REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione n. 28 del 4 maggio 2000 del Consiglio Comunale

Modificato con deliberazione n. 11 dell'11 marzo 2002 del Consiglio Comunale

Modificato con deliberazione n. 57 del 16 ottobre 2003 del Consiglio Comunale

Modificato con deliberazione n. 76 del 22 dicembre 2003 del Consiglio Comunale

 

 

(elaborato a seguito delle disposizioni dettate dal D.P.R. del 10 settembre 1990 n. 285 e dalla circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993 n. 24)

 

TITOLO I

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

ARTICOLO 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza della disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, al D.P.R. 10/09/1990 n.  285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a pervenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione dei sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

 

ARTICOLO 2 - Competenze

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza Comunale sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuale dagli articoli 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990 n.  142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

In caso di gestione in economia le funzioni e l’organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all’art. 51 della Legge 8 giugno 1990 n.  142.

Per i servizi di Polizia Mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt.22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990 n.  142 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

 

ARTICOLO 3 – Responsabilità

Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito non rilevi penalmente.

  

 

ARTICOLO 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a)    La visita necroscopica;

b)    Il servizio di osservazione dei cadaveri;

c)    Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;

d)    Il trasporto funebre nell’ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;

e)    L’inumazione in campo comune;

f)      La cremazione;

g)    La deposizione delle ossa in ossario comune;

h)    La disposizione delle ceneri in cinerario comune;

i)      Il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 12;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle del Tariffario allegato al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell’art. 32, 2° comma, lettera g) della Legge 8 giugno 1990 n.  142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l’onere per l’Amministrazione Comunale.

 

ARTICOLO 5 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all’art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell’ufficio comunale o nel cimitero:

a)    L’orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);

b)    Copia del presente regolamento;

c)    L’elenco dei campi soggetto ad esumazione ordinaria nel corso dell’anno;

d)    L’elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell’anno e in quello successivo;

e)    L’elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f)      Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

 

ARTICOLO 6 - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Per le denuncie concernenti la causa di morte e gli accertamenti dei decessi si rimanda agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

 

CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

 

ARTICOLO 7 - Periodo di osservazione dei cadaveri

Per il periodo concernente l’osservazione dei cadaveri si rimanda agli articoli 8, 9, 10 e 11 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285.

 

 

 

 

 

 

CAPO IV - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

 

ARTICOLO 8 - Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all’obitorio in locali idonei nell’ambito del Cimitero.

L’Amministrazione nel deposito di osservazione o nell’obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l’intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata, infine, dall’Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee non autorizzate.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l’accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando la prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente di Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all’art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

 

CAPO V - FERETRI

 

ARTICOLO 9 - Disposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 11.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere disposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfestante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

 

ARTICOLO 10 - Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all’uopo incaricato, vigila e controlla l’applicazione della norma di cui all’art. 11. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l’identificazione del cadavere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 11 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto, e cioè:

a)    per inumazione:

·       il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, etc.);

·       le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a 2 cm. e superiore a 3 cm.;

·       la confezione deve essere conforme alla prescrizioni di cui all’art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285;

·       i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi  del successivo art. 68 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b)    per tumulazione:

·       la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l’una di legno preferibilmente esterna, l’altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all’art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285;

c)    per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all’estero o dall’estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

·       si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285 se il trasporto è per o dall’estero;

d)    per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:

·       è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a 2,5 cm. a norma dell’art. 30, punto 5, del D.P:R. 10 settembre 1990 n.  285;

e)    cremazione:

·       la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

·       la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. Dal Comune di decesso;

·       la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del ferro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a 0,66 mm..

Se la salma proviene da latro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché  non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall’ASL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un’idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l’impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere del tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285.

Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l’applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare il gas della putrefazione.

 

ARTICOLO 12 - Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all’art. 11 lettera a) e lettera e) sub. 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

 

 

ARTICOLO 13 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

 

CAPO VI - TRASPORTI FUNEBRI

 

ARTICOLO 14 - Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all’art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad offrire il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dai consoni rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell’ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

 

ARTICOLO 15 - Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all’art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285, pervio pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell’art. 19/2 del citato D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285.

 

ARTICOLO 16 - Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane, stabilite con ordinanza dal Sindaco, di seguito riportate.

·       Orario estivo (aprile – settembre):

antimeridiane 7,30 – 10,30

pomeridiane 16,30 – 18,30

·       Orario invernale (ottobre – marzo):

antimeridiane 9,00 – 12,00

pomeridiane 14,00 – 16,00

Il Responsabile dell’ufficio comunale fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale indicato.

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 17 - Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è irraggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 49 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all’art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall’incarico del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L’incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l’altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all’art. 20 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

 

ARTICOLO 18 - Riti religiosi

I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all’art. 10 della Costituzione, intervenuti all’accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in Chiesa per il tempo necessario all’ordinaria cerimonia religiosa.

