REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
(elaborato a seguito delle disposizioni dettate dal D.P.R. del 10 settembre 1990 n. 285 e dalla circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993 n. 24)
Il presente regolamento, in
osservanza della disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi
Sanitarie 27/07/1934, al D.P.R. 10/09/1990 n.
285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei
cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a pervenire i pericoli che
alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a
disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria,
intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di
essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri
e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura
privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione dei sepolcri privati,
sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la
cessazione della vita e la custodia delle salme.
Le funzioni di Polizia
Mortuaria di competenza Comunale sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di
Governo e Autorità Sanitaria Locale.
I servizi inerenti la Polizia
Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuale
dagli articoli 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da
svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.
In caso di gestione in
economia le funzioni e l’organizzazione degli uffici comunali in materia di
Polizia Mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a
quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui
all’art. 51 della Legge 8 giugno 1990 n.
142.
Per i servizi di Polizia
Mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt.22, 23 e 25 della Legge 8
giugno 1990 n. 142 le funzioni e la
organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di
norme e condizioni in caso di concessione.
Il Comune cura che
all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e
alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da
persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del
pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
Chiunque causi danni a persone
o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto
previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito
non rilevi penalmente.
Sono gratuiti i servizi di
interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla
Legge e specificati dal regolamento.
Tra i servizi gratuiti sono
ricompresi:
a)
La
visita necroscopica;
b)
Il
servizio di osservazione dei cadaveri;
c)
Il
recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal
successivo art. 18/1;
d)
Il
trasporto funebre nell’ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi
o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
e)
L’inumazione
in campo comune;
f)
La
cremazione;
g)
La
deposizione delle ossa in ossario comune;
h)
La
disposizione delle ceneri in cinerario comune;
i)
Il
feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di
sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se
ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 12;
Tutti gli altri servizi sono
sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle del Tariffario
allegato al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.
Il Comune con proprio atto di
indirizzo, o con separati atti ai sensi dell’art. 32, 2° comma, lettera g)
della Legge 8 giugno 1990 n. 142,
può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché
venga quantificato l’onere per l’Amministrazione Comunale.
Presso gli uffici comunali è
tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di
chiunque possa averne interesse, il registro di cui all’art. 52 del D.P.R. 10
settembre 1990 n. 285 che viene
compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle
sepolture cimiteriali.
Sono inoltre tenuti ben
visibili al pubblico nell’ufficio comunale o nel cimitero:
a)
L’orario
di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
b)
Copia
del presente regolamento;
c)
L’elenco
dei campi soggetto ad esumazione ordinaria nel corso dell’anno;
d)
L’elenco
delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell’anno e in quello
successivo;
e)
L’elenco
delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della
concessione;
f)
Ogni
altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli
interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per le denuncie concernenti la
causa di morte e gli accertamenti dei decessi si rimanda agli artt. 1, 2, 3, 4,
5, 6, e 7 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Per il periodo concernente
l’osservazione dei cadaveri si rimanda agli articoli 8, 9, 10 e 11 del D.P.R.
10 settembre 1990 n. 285.
Il Comune provvede al deposito
di osservazione e all’obitorio in locali idonei nell’ambito del Cimitero.
L’Amministrazione nel
deposito di osservazione o nell’obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero
dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l’intervento del servizio di
recupero e trasporto di salma di persona accidentata, infine, dall’Autorità
Giudiziaria.
Nel deposito di osservazione,
di regola, è vietata la permanenza di persone estranee non autorizzate.
Le salme di persone morte di
malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in
separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di
cadaveri, nel quale è vietato l’accesso alle persone non autorizzate.
Il mantenimento in
osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi
radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione
ambientale, osservando la prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente di
Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL, in relazione agli elementi risultanti
dal certificato di morte di cui all’art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.
185.
La sorveglianza può essere
esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale
funzione.
Nessuna salma può essere
sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo
art. 11.
In ciascun feretro non si può
racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto
o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso
feretro.
La salma deve essere collocata
nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o
decentemente avvolta in lenzuola.
Se la morte è dovuta a
malattia infettiva-diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero
della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere
disposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in
lenzuolo imbevuto di soluzione disinfestante.
Se il cadavere risulta
portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della
ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la
contaminazione ambientale.
La chiusura del feretro è
fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
Il Dirigente del Servizio di
Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all’uopo incaricato, vigila e
controlla l’applicazione della norma di cui all’art. 11. Per tale servizio
è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
In particolare deve essere
accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è
destinato e al trasporto, nonché l’identificazione del cadavere.
La struttura dei feretri e la
qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica
funebre oltre che alla distanza del trasporto, e cioè:
a)
per
inumazione:
·
il
feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità
(preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, etc.);
·
le
tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a 2 cm. e
superiore a 3 cm.;
·
la
confezione deve essere conforme alla prescrizioni di cui all’art. 75 del
D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
·
i
feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi
del successivo art. 68 potranno essere inumati anche se non rispondono
alle indicazioni sopra riportate;
b)
per
tumulazione:
·
la
salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l’una di legno preferibilmente
esterna, l’altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura,
corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all’art.
30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
c)
per
trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all’estero
o dall’estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
·
si
applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli
articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.
285 se il trasporto è per o dall’estero;
d)
per
trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:
·
è
sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a 2,5 cm. a norma
dell’art. 30, punto 5, del D.P:R. 10 settembre 1990 n.
285;
e)
cremazione:
·
la
salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche
di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
·
la
salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche
di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. Dal
Comune di decesso;
·
la
salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla
lettera b), in ogni altro caso.
