REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione n. 28 del 4 maggio 2000 del Consiglio Comunale

Modificato con deliberazione n. 11 dell'11 marzo 2002 del Consiglio Comunale

Modificato con deliberazione n. 57 del 16 ottobre 2003 del Consiglio Comunale

Modificato con deliberazione n. 76 del 22 dicembre 2003 del Consiglio Comunale

 

 

(elaborato a seguito delle disposizioni dettate dal D.P.R. del 10 settembre 1990 n. 285 e dalla circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993 n. 24)

 

TITOLO I

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

ARTICOLO 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza della disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, al D.P.R. 10/09/1990 n.  285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a pervenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione dei sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

 

ARTICOLO 2 - Competenze

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza Comunale sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuale dagli articoli 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990 n.  142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

In caso di gestione in economia le funzioni e l’organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all’art. 51 della Legge 8 giugno 1990 n.  142.

Per i servizi di Polizia Mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt.22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990 n.  142 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

 

ARTICOLO 3 – Responsabilità

Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito non rilevi penalmente.

  

 

ARTICOLO 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a)    La visita necroscopica;

b)    Il servizio di osservazione dei cadaveri;

c)    Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;

d)    Il trasporto funebre nell’ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;

e)    L’inumazione in campo comune;

f)      La cremazione;

g)    La deposizione delle ossa in ossario comune;

h)    La disposizione delle ceneri in cinerario comune;

i)      Il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 12;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle del Tariffario allegato al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell’art. 32, 2° comma, lettera g) della Legge 8 giugno 1990 n.  142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l’onere per l’Amministrazione Comunale.

 

ARTICOLO 5 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all’art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell’ufficio comunale o nel cimitero:

a)    L’orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);

b)    Copia del presente regolamento;

c)    L’elenco dei campi soggetto ad esumazione ordinaria nel corso dell’anno;

d)    L’elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell’anno e in quello successivo;

e)    L’elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f)      Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

 

ARTICOLO 6 - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Per le denuncie concernenti la causa di morte e gli accertamenti dei decessi si rimanda agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

 

CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

 

ARTICOLO 7 - Periodo di osservazione dei cadaveri

Per il periodo concernente l’osservazione dei cadaveri si rimanda agli articoli 8, 9, 10 e 11 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285.

 

 

 

 

 

 

CAPO IV - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

 

ARTICOLO 8 - Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all’obitorio in locali idonei nell’ambito del Cimitero.

L’Amministrazione nel deposito di osservazione o nell’obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l’intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata, infine, dall’Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee non autorizzate.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l’accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando la prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente di Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all’art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

 

CAPO V - FERETRI

 

ARTICOLO 9 - Disposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 11.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere disposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfestante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

 

ARTICOLO 10 - Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all’uopo incaricato, vigila e controlla l’applicazione della norma di cui all’art. 11. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l’identificazione del cadavere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 11 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto, e cioè:

a)    per inumazione:

·       il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, etc.);

·       le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a 2 cm. e superiore a 3 cm.;

·       la confezione deve essere conforme alla prescrizioni di cui all’art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285;

·       i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi  del successivo art. 68 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b)    per tumulazione:

·       la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l’una di legno preferibilmente esterna, l’altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all’art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285;

c)    per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all’estero o dall’estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

·       si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285 se il trasporto è per o dall’estero;

d)    per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:

·       è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a 2,5 cm. a norma dell’art. 30, punto 5, del D.P:R. 10 settembre 1990 n.  285;

e)    cremazione:

·       la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

·       la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. Dal Comune di decesso;

·       la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del ferro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a 0,66 mm..

Se la salma proviene da latro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché  non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall’ASL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un’idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l’impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere del tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285.

Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l’applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare il gas della putrefazione.

 

ARTICOLO 12 - Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all’art. 11 lettera a) e lettera e) sub. 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

 

 

ARTICOLO 13 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

 

CAPO VI - TRASPORTI FUNEBRI

 

ARTICOLO 14 - Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all’art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad offrire il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dai consoni rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell’ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

 

ARTICOLO 15 - Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all’art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285, pervio pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell’art. 19/2 del citato D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285.

