REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE.

 

 

Titolo I

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

 

 Art. 1 - Funzioni di polizia locale

 

1.   Il Comune di Castel Focognano esercita le funzioni di polizia locale demandate per legge organizzando un servizio di polizia municipale.

 

 Art. 2 - Organico del servizio

 

1.      Per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 1 è istituito il servizio di polizia municipale la cui dotazione per quanto riguarda il numero di posti e i relativi profili professionali è prevista dalla pianta organica del personale dipendente.

2.      Le funzioni di coordinamento e controllo sono attribuite all’addetto con qualifica funzionale più elevata oppure, a parità di qualifica, a chi possiede la maggiore anzianità di servizio; in caso di pari anzianità di servizio si terrà conto della posizione riportata da ciascun addetto nella graduatoria di concorso; comunque in caso di impossibilità o di divergenze tra gli addetti tali funzioni sono attribuite, anche temporaneamente, con provvedimento del Sindaco.

 

 

Art. 3 - Dipendenza del servizio

 

1.      Il servizio della polizia municipale dipende direttamente dal Sindaco, o da un Assessore dallo stesso delegato, il quale impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

 

 

Art. 4 – Funzioni degli addetti al servizio

 

1.   Gli addetti al servizio sono responsabili verso il Sindaco o l’Assessore delegato dell’attuazione delle direttive e degli ordini impartiti.

2.   Il Sindaco, o l’Assessore delegato, dirige e coordina l’attività del servizio, impartendo le necessarie direttive, controlla la legittimità e la trasmissione degli atti della polizia municipale alle competenti autorità, cura l’esatta esecuzione del servizio.

3.   In caso d’assenza o impedimento il Sindaco è sostituito dall’Assessore delegato e in mancanza di questi, dall’addetto al servizio che svolge le funzioni di coordinamento e controllo.

4.   Gli addetti al servizio indirizzano la propria attività alla realizzazione dei fini attribuiti al servizio dai programmi dell’Amministrazione Comunale.

 

 

 

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Regolamento comunale di polizia municipale

5.   Gli addetti al servizio svolgono le mansioni loro assegnate dalle leggi e dai regolamenti, nonché quelle generali della qualifica funzionale e in particolare:

a)       svolgono funzioni di vigilanza e di polizia municipale sul territorio comunale che implica conoscenza ed applicazioni di leggi e regolamenti, richiedenti elaborazione di dati e nozioni tecnico giuridiche, nonché autonomia operativa nel rispetto delle direttive di massima;

b)       vigilano sul rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti, curano ed eseguono tutti gli altri compiti derivanti dalle norme vigenti in materia;

c)        accertano e contestano gli illeciti amministrativi ed i reati contravvenzionali redigendo sommari processi verbali e redigono specifico rapporto per gli altri reati;

d)       prestano il proprio soccorso in caso d’infortunio;

e)       curano le regolazioni del traffico ed effettuano i rilievi di legge degli incidenti stradali facendo uso anche di strumenti tecnici complessi;

f)          provvedono alla sorveglianza dei parchi, dei giardini e del patrimonio comunale;

g)       provvedono all’istruttoria degli atti conseguenti alla relativa inosservanza delle norme contenute nei regolamenti comunali;

h)        provvedono alle indagini informative per la raccolta di notizie ai fini dell’istruzione delle pratiche di propria competenza;

i)          provvedono all’assistenza ed all’informazione dei turisti;

j)          provvedono alla notifica degli atti di competenza della polizia municipale;

k)        segnalano ai competenti uffici l’esistenza di pericoli di varia natura per urgenti interventi di manutenzione;

l)          riscuotono, rilasciando quietanza, le somme relative al pagamento di sanzioni amministrative e della tassa per l’occupazione temporanea di suolo pubblico comunale;

m)     svolgono le funzioni amministrative e gli adempimenti d’ufficio connessi con le funzioni e l’organizzazione del servizio di polizia municipale.

