L’incaricato del trasporto, giunto a
destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato
presso il cimitero.
Chi riceve il feretro compilerà
verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà
consegnata al vettore e l’altra al Responsabile del servizio di polizia
mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto
di cui all’art. 20 deve restare in consegna al vettore.
Il trasporto da Comune a
Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza
che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
I sacerdoti della Chiesa
Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all’art. 10 della
Costituzione, intervenuti all’accompagnamento funebre, si conformano alle
disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
La salma può sostare in
Chiesa per il tempo necessario all’ordinaria cerimonia religiosa.
Il trasporto di cadavere al
locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia
trascorso tale periodo, e all’obitorio, deve essere eseguito in condizioni
tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo,
avente le caratteristiche di cui agli artt.19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990
n. 285, e chiuso, anche
temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall’esterno.
In particolari circostanze, il
Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell’ASL, può
anche autorizzare il trasporto all’interno dell’abitazione, in casi
eccezionali, al luogo di speciali ordinanze.
I predetti trasferimenti,
anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con
l’esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento
dei diritti fissati in tariffa.
I trasferimenti di salme per
autopsie, per consegna agli Istituti di studio etc.. ed i trasporti al cimitero
di nati morti, feti, resti anatomici, etc.., sono eseguiti con l’impiego del
mezzo di cui al primo comma.
Nel caso di morte per malattie
infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL
prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo
quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
Quando per misure igieniche
sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni il cadavere sia
trasportato al deposito di osservazione di cui all’art. 8 anche prima che sia
trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine
prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
È consentito rendere al
defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’autorità
sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione
epidemica della malattia che ha causato la morte.
Per le salme che risultano
portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica
dell’ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in
ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.
Il trasporto di salme in
cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di
domanda degli interessati.
La domanda deve essere
corredata dall’autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’ufficiale
dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è
sufficiente l’indicazione dei dati anagrafici del defunto.
Al decreto e successivamente
allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell’ASL
o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all’art.
10.
Dell’autorizzazione al
trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene
trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando
in essi siano tributate onoranze.
Le salme provenienti da altro
Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze
all’interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al
cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche
dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell’art.
11, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di
ceralacca sul cofano.
In caso di arrivo o partenza
della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso,
con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è
eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall’art.
15 comma 1.
Qualora la sosta si prolunghi
oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la
prosecuzione del servizio all’interno del Comune viene svolta secondo quanto
previsto dall’art. 15 comma 1.
Per i morti di malattie
infettive-diffusive l’autorizzazione al trasporto e data dal Sindaco osservate
le norme di cui all’art. 25 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990.
Il trasporto di cadavere da
Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al
luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del
Comune ove è avvenuto il decesso.
Il trasporto di salme
nell’ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal
Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
Il trasporto di salme per e da
altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati
aderenti, come l’Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10
febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n.
1379, o di stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si
applicano le prescrizioni di cui all’art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.
285; nel secondo quelle di
cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti
di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all’art. 25 del
Regolamento precitato.
Il trasporto fuori Comune di
ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato
dal Sindaco.
Se il trasporto è da o per
Stato estero, al sindaco si sostituisce l’Autorità di cui agli artt.27, 28 e
29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Le misure precauzionali
igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporti di
ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
Le ossa umane e i resti
mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore
non inferiore a 0,66 mm., chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e
cognome del defunto o, se sconosciuto, l’indicazione del luogo e della data di
rinvenimento.
Le ceneri devono essere
raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema,
aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.
Le rimesse delle autofunebri
devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco,
attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
L’idoneità della rimessa e
delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene
Pubblica della USL, salva la competenza dell’autorità di Pubblica Sicurezza e
del servizio antincendi.
Le autofunebri di passaggio
trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale,
ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del
Responsabile dell’ufficio. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato
in tariffa.
Ai sensi dell’art. 337 del
T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n.
1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti
cimiteri di circoscrizione:
·
Bagno
di Salutio
·
Calleta
·
Carda
·
Castel
Focognano
·
Ornina
·
Pieve
a Socana
·
Rassina
·
Salutio
·
Zenna
È vietato il seppellimento
dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli
artt.102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.
285.
L’ordine e la vigilanza dei
cimiteri spettano al Sindaco.
Alla manutenzione dei
cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune
provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi
degli artt.22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990 n.
142.
Le operazioni di inumazione,
tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati
morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono
riservate al personale addetto al cimitero.
Competono esclusivamente al
Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli
artt.52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.
285.
Il Dirigente dei Servizi di
Igieni Pubblica dell’ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al
Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
Nell’interno del cimitero è
possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore
cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al
seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di
persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità
straniere.
Le spese maggiori per le opere
necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a
quella comune, compresa l’assegnazione a tempo determinato dell’area secondo
le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
Gli arti anatomici, di norma,
vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo
specifica richiesta avanzata dall’interessato o dai familiari tendente ad
ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o
in sepoltura privata.