I trasporti di salme di
persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice
cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
Se una salma, già sepolta,
viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra
sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del ferro e
la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte
del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL, o suo delegato, il
rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di
spessore non inferiore a 0,66 mm..
Se la salma proviene da latro
Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche
di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata,
sempreché non sia accompagnata da
apposita certificazione rilasciata dall’ASL competente per Comune di partenza;
se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è
destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore
della cassa metallica un’idonea apertura al fine di consentire il processo di
mineralizzazione.
Nella inumazione l’impiego
nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere del tipo e
qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Sia la cassa di legno che
quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del
proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta
costruttrice.
È consentita l’applicazione
alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal
Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare il gas della
putrefazione.
Il Comune fornisce
gratuitamente la cassa di cui all’art. 11 lettera a) e lettera e) sub. 1 per
salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia
disinteresse da parte dei familiari.
Lo stato di indigenza o di
bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e
contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque
disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica
degli interessati.
Sul piano esterno di ogni
feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo
indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di
morte.
Per la salma di persona
sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli
eventuali altri dati certi.
Altra piastrina di materiale
resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi)
riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel
cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o
alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.
I criteri generali di
fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono
determinati con ordinanza dal Sindaco.
Il trasporto, fatte salve le
eccezionali limitazioni di cui all’art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza,
comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di
osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si
svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad
offrire il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra
destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
Nessuna altra sosta, salvo
casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie,
diverse dai consoni rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
Ove i cortei, per il numero
dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai
veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica
sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in
qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
Nei casi speciali di concorso
assai numeroso di persone, il Responsabile dell’ufficio comunale prenderà
accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di
circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
Il Dirigente dei Servizi di
Igiene Pubblica della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle
salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti
necessari ad assicurarne la regolarità.
Nel territorio del Comune i
trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all’art. 20 del D.P.R. 10
settembre 1990 n. 285, pervio
pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell’art. 19/2 del citato
D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
I trasporti funebri sono
effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane, stabilite con ordinanza dal
Sindaco, di seguito riportate.
·
Orario
estivo (aprile – settembre):
antimeridiane 7,30 – 10,30
pomeridiane 16,30 – 18,30
·
Orario
invernale (ottobre – marzo):
antimeridiane 9,00 – 12,00
pomeridiane 14,00 – 16,00
Il Responsabile dell’ufficio
comunale fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si
renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale indicato.
In ogni trasporto sia da
Comune a Comune che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle
prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato
dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in
località che col mezzo prescelto è irraggiungibile dopo 24 ore dalla partenza
o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 49 ore dal decesso, alla
salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all’art. 32 del
D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285,
salvo sia stata imbalsamata.
Il feretro è preso in
consegna dall’incarico del trasporto e viene accompagnato dai documenti di
autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in
relazione alla destinazione. L’incaricato del trasporto, giunto a
destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato
presso il cimitero.
Chi riceve il feretro compilerà
verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà
consegnata al vettore e l’altra al Responsabile del servizio di polizia
mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto
di cui all’art. 20 deve restare in consegna al vettore.
Il trasporto da Comune a
Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza
che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
I sacerdoti della Chiesa
Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all’art. 10 della
Costituzione, intervenuti all’accompagnamento funebre, si conformano alle
disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
La salma può sostare in
Chiesa per il tempo necessario all’ordinaria cerimonia religiosa.
Il trasporto di cadavere al
locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia
trascorso tale periodo, e all’obitorio, deve essere eseguito in condizioni
tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo,
avente le caratteristiche di cui agli artt.19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990
n. 285, e chiuso, anche
temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall’esterno.
In particolari circostanze, il
Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell’ASL, può
anche autorizzare il trasporto all’interno dell’abitazione, in casi
eccezionali, al luogo di speciali ordinanze.
I predetti trasferimenti,
anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con
l’esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento
dei diritti fissati in tariffa.
I trasferimenti di salme per
autopsie, per consegna agli Istituti di studio etc.. ed i trasporti al cimitero
di nati morti, feti, resti anatomici, etc.., sono eseguiti con l’impiego del
mezzo di cui al primo comma.
Nel caso di morte per malattie
infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL
prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo
quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
Quando per misure igieniche
sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni il cadavere sia
trasportato al deposito di osservazione di cui all’art. 8 anche prima che sia
trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine
prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
È consentito rendere al
defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’autorità
sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione
epidemica della malattia che ha causato la morte.
Per le salme che risultano
portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica
dell’ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in
ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.
Il trasporto di salme in
cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di
domanda degli interessati.
La domanda deve essere
corredata dall’autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’ufficiale
dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è
sufficiente l’indicazione dei dati anagrafici del defunto.
Al decreto e successivamente
allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell’ASL
o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all’art.
10.
Dell’autorizzazione al
trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene
trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando
in essi siano tributate onoranze.
Le salme provenienti da altro
Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze
all’interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al
cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche
dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell’art.
11, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di
ceralacca sul cofano.
In caso di arrivo o partenza
della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso,
con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è
eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall’art.
15 comma 1.
Qualora la sosta si prolunghi
oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la
prosecuzione del servizio all’interno del Comune viene svolta secondo quanto
previsto dall’art. 15 comma 1.
Per i morti di malattie
infettive-diffusive l’autorizzazione al trasporto e data dal Sindaco osservate
le norme di cui all’art. 25 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990.
Il trasporto di cadavere da
Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al
luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del
Comune ove è avvenuto il decesso.
Il trasporto di salme
nell’ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal
Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
Il trasporto di salme per e da
altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati
aderenti, come l’Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10
febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n.
