REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina, a partire dal 1° gennaio 1999, l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con tende poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.
TITOLO I - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
Art. 2 - Distinzione per durata
1. L'occupazione è permanente quando è di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.
Art. 3 - Occupazione di marciapiedi
1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati, rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni la cui larghezza minima, al di fuori del centro storico, deve essere individuata dall’ufficio tecnico comunale.
2. La norma del comma precedente non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.
Art. 4 - Occupazione per passi carrabili
1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
Art. 5 - Occupazioni d'urgenza
1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.
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TITOLO II - ATTO CONCESSORIO
Art. 6 - Obbligatorietà
1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, di quelle in aree destinate a mercato non attrezzate e delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere non permanenti.
2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzati ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.
3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.
Art. 7 - Contenuto
1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:
termine d'inizio dell'occupazione;
termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;
le modalità dell'occupazione;
l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 18, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
le modalità ed il termine di pagamento del canone;
le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.
2. La concessione è rilasciata:
senza pregiudizio dei diritti di terzi;
con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.
Art. 8 - Istanza
1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:
a) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
b) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione, eventualmente allegando planimetria della strada ed area interessata;
d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
e) le modalità dell'occupazione;
f) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
g) impegno a comunicare previamente all’ufficio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f).
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Art. 9 - Istruttoria e rilascio
1 Il responsabile del servizio, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare della stessa ed ove riscontri che la domanda è incompleta negli elementi essenziali, il responsabile formula all’interessato, entro 10 giorni dalla data di presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione della domanda.
L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione o regolarizzazione.
La richiesta di integrazione o di regolarizzazione sospende il procedimento entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
Il responsabile del servizio verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti della Amministrazione ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici; detti pareri devono essere forniti al responsabile del servizio entro dieci giorni dalla richiesta.
2. Il provvedimento di concessione per l'occupazione è rilasciato dal Responsabile del Servizio entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda ovvero della richiesta di modifica o integrazione della domanda stessa; in taluni casi il responsabile del servizio, quando ne ravvisi la necessità, può richiedere all’atto del rilascio della concessione il versamento di un deposito cauzionale a garanzia dei danni derivanti dall’occupazione di suolo pubblico, da restituire, senza interessi, entro trenta giorni dal termine dell’occupazione, previa verifica tecnica della superficie occupata.
3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Responsabile del servizio è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.
4. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.
Art. 10 - Revoca
1. L’Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che non rendano più possibile o diversamente realizzabile l’occupazione.
2. Il Concessionario può rinunciare all’occupazione con apposita comunicazione diretta all’Amministrazione. Se l’occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l’occupazione è in corso all’atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
Art. 11 - Revoca della concessione per gravi inadempienze
1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.
2. Il mancato pagamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.
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Art. 12 - Rinuncia
1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al Responsabile del servizio almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.
2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.
Art. 13 - Subingresso
1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita - ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio - con l'obbligo di comunicazione al Responsabile del servizio. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
TITOLO III - CANONE
Art. 14 - Obbligatorietà
1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 27 e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
2 Il canone per l’occupazione destinata alla realizzazione di passi carrabili non è affrancabile.
3. Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari.
Art. 15 - Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche
1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:
I categoria = territorio del centro abitato del capoluogo di Rassina e della frazione di Pieve a Socana;
II categoria = territorio del centro abitato delle frazioni di Castel Focognano, Carda e Salutio e delle località di Calleta, Casalecchio, San Martino di Calleta e Zenna;
III categoria = territorio delle restanti zone non comprese nelle prime due categorie.
Art. 16 - Altri elementi incidenti sulla tariffa
1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nella lettere c) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell'allegato B che forma parte integrante di questo regolamento.
Art. 17 - Determinazione
1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 18 con il minimo di L. 20.000, salvo per quelle di durata non superiore ad un giorno.
Art. 18 - Tariffe
1. La tariffa base generale è di annuale L. 34.000 il mq. per l'occupazione permanente e di giornaliere L. 2.000 per l'occupazione temporanea.
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2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella B, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.
3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 20% se la durata, nell'anno, è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se non continuativi.
Art. 19 - Modificazione delle tariffe
1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo.
2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.
Art. 20 - Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi
1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per le occupazioni permanenti realizzate sino al 31.12.1998 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze del servizio pubblico alla data predetta ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per L. 1.250, con il minimo di L. 1.000.000.
2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 1° gennaio 1999 per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio.
3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 21 - Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi
1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate dal 1° gennaio 1999 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici nonché quello relativo alle occupazioni permanenti realizzate, a partire dalla data predetta, per l'esercizio di attività strumentale ai pubblici servizi, sono determinati in base alla tariffa di cui all'art. 18 con l'applicazione dei parametri contenuti nella tabella B che riconosce, alla lettera f della categoria 4 la riduzione del 50% prescritta nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
Art. 22 - Trasferimento
1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.
