REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITÀ DI BARBIERE PARRUCCHIERE UOMO E DONNA ED ESTETISTA.

 

 

ART. 1 (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

 

            Il presente regolamento in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla legge 14/02/1963, n° 161, modificata dalla Legge 23/12/70, n°. 1142, dalla legge 4/1/1990, n.1 e dalla Legge Regionale 17/10/1994, n.74, dispone che chiunque eserciti o intenda esercitare nell'ambito del territorio Comunale, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, attività di barbiere - parrucchiere uomo e donna, di estetista deve essere provvisto di autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

 

            Sono soggetti a detta autorizzazione tutte le imprese che esercitano le suddette attività siano esse individuali o in forma societaria, di persone o di capitali.

 

            Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante ne presso il domicilio del richiedente la prestazione.

 

            Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate al domicilio del richiedente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori familiari, in favore di persone inferme, con gravi problemi di deambulazione o per particolari straordinarie necessità e  all'interno di strutture sanitarie ed assistenziali, nel rispetto di norme e tutele igieniche e di sicurezza previste dalle vigenti norme.

 

 

ART. 2 (TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI)

 

            Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento potranno essere rilasciate per le seguenti tipologie:

 

1. BARBIERE- PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA

Trattasi di attività esercitabili indifferentemente su uomo e donna, comprendenti: taglio della barba, dei capelli, esecuzione di acconciature, colorazione e decolorazione dei capelli, applicazione di parrucche, ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento dei capelli;

Nell’esercizio della loro attività possono svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

 

2. ESTETISTA

 

Trattasi di attività che comprende tutte le prestazioni  e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione di inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge n. 713/86. Sono escluse dalla attività le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

 

ART. 3 (CONVERSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE)

 

I titolari delle autorizzazioni rilasciate precedentemente l’entrata in vigore del presente regolamento possono, con le modalità previste dal successivo art. 22, richiedere, la nuova autorizzazione di parrucchiere per uomo e donna. Chi non provvede a richiedere la conversione della vecchia autorizzazione continua ad esercitare l’attività svolta, la quale sarà disciplinata dalle norme del presente regolamento.

 

 

ART. 4 (REQUISITI)

 

            L’Autorizzazione per l’esercizio della attività di barbiere - parrucchiere per uomo e donna e per l’attività d’estetista deve essere concessa previo l’accertamento dei seguenti requisiti:

 

1.       

Possesso da parte del richiedente, se persona fisica, o del titolare o del direttore dell’azienda se società, dei requisiti previsti dalla legge 443/85, il cui accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l’Artigianato.

Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge 443/85, gli Uffici Comunali, preposti al rilascio della autorizzazione, devono accertare la regolare costituzione della Società e della avvenuta iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio.

 

2.       

A

Requisiti urbanistici dei locali ai sensi delle disposizioni vigenti;

 

B

Requisiti igienici dei medesimi, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.

L’accertamento di tali condizioni e requisiti spetta alla competente U.S.L., secondo le disposizioni vigenti in materia.

 

3.       

 

Qualificazione professionale del richiedente l’autorizzazione, sia persona fisica oppure titolare della azienda. Nel caso d’impresa gestita in forma societaria, il requisito della qualificazione professionale deve essere accertato:

 

A.      

Per la maggioranza dei soci quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 443/85 ed esercente attività di barbiere parrucchiere per uomo e donna; per tutti i soci qualora si tratti di impresa esercente attività di estetista;

 

B.      

Per la persona che assume la direzione del’ azienda, quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla Legge 443/85, detta qualificazione, il cui accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, si intende conseguita qualora il richiedente l’autorizzazione o il direttore d’azienda, si trovi in una delle condizioni previste dall’art. 2 della Legge 23/12/1970 n. 1142, per l’ attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna e dell’art. 3 della Legge 04/01/1990 n. 1 per l’attività di estetista;

 

C.      

La qualifica non è richiesta se il richiedente o i richiedenti sono stati titolari di precedenti autorizzazioni nell’ambito del territorio comunale e risultano pertanto avere già depositato l’attestato di qualifica professionale necessario;

 

D.     

L’attività di estetista può essere svolta anche unitamente alle attività di parrucchiere uomo e donna, in forma di imprese esercitate nella medesima sede, ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell’art. 3 della legge 08/08/1985 n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio delle rispettive attività.