1379, o di stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si
applicano le prescrizioni di cui all’art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.
285; nel secondo quelle di
cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti
di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all’art. 25 del
Regolamento precitato.
Il trasporto fuori Comune di
ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato
dal Sindaco.
Se il trasporto è da o per
Stato estero, al sindaco si sostituisce l’Autorità di cui agli artt.27, 28 e
29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Le misure precauzionali
igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporti di
ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
Le ossa umane e i resti
mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore
non inferiore a 0,66 mm., chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e
cognome del defunto o, se sconosciuto, l’indicazione del luogo e della data di
rinvenimento.
Le ceneri devono essere
raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema,
aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.
Le rimesse delle autofunebri
devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco,
attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
L’idoneità della rimessa e
delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene
Pubblica della USL, salva la competenza dell’autorità di Pubblica Sicurezza e
del servizio antincendi.
Le autofunebri di passaggio
trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale,
ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del
Responsabile dell’ufficio. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato
in tariffa.
Ai sensi dell’art. 337 del
T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n.
1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti
cimiteri di circoscrizione:
·
Bagno
di Salutio
·
Calleta
·
Carda
·
Castel
Focognano
·
Ornina
·
Pieve
a Socana
·
Rassina
·
Salutio
·
Zenna
È vietato il seppellimento
dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli
artt.102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.
285.
L’ordine e la vigilanza dei
cimiteri spettano al Sindaco.
Alla manutenzione dei
cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune
provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi
degli artt.22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990 n.
142.
Le operazioni di inumazione,
tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati
morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono
riservate al personale addetto al cimitero.
Competono esclusivamente al
Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli
artt.52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.
285.
Il Dirigente dei Servizi di
Igieni Pubblica dell’ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al
Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
Nell’interno del cimitero è
possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore
cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al
seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di
persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità
straniere.
Le spese maggiori per le opere
necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a
quella comune, compresa l’assegnazione a tempo determinato dell’area secondo
le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
Gli arti anatomici, di norma,
vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo
specifica richiesta avanzata dall’interessato o dai familiari tendente ad
ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o
in sepoltura privata.
In via eccezionale, altri
reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della
Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità,
o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
Nel cimitero, salvo sia
richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di
origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel
territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento
della morte, la propria residenza.
Indipendentemente dalla
residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle
persone che risultino in vita essere stata concessionarie, nel cimitero, di
sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali
e le ceneri delle persone sopra indicate.
Nei reparti speciali, sono
ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 30, salvo
che non avessero manifestato l’intenzione di essere sepolte nel cimitero
comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.
Nei cimiteri di Frazione sono
– di preferenza – accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti,
le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza
nei rispettivi territori di Frazione, o che vi siano nate o che risultino avervi
avuto le residenza avuta nei due anni precedenti al decesso.
Il cimitero ha campi comuni
destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
Le caratteristiche del suolo
per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l’ordine
d’impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10
anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre
1990 n. 285.
Compatibilmente con le
esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture
private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti
dell’art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n.
285.
Apposito piano regolatore
cimiteriale comunale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la
misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche
e di struttura in rapporto ai veri sistemi costruttivi (muratura, lastre di
pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, etc..), in conformità a quanto
disposto dagli artt.76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo art. 31.
Nelle more dell’adozione del
piano regolatore cimiteriale comunale, vi provvede il Sindaco con propria
ordinanza.
Entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un
piano regolatore cimiteriale comunale che recepisce le necessità del servizio
nell’arco di almeno vent’anni.
Il piano di cui al primo comma
è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell’ASL.
Si applica al riguardo
l’art. 50 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
Nella elaborazione del piano
il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:
a)
dell’andamento
medio della mortalità nell’area di propria competenza territoriale sulla base
dei dati statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da
formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
b)
della
valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni
attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione,
di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
c)
della
dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica
funebre;
d)
delle
eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere
possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione
delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai
sistemi tariffari adottati;
e)
dei
fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda
esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
f)
delle
zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per
i quali prevede particolari norme per la conservazione ed il restauro.
Nel cimitero sono individuati
spazi o zone costruite da destinare a:
a)
Campi
di inumazione comune;
b)
Campi
per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie
o collettività;
c)
Tumulazioni
individuali (loculi);
d)
Cellette
ossario;
e)
Nicchie
cinerarie;
f)
Ossario
comune;
g)
Cinerario
comune;
La delimitazione degli spazi e
delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui
all’art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.
285.
Il cinerario comune dovrà
avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione
del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti
edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure
consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
Il piano regolatore
cimiteriale comunale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate
alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui
dimensioni non possono eccedere le seguenti:
a)
Superficie
dell’area: cm. 115 per cm. 240
b)
Distanza
dai viali: variabile da cm. 20 a cm. 50, su ogni lato, in merito alle effettive
esigenze presenti nell’area cimiteriale d’interesse
c)
Superficie
coperta: rapporto di 70 su 100
d)
Altezza
fuori del piano di campagna:
·
della
lapide verticale cm. 70
·
della
lapide orizzontale cm. 20
e)
Cromatismo
del tumulo: bianco latte
Almeno ogni dieci anni il
Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare
possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure
adottate per il primo impianto.
Ogni cimitero deve avere un
ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti
dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5
dell’art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.
285, e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
L’ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista
del pubblico.
Le sepolture per inumazione si
distinguono in comuni e private:
a)
sono
comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento,
assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
b)
sono
private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni,
effettuate in aree in concessione.
Ogni fossa nei campi di
inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a
norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal
Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un
numero progressivo.
