REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA DI AREZZO.

 

 

art. 1 - Il Difensore Civico

 

            1.  Il Difensore Civico Provinciale è organizzato dalla Provincia e, quale garante dell’imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa, agisce a tutela dei diritti e degli interessi legittimi di cittadini, stranieri, apolidi, enti e formazioni sociali, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

 

            2.  Il Difensore Civico esercita la propria funzione in piena autonomia ed indipendenza dagli organi politici.

 

            3.  Le funzioni del Difensore Civico sono esercitate dall’Ufficio del Difensore Civico Provinciale che è permanentemente composto dal Difensore Civico e dal Sostituto del Difensore Civico. Il metodo di lavoro del Difensore Civico e del Sostituto del Difensore Civico è improntato alla massima e reciproca collaborazione con pari dignità.

 

 

art. 2 - Requisiti

 

            1.  Il Difensore Civico e il suo Sostituto sono eletti fra i cittadini in possesso dei requisiti per l’elezione a Consigliere Provinciale, dotati di elevata competenza giuridico amministrativa, comprovata da titoli di studio e da esperienza professionale.

 

            2.  Non sono eleggibili:

a)     i membri che rivestono una carica pubblica elettiva;

b)     i membri del Comitato Regionale di Controllo, gli amministratori di enti, istituti e aziende pubbliche;

c)      gli amministratori di enti a partecipazione pubblica nonché liberi professionisti che abbiano rapporti di lavoro anche occasionali con la Provincia;

d)     i dipendenti della Provincia in servizio;

e)     i candidati non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Provinciale.

 

            3.  Il Difensore Civico ed il suo Sostituto non possono ricoprire incarichi di direzione in partiti o movimenti politici, enti o formazioni sociali.

 

 

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art. 3 - Presentazione delle candidature

 

            1.  Entro tre mesi dall’insediamento del Consiglio Provinciale, il Presidente del Consiglio Provinciale pubblica un avviso rivolto alla cittadinanza provinciale con l’invito a presentare entro trenta giorni candidature per l’Ufficio del Difensore Civico Provinciale.

 

            2.  Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti di autocertificazione sottoscritti dai candidati con firma autenticata:

a)     curriculum professionale;

b)     dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all’art. 2;

c)      dichiarazione circa la propria situazione patrimoniale ed associativa nei termini previsti dal regolamento per i Consiglieri Provinciali in carica.

 

            3.  Decorso il termine per la presentazione delle candidature, queste vengono rese pubbliche e, le istituzioni, gli organismi, le associazioni interessate ed i comuni aderenti alle convenzioni di cui all’art. 49 dello Statuto Provinciale possono far pervenire le proprie osservazioni al Presidente del Consiglio Provinciale.

 

 

art. 4 - Elezione

 

            1.  Il Difensore Civico è eletto, fra le persone candidate, a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale in apposita seduta a maggioranza dei tre quarti dei componenti nelle prime due votazioni e dei due terzi dei componenti nelle successive.

 

            2.  L’avvenuta elezione è comunicata all’interessato dal Presidente del Consiglio Provinciale, assieme all’invito a rendere innanzi a lui la dichiarazione di accettazione e l’impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto provinciale ed il presente regolamento.

 

            3.  Il Difensore Civico ed il suo Sostituto entrano in carica dal momento in cui hanno reso la dichiarazione di cui al comma 2.

 

 

art. 5 - Elezione del Sostituto

 

            1   Nella medesima seduta consiliare in cui viene insediato il Difensore Civico il Consiglio Provinciale ne elegge anche il Sostituto.

 

            2.  Il Sostituto viene eletto fra coloro che hanno presentato la candidatura per la carica a Difensore Civico. L’elezione avviene a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

 

            3.  Il Sostituto del Difensore Civico deve possedere i requisiti stabiliti dall’art. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

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art. 6 - Durata in carica

 

            1.  L’Ufficio del Difensore Civico resta in carica per cinque anni ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

 

            2.  Il Difensore Civico può essere rieletto una sola volta.

 

            3.  Il Sostituto del Difensore Civico cessa dalla carica assieme al titolare e può essere rieletto anch’egli una sola volta.

 

 

art. 7- Cessazione della carica

 

            1.  Il Difensore Civico e il Sostituto del Difensore Civico cessano dalla carica per compimento del mandato, morte, dimissioni, decadenza e revoca.

            2.  La decadenza è deliberata dal Consiglio Provinciale qualora:

a)     l’assenza o l’impedimento si protraggano per oltre quattro mesi continuativi,

b)     sopravvenga, dopo la nomina, una delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 2.

 

 

art. 8 - Revoca

 

            1.  Il Consiglio Provinciale può revocare il Difensore Civico e il Sostituto del Difensore Civico per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni.

 

            2.  La procedura di revoca è promossa dal Presidente della Provincia, dal Presidente del Consiglio Provinciale oppure da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

 

            3.  Il Presidente del Consiglio Provinciale notifica le contestazioni al Difensore Civico o al sostituto del Difensore Civico invitandolo a presentare le sue controdeduzioni entro quindici giorni.