 

ARTICOLO 16 - Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane, stabilite con ordinanza dal Sindaco, di seguito riportate.

·       Orario estivo (aprile – settembre):

antimeridiane 7,30 – 10,30

pomeridiane 16,30 – 18,30

·       Orario invernale (ottobre – marzo):

antimeridiane 9,00 – 12,00

pomeridiane 14,00 – 16,00

Il Responsabile dell’ufficio comunale fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale indicato.

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 17 - Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è irraggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 49 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all’art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall’incarico del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L’incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l’altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all’art. 20 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

 

ARTICOLO 18 - Riti religiosi

I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all’art. 10 della Costituzione, intervenuti all’accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in Chiesa per il tempo necessario all’ordinaria cerimonia religiosa.

 

ARTICOLO 19 - Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all’obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt.19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall’esterno.

In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell’ASL, può anche autorizzare il trasporto all’interno dell’abitazione, in casi eccezionali, al luogo di speciali ordinanze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l’esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio etc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, etc.., sono eseguiti con l’impiego del mezzo di cui al primo comma.

 

ARTICOLO 20 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all’art. 8 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell’ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 21 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall’autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l’indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto e successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell’ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all’art. 10.

Dell’autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all’interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell’art. 11, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 1.

Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all’interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 1.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l’autorizzazione al trasporto e data dal Sindaco osservate le norme di cui all’art. 25 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

 

ARTICOLO 22 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

Il trasporto di salme nell’ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

 

ARTICOLO 23 - Trasporti all’estero o dall’estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l’Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n.  1379, o di stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all’art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285; nel secondo  quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all’art. 25 del Regolamento precitato.

 

ARTICOLO 24 - Trasporti di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al sindaco si sostituisce l’Autorità di cui agli artt.27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporti di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,66 mm., chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l’indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 25 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

L’idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della USL, salva la competenza dell’autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell’ufficio. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

 

TITOLO II

 

CAPO I - CIMITERI

 

ARTICOLO 26 - Elenco cimiteri del comprensorio comunale

Ai sensi dell’art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n.  1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri di circoscrizione:

·       Bagno di Salutio

·       Calleta

·       Carda

·       Castel Focognano

·       Ornina

·       Pieve a Socana

·       Rassina

·       Salutio

·       Zenna

 

ARTICOLO 27 - Disposizioni generali – Vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt.102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285.

L’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt.22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990 n.  142.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285.

Il Dirigente dei Servizi di Igieni Pubblica dell’ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 28 - Reparti speciali nel cimitero

Nell’interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l’assegnazione a tempo determinato dell’area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall’interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

 

ARTICOLO 29 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere stata concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 30, salvo che non avessero manifestato l’intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

 

ARTICOLO 30 - Ammissione nei cimiteri di Frazione

Nei cimiteri di Frazione sono – di preferenza – accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori di Frazione, o che vi siano nate o che risultino avervi avuto le residenza avuta nei due anni precedenti al decesso.

 

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI - E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE

 

ARTICOLO 31 - Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l’ordine d’impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell’art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285.

Apposito piano regolatore cimiteriale comunale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai veri sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, etc..), in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285 e dal successivo art. 31.

Nelle more dell’adozione del piano regolatore cimiteriale comunale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

 

  

ARTICOLO 32 - Piano regolatore cimiteriale comunale

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale comunale che recepisce le necessità del servizio nell’arco di almeno vent’anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell’ASL.

Si applica al riguardo l’art. 50 della Legge 8 giugno 1990 n.  142.

Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:

a)    dell’andamento medio della mortalità nell’area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b)    della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c)    della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d)    delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e)    dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f)      delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevede particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a)    Campi di inumazione comune;

b)    Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

c)    Tumulazioni individuali (loculi);

d)    Cellette ossario;

e)    Nicchie cinerarie;

f)      Ossario comune;

g)    Cinerario comune;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all’art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il piano regolatore cimiteriale comunale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:

a)    Superficie dell’area: cm. 115 per cm. 240

b)    Distanza dai viali: variabile da cm. 20 a cm. 50, su ogni lato, in merito alle effettive esigenze presenti nell’area cimiteriale d’interesse

c)    Superficie coperta: rapporto di 70 su 100

d)    Altezza fuori del piano di campagna:

·       della lapide verticale cm. 70

·       della lapide orizzontale cm. 20

e)    Cromatismo del tumulo: bianco latte

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III - OSSARIO COMUNE, INUMAZIONE E TUMULAZIONE

 

ARTICOLO 33 - Ossario comune

Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell’art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285, e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L’ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

 

ARTICOLO 34 - Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a)    sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;

b)    sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

 

ARTICOLO 35 - Cippo

Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l’indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l’installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 70 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

L’installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990 n.  285.

 

ARTICOLO 36 - Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – locali o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25; altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parte di chiusura di cui all’art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10 settembre 1990 n.  285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10 settembre 1990 n.  285.

In caso di estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, che interessino tumuli destinati a salme d’infanti questi possono essere riconvertiti in ossaretti individuali o nicchie cinerarie individuali, previo riscontro delle dimensioni minime previste dalla normativa vigente in materia.

Le tumulazioni provvisorie sono ammesse per un intervallo di tempo non superiore a sei mesi e devono interessare i tumuli collocati nelle file di settore più elevate presenti nell’area cimiteriale in oggetto (comunemente individuata con la quinta fila).

 

   

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 37 - Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a)    per coloro che richiedono l’uso di un’area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b)    per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c)    per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell’ufficio nel termine massimo di 30 giorni, naturali e consecutivi, dal momento dell’avvenuta collocazione, previo pagamento del canone stabilito in tariffa. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l’ufficio comunale.

A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

Scaduto il termine senza che l’interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

 

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

 

ARTICOLO 38 - Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall’art. 82 del DPR 10 settembre 1990 n.  285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazione ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal mese di ottobre a quello di aprile.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

È compito dell’incarico del Responsabile dell’ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione, dietro riscontro del coordinatore sanitario locale e dell’incaricato del servizio di custodia.

 

ARTICOLO 39 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

È compito del Responsabile dell’ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgere nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile dell’ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l’indicazione delle salme per le quali è attivabile l’esumazione ordinaria.

L’inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all’albo cimiteriale con un anticipo temporale non inferiore a 60 giorni, naturali e consecutivi, dalla prestabilita data.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 40 - Esumazione straordinaria

L’esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l’autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e comunque non oltre un mese successivo alla sepoltura.

Le esumazioni, straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall’art. 84 del DPR 10 settembre 1990 n.  285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall’autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell’elenco delle malattie infettive diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l’esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell’Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

 

ARTICOLO 41 - Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 35 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

·       a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 35 anni;

·       su ordine dell’Autorità Giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell’ufficio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell’anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all’albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l’anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall’art. 42 che segue, sono accumulabili in cassette di zinco, munite di targhetta di riconoscimento, da destinare a cellette ossario previa domanda degli aventi diritto. Qualora gli aventi diritto siano concessionari di loculi o tombe possono fare domanda che i resti mortali vi siano collocati. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

ISe il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, il coordinatore sanitario locale potrà autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

 

ARTICOLO 42 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

 

ARTICOLO 43 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell’ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 44 - Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato al reclamante e l’altro conservato tra gli atti dell’Ufficio Ragioneria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell’ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

 

ARTICOLO 45 - Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l’esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti alienarli con il metodo dell’asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l’esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all’interno del Cimitero o, all’esterno, in altro luogo idoneo.

 

CAPO V - CREMAZIONE

 

ARTICOLO 46 - Crematorio

Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell’impianto funzionante più vicino.