Sul cippo verrà applicata,
sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con
l’indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
A richiesta dei privati, può
essere autorizzata dal Comune l’installazione, in sostituzione del cippo, di
un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della
superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 70 dal
piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
L’installazione delle lapidi
e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro,
fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
In caso di incuria, abbandono
o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le
modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990 n.
285.
Sono a tumulazione le
sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie –
locali o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi
sia l’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie
mortali.
Le sepolture private a sistema
di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo
III del presente regolamento.
A far tempo dalla esecutività
del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve
avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non
potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25; altezza m. 0,70
e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione
laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parte di chiusura di cui
all’art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10 settembre 1990 n.
285.
Per quanto attiene alle
modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le
norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10 settembre 1990 n.
285.
In caso di estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, che interessino tumuli destinati a salme d’infanti questi possono essere riconvertiti in ossaretti individuali o nicchie cinerarie individuali, previo riscontro delle dimensioni minime previste dalla normativa vigente in materia.
Le tumulazioni provvisorie sono ammesse per un intervallo di tempo non superiore a sei mesi e devono interessare i tumuli collocati nelle file di settore più elevate presenti nell’area cimiteriale in oggetto (comunemente individuata con la quinta fila).
A richiesta delle famiglie dei
defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente
deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
La concessione provvisoria è
ammessa nei seguenti casi:
a)
per
coloro che richiedono l’uso di un’area di terreno allo scopo di costruirvi
un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
b)
per
coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
c)
per
coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a
cura del Comune, con progetto già approvato.
La durata del deposito
provvisorio è fissata dal Responsabile dell’ufficio nel termine massimo di 30
giorni, naturali e consecutivi, dal momento dell’avvenuta collocazione, previo
pagamento del canone stabilito in tariffa. La concessione del deposito
provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il
cui originale va conservato presso l’ufficio comunale.
A garanzia è richiesta la
costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in
tariffa.
Scaduto il termine senza che
l’interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la
definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento
dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di
cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta
inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito
provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento
dei diritti relativi.
È consentita, con modalità
analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
Nei cimiteri il turno
ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall’art. 82 del DPR 10
settembre 1990 n. 285 e cioè di 10
anni. Sono parificate ad inumazione ordinarie quelle dovute a successiva
sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni
locali con ordinanza del Sindaco.
Le esumazioni ordinarie
possono essere svolte dal mese di ottobre a quello di aprile.
Le esumazioni ordinarie sono
regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
È compito dell’incarico del
Responsabile dell’ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al
momento della esumazione, dietro riscontro del coordinatore sanitario locale e
dell’incaricato del servizio di custodia.
È compito del Responsabile
dell’ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgere nel territorio
del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
Annualmente il Responsabile
dell’ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero,
con l’indicazione delle salme per le quali è attivabile l’esumazione
ordinaria.
L’inizio delle operazioni
massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione
di servizio da affiggere all’albo cimiteriale con un anticipo temporale non
inferiore a 60 giorni, naturali e consecutivi, dalla prestabilita data.
L’esumazione straordinaria
delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di
scadenza, per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei
familiari e dietro l’autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra
sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e comunque non oltre
un mese successivo alla sepoltura.
Le esumazioni, straordinarie
si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall’art. 84 del DPR 10
settembre 1990 n. 285.
Prima di procedere ad
operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare
dall’autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa
nell’elenco delle malattie infettive diffusive pubblicato dal Ministero della
Sanità.
Quando è accertato che si
tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l’esumazione
straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla
morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL dichiari che
non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
Le esumazioni straordinarie
per ordine dell’Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del
Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o di personale tecnico da
lui delegato.
Le estumulazioni si
suddividono in ordinarie e straordinarie.
Sono estumulazioni ordinarie
quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una
permanenza nel tumulo non inferiore ai 35 anni.
Le estumulazioni straordinarie
sono di due tipi:
·
a
richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del
tumulo sia inferiore ai 35 anni;
·
su
ordine dell’Autorità Giudiziaria.
Entro il mese di settembre di
ogni anno il Responsabile dell’ufficio cura la stesura dello scadenziere delle
concessioni temporanee dell’anno successivo. Tale elenco, anche in forma di
tabulato, sarà esposto all’albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione
della Commemorazione dei Defunti e per tutto l’anno successivo.
I feretri sono estumulati a
cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio
cimiteriale.
I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall’art. 42 che segue, sono accumulabili in cassette di zinco, munite di targhetta di riconoscimento, da destinare a cellette ossario previa domanda degli aventi diritto. Qualora gli aventi diritto siano concessionari di loculi o tombe possono fare domanda che i resti mortali vi siano collocati. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
ISe il cadavere estumulato non
è in condizioni di completa mineralizzazione, il coordinatore sanitario locale
potrà autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea
sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di
avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di
estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
Le estumulazioni ordinarie
sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
Le esumazioni sono eseguite
gratuitamente.
Qualora venga richiesta dai
familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la
relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma
indicata in tariffa.
Le esumazioni e le
estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte
al pagamento della somma prevista dalla tariffa.
Le ossa raccolte nelle
esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell’ossario comune, salvo
sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
Qualora nel corso di
esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o
ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del
servizio di custodia al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni
caso, prima che essa sia eseguita.
Gli oggetti richiesti e
rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo
verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato al reclamante e l’altro
conservato tra gli atti dell’Ufficio Ragioneria.
Indipendentemente dalla
richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali
rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati
al Responsabile dell’ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli
aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati,
decorso il termine potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato
sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
I materiali e le opere
installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla
scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente,
di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l’esumazione o la scadenza delle
concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di
miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti alienarli con il metodo
dell’asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
Il ricavato delle alienazioni
dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti
cimiteriali.