 

4

 

Rispetto della normativa antimafia, L.55/90;

 

 

 

5

 

Uno stesso imprenditore non può essere titolare di più di una autorizzazione per l'esercizio di attività dello stesso tipo, mentre può essere titolare di una autorizzazione per l'esercizio congiunto di attività di diverso tipo all interno dello stesso esercizio nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento in presenza della prescritta qualificazione professionale. Ciascuna attività deve essere svolta nell'ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 4 comma 2, 4 e 6.

 

6

 

L'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi potrà essere rilasciata, in ogni singola zona, solo quando si sia superato il rapporto che intercorre fra la densità della popolazione residente ed il numero degli esercizi in attività, in conformità di :

 

 

A

un esercizio di barbiere - parrucchiere uomo e/o donna ogni 500 abitanti

 

B

un esercizio di estetista ogni 1500 abitanti.

 

 

ART. 5 (ZONE)

 

            Per il rilascio di nuove autorizzazioni per le attività di Barbiere-Parrucchiere per uomo e donna ed estetista il territorio Comunale in rapporto alle esigenze ed abitudini della popolazione residente è considerata zona unica.

 

 

ART. 6 (DISTANZE)

 

I nuovi esercizi di  parrucchiere per uomo e donna ed estetista non possono essere ubicati ad una distanza, da quelli già autorizzati per la medesima attività, inferiore per la zona urbana a metri 15 (quindici).

 

            Al fine di valorizzare i centri storici, il raggiungimento della distanza minima prevista fra i negozi di nuova istituzione e quelli preesistenti non è vincolante all’interno del centro storico di Rassina.

 

La distanza si misura in base al minor percorso effettivo e non in linea retta.

 

 

ART. 7 (TRASFERIMENTI)

 

            L'impresa non può trasferire la sede del suo esercizio senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell’ufficio commercio, sentita la Commissione Comunale di cui al successivo art. 12, e solo dopo che sia stato accertato il possesso dei requisiti di cui ai precedenti all'articolo 4, e 6.

 

            La Commissione può derogare alle distanze previste dall'art. 6 in presenza di richieste motivate da sfratto e/o acquisto locali.

 

            Il trasferimento di una impresa da una zona all'altra è possibile solo qualora nella zona di destinazione si verifichino le condizioni previste dal precedente art. 4, che consentono il rilascio di nuove autorizzazioni.

 

   

ART. 8 (NON TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE - SUBINGRESSO)

 

            Le autorizzazioni non sono commerciabili.

 

            Chiunque rilievi un esercizio già in attività dovrà richiedere una nuova autorizzazione la quale sarà rilasciata prescindendo dall’accertamento dei requisiti di cui ai punti 2, e 5 dell'art. 4 e delle distanze di cui all'art. 6 del presente regolamento e con priorità rispetto ad altre domande concorrenti.

 

DECESSO DEL TITOLARE

            In caso di morte del titolare dell'impresa intestatario della autorizzazione, l'impresa stessa può continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ai 5 anni, in analogia a quanto disposto dall'art. 5 della legge 8/8/1985 n. 443.

            La gestione può essere assunta direttamente dal coniuge ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni, sempre che il lavoro venga svolto con l'impiego di personale professionalmente qualificato.

            Nella richiesta di assunzione della gestione da parte degli eredi o di chi per essi, da rivolgere alla Commissione Provinciale per l'Artigianato e al Comune, dovrà essere indicato anche il nome della persona o delle persone che lavoreranno materialmente nell’azienda con la relativa qualifica professionale regolarmente documentata.

 

 

ART. 9 (COMMISSIONE COMUNALE)

 

            Per gli adempimenti di cui alla legge 23/12/1970, n. 1142, della legge 04/01/1990 n. 1 e della legge regionale 17/10/1994 n. 74, nonché del presente regolamento, su nomina della Giunta Comunale è istituita apposita Commissione Comunale costituita come segue:

- Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;

- Tre rappresentanti della categoria artigianale;

- Tre rappresentanti nominati dalle OO.SS. più rappresentative;

- Funzionario medico nominato dalla competente U.S.L.;

- Responsabile Polizia Municipale;

- Un rappresentante nominato dalla Commissione Provinciale per l'artigianato, o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;

- Due imprenditori della categoria di estetista designati dalle Organizzazioni Provinciali più rappresentative a livello Regionale.