Art. 23 - Superficie dei passi carrabili
1. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
3. La tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune e che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
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Art. 24 - Passo carrabile virtuale
1. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con rilascio di apposito cartello segnaletico.
2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa ordinaria, ridotta al 30%.
Art. 25 - Impianti automatici di distribuzione
1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.
Art. 26 - Aree destinate a parcheggio
1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell'art. 18 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.
2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.
Art. 27 - Occupazioni abusive
1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione aumentata del 100 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.
2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.
Art. 28 - Esenzione dal canone
1. Sono esenti dal canone:
a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;
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b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
c. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
d. le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
e. le occupazioni di aree cimiteriali;
f. le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
g. gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
h. le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi.
i. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
l. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
m. le occupazioni con seggiovie e funivie;
n. fioriere e simili qualora le stesse non pregiudichino la viabilità e la disponibilità di parcheggi auto;
o. occupazioni realizzate in occasione di festeggiamenti, fiere, esposizioni e simili per le quali il Comune abbia espresso il proprio patrocinio.
Art. 29 - Assorbimento di altri canoni
1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.
Art. 30 - Modalità e termini di pagamento
1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.
2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro il mese di gennaio, fatte salve eventuali differenti scadenze imposte da norme legislative, mediante versamento nel conto corrente del servizio di tesoreria comunale.
3. Il versamento è effettuato con arrotondamento a lire 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se superiore.
4. È ammesso il versamento in rate trimestrali anticipate senza interessi qualora l’importo del canone annuo sia superiore a lire 500.000.
TITOLO IV - SANZIONI
Art. 31 - Occupazioni abusive o irregolari
1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento del canone dovuto in base all'art. 27, ad una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 100 per cento del canone stesso.
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2. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 100 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.
3. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica - nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombro - quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 nell'ammontare di L. 235.000. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo, e così via, in relazione all'intensità della recidiva, con il massimo di L. 940.000.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.
Art. 32 - Rimozione d'ufficio
1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.
TITOLO V - MODALITÀ' ORGANIZZATIVE INTERNE
Art. 33 - Adempimenti del funzionario responsabile
1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati ad un funzionario designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.
2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
a) registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto;
b) registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
c) registro in cui sono annotate le affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'abrogato art. 44 comma 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.
4. È in facoltà dello stesso funzionario responsabile di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.
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Art. 34 - Adempimenti del concessionario
1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.
2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.
Art. 35 - Norma transitoria
1. Le concessioni di occupazione in essere alla data del 1° gennaio 1999 che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone entro il 31 gennaio 1999 con invio della copia della quietanza al Responsabile del servizio del Comune anche mediante fax.
2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1° gennaio 1999 che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata da notificare all'intestatario entro il 31 gennaio 1999.
Art. 36 - Norme finali
1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio comunale, sarà ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1999 qualora sia confermata l’abolizione dall’1 gennaio 1999 della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.); qualora invece venga ripristinata la T.O.S.A.P. anche per l’anno 1999 e per gli anni seguenti, il presente regolamento entrerà in vigore dall’1 gennaio del primo anno successivo a quello di abolizione della T.O.S.A.P.
2. Il presente regolamento unitamente alla deliberazione di approvazione sarà reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale; tale avviso sarà differito nel caso in cui il l’entrata in vigore del regolamento sia successiva all’1 gennaio 1999.
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1) Categorie di importanza delle strade, aree e spazi
a) CATEGORIA I 1,00
b) CATEGORIA II 0,90
c) CATEGORIA III 0,80
2) Valore economico della disponibilità dell'area
a) Mercati e fiere attrezzati 1,20
b) Mercati e fiere non attrezzati 0,50
c) Residue zone del territorio comunale 1,00
3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione
a) Occupaz. con allocazione stabile di strutture e impianti fissi 1,05
b) Occupazioni di cui al n. 1 determinanti sensibile riduzione della viabilità 1,20
c) Occupaz. senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi 1,00
d) Occupazioni per passi carrabili (esclusi i passi carrabili “virtuali”) 0,50
e) Occupazioni per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti 0,30
f) Occupazioni soprastanti il suolo 0,50
g) Occupazioni sottostanti il suolo 0,50
h) Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo pubblico 0,30
4) Natura dell'attività
a) Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi 1,00
b) Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che
vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee) 0,40
c) Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che
vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni permanenti) 0,50
d) Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti,
spettacoli viaggianti e installazione giochi 0,10
e) Edilizia 0,50
f) Distributori di carburanti 0,50
g) Erogazione pubblici servizi a rete 0,50
h) Altri usi 1,00