In via eccezionale, altri
reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della
Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità,
o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
Nel cimitero, salvo sia
richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di
origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel
territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento
della morte, la propria residenza.
Indipendentemente dalla
residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle
persone che risultino in vita essere stata concessionarie, nel cimitero, di
sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali
e le ceneri delle persone sopra indicate.
Nei reparti speciali, sono
ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 30, salvo
che non avessero manifestato l’intenzione di essere sepolte nel cimitero
comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.
Nei cimiteri di Frazione sono
– di preferenza – accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti,
le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza
nei rispettivi territori di Frazione, o che vi siano nate o che risultino avervi
avuto le residenza avuta nei due anni precedenti al decesso.
Il cimitero ha campi comuni
destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
Le caratteristiche del suolo
per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l’ordine
d’impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10
anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre
1990 n. 285.
Compatibilmente con le
esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture
private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti
dell’art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n.
285.
Apposito piano regolatore
cimiteriale comunale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la
misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche
e di struttura in rapporto ai veri sistemi costruttivi (muratura, lastre di
pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, etc..), in conformità a quanto
disposto dagli artt.76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo art. 31.
Nelle more dell’adozione del
piano regolatore cimiteriale comunale, vi provvede il Sindaco con propria
ordinanza.
Entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un
piano regolatore cimiteriale comunale che recepisce le necessità del servizio
nell’arco di almeno vent’anni.
Il piano di cui al primo comma
è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell’ASL.
Si applica al riguardo
l’art. 50 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
Nella elaborazione del piano
il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:
a)
dell’andamento
medio della mortalità nell’area di propria competenza territoriale sulla base
dei dati statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da
formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
b)
della
valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni
attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione,
di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
c)
della
dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica
funebre;
d)
delle
eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere
possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione
delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai
sistemi tariffari adottati;
e)
dei
fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda
esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
f)
delle
zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per
i quali prevede particolari norme per la conservazione ed il restauro.
Nel cimitero sono individuati
spazi o zone costruite da destinare a:
a)
Campi
di inumazione comune;
b)
Campi
per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie
o collettività;
c)
Tumulazioni
individuali (loculi);
d)
Cellette
ossario;
e)
Nicchie
cinerarie;
f)
Ossario
comune;
g)
Cinerario
comune;
La delimitazione degli spazi e
delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui
all’art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.
285.
Il cinerario comune dovrà
avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione
del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti
edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure
consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
Il piano regolatore
cimiteriale comunale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate
alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui
dimensioni non possono eccedere le seguenti:
a)
Superficie
dell’area: cm. 115 per cm. 240
b)
Distanza
dai viali: variabile da cm. 20 a cm. 50, su ogni lato, in merito alle effettive
esigenze presenti nell’area cimiteriale d’interesse
c)
Superficie
coperta: rapporto di 70 su 100
d)
Altezza
fuori del piano di campagna:
·
della
lapide verticale cm. 70
·
della
lapide orizzontale cm. 20
e)
Cromatismo
del tumulo: bianco latte
Almeno ogni dieci anni il
Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare
possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure
adottate per il primo impianto.
Ogni cimitero deve avere un
ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti
dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5
dell’art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.
285, e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
L’ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista
del pubblico.
Le sepolture per inumazione si
distinguono in comuni e private:
a)
sono
comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento,
assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
b)
sono
private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni,
effettuate in aree in concessione.
Ogni fossa nei campi di
inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a
norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal
Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un
numero progressivo.
Sul cippo verrà applicata,
sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con
l’indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
A richiesta dei privati, può
essere autorizzata dal Comune l’installazione, in sostituzione del cippo, di
un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della
superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 70 dal
piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
L’installazione delle lapidi
e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro,
fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
In caso di incuria, abbandono
o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le
modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990 n.
285.
Sono a tumulazione le
sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie –
locali o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi
sia l’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie
mortali.
Le sepolture private a sistema
di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo
III del presente regolamento.
A far tempo dalla esecutività
del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve
avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non
potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25; altezza m. 0,70
e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione
laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parte di chiusura di cui
all’art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10 settembre 1990 n.
285.
Per quanto attiene alle
modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le
norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10 settembre 1990 n.
285.
In caso di estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, che interessino tumuli destinati a salme d’infanti questi possono essere riconvertiti in ossaretti individuali o nicchie cinerarie individuali, previo riscontro delle dimensioni minime previste dalla normativa vigente in materia.
Le tumulazioni provvisorie sono ammesse per un intervallo di tempo non superiore a sei mesi e devono interessare i tumuli collocati nelle file di settore più elevate presenti nell’area cimiteriale in oggetto (comunemente individuata con la quinta fila).
A richiesta delle famiglie dei
defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente
deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
La concessione provvisoria è
ammessa nei seguenti casi:
a) per coloro