Su richiesta degli aventi
diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro
proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di
parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in
buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova
sepoltura in cui si intende utilizzarli.
Le croci, le lapidi e i
copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l’esumazione ordinaria
dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che
ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne
sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e
rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
Ricordi strettamente personali
che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla
famiglia.
Le opere aventi valore
artistico o storico sono conservate dal Comune all’interno del Cimitero o,
all’esterno, in altro luogo idoneo.
Si da atto che il Comune non
dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla
cremazione, si avvale dell’impianto funzionante più vicino.
L’autorizzazione di cui
all’art. 79, 1° comma, del DPR 10 settembre 1990 n.
285, è rilasciata dal Sindaco a richiesta dei familiari o di loro
incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
Le modalità operative, nel
caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto,
dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso
grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall’Ufficio dello Stato Civile.
Ciascuna urna cineraria, deve
contenere le ceneri di una sola salma e portare all’esterno l’indicazione
del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
A richiesta degli interessati
e in base a concessione l’urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia,
mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata
o delle ceneri in cinerario comune.
Le urne cinerarie possono
essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per
la cremazione di cui all’art. 79/3 del DPR 10 settembre 1990 n.
285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine dal
Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero,
purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
Spetta al Comune
l’approvazione preventiva delle tariffe per l’uso dei colombari.
Qualora la famiglia non abbia
provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse
nel cimitero comune.
Per opportuno
coordinamento si rimanda agli artt. dal 78 al 81 compresi del D.P.R. 10
settembre 1990 n. 285.
I cimiteri sono aperti al
pubblico secondo l’orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
L’entrata dei visitatori è
ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell’orario.
La visita al cimitero fuori
orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia
mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
L’avviso di chiusura è data
di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza
dell’orario, o di appositi cartelli all’ingresso del cimitero, in modo che
la chiusura avvenga entro l’ora prescritta.
Nei cimiteri, di norma, non si
può entrare che a piedi.
È vietato l’ingresso:
a)
a
tutti coloro che sono accompagnati da animali escluso i cani;
b)
alle
persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente
autorizzate dal custode, o dall’ufficio, al momento dell’ingresso;
c)
alle
persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni
comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
d)
a
coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua;
e)
ai
fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da
adulti.
Per motivi di salute od età
il Responsabile dell’ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di
familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del
Sindaco.
Nel
cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la
destinazione del luogo ed in particolare:
a)
fumare,
tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
b)
entrare
con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
c)
introdurre
oggetti irriverenti;
d)
rimuovere
dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
e)
gettare
fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare
neve sui tumuli;
f)
portare
fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
g)
danneggiare
aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
h)
disturbare
in qualsiasi modo i visitatori (in particolare con l’offerta di servizi, di
oggetti etc.), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
i)
fotografare
o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la
preventiva autorizzazione del Responsabile dell’ufficio. Per cortei ed
operazioni cimiteriali occorre anche l’assenso dei familiari interessati;
j)
eseguire,
lavori iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei
concessionari;
k)
turbare
il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d’uso;
l)
assistere
da vicino ala esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non
accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal
Responsabile dell’ufficio;
m)
qualsiasi attività commerciale.
I
divieti preannunciati, in quanto possano essere applicabili, si estendono dalla
zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
Chiunque
tenesse, nell’interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo
verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto
professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato
ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti
della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
Nell’interno
del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo
defunto che per la collettività dei defunti.
Per
le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve
essere dato preventivo avviso al Responsabile dell’ufficio.
Sulle
tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi,
simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di
volta in volta dal Responsabile dell’ufficio competente in relazione al
carattere del cimitero e all’ordinanza del Sindaco che fissi i criteri
generali.
Ogni
epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell’ufficio competente e
contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine
i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle
epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
Le
epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in
altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano,
salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
Le
modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
Verranno
rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da
quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che
abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
Circa
le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto
nell’art. 87 del DPR 10 settembre 1990 n.
285.
Sono
vietate decorazioni facilmente deperibili e l’impiego, quali portafiori, di
barattoli di recupero o simili con insite caratteristiche d’instabilità.
Si
consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne
la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori
e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che
non invadano le tombe o i passaggi attigui.
Gli
ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura
di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali
siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i
giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e
provvederà per la loro distruzione.
In
tutti i cimiteri, avrà luogo nei percorsi opportuni la falciatura e la
successiva eliminazione delle erbe.
Dai
cimiteri saranno tolti d’ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc…,
indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non
confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
Il
Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe
di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, etc…, che si estendono fuori
dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la
lettura, o che in qualunque forma non si addicano all’estetica del cimitero o
che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
I
provvedimenti d’ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida
diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all’ingresso del
Cimitero o all’Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le
condizioni di buona manutenzione e decoro.
Valgono
per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri
stabiliti all’art. 45 in quanto applicabili.
Per
le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore
cimiteriale di cui all’art. 32, l’uso di aree e di manufatti costruiti dal
Comune.
Le
aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati
od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e
collettività.
Le
aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di
privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività,
purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
Le
concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
a)
sepolture
individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne
cinerarie, etc…);
b)
sepolture
per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle,
edicole, etc…).
Il
rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui
all’apposito tariffario.
Alle
sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda
che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le
disposizioni generali stabilite dal DPR 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per
le inumazioni ed esumazioni.
La
concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla
Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell’art. 53 legge 8 giugno 1990 n.