 

            4.  Trascorso tale termine, il Consiglio provinciale, dopo una lettura delle contestazioni e delle controdeduzioni, decide sulla proposta di revoca con deliberazione, espressa in forma segreta, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

 

            5.  Il Difensore Civico e il Sostituto del Difensore Civico cessano dalle funzioni nel momento in cui la revoca gli viene notificata dal Presidente del Consiglio Provinciale.

 

 

art. 9 - Ambito dell’intervento

 

            1.  L’Ufficio del Difensore Civico opera nei confronti dell’Amministrazione Provinciale, delle aziende speciali e istituzioni, ove esistano, nonché dei concessionari di pubblico servizio, concesso dalla Provincia, ove esistano, intervenendo anche di propria iniziativa.

 

            2.  Sono esclusi dalla competenza dell’Ufficio del Difensore Civico  le controversie inerenti il rapporto di lavoro dei dipendenti della Provincia, delle istituzioni ed aziende dipendenti.

 

 

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            3.  La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di proporre istanza all’Ufficio del Difensore Civico.

 

            4.  L’Ufficio del Difensore Civico opera, nei limiti delle legittimità denunciate, il controllo di conformità degli atti alle normative vigenti.

 

 

art. 10 - Attivazione dell’intervento

 

            1.  L’Ufficio del Difensore Civico interviene:

a)     a richiesta di singoli interessati, di enti e di associazioni e formazioni sociali;

b)     d’ufficio secondo quanto previsto dall’art. 12.

 

            2.  La richiesta di cui al comma 1 lettera a) può essere formulata per iscritto o oralmente. Nel secondo caso la richiesta è verbalizzata  dal Difensore Civico.

 

 

art. 11 - Intervento su richiesta

 

            1.  Nel caso di richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali il Difensore Civico:

a)     qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti;

b)     qualora, nonostante il decorso del termine previsto, risulti che il procedimento non è completo si rivolge al dirigente responsabile del procedimento stesso affinché lo concluda celermente;

c)      può proporre al Presidente della Provincia di ordinare al dirigente l’adozione dell’atto nel caso non sia possibile definire un termine per il relativo adempimento.

 

            2.  Il Difensore Civico per lo svolgimento delle proprie funzioni può, senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio (salvo il caso di documenti sottratti all’accesso ex artt. 10 e 11  del regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi della Provincia di Arezzo):

a)     chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche sottoposte alla sua attenzione ;

b)     consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento;

c)      convocare il dirigente responsabile del procedimento, ovvero dell’ufficio o del servizio competente, al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e sui motivi che si frappongono alla tempestiva conclusione della stessa, nonché di ricercare soluzioni che contemperino l’interesse generale con quello dell’istante.

 

            3.  Contestualmente all’inizio dell’intervento l’Ufficio del Difensore Civico ne da comunicazione agli Organi rappresentativi dell’Amministrazione interessata, al dirigente responsabile del servizio, ovvero all’ufficio o al servizio competente, indicando chi ha attivato l’intervento.

 

 

 

 

 

 

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art. 12 - Intervento d’ufficio

 

            1.  Il Difensore Civico o il suo Sostituto possono intervenire d’ufficio qualora vengano a conoscenza di disfunzioni ed inefficienze nell’attività delle Amministrazioni e degli Enti di cui all’art. 9, 1° comma, sempre al fine di assicurare l’effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità. Tale intervento può essere esteso anche a casi di natura e contenuti analoghi a quelli già esaminati dal Difensore Civico.

 

            2.  Contestualmente all’inizio dell’intervento l’Ufficio del Difensore Civico ne da comunicazione agli Organi rappresentativi dell’Amministrazione interessata, al dirigente responsabile del servizio, ovvero all’ufficio o al servizio competente.

 

 

art. 13 - Conclusione dell’intervento

 

            1.  L'Amministrazione è tenuta a precisare gli elementi in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore Civico.

 

            2.  Il Difensore Civico e il suo Sostituto è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia comunque venuto in possesso per ragioni d’ufficio.

 

            3.  L’Ufficio del Difensore Civico da immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi, a coloro che ne hanno promosso l’intervento, nonché agli Organi delle Amministrazioni interessate.

 

            4.  L’Ufficio del Difensore Civico deve concludere il proprio intervento di norma in un termine massimo di trenta giorni.

 

 

art. 14 – Relazione annuale

 

            1.  L’Ufficio del Difensore Civico rimette, annualmente, al Presidente del Consiglio Provinciale la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti per il buon andamento dell’azione amministrativa; medesima relazione deve essere rimessa agli enti o alle associazioni, convenzionati con la Provincia ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento per le quali il Difensore Civico abbia effettuato interventi.

 

            2.  Il Presidente del Consiglio Provinciale inserisce nell’ordine del giorno del primo Consiglio previsto la discussione sulla relazione.