 

ARTICOLO 47 - Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione

L’autorizzazione di cui all’art. 79, 1° comma, del DPR 10 settembre 1990 n.  285, è rilasciata dal Sindaco a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall’Ufficio dello Stato Civile.

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 48 - Urne cinerarie

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all’esterno l’indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l’urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all’art. 79/3 del DPR 10 settembre 1990 n.  285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine dal Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

Spetta al Comune l’approvazione preventiva delle tariffe per l’uso dei colombari.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cimitero comune.

 

Per opportuno coordinamento si rimanda agli artt. dal 78 al 81 compresi del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285.

 

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

 

ARTICOLO 49 - Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L’entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell’orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L’avviso di chiusura è data di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell’orario, o di appositi cartelli all’ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l’ora prescritta.

 

ARTICOLO 50 - Disciplina dell’ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l’ingresso:

a)    a tutti coloro che sono accompagnati da animali escluso i cani;

b)    alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall’ufficio, al momento dell’ingresso;

c)    alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d)    a coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua;

e)    ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il Responsabile dell’ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 51 - Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

a)    fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b)    entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c)    introdurre oggetti irriverenti;

d)    rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e)    gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f)      portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g)    danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h)    disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in particolare con l’offerta di servizi, di oggetti etc.), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i)      fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell’ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l’assenso dei familiari interessati;

j)      eseguire, lavori iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

k)    turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d’uso;

l)      assistere da vicino ala esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell’ufficio;

m)  qualsiasi attività commerciale.

I divieti preannunciati, in quanto possano essere applicabili, si estendono dalla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell’interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

 

ARTICOLO 52 - Riti funebri

Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell’ufficio.

 

ARTICOLO 53 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell’ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e all’ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell’ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell’art. 87 del DPR 10 settembre 1990 n.  285.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l’impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero o simili con insite caratteristiche d’instabilità.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

 

ARTICOLO 54 - Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei percorsi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

 

ARTICOLO 55 - Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d’ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc…, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, etc…, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all’estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d’ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all’ingresso del Cimitero o all’Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all’art. 45 in quanto applicabili.

 

TITOLO III - C O N C E S S I O N I

 

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

 

ARTICOLO 56 - Sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all’art. 32, l’uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a)    sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc…);

b)    sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, etc…).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all’apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10 settembre 1990 n.  285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell’art. 53 legge 8 giugno 1990 n.  142, previa assegnazione del manufatto da parte dell’ufficio cui è affidata l’istruttoria dell’atto.

Il diritto d’uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso. In particolare, l’atto di concessione deve indicare:

·       la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

·       la durata;

·       la/e persona/e concessionaria/e;

·       le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

·       l’eventuale restrizione od ampliamento del diritto d’uso in riferimento all’avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

·       gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 57 - Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all’articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell’art. 92 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

La durata è fissata:

a)  in 60 anni (sessantennali) per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

b)  in 35 anni (trentacinquennali) o 60 anni (sessantennali) per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;

c)  in 35 anni (trentacinquennali) o 60 anni (sessantennali) per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (che può essere rilasciato una sola volta) per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

Nell’atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

La salma tumulata deve permanere nel tumulo almeno per trentacinque anni.

Nel caso di concessione cimiteriale indiretta, cioè l’acquisto da parte di un persona in vita del tumulo, la quota necessaria per l’estensione della concessione fino al limite minimo dei 35 anni dalla sepoltura sarà a carico della famiglia del defunto.

Il prezzo sarà calcolato tenuto conto degli anni necessari al raggiungimento del 35° di sepoltura, sulla base delle tariffe vigenti al momento della stipula della concessione integrativa.

Il calcolo del prezzo per l’integrazione del periodo sarà effettuato con arrotondamento mensile (il mese viene conteggiato solo a partire del 16° giorno).

Nel caso in cui i familiari non intendano estendere la concessione fino al trentacinquesimo anno dopo la morte la salma sarà inumata ai sensi del comma 2 dell’art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

 

ARTICOLO 58 - Modalità di concessione

La sepoltura, individuale privata di cui al comma 4, lettera a) dell’art. 56, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

L’assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili (nuova edificazione), osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2, 3 e 4 comma, lettera b) dell’art. 56, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 59 - Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dall’art. 57, il diritto d’uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’Ente concessionario (corporazione, istituto, etc…), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell’atto di concessione.

Ai fini dell’applicazione sia del 1 che 2 comma del’art. 93 del DPR 10 settembre 1990 n.  285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all’atto dell’ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell’istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n.  15, da presentare all’ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di “convivenza” con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.

L’eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell’istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno 5 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile ne trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione, nei limiti dell’atto concessorio e del presente Regolamento, tutte le prescrizioni sopra riportate con diritto di prelazione da parte del Sindaco (a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue), che in ogni tempo può modificare per esigenze sopravvenute dell’impianto cimiteriale.

 

ARTICOLO 60 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costituite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l’altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

le parti decorative costruite o installate dai concessionari;

gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

l’ordinaria pulizia;

gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

 

ARTICOLO 61 - Costruzione dell’opera – Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 e 3 dell’art. 56, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all’art. 72 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all’assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l’area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall’effettiva disponibilità e consegna dell’area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

 

 

 

 

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

 

ARTICOLO 62 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a quelle prestabilite

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di durata inferiore a quelle prestabilite in tariffa, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

 

ARTICOLO 63 - Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a)    non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b)    l’area non sia stata utilizzata per la tumulazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

 

ARTICOLO 64 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell’art. 57, salvo i casi di decadenza, quando:

a)    il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b)    il manufatto sia interamente costruito e sia comunque non occupato da salme, ceneri o resti.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

 

ARTICOLO 65 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al comma 4 dell’art. 56, a condizione che siano non occupati da salme, ceneri o resti.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

 

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

 

ARTICOLO 66 - Revoca

Salvo quanto previsto dall’art. 92, secondo comma, del DPR 10 settembre 1990 n.  285, è facoltà dell’Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l’uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione, di un’equivalente sepoltura nell’ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall’Amministrazione, rimanendo a carico della stessa la spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l’esecuzione di quanto sopra, l’Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all’Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 67 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a)    quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b)    quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c)    in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura, previsto all’art. 58, penultimo comma;

d)    quando, per inosservanza della prescrizione di cui all’art. 60, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e)    quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall’art. 60;

f)      quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreparabilità la diffida viene pubblicata all’albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell’ufficio.

 

ARTICOLO 68 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

 

ARTICOLO 69 - Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell’atto di concessione ai sensi del precedente art. 59, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest’ultimo caso, quanto disposto nell’art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo del comune, nell’ossario comune o nel cinerario comune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

 

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

 

ARTICOLO 70 - Accesso al cimitero

Per l’esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell’opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l’esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

L’autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura dei monumenti, lapidi, croci, etc…, e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell’ufficio competente.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori contravvenendo alle norme deontologiche professionali e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese e comunque quello ammesso ad eseguire lavori all’interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 53 e 54 in quanto compatibili.

 

ARTICOLO 71 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l’esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell’area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d’opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l’opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l’autorizzazione del Responsabile dell’ufficio competente.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell’ufficio comunale competente, lapidi, ricordi e similari.

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 72 - Responsabilità – Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell’imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all’articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all’art. 70, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l’importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, etc…, necessari per l’esecuzione delle opere stesse.

 

ARTICOLO 73 - Recinzione aree – Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l’impresa deve recingere, a regola d’arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o persone in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l’autorizzazione del Responsabile dell’ufficio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall’ufficio, secondo l’orario e l’itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l’impresa deve ripulire il terreno, ripristinare le opere eventualmente danneggiate e trasportare a discarica il materiale di risulta eccedente.

 

ARTICOLO 74 - Introduzione e deposito di materiali

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l’esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull’area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc…

 

ARTICOLO 75 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.