 

ARTICOLO 19 - Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all’obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt.19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall’esterno.

In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell’ASL, può anche autorizzare il trasporto all’interno dell’abitazione, in casi eccezionali, al luogo di speciali ordinanze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l’esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio etc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, etc.., sono eseguiti con l’impiego del mezzo di cui al primo comma.

 

ARTICOLO 20 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all’art. 8 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell’ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 21 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall’autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l’indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto e successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell’ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all’art. 10.

Dell’autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all’interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell’art. 11, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 1.

Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all’interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 1.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l’autorizzazione al trasporto e data dal Sindaco osservate le norme di cui all’art. 25 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

 

ARTICOLO 22 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

Il trasporto di salme nell’ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

 

ARTICOLO 23 - Trasporti all’estero o dall’estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l’Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n.  1379, o di stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all’art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285; nel secondo  quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all’art. 25 del Regolamento precitato.

 

ARTICOLO 24 - Trasporti di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al sindaco si sostituisce l’Autorità di cui agli artt.27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporti di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,66 mm., chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l’indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 25 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

L’idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della USL, salva la competenza dell’autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell’ufficio. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

 

TITOLO II

 

CAPO I - CIMITERI

 

ARTICOLO 26 - Elenco cimiteri del comprensorio comunale

Ai sensi dell’art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n.  1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri di circoscrizione:

·       Bagno di Salutio

·       Calleta

·       Carda

·       Castel Focognano

·       Ornina

·       Pieve a Socana

·       Rassina

·       Salutio

·       Zenna

 

ARTICOLO 27 - Disposizioni generali – Vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt.102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285.

L’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt.22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990 n.  142.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285.

Il Dirigente dei Servizi di Igieni Pubblica dell’ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 28 - Reparti speciali nel cimitero

Nell’interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l’assegnazione a tempo determinato dell’area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall’interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

 

ARTICOLO 29 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere stata concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 30, salvo che non avessero manifestato l’intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

 

ARTICOLO 30 - Ammissione nei cimiteri di Frazione

Nei cimiteri di Frazione sono – di preferenza – accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori di Frazione, o che vi siano nate o che risultino avervi avuto le residenza avuta nei due anni precedenti al decesso.

 

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI - E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE

 

ARTICOLO 31 - Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l’ordine d’impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell’art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285.

Apposito piano regolatore cimiteriale comunale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai veri sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, etc..), in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285 e dal successivo art. 31.

Nelle more dell’adozione del piano regolatore cimiteriale comunale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

 

  

ARTICOLO 32 - Piano regolatore cimiteriale comunale

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale comunale che recepisce le necessità del servizio nell’arco di almeno vent’anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell’ASL.

Si applica al riguardo l’art. 50 della Legge 8 giugno 1990 n.  142.

Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:

a)    dell’andamento medio della mortalità nell’area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b)    della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c)    della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d)    delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e)    dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f)      delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevede particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a)    Campi di inumazione comune;

b)    Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

c)    Tumulazioni individuali (loculi);

d)    Cellette ossario;

e)    Nicchie cinerarie;

f)      Ossario comune;

g)    Cinerario comune;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all’art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il piano regolatore cimiteriale comunale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:

a)    Superficie dell’area: cm. 115 per cm. 240

b)    Distanza dai viali: variabile da cm. 20 a cm. 50, su ogni lato, in merito alle effettive esigenze presenti nell’area cimiteriale d’interesse

c)    Superficie coperta: rapporto di 70 su 100

d)    Altezza fuori del piano di campagna:

·       della lapide verticale cm. 70

·       della lapide orizzontale cm. 20

e)    Cromatismo del tumulo: bianco latte

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III - OSSARIO COMUNE, INUMAZIONE E TUMULAZIONE

 

ARTICOLO 33 - Ossario comune

Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell’art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.  285, e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L’ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

 

ARTICOLO 34 - Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a)    sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;

b)    sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

 

ARTICOLO 35 - Cippo

Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l’indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l’installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 70 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

L’installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990 n.  285.

 

ARTICOLO 36 - Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – locali o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25; altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parte di chiusura di cui all’art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10 settembre 1990 n.  285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10 settembre 1990 n.  285.

In caso di estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, che interessino tumuli destinati a salme d’infanti questi possono essere riconvertiti in ossaretti individuali o nicchie cinerarie individuali, previo riscontro delle dimensioni minime previste dalla normativa vigente in materia.

Le tumulazioni provvisorie sono ammesse per un intervallo di tempo non superiore a sei mesi e devono interessare i tumuli collocati nelle file di settore più elevate presenti nell’area cimiteriale in oggetto (comunemente individuata con la quinta fila).

 

   

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 37 - Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a)    per coloro