 

            3.  L’Ufficio del Difensore Civico è invitato alla seduta di Consiglio per fornire, a richiesta, eventuali chiarimenti.

 

            4.  Il Consiglio sentita la relazione può adottare risoluzioni sulle materie di propria competenza ed esprimere indirizzi di competenza della Giunta e quindi disporre le forme e le modalità con le quali diffondere la relazione stessa.

 

 

 

 

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art. 15 - Rapporti con il Presidente, la Giunta Provinciale,

le Commissioni Consiliari e il Segretario Generale

 

            1.  La Giunta Provinciale e le Commissioni Consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere informazioni sull’attività svolta e su problemi particolari a essa relativi; lo stesso può anche richiedere di essere ascoltato dalla Giunta e dalle Commissione Consiliare.

 

            2.  In casi di particolare importanza e gravità il Difensore Civico invia speciali relazioni al Presidente della Provincia segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni per eliminare irregolarità da parte degli uffici.

 

            3.  L’azione del Difensore Civico si rapporta in via diretta con il Presidente della Provincia al quale rivolge le sue richieste perché intervenga direttamente o faccia da tramite con gli altri Organi dell’Amministrazione.

 

            4.  Il Presidente informa immediatamente il dirigente dal quale dipendono i funzionari interessati dagli interventi del Difensore Civico avvertendolo che egli è tenuto ad assicurare da parte dell’ufficio e dei funzionari tutta la collaborazione nel modo più completo ed efficace.

 

            5.  Il Segretario Generale assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso occorrenti al Difensore Civico per l’esercizio delle sue funzioni.

 

 

art. 16 - Competenze economiche

 

            1.  Al Difensore Civico è attribuita una indennità mensile di importo corrispondente all’indennità di carica corrisposta ad un Assessore. A tale indennità non è applicato il meccanismo di raddoppio previsto dalla legge in caso di lavoro non dipendente o di collocazione in aspettativa non retribuita.

 

            2.  Al Sostituto del Difensore Civico è attribuita una indennità mensile pari al settanta per cento dell’importo corrispondente all’indennità di carica corrisposta ad un Assessore. A tale indennità non è applicato il meccanismo di raddoppio previsto dalla legge in caso di lavoro non dipendente o di collocazione in aspettativa non retribuita.

 

            3.  Nulla è dovuto, in aggiunta a quanto previsto nei commi 1 e 2, nel caso in cui del Difensore Civico Provinciale ne usufruiscano i Comuni convenzionati.

 

            4.  In caso di viaggi con mezzi propri per ragioni connesse all’incarico di Difensore Civico Provinciale al Difensore Civico e al Sostituto del Difensore Civico viene corrisposto un rimborso spese pari a un quinto del costo della benzina per chilometro; in caso di viaggi con mezzi pubblici viene corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Nel caso di viaggi per conto dei Comuni convenzionati in località diverse dal Comune il rimborso per le spese sostenute è a carico dei Comuni stessi.

 

 

 

 

 

 

 

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art. 17 - Sede ed attrezzature

 

            1.  L’Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Palazzo Provinciale in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono esservi esercitate, idonei per ampiezza e facilità di accesso e di attesa al pubblico compresi i portatori di handicaps.

 

            2.  L’ufficio è dotato dell’arredamento necessario ed idoneo, cancelleria, stampati, telefono con macchine ed apparecchiature tecnologiche e quanto altro occorrente per il corretto funzionamento.

 

            3.  L’orario di apertura è organizzato in modo da garantire la massima fruibilità da parte del pubblico.

 

            4.  Il protocollo del Difensore Civico è tenuto dall’impiegato addetto all’Ufficio del Difensore Civico, sotto la responsabilità del Difensore Civico, il quale è tenuto al termine del mandato al versamento delle pratiche correttamente conservate nell’archivio provinciale.

 

            5.  Su richiesta del Difensore Civico il personale addetto al servizio può essere autorizzato dalla Giunta Provinciale a partecipare a corsi di aggiornamento e di formazione professionale, relativi alle funzioni da esercitare ed ai metodi di comportamento nei rapporti con i cittadini.

 

 

art. 18 - Rapporti con i Comuni convenzionati

ai sensi dell’art. 49 dello Statuto della Provincia

 

            1.  Il Consiglio Provinciale può stabilire che l’Ufficio del Difensore Civico operi anche come Difensore Civico dei Comuni che ne facciano richiesta sulla base di apposite convenzioni da stipulare.

 

            2.  L’Ufficio del Difensore Civico, in persona del Difensore Civico e del Sostituto del Difensore Civico, congiuntamente o separatamente, esercita le funzioni di Difensore Civico dei Comuni convenzionati.

 

            3.  Nessun compenso ulteriore è dovuto ai componenti l’Ufficio del Difensore Civico, in aggiunta a quello di cui all’art. 16 del presente regolamento, quali e quanti siano i Comuni convenzionati.