142, previa assegnazione del manufatto da parte dell’ufficio cui è
affidata l’istruttoria dell’atto.
Il
diritto d’uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a
tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e
lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
Ogni
concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da apposito
atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni
della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso. In
particolare, l’atto di concessione deve indicare:
·
la
natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma
realizzati o realizzabili;
·
la
durata;
·
la/e
persona/e concessionaria/e;
·
le
salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa
individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
·
l’eventuale
restrizione od ampliamento del diritto d’uso in riferimento all’avvenuta
corresponsione della tariffa prevista;
·
gli
obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di
decadenza o di revoca.
Le concessioni di cui all’articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell’art. 92 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
La durata è fissata:
a) in 60 anni (sessantennali) per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
b) in 35 anni (trentacinquennali) o 60 anni (sessantennali) per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;
c) in 35 anni (trentacinquennali) o 60 anni (sessantennali) per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (che può essere rilasciato una sola volta) per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
Nell’atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.
La salma tumulata deve permanere nel tumulo almeno per trentacinque anni.
Nel caso di concessione cimiteriale indiretta, cioè l’acquisto da parte di un persona in vita del tumulo, la quota necessaria per l’estensione della concessione fino al limite minimo dei 35 anni dalla sepoltura sarà a carico della famiglia del defunto.
Il prezzo sarà calcolato tenuto conto degli anni necessari al raggiungimento del 35° di sepoltura, sulla base delle tariffe vigenti al momento della stipula della concessione integrativa.
Il calcolo del prezzo per l’integrazione del periodo sarà effettuato con arrotondamento mensile (il mese viene conteggiato solo a partire del 16° giorno).
Nel caso in cui i familiari non intendano estendere la concessione fino al trentacinquesimo anno dopo la morte la salma sarà inumata ai sensi del comma 2 dell’art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
La
sepoltura, individuale privata di cui al comma 4, lettera a) dell’art. 56, può
concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste
individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie
per urne.
L’assegnazione
avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili (nuova edificazione),
osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di
concessione.
La
concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere
trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto
dal presente regolamento.
La
concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo
comma, a favore di quel richiedente, che dimostri di non avere parenti o affini
fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.
La
concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e
collettività, nei vari tipi di cui al 2, 3 e 4 comma, lettera b) dell’art.
56, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di
priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione
della domanda di concessione.
La
concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto
di lucro o di speculazione.
Salvo
quanto già previsto dall’art. 57, il diritto d’uso delle sepolture private
è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia
ovvero alle persone regolarmente iscritte all’Ente concessionario
(corporazione, istituto, etc…), fino al completamento della capienza del
sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell’atto di concessione.
Ai
fini dell’applicazione sia del 1 che 2 comma del’art. 93 del DPR 10
settembre 1990 n. 285 la famiglia
del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti
in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
Per
gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato
implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all’atto
dell’ottenimento della concessione.
Per
i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in
volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma
dell’istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio
1968 n. 15, da presentare
all’ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
I
casi di “convivenza” con i titolari della concessione verranno valutati di
volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa
procedura di cui al comma 4.
L’eventuale
condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va
comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell’istanza con
sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, del
fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno
5 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che
potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
Rimangono
tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone
che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi
sopraesposti.
Con
la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della
sepoltura, diritto che non è commerciabile ne trasferibile o comunque cedibile.
Ogni atto contrario è nullo di diritto.
Il
concessionario può usare della concessione, nei limiti dell’atto concessorio
e del presente Regolamento, tutte le prescrizioni sopra riportate con diritto di
prelazione da parte del Sindaco (a che siano conservate le distanze o lo stato
delle opere e delle aree attigue), che in ogni tempo può modificare per
esigenze sopravvenute dell’impianto cimiteriale.
La
manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da
loro costituite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento
ordinario e straordinario, nonché l’esecuzione di opere o restauri che il
Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna
sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
Nelle
sepolture costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non
presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l’altra, il Comune
provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
Sono
escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
le
parti decorative costruite o installate dai concessionari;
gli
eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
l’ordinaria
pulizia;
gli
interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari
strumenti.
Le
concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 e 3 dell’art.
56, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto
secondo le modalità previste all’art. 72 ed alla esecuzione delle opere
relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile
corrispondente all’assegnazione, pena la decadenza.
Qualora
l’area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall’effettiva
disponibilità e consegna dell’area stessa. Per motivi da valutare dal
Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta
degli interessati, una proroga di 6 mesi.
Il Comune ha facoltà di
accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato
di durata inferiore a quelle prestabilite in tariffa, quando la sepoltura non è
stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia
trasferita in altra sede. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o
condizione alcuna.
Il Comune ha facoltà di
accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza,
quando:
a)
non
siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
b)
l’area
non sia stata utilizzata per la tumulazione o comunque sia libera da salme,
ceneri o resti.
La rinuncia non può
essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
Il Comune ha facoltà di
accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma
2 dell’art. 57, salvo i casi di decadenza, quando:
a)
il
concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
b)
il
manufatto sia interamente costruito e sia comunque non occupato da salme, ceneri
o resti.
La rinuncia non può
essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
Il Comune ha facoltà di
accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di
cui al comma 4 dell’art. 56, a condizione che siano non occupati da salme,
ceneri o resti.
La rinuncia non può
essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
Salvo quanto previsto
dall’art. 92, secondo comma, del DPR 10 settembre 1990 n. 285, è facoltà dell’Amministrazione ritornare in possesso
di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per
ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra
ragione di interesse pubblico.