6.   Gli addetti al servizio svolgono inoltre le seguenti mansioni:

a)       anagrafe canina, variazioni di proprietà, tatuaggi e randagismo;

b)       servizio caccia e pesca;

c)        attività vitivinicola, agricoltura ed agriturismo;

d)       raccolta di funghi, di tartufi e di prodotti del bosco;

e)       servizio notifiche;

f)          gestione fiere e mercati;

g)       gestione del commercio fisso, ambulante, occasionale;

h)        albo pretorio, divulgazione comunicati ed ordinanze, consegna inviti e comunicazioni;

i)          denunce di pubblica sicurezza degli ospiti di strutture ricettive;

j)          controllo della potabilità delle acque dell’acquedotto comunale;

k)        servizio di vigilanza durante le sedute del Consiglio Comunale;

l)          servizio di rappresentanza e di scorta al Gonfalone del Comune;

m)     partecipazione al servizio di protezione civile ed incendi boschivi

n)        artigianato, iscrizione CCIAA, statistiche ed adempimenti vari;

o)       ricezione denuncie dei redditi;

p)       autorizzazione temporanee per pubblici spettacoli e nullaosta per gare sportive;

q)       accertamenti per l’anagrafe della popolazione residente;

r)         servizio di noleggio con o senza conducente;

s)        lettura straordinaria dei contatori per l’accertamento dei consumi dell’acqua erogata dall’acquedotto comunale in caso di guasti, di cessazione e/o di nuove concessioni.

 

 

 

 

 

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Titolo II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

 

 

Art. 5 - Principi generali

 

1.   La buona organizzazione e il migliore funzionamento del servizio di polizia municipale hanno per base una ferma disciplina che obbliga gli addetti al costante adempimento dei doveri del proprio grado, alla stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini ricevuti.

 

 

Art. 6 - Organizzazione funzionale

 

1.   Ai fini dell’organizzazione territoriale il Comune di Castel Focognano si considera come unica zona omogenea nella quale l’organizzazione del servizio di polizia municipale può improntarsi a principi di temporaneo, breve decentramento.

 

 

Art. 7 - Determinazione degli addetti e mezzi

 

1.  Il servizio di polizia municipale nell’ambito del territorio comunale è coordinato dal Sindaco o dall’Assessore dallo stesso delegato.

2.  La determinazione degli addetti al servizio di polizia municipale, dei mezzi e degli strumenti operativi è effettuata in base alle direttive della Giunta Comunale.

 

 

Art. 8 - Sede

 

1.  Gli addetti al servizio di polizia municipale prendono di norma servizio presso la Sede Municipale.

2.  Il coordinatore può disporre diversamente in relazione alle esigenze del servizio.

3.  La sede deve rispondere ai requisiti d’igiene e di salubrità, secondo le vigenti norme, per la tutela della salute dei lavoratori.

4.  La sede deve inoltre essere funzionale ai criteri d’efficienza e di qualità del servizio e dotata d’idoneo arredo interno per gli operatori.

 

 

Art. 9 - Utilizzazione del personale

 

1.  Il personale addetto al servizio di polizia municipale, al manifestarsi delle necessità, può essere utilizzato, in qualsiasi momento, nei servizi esterni di polizia stradale, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e per tutte le altre funzioni attribuite alla polizia municipale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Titolo III

FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

 

 

Art. 10 - Funzioni del servizio

 

1.  La Polizia municipale, nell’ambito del territorio comunale e nei limiti imposti dalla legge, oltre che svolgere funzioni di polizia giudiziaria, servizi di polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza:

a)     vigila sull’osservanza scrupolosa delle leggi, dei regolamenti comunali e delle ordinanze specie per ciò che concerne la polizia urbana e rurale, la viabilità e la circolazione stradale, le imposte e le tasse comunali, l’edilizia, l’annona;

b)     concorre prontamente nell’opera di soccorso nei casi di pubblica calamità e di privati infortuni, procedendo a quanto necessario per salvaguardare la pubblica incolumità e i diritti dei cittadini;

c)      vigila sull’osservanza delle prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale a tutela del patrimonio, delle strade e del suolo pubblico;

d)     esplica il servizio d’indagine informativa, di raccolta di notizie, d’accertamento e di rilevazione di fatti e dati secondo disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale;