È comunque garantito lo svolgimento dei funerali tutti i giorni.

 

ARTICOLO 76 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l’introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel pericolo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

 

ARTICOLO 77 - Vigilanza

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l’esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell’adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L’Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all’Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt.69 e 72.

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 78 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto all’osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

a)    a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b)    a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c)    a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

a)    eseguire, all’interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all’interno dell’orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b)    ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c)    segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d)    esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all’attività cimiteriale, sia all’interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e)    trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti del presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l’attività svolta.

 

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

 

ARTICOLO 79 - Funzioni – Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

·       svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;

·       fornire feretri e gli accessori relativi;

·       occuparsi della salma;

·       effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all’art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre n.  285.

 

ARTICOLO 80 - Divieti

È fatto divieto alle imprese:

a)    di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno contravvenendo alle norme deontologiche professionali, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all’interno dei luoghi di cura e di degenza;

b)    di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c)    di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d)    di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

 

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

 

ARTICOLO 81 - Mappa

Presso l’ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l’aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

 

ARTICOLO 82 - Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a)    generalità del defunto o dei defunti;

b)    il numero d’ordine dell’autorizzazione al seppellimento;

c)    le generalità del concessionario o dei concessionari;

d)    gli estremi del titolo costitutivo;

e)    la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

f)      la natura e la durata della concessione;

g)    le variazioni che si verificano nella titolarietà della concessione;

h)    le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

 

ARTICOLO 83 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt.52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

 

ARTICOLO 84 - Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l’anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

L’ufficio, sulla scorta del registro di cui all’art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso..

In ogni scheda saranno riportati:

a)    le generalità del defunto;

b)    il numero della sepoltura.

 

ARTICOLO 85 - Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile dell’ufficio predispone entro il mese di dicembre (prima della presentazione del bilancio) di ogni anno l’elenco delle concessioni in scadenza nell’anno successivo.

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II - NORME TRANSITORIE E FINALI

 

ARTICOLO 86 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarietà dei diritti d’uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, presentante al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all’interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Le disposizioni di cui all’art. 60 hanno decorrenza a partire da un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adempimenti di cui all’art. 61, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

Il presente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria entra in vigore trascorsi trenta giorni dal deposito presso la segreteria comunale fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo art. 89.

 

ARTICOLO 87 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, etc…) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ossarietti, etc…) o l’opposizione di croci, lapidi, busti, etc…, nel rispetto della normativa cimiteriale nazionale e comunale vigente, s’intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l’Amministrazione s’intenderà e resterà estranea all’azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

 

ARTICOLO 88 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Ai sensi dell’art. 51, comma 3 della Legge 8 giugno 1990 n.  142, spetta al dipendente Responsabile dell’ufficio, ove previsto dallo Statuto, o, in alternativa, al Segretario l’emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell’osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell’art. 32 della Legge 8 giugno 1990 n.  142 e della Legge 25 marzo 1993 n. 81.

 

ARTICOLO 89 - Concessioni pregresse

Sono fatte salve le concessioni in essere all’atto dell’emanazione del presente regolamento.

A partire dala data di entrata in vigore delle nuove tariffe per le concessioni cimiteriali la durata delle stesse sarà conforme alle previsione del presente regolamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 90 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell’entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n.  1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l’istituto dell’ ”immemoriale”, quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d’uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

 

ARTICOLO 91 - Rimesse di carri funebri – Norma transitoria

Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 (D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285 – pubblicazione G.U. 12 ottobre 1990) potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall’art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

 

ARTICOLO 92 - Varianti non sostanziali al Regolamento

Le proposte di variante possono risultare sia d’iniziativa pubblica che privata:

Le varianti non dovranno in alcuna maniera risultare sostanziali ai fini delle disposizioni dettate dal presente regolamento, ma contenere un carattere supplementare ed integrativo.

Le variati al presente regolamento dovranno avvenire esclusivamente mediante atto amministrativo della Giunta Municipale.