Verificandosi questi
casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da
parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto
l’uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo
l’originaria concessione, di un’equivalente sepoltura nell’ambito dello
stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall’Amministrazione, rimanendo
a carico della stessa la spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla
vecchia tomba alla nuova.
Della decisione presa,
per l’esecuzione di quanto sopra, l’Amministrazione dovrà dar notizia al
concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all’Albo comunale
per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato
per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà
anche in assenza del concessionario.
La decadenza della
concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
a)
quando
la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i
quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o
estumulazione;
b)
quando
venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
c)
in
caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della
sepoltura, previsto all’art. 58, penultimo comma;
d)
quando,
per inosservanza della prescrizione di cui all’art. 60, non si sia provveduto
alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
e)
quando
la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli
aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla
manutenzione della sepoltura previsti dall’art. 60;
f)
quando
vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione.
La pronuncia della
decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è
adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto
reperibili.
In casi di irreparabilità
la diffida viene pubblicata all’albo comunale e a quello del cimitero per la
durata di 30 giorni consecutivi.
La dichiarazione di
decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad
accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell’ufficio.
Pronunciata la decadenza
della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle
salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario
comune.
Dopodiché il Sindaco
disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello
stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del
Comune.
Le concessioni si
estinguono o per scadenza del termine previsto nell’atto di concessione ai
sensi del precedente art. 59, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in
quest’ultimo caso, quanto disposto nell’art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990
n. 285.
Prima della scadenza del
termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli
interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili,
ricordi, decorazioni e oggetti simili.
Allo scadere del
termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la
collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i
medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo del
comune, nell’ossario comune o nel cinerario comune.
Per l’esecuzione di
opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che
non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell’opera di
privati imprenditori, a loro libera scelta.
Per l’esecuzione dei
lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione
annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di
iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di
costruzione del proprio sepolcro familiare.
L’autorizzazione
annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una
polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a
persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono
fissati annualmente dal Comune.
Per le semplici
riparazioni, pulitura dei monumenti, lapidi, croci, etc…, e per i lavori di
ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile
dell’ufficio competente.
È tassativamente
vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori
contravvenendo alle norme deontologiche professionali e svolgere attività
comunque censurabili.
Il personale delle
imprese e comunque quello ammesso ad eseguire lavori all’interno dei cimiteri
deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle
prescrizioni di cui agli artt. 53 e 54 in quanto compatibili.
I singoli progetti di
costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su
conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia,
osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.
285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
Nell’atto di
approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere
accolte nel sepolcro.
Il numero dei loculi
ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di
area concessa; oltre numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a
particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del
canone di tariffa.
Le sepolture private non
debbono avere comunicazione con l’esterno del cimitero.
La costruzione delle
opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell’area concessa e non
deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
Le variazioni di
carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del
competente ufficio comunale.
In ogni caso, qualsiasi
variante essenziale al progetto, anche in corso d’opera, deve essere approvata
a norma del primo comma.
Le autorizzazioni ed i
permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le
modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
Per le piccole
riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l’opera in
alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente
ottenere l’autorizzazione del Responsabile dell’ufficio competente.
I concessionari di
sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del
Responsabile dell’ufficio comunale competente, lapidi, ricordi e similari.
I concessionari delle
sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali
danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti
dell’imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
Le autorizzazioni ed i
permessi di cui all’articolo precedente sono subordinati al versamento di una
somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le
modalità di cui all’art. 70, la garanzia della corretta esecuzione delle
opere e del risarcimento di eventuali danni.
Il Comune trattiene sul
deposito cauzionale l’importo corrispondente ai consumi di acqua, energia
elettrica, etc…, necessari per l’esecuzione delle opere stesse.
Nella costruzione di
tombe di famiglia, l’impresa deve recingere, a regola d’arte, lo spazio
assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o persone in servizio.
È vietato occupare
spazi attigui, senza l’autorizzazione del Responsabile dell’ufficio.
I materiali di scavo e
di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al
luogo indicato dall’ufficio, secondo l’orario e l’itinerario che verranno
stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere;
in ogni caso l’impresa deve ripulire il terreno, ripristinare le opere
eventualmente danneggiate e trasportare a discarica il materiale di risulta
eccedente.
È permessa la
circolazione dei veicoli delle imprese per l’esecuzione dei lavori di cui agli
articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal
Responsabile del competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il
tempo strettamente necessario.
È vietato attivare
sull’area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
Per esigenze di servizio
o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali
in altro spazio.
Nei giorni festivi il
terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di
sabbia, terra, calce, etc…
L’orario di lavoro per
le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.
È comunque garantito lo
svolgimento dei funerali tutti i giorni.
Il Sindaco in occasione
della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per
l’introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di
lapidi individuali.
Le imprese devono
sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei
materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel pericolo indicato nelle
istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.
Il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l’esecuzione delle
opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi
rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o
contestazioni anche ai fini dell’adozione da parte del Sindaco dei
provvedimenti previsti dalla legge.
L’Ufficio Tecnico
Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di
costruzione di sepolture familiari e propone all’Ufficio competente, nel caso
di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli
artt.69 e 72.
Il personale dei
Cimiteri è tenuto all’osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo
rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
Altresì il personale
dei cimiteri è tenuto:
a)
a
mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b)
a
mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
c)
a
fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
Al personale suddetto è
vietato:
a)
eseguire,
all’interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati,
sia all’interno dell’orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
b)
ricevere
compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del
pubblico o di ditte;
c)
segnalare
al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri,
anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione
commerciale;
d)
esercitare
qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque
inerente all’attività cimiteriale, sia all’interno dei cimiteri che al di
fuori di essi ed in qualsiasi momento;
e)
trattenere
per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
Salvo che il fatto non
costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti
anzidetti e di quelli risultanti del presente Regolamento costituisce violazione
disciplinare.
