REGOLAMENTO PER LA DEVOLUZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO SOCIALE COINGAS PER SGRAVIO SUL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO.

 

 

Art. 1              L’Amministrazione Comunale elargisce i contributi conferiti dalla COING.A.S. ai propri utenti sia che utilizzino il metano che il GPL per sgravare il costo economico della bolletta secondo i criteri previsti nel presente regolamento.

  

Art. 2              Annualmente l’Amministrazione Comunale provvede a pubblicare il bando con l’indicazione dei criteri e delle modalità per l’elargizione del contributo.

               In base all’entità del fondo destinato al Comune di Castel Focognano e comunicato dalla COING.A.S., verrà fissato il numero delle quote da prevedere nel bando con delibera della Giunta Comunale.

  

Art. 3     Le contribuzioni verranno erogate a persone che versino in condizioni economiche disagiate.

               Sono riconosciute in condizioni economiche disagiate coloro che:

a)            vivano soli con reddito complessivo annuo lordo inferiore a L. 12.000.000 (lire dodicimilioni);

b)            siano in possesso solo dell’abitazione principale a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, con garage o box annessi e serventi l’abitazione stessa, e di eventuali terreni agricoli il cui reddito complessivo (dominicale e agrario) non superi la somma lorda di L. 300.000 (lire trecentomila);

c)             l’immobile di cui al punto precedente deve essere classificato nelle categorie catastali A/3, A/4, A/5, A/6;

d)            non abbia usufruito di altri contributi conferiti a qualsiasi titolo da parte dell’Amministrazione Comunale.

 

              Tutti i requisiti dovranno essere posseduti all’atto della presentazione della domanda.

               La posizione reddituale da attestare tramite autocertificazione al momento della presentazione della domanda, sarà quella dell’anno precedente.

               Resta fermo il diritto dell’Amministrazione Comunale di condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e chiedere eventuale produzione di documentazione.

 

  

Art. 4              Qualora le domande presentate siano superiori al numero di quote messe a concorso, si provvederà tramite il sistema dell’estrazione a sorte che avverrà ad opera della Commissione presieduta dal responsabile del servizio e nominata contestualmente all’approvazione del bando con apposita determina.

               Se tra i richiedenti vi sono portatori di invalidità al 100%, debitamente riconosciuta con atto dei competenti organi e certificata all’atto della presentazione della domanda, ad essi verrà data preferenza nei modi di cui ai successivi commi.

               Qualora i richiedenti possessori di invalidità al 100% siano in numero pari alle quote messe a concorso, l’assegnazione verrà fatta solo nei loro confronti.

               Nel caso invece che gli stessi siano in numero superiore alle quote messe a concorso, si provvederà all’estrazione a sorte dei loro nominativi fino a concorrenza delle quote stesse. 

              Qualora gli invalidi richiedenti coprano solo in parte le quote messe a concorso, si provvederà all’estrazione a sorte solo dei rimanenti nominativi non portatori di invalidità fino alla copertura delle quote stesse.

  

Art. 5     È facoltà dell’Amministrazione valutare discrezionalmente l’opportunità di ammettere al contributo, con apposita deliberazione, anche richiedenti esclusi a seguito dell’estrazione, qualora sussista una disponibilità di bilancio.

  

Art. 6     Il presente regolamento entra in vigore non appena scaduti i termini di pubblicazione della deliberazione di approvazione.