e)     provvede alla custodia e vendita degli oggetti sequestrati, confiscati, pignorati e ritrovati con le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni;

f)        sorveglia il buon andamento dei pubblici servizi, raccogliendo tutte le informazioni utili per il loro miglioramento da comunicare all’Amministrazione Comunale;

g)     collabora, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità;

h)      accerta e contesta le contravvenzioni secondo le prescrizioni di legge e di regolamento;

i)        prende notizia, anche di propria iniziativa, dei reati per impedire che vengano portati ad ulteriore conseguenze, ne assicura le prove e ricerca gli autori nei casi prescritti;

j)        accerta e contesta le violazioni amministrative e provvede, quando ammessa, alla conciliazione;

k)      provvede agli interventi che comportano modifiche temporanee e reversibili alla circolazione stradale dettate da motivi d’urgenza e da situazioni occasionali anche programmabili quali fiere, mercati, manifestazioni sportive, culturali, politiche e altre analoghe;

l)        collabora con l’ufficio tecnico alla messa in opera e manutenzione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale ordinaria;

m)   accompagna e scorta il Gonfalone del Comune.

 

 

Art. 11 - Attribuzioni degli addetti al servizio

 

1.  Gli addetti al servizio di polizia municipale rivestono le qualifiche di:

a)     agenti di polizia municipale ai sensi dell’art. 3 della legge 7 marzo 1986 n. 65;

b)     agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65;

c)      agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 57 del codice di procedura penale;

d)     pubblici ufficiali ai sensi dell’art. 357 del codice penale.

 

 

 

 

 

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Art. 12 - Competenza territoriale

 

1.  Gli addetti al servizio di polizia municipale svolgono normalmente la propria attività nell’ambito del territorio comunale.

2.  Fanno eccezione i seguenti casi particolari da considerarsi tassativi:

a)               ogni addetto durante il servizio può di propria iniziativa compiere operazioni di polizia fuori del territorio comunale esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza di reato, sia amministrativo sia penale, commesso nel territorio comunale;

b)               il Sindaco, o l’Assessore delegato, può autorizzare missioni esterne al territorio comunale per soli fini di collegamento o rappresentanza;

c)                sulla base di apposito accordo tra le Amministrazioni interessate il Sindaco, o l’Assessore delegato, può autorizzare missioni esterne al territorio comunale per rinforzare altri corpi e servizi di polizia municipale in particolari occasioni stagionali o eccezionali.

3.  Nei casi di cui ai punti b) e c) del comma 2 a agli addetti al servizio di polizia municipale spetta l’indennità di missione e l’eventuale rimborso spese, se, ed in quanto dovuti in base alle vigenti norme.

4.  Qualora gli addetti alla polizia municipale debbano recarsi per cause di servizio fuori sede per testimoniare in processi o per altre operazioni richieste dall’autorità giudiziaria, sono considerati in servizio per tutta la durata del tempo necessario al compimento del dovere d’ufficio, con conseguente indennità di missione, eventuale rimborso spese e compenso per il lavoro straordinario effettuato.

 

 

Titolo IV

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

 

 

Art. 13 - Corsi di qualificazione

 

1.  L’Amministrazione Comunale aderisce a forme d’intervento anche permanenti per la qualificazione e la specializzazione professionale degli addetti al servizio di polizia municipale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, dagli accordi sindacali, nazionali ed aziendali, e dalle leggi regionali.

2.  L’addetto al servizio di polizia municipale è obbligato a partecipare ai corsi indetti ed è considerato in servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri sono a carico del Comune.

3.  Qualora i corsi si svolgano fuori sede compete, ricorrendone i presupposti, l’indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

4.  Le attività d’istruzione professionale possono concludersi con misure d’accertamento dell’avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo addetto che costituiranno, ad ogni effetto, titolo di servizio.

5.  Il personale di nuova assunzione deve osservare un periodo di formazione professionale secondo le modalità stabilite di volta in volta dall’Amministrazione Comunale tenuto conto delle eventuali disposizioni regionali.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Art. 14 - Biblioteca

 

1.  La sede del servizio di polizia municipale deve essere corredata d’apposita biblioteca nella quale sono tenuti i testi necessari allo svolgimento del servizio ed uno schedario delle normative comunali e delle circolari del servizio.