Il personale dei
cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti
disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli
infortuni o di malattie connesse con l’attività svolta.
Le imprese di pompe
funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
·
svolgere
le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia
presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
·
fornire
feretri e gli accessori relativi;
·
occuparsi
della salma;
·
effettuare
il trasporto di salme in o da altri comuni.
Le imprese di cui al
primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all’art. 115 del
T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta
autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli
funerarie e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di
rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R.
10 settembre n. 285.
È fatto divieto alle
imprese:
a)
di
accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno contravvenendo alle norme
deontologiche professionali, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che
adombrino sospetto di accordo o di corruzione all’interno dei luoghi di cura e
di degenza;
b)
di
sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per
esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
c)
di
sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in
ordine agli onorari o per altro motivo privato;
d)
di
esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di
attività.
Presso l’ufficio
comunale è tenuto un registro delle sepolture per l’aggiornamento continuo
delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro,
denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
La mappa è documento
probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni
relative ai cimiteri del Comune.
Ad ogni posizione in
mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente
deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella
cartografia cimiteriale.
Sulla mappa viene
annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o
cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
La mappa deve contenere
almeno le seguenti indicazioni:
a)
generalità
del defunto o dei defunti;
b)
il
numero d’ordine dell’autorizzazione al seppellimento;
c)
le
generalità del concessionario o dei concessionari;
d)
gli
estremi del titolo costitutivo;
e)
la
data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
f)
la
natura e la durata della concessione;
g)
le
variazioni che si verificano nella titolarietà della concessione;
h)
le
operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme,
resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di
destinazione.
Il personale è tenuto a
redigere secondo le istruzioni di cui agli artt.52 e 53 del D.P.R. 10 settembre
1990 n. 285, il registro delle
operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti
informatici.
Viene istituito lo
schedario dei defunti, con il compito di costituire l’anagrafe cimiteriale,
tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
L’ufficio, sulla
scorta del registro di cui all’art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico,
suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie
mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso..
In ogni scheda saranno
riportati:
a)
le
generalità del defunto;
b)
il
numero della sepoltura.
Viene istituito lo
scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative
posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di
esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
Il Responsabile
dell’ufficio predispone entro il mese di dicembre (prima della presentazione
del bilancio) di ogni anno l’elenco delle concessioni in scadenza nell’anno
successivo.
Le disposizioni
contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai
rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
Tuttavia, chiunque
ritenga di poter vantare la titolarietà dei diritti d’uso su sepolture
private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno
dall’entrata in vigore del presente Regolamento, presentante al Comune gli
atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale
riconoscimento.
Il provvedimento del
Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del
Regolamento precedente è comunicato all’interessato e conservato negli atti
inerenti la sepoltura di che trattasi.
Le disposizioni di cui
all’art. 60 hanno decorrenza a partire da un anno dall’entrata in vigore del
presente regolamento.
Gli adempimenti di cui
all’art. 61, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti
entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
Il presente Regolamento
comunale di Polizia Mortuaria entra in vigore trascorsi trenta giorni dal
deposito presso la segreteria comunale fatto salvo quanto previsto al comma 2
del successivo art. 89.
Chi domanda un servizio
qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni,
traslazioni, etc…) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ossarietti, etc…)
o l’opposizione di croci, lapidi, busti, etc…, nel rispetto della normativa
cimiteriale nazionale e comunale vigente, s’intende agisca in nome e per conto
e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
In caso di contestazione
l’Amministrazione s’intenderà e resterà estranea all’azione che ne
consegue.
Essa si limiterà, per
le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non
sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del
Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
Ai sensi dell’art. 51,
comma 3 della Legge 8 giugno 1990 n. 142,
spetta al dipendente Responsabile dell’ufficio, ove previsto dallo Statuto, o,
in alternativa, al Segretario l’emanazione degli atti previsti dal presente
Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro
analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta
Comunale, quando tali atti sono compiuti nell’osservanza del Regolamento
stesso.
Eventuali atti
riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al
Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo
non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del
Sindaco, ai sensi dell’art. 32 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e della Legge 25 marzo 1993 n. 81.
Sono fatte salve le
concessioni in essere all’atto dell’emanazione del presente regolamento.
A partire dala data di
entrata in vigore delle nuove tariffe per le concessioni cimiteriali la durata
delle stesse sarà conforme alle previsione del presente regolamento.
Per le concessioni
sussistenti prima dell’entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n.
1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di
concessione, trova applicazione l’istituto dell’ ”immemoriale”, quale
presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d’uso sulla
concessione.
Il Consiglio Comunale può
stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa,
anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso
provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi
necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.
I concessionari di
sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e
alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
Il Consiglio Comunale
stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le
controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere
effettiva la facoltà di cui al comma precedente.
Le rimesse di carri
funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 (D.P.R. 10 settembre 1990 n.
285 – pubblicazione G.U. 12 ottobre 1990) potranno essere mantenute nei
locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti
igienico sanitari previsti dall’art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.
285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno
dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
Le proposte di variante
possono risultare sia d’iniziativa pubblica che privata:
Le varianti non dovranno
in alcuna maniera risultare sostanziali ai fini delle disposizioni dettate dal
presente regolamento, ma contenere un carattere supplementare ed integrativo.
Le variati al presente
regolamento dovranno avvenire esclusivamente mediante atto amministrativo della
Giunta Municipale.