            Con funzioni di Segretario della Commissione viene nominato un dipendente del Comune.

 

            La Commissione resta in carica 4 anni, è convocata dal Presidente con avviso scritto contenente gli argomenti all'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data stabilita per la seduta.

 

            La Commissione delibera con la metà più uno dei suoi componenti, a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

            Competono alla Commissione i seguenti pareri obbligatori ma non vincolanti:

1. sulle norme del Regolamento Comunale e sulle modifiche da apportare;

2 .sul rilascio, subentro, cessione e trasferimento sede delle autorizzazioni all'esercizio della attività di  parrucchiere per uomo, donna ed estetista.

3. ai provvedimenti di decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni.

 

            Il Sindaco potrà richiedere inoltre il parere della suddetta Commissione ogni volta che sorgano questioni inerenti la materia disciplinata e per tutti i casi previsti dal presente Regolamento.

 

ART. 10 (DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE)

 

            Coloro che intendono aprire un nuovo esercizio rivolgono domanda al Sindaco, in competente bollo, nella domanda dovrà essere indicata, sotto la propria responsabilità, la disponibilità dei locali e l'esatta ubicazione degli stessi.

 

ART 11 (DOMANDE CONCORRENTI)

 

            Le domande verranno esaminate, entro sessanta giorni dalla loro presentazione, in ordine cronologico secondo la data di arrivo al protocollo del Comune.

 

            In caso di domande con la stessa data di arrivo sarà data  priorità alla richiesta di trasferimento rispetto a quelle di nuova autorizzazione.

 

            In caso di domande concorrenti (nella stessa zona con stessa data di arrivo) per una nuova apertura sarà data la priorità all'esercizio avente una distanza maggiore, rispetto alla minima stabilita, medesima attività già esistente.

 

 

ART. 12 (RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE)

 

            Sentito il parere della Commissione Comunale di cui al precedente art. 9, il responsabile dell’ufficio commercio concede un nulla osta provvisorio al rilascio dell'autorizzazione.

 

            Entro quattro mesi, dalla data del nulla osta, il titolare dovrà produrre la seguente documentazione:

a) Planimetria dell'esercizio redatta da un tecnico abilitato;

b) Attestato di qualificazione professionale secondo quanto indicato all'art. 4, punto 4;

c) Versamento dei diritti di sopralluogo A.S.L.;

 

            Accertata la regolarità della documentazione e verificati i requisiti di cui all'art. 4, il responsabile dell’ufficio commercio rilascia l'autorizzazione.

            L'autorizzazione costituisce unico titolo per esercitare nell’ambito del territorio Comunale le attività disciplinate dal presente Regolamento.

            L'autorizzazione deve essere esposta all'interno del locale in cui si esercita l'attività e in modo ben visibile.

 

 

ART. 13 (INIZIO ATTIVITÀ)

 

            Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione del rilascio della licenza.

            L'inizio di attività dovrà essere comunicato al Sindaco unitamente ad una dichiarazione attestante la destinazione d'uso dei locali.

            Su richiesta motivata il responsabile dell’ufficio commercio può prorogare per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a mesi sei, la data d'inizio dell'attività.

            Trascorsi i termini assegnati, l'autorizzazione può essere revocata, sentita la competente Commissione.

 

  

ART. 14 (SOSPENSIONE E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE)

 

            L'autorizzazione può essere sospesa quando vengono meno i requisiti igienico sanitari previsti dalle vigenti disposizioni. In tal caso possono essere concessi al titolare  sei mesi di tempo rinnovabili di ulteriori sei mesi  per  gli adeguamenti necessari.

 

            La sospensione della attività viene disposta con provvedimento del responsabile dell’ufficio commercio, sentito il parere della Commissione Comunale.

 

            L'autorizzazione viene revocata quando:

     1.Si perdono i requisiti igienico sanitari di cui al precedente art. 4, punto 2 lettera B;

     2.L' attività viene interrotta per un periodo superiore a tre mesi in assenza di fondati motivi;

     3.Quando viene meno il requisito professionale di cui al precedente art. 4 punto 3;

 

            La revoca viene disposta dal responsabile dell’ufficio commercio, sentito il parere della Commissione Comunale.