2.  La biblioteca dovrà essere tenuta costantemente aggiornata.

 

 

Art. 15 - Attività sportiva

 

1.   L’Amministrazione Comunale considera l’attività sportiva come la parte integrante dell’istruzione professionale; nei corsi di formazione professionale alcune lezioni possono essere appositamente destinate all’educazione fisica ed alla difesa personale.

2.   L’Amministrazione Comunale agevola l’attività sportiva volontaria degli addetti al servizio di polizia municipale nelle ore libere del servizio, ovunque questa sia esplicata, come riequilibrio psicofisico in considerazione della loro particolare esposizione a stress ed ad altri fattori nocivi.

3.   Per conseguire tali scopi un’eventuale partecipazione ad organizzazioni finalizzate sarà sottoposta alla presa d’atto della Giunta Municipale.

 

 

Art. 16 - Orario di servizio e orario di lavoro

 

1.  Per le esigenze di funzionalità delle strutture ed al fine di corrispondere anche alle esigenze dell’utenza l’orario di servizio è articolato anche attraverso turni giornalieri di lavoro.

2.  L’orario di lavoro, nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale, è funzionale all’orario di servizio.

3.  I servizi nelle giornate domenicali e festive, nonché i periodi di ferie e riposo, avverranno con criterio d’alternanza tra le stesse giornate o periodi e tra gli addetti.

 

 

Art. 17 - Turni di servizio

 

1.   I turni sono programmati, indicativamente per mese, dagli addetti al servizio di polizia municipale in costante accordo tra loro, tenuto conto delle esigenze generali del servizio.

2.   Il memoriale di servizio, comprendente il personale in turno e quello di riposo in ferie o in malattia, nonché la dislocazione territoriale e le mansioni assegnate, è redatto giornalmente dai singoli addetti, tenendo conto in linea di massima, del programma dei turni e secondo le direttive del responsabile del servizio.

3.   Ogni addetto al servizio di polizia municipale ha l’obbligo di prendere in ogni modo direttamente conoscenza del memoriale giornaliero prima del turno di servizio.

4.   Eventuali modifiche rispetto al programma di massima dei turni devono essere tempestivamente comunicate dall’interessato.

5.   In caso d’indisposizione o d’impedimento ad entrare in servizio, l’interessato dovrà darne comunicazione al fine di consentire la necessaria sostituzione ove possibile.

6.   Qualora il compito da svolgere non sia stato concordato dagli addetti, il responsabile del servizio o, in sua vece, l’addetto più anziano al servizio, mette a conoscenza il personale delle finalità del servizio dando eventualmente spiegazioni più dettagliate.

 

 

 

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7.   Di norma l’addetto non deve abbandonare la zona ed il compito assegnati; in casi eccezionali in cui ciò debba avvenire è tenuto ad avvertire il responsabile del servizio e a prendere accordi con altri organi di vigilanza eventualmente presenti.

8.   Ogni addetto al servizio di polizia municipale è tenuto ad eseguire le direttive impartite per via radio, indipendentemente dal grado di chi le impartisce, ferma restando la responsabilità eventuale a carico di quest’ultimo.

 

Art. 18 - Rispetto del regolamento

 

1.  Ogni addetto al servizio di polizia municipale è tenuto a prestare la propria attività in conformità a quanto previsto dal regolamento, deve ispirarsi al principio della collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con i cittadini usando nei riguardi di questi ultimi la massima cortesia.

 

 

Art. 19 - Comportamento

 

1.  L’addetto al servizio di polizia municipale nell’espletamento del servizio deve unire alla fermezza, l’urbanità dei modi.

2.  In ogni momento deve aver cura del decoro della divisa e del proprio comportamento che deve essere confacente al servizio prestato.

 

 

Art. 20 - Obbligo del saluto

 

1.  Gli addetti al servizio di polizia municipale devono il saluto ai cittadini con cui vengono in contatto per ragioni di lavoro, ai superiori ed alle autorità, toccando con la mano destra la tesa del cappello.