 

 

ART. 15 (DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE)

 

            Quando dall'istruttoria della domanda risulta che chi chiede l'autorizzazione è sprovvisto di uno qualunque dei requisiti prescritti dal presente regolamento o non ne ha documentato il possesso il responsabile dell’ufficio commercio, sentito il parere della Commissione comunale di cui all'art. 9, rifiuta il rilascio dell'autorizzazione.

 

            Il provvedimento di diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato.

 

 

ART. 16 (ATTIVITÀ SVOLTA IN MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE)

 

Il responsabile dell’ufficio commercio ordina la cessazione immediata dell’attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l’Artigianato.

 

Qualora l’ordine non venga eseguito, il responsabile dell’ufficio commercio dispone l’esecuzione forzata a spese dell’inadempiente.

 

 

ART. 17 (TARIFFE ED ORARI)

 

            Gli esercizi che svolgono attività disciplinate con il presente Regolamento devono rispettare l'orario di apertura e chiusura stabilito dal Sindaco, sentite le OO.SS. di categoria.

 

            Il provvedimento deve essere tenuto esposto, in modo ben visibile, all'interno del locale, unitamente alle tariffe delle prestazioni stabilite in accordo con le OO.SS. di categoria.

  

 

ART. 18 (ATTIVITÀ DI VENDITA)

 

            Secondo quanto previsto dall'art. 6 della L. 4/1/90, n. 1, alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine di continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative alla iscrizione al R.E.C. e alla autorizzazione amministrativa di cui alla normativa sul commercio fisso, così come modificata dal D.Lgs. 114/98 e successive leggi di attuazione.

 

Visto il parere del Consiglio Nazionale dell’Artigianato in data 11/12/1991 che prevede per gli esercizi di parrucchiere per uomo e donna la strumentalità e accessorietà sulla cessione di prodotti inerenti lo svolgimento della propria attività, quanto previsto dal comma primo del presente articolo si applica anche agli esercizi di acconciatura maschile e femminile.

 

 

ART. 19 (VIGILANZA)

 

            Gli organi di vigilanza sono incaricati di fare rispettare le disposizioni del presente Regolamento ed a tale scopo possono accedere in qualsiasi momento in tutti i locali dell'esercizio.

 

 

ART. 20 (CONTENZIOSO)

 

            Contro i provvedimenti con i quali il responsabile dell’ufficio commercio nega l'autorizzazione all'esercizio di una attività tra quelle disciplinate dal presente Regolamento, l'interessato può proporre ricorso al T.A.R., competente per il territorio, ai sensi della L. 6/12/71 n. 1034.

 

            Il termine per la proposizione del ricorso è di giorni 60 (sessanta) o nei termini previsti dalle norme vigenti a decorrere alla data di ricevimento della comunicazione del Sindaco.

 

 

ART. 21 (SANZIONI)

 

            Le infrazioni alle norme previste dal presente regolamento saranno punite con le sanzioni e le procedure previste dalle vigenti norme di legge e regolamenti comunali.

 

Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel primo comma per i casi di recidiva ed in ordine di gravità:

a)      richiamo e/o diffida,

b)      chiusura temporanea dell’esercizio fino ad un massimo di sei mesi

c)      revoca dell’autorizzazione.

L’entità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni ed allo loro ripetitività, verranno stabilite con ordinanza del Sindaco ai sensi del T.U. della legge Comunale e Provinciale e della legge regionale n. 74/94 per attività di estetista.

 

 

ART. 22 (CONVERSIONE DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI)

 

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari dell’autorizzazione per l’esercizio di barbiere o parrucchiere per donna, possono ottenere in sostituzione, l’autorizzazione per l’esercizio della attività di parrucchiere per uomo e donna (unisex) anche se la distanza tra gli esercizi è inferiore alla minima prevista, previa presentazione di apposita domanda corredata da attestato di qualifica professionale specifico, rilasciato dalla competente Commissione Provinciale per l’Artigianato.

  

ART. 23 (VALIDITÀ - ENTRATA IN VIGORE)

 

            Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte degli organi competenti.

 

            Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto ed incompatibili con le presenti norme.

 

 

ART. 24 (NORME TRANSITORIE)

 

Le domande presentate dopo l’approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, saranno esaminate dalla Commissione Comunale Parrucchieri ed Estetiste, in esecuzione alle procedure e disposizioni del presente regolamento.