2.  Gli addetti al servizio di polizia municipale sono tenuti, quanto vestono abiti civili, a rivolgere il saluto civile e se si rivolgono ai cittadini per motivi di servizio devono riferire le proprie generalità e mostrare la propria tessera di riconoscimento.

3.  Gli addetti al servizio di polizia municipale sono dispensati dal saluto quando siano intenti a regolare il traffico o a prestare soccorso a persone o quando siano a bordo di veicoli o impiegati al servizio di scorta.

 

 

Art. 21 - Comunicazioni e rapporti

 

1.  Anche al di fuori dei casi in cui la legge prevede l’obbligo del rapporto gli addetti al servizio di polizia municipale devono informare il responsabile del servizio di tutte le novità inerenti il servizio.

2.  Tutti i rapporti riguardanti l’attività del servizio o comunicazioni o richieste devono essere indirizzate al Sindaco o all’Assessore delegato.

 

 

Art. 22 - Provvedimenti disciplinari

 

1.  A carico dell’addetto al servizio di polizia municipale che infrange le disposizioni regolamentari o di legge il Sindaco, o Assessore delegato, a meno che la cosa sia del tutto priva di rilevanza, provvederà per l’inizio del procedimento disciplinare di cui al regolamento organico, fatta salva l’azione penale.

 

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Titolo V

MEZZI, VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO

 

 

Art. 23 - Uso dei mezzi

 

1.  L’uso dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al servizio di polizia municipale è obbligatorio per gli addetti ma solo per ragioni di servizio e sempre che ciò non contrasti con altre norme.

 

 

Art. 24 - Vestiario

 

1.  Il vestiario agli addetti al servizio di polizia municipale è fornito dall’Amministrazione Comunale secondo il vigente regolamento.

 

 

Art. 25 - Uniforme

 

1.  L’uniforme viene indossata senza aggiunta di segni o distintivi non espressamente previsti dalla normativa regionale.

2.  Ogni appartenente al servizio di polizia municipale deve apporre sull’uniforme il grado in relazione al profilo professionale ricoperto.

 

 

Art. 26 - Obbligo dell’uniforme

 

1.  In servizio gli addetti al servizio di polizia municipale devono sempre vestire l’uniforme completa.

2.  Eventuali ed eccezionali casi di dispensa dal vestire l’uniforme debbono essere concordati.

3.  Il giorno di cambio dell’uniforme secondo le stagioni viene fissato con circolare di servizio dal responsabile o con l’accordo degli addetti.

 

 

Art. 27 - Servizio in abito civile

 

1.  Ogni addetto al servizio di polizia municipale quando veste l’abito civile in servizio non può portare alcun oggetto dell’uniforme.

2.  Anche quando veste l’abito civile in servizio ogni addetto al servizio di polizia municipale non è sciolto dai suoi doveri disciplinari e deve sempre mantenere il contegno che gli è imposto dal rispetto delle proprie mansioni.

 

 

Art. 28 - Tessera di riconoscimento

 

1.  Gli addetti al servizio di polizia municipale  sono muniti di una tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco che devono sempre portare con sé per esibirla ogni qualvolta occorra dimostrare la loro qualifica.

2.  Ciascuno è tenuto a conservare diligentemente la propria tessera; in caso di smarrimento deve essere subito effettuata denuncia scritta al Sindaco.

 

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Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

Art. 29 - Norma di rinvio

 

1.  Per tutto ciò che non è stabilito nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative statali e regionali, agli accordi sindacali, al regolamento organico del personale dipendente del Comune di Castel Focognano.

 

 

Art. 30 - Comunicazione del regolamento

 

1.  Il presente regolamento è comunicato al Ministero dell’interno e al Prefetto.

 

 

Art. 31 - Norme abrogate

 

1.  Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

 

 

Art. 32 - Pubblicità del regolamento

 

1.  Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere libera visione.

 

 

Art. 33 - Entrata in vigore del regolamento

 

1.  Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l’intervenuta esecutività della deliberazione di adozione dello stesso da parte del Consiglio Comunale e dopo la sua successiva pubblicazione, unitamente a tale deliberazione, per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune.