REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) DEL CASENTINO.
ART. 1
OGGETTO
Il
presente regolamento ha per oggetto la disciplina dello Sportello Unico per le
attività produttive (di seguito S.U.A.P.), costituito, ai sensi del D. Lgs.
112/98 e del Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. n° 447/98, in
forma associata tra i Comuni di Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel S.
Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo,
Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano e Talla.
Mediante
convenzione stipulata in data ___________ tra i Comuni di cui al comma
precedente le funzioni amministrative per la organizzazione, il coordinamento,
la direzione e la gestione operativa del S.U.A.P. sono state conferite alla
Comunità Montana del Casentino (di seguito Comunità Montana).
ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE.
Al
S.U.A.P., gestito in forma associata, fanno capo i procedimenti amministrativi
unici di cui al D.P.R. 447/98 che hanno per oggetto l'esercizio delle attività
di produzione di beni e servizi, nei settori dell'industria, dell'artigianato,
del turismo, del commercio e del terziario in genere, quando gli interventi
richiesti riguardano la localizzazione degli impianti produttivi di beni e
servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione,
riattivazione e riconversione dell’attività produttiva, nonché
l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso impresa.
Restano
esclusi gli interventi in materia di agricoltura e, fino a diversa
determinazione da parte dei comuni associati, le competenze afferenti il
commercio su aree pubbliche.
Il
S.U.A.P. esercita altresì attività
di carattere informativo, promozionale e di supporto allo sviluppo delle attività
produttive nel territorio della
Comunità Montana.
Al
S.U.A.P. sono attribuite adeguate risorse umane e strumentali.
ART. 3
IL PROCEDIMENTO UNICO
L'azione
amministrativa del S.U.A.P., nell'ambito di applicazione di cui all'articolo
precedente, è organizzata
attraverso la struttura del procedimento unico, secondo quanto disciplinato dal
D.P.R. 447/98 e dalla deliberazione del C.R. n. 248 del 21/9/1999 concernente
l'individuazione degli impianti a struttura semplice.
Il
procedimento unico ha formalmente inizio con l'acquisizione della richiesta e
della documentazione da parte del S.U.A.P. Il Responsabile del Procedimento (di
seguito R.D.P.) provvede all'attribuzione ad essa di un numero di pratica ed al
suo inserimento nell'archivio informatico e nella rete telematica delle
Pubbliche Amministrazioni; quest'ultima operazione equivale a comunicazione di
avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.
Il
procedimento per l'espressione del parere di conformità sui progetti
preliminari si conclude entro il termine di 90 giorni.
Il
procedimento semplificato mediante Conferenza di servizi si conclude entro il
termine di 6 mesi; tale termine è elevato a 11 mesi per le opere sottoposte a
valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).
Il
procedimento mediante autocertificazione si conclude entro il termine di 90
giorni; per gli impianti "a
struttura semplice", individuati
in conformità della deliberazione
regionale di cui al primo comma, il termine finale è ridotto a 60 giorni.
La
disciplina del procedimento unico prevale rispetto alle normative di settore che
disciplinano gli "endoprocedimenti",
in maniera tale che questi, pur
mantenendo la loro integrità in ordine alla titolarità delle funzioni ed al
provvedimento finale, debbono adeguarsi alla struttura ed
alle esigenze del procedimento principale
(cosiddetto rapporto di avvalimento).
Rispetto
a normative di settore che disciplinano procedure di tipo autorizzativo che per
loro natura non possono assumere la veste di "endoprocedimenti",
la disciplina del procedimento unico deve essere con queste armonizzata in
maniera tale da assicurare l'applicazione delle disposizioni più favorevoli al
richiedente; di tali strutture procedimentali il S.U.A.P. redige un elenco da
aggiornare ed integrare periodicamente.
Sono
fatte salve le disposizioni contenute
nel D.P.R. 31 marzo 1998, n. 114,
in materia di attività commerciali, relativamente a quelle fattispecie
che presentino una disciplina più semplice rispetto al procedimenti unici di
cui ai commi precedenti; per la
stessa ragione il S.U.A.P. applica le disposizioni contenute in normative di
settore che prevedano tempi e modalità di rilascio dei provvedimenti
autorizzativi più brevi e più semplici rispetto a quelli disciplinati dal
D.P.R. 447/98.
ART. 4
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Al
S.U.A.P. è preposto un Responsabile al quale fanno capo, in generale, tutti gli
adempimenti necessari al rilascio, mediante un’unica procedura, dei
provvedimenti amministrativi conseguenti all’istanza presentata ed al quale
spetta l’esercizio dei poteri di
impulso, coordinamento, direzione del procedimento, diffida e messa in mora e
controllo previsti dalla normativa vigente e precisati nella Circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data
8 luglio 1999 n. DAGL 1.3.1/43647.
Egli
provvede, in particolare:
-
Ad ogni incombenza istruttoria necessaria per assicurare la gestione di
un corretto iter procedurale, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa
vigente, dal presente regolamento o contenuti nelle convenzioni stipulate con le
Amministrazioni esterne;
-
Ad effettuare le comunicazioni alle "banche dati in rete civica;
-
A garantire l'esercizio gratuito del diritto di accesso, anche per via
telematica, e di intervento nel procedimento da parte di chiunque vi abbia
interesse, secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento;
-
Ad effettuare la verifica preliminare delle condizioni di
ammissibilità dell'istanza;
-
A determinare il termine finale di conclusione del procedimento unico
sulla base della natura di questo, nonché il termine di conclusione degli
endoprocedimenti ;
-
Alla emanazione del provvedimento finale e della
pronuncia di conformità sui progetti preliminari;
-
Alla fissazione delle date dei collaudi ove questi risultino necessari;
-
Alla convocazione della Conferenza dei servizi, su richiesta
dell'interessato, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del D.P.R. 447/98;
-
Ad inoltrare la richiesta al Presidente della Comunità Montana per la
convocazione della Conferenza dei Servizi nell'ipotesi di cui al terzo comma
dell'art. 4 del D.P.R. 447/98;
-
A richiedere al Sindaco del Comune interessato la convocazione della
Conferenza dei Servizi, anche a prescindere dalla richiesta dell'interessato, ai
fini del rilascio del parere
preventivo di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 447/98, ovvero quando si renda
necessario un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel
procedimento e, comunque, quando debbano essere acquisite intese, concerti,
nulla osta o assensi comunque denominati, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90;
-
Alla convocazione, quando lo ritenga opportuno e senza particolari
formalità, di una conferenza interna dei referenti delle amministrazioni
comunali o di una parte di essi per l'esame congiunto di questioni inerenti gli
interventi richiesti;
-
Alla convocazione dei soggetti portatori di interessi pubblici o
privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla
realizzazione dell'impianto, che ne abbiano fatto richiesta a norma del
13° comma dell'art. 6 del D.P.R. 447/98;
-
Alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ed alla
adozione dei provvedimenti di riduzione in pristino delle strutture realizzate,
qualora ravvisi la falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i
casi di errore materiale o di omissione suscettibili di correzioni od
integrazioni .
ART. 5
ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
Quando
l’istanza ha per oggetto uno degli interventi previsti all'art. 2 del presente
regolamento, trova applicazione il criterio dell'unicità del procedimento
amministrativo, secondo quanto disposto dall'art. 24 del decr. Leg.vo 112/98 e
dall'art. 3 del D.P.R 447/98; ciò determina che gli atti istruttori
intercorrono unicamente tra il responsabile del S.U.A.P. e le amministrazioni
esterne, escluso ogni contatto diretto di queste con il soggetto richiedente;
che i singoli procedimenti di competenza delle amministrazioni esterne assumono
la struttura di fasi endoprocedimentali rispetto
al procedimento principale che si conclude con il provvedimento finale del
S.U.A.P..
Per
quanto riguarda gli atti che compongono i singoli endoprocedimenti, compresi i
rispettivi provvedimenti conclusivi, essi rimangono di esclusiva competenza
delle Amministrazioni che ne detengono la titolarità, le quali rispondono degli
eventuali vizi, errori, omissioni e degli effetti da essi prodotti, nonché del
mancato rispetto dei termini di comunicazione o di trasmissione della
documentazione previsti dalla normativa vigente, dal presente regolamento o
recepiti negli accordi di tipo convenzionale di cui al comma seguente.
Le
modalità afferenti il rapporto di collaborazione tra S.U.A.P. e Pubbliche
Amministrazioni coinvolte nei
procedimenti dello sportello unico sono disciplinate nella Convenzione per
"la disciplina dei rapporti tra Amministrazioni comunali titolari degli
Sportelli Unici e Enti terzi coinvolti nelle procedure" stipulata ed in
ulteriori accordi che dovessero essere sottoscritti con singole Amministrazioni
interessate ai procedimenti del S.U.A.P..
L'istanza
di cui al primo comma è ricevuta direttamente dal S.U.A.P., ovvero può essere
inviata a mezzo posta o con altro mezzo di consegna idoneo. L’istanza può
essere altresì presentata direttamente al Comune interessato il quale dovrà
trasmetterla al SUAP entro 48 ore dal ricevimento.
Il
S.U.A.P. è tenuto a conservare presso il proprio archivio le pratiche da esso
gestite e la relativa documentazione.
Il
S.U.A.P. adotta adeguate misure organizzative per mettere a disposizione degli
utenti le informazioni disponibili di carattere promozionale, sulla
localizzazione delle aree e degli impianti produttivi, sugli incentivi, sulle
agevolazioni e sulle opportunità per le imprese, o comunque volte a favorire lo
sviluppo del territorio.
Tutte
le informazioni e la documentazione disponibile sono inserite dal S.U.A.P. nella
rete telematica.
ART. 6
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Avviato
il procedimento il R.D.P provvede, nel termine di giorni tre lavorativi, a darne
comunicazione ai soggetti interessati ed alla trasmissione della documentazione
alle Amministrazioni titolari di endoprocedimenti.
Le
comunicazioni vengono effettuate, di regola, per mezzo della posta elettronica,
facendo ricorso a soluzioni diverse nei soli casi in cui ciò risulti
impossibile.
Su
ogni pratica del S.U.A.P. è apposta all’esterno, ben visibile, la dicitura
“sportello unico per le attività produttive".
ART. 7
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
Presso
il S.U.A.P. viene reso disponibile un archivio informatico.
A
tale archivio è consentito l’accesso a chiunque vi abbia interesse nel
rispetto delle norme poste a garanzia della tutela della riservatezza.
L’accesso è gratuito, anche in via telematica, per le informazioni relative:
-
agli adempimenti occorrenti per le procedure previste dal presente
regolamento,
-
all’elenco delle domande di autorizzazione presentate,
-
allo stato del loro iter procedurale,
-
a tutte le disponibilità – promozionali, localizzative, di incentivo
– concernenti le attività produttive volte a favorire lo sviluppo del
territorio.
ART. 8
PARERE DI CONFORMITÀ' SUI PROGETTI
PRELIMINARI
Gli
interessati possono presentare al S.U.A.P. una richiesta di parere preventivo in
ordine alla conformità del progetto preliminare con i vigenti strumenti di
pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica.
Il
progetto preliminare è trasmesso dal S.U.A.P. al Comune interessato entro 3
giorni dall'avvio del procedimento amministrativo, previo invio di una
comunicazione mediante posta elettronica o altro mezzo celere. Nei successivi 40
giorni, decorrenti dal ricevimento del progetto preliminare, il Comune trasmette
al S.U.A.P. una pronuncia scritta e debitamente motivata in ordine alle
questioni di cui al primo comma. Il S.U.A.P. provvede a comunicare il parere
preventivo nei tre giorni successivi dal ricevimento della pronuncia da parte
del Comune, qualora non intenda procedere a norma del comma seguente.
Il
R.D.P., qualora lo ritenga opportuno, può richiedere al Sindaco del Comune
interessato la convocazione della conferenza di servizi a norma dell'art.
14 della L. 241/90, o convocare l'impresa per acquisire chiarimenti o
ulteriori elementi di valutazione, o convocare i referenti del Comune ai sensi
del precedente art. 3. In questi casi non trovano applicazione i termini
previsti al comma precedente ed il procedimento
si conclude, comunque, nel termine massimo di 90 giorni.
Il
parere sul progetto preliminare non pregiudica la definizione degli eventuali
successivi procedimenti autorizzatori, comunque denominati, dei quali non tiene
luogo.
IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO MEDIANTE CONFERENZA DI
SERVIZI
ART. 9
AMMISSIBILITÀ
Il
procedimento semplificato mediante Conferenza di Servizi trova applicazione nei
seguenti casi:
a)
Quando il richiedente non intende avvalersi del procedimento mediante
autocertificazione;
b)
nelle ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, non è ammesso il
procedimento mediante autocertificazione, in conformità di quanto specificato
al successivo art 12.
ART. 10
IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
La
richiesta dell'intervento, unitamente agli elaborati progettuali ed alla
documentazione necessaria, è
presentata al S.U.A.P. con le modalità di cui al precedente art. 5. Il R.D.P.,
ricevuta la domanda, la immette nell'archivio informatico e nel data base della
rete civica delle pubbliche amministrazioni.
Entro
3 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento, determinato ai sensi del
precedente art. 3, il R.D.P. trasmette la documentazione al Comune
territorialmente competente e, relativamente
ai profili di competenza, alle altre Pubbliche Amministrazioni titolari di
endoprocedimenti, al fine di acquisire da essi i necessari atti autorizzatori,
di consenso, nulla osta, o altro provvedimento comunque denominato.
Il
R.D.P. assicura che la trasmissione della documentazione sia preceduta da una
comunicazione di avvio del procedimento, effettuata a mezzo di posta elettronica
o, quando tale sistema non risulti possibile, tramite telefax o con altro mezzo
celere.
Le
Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti provvedono a far
pervenire gli atti di propria competenza entro il termine di 90 giorni
decorrente dal ricevimento della documentazione o
entro il minor termine stabilito dal R.D.P. in relazione alla natura ed
alla entità dell'intervento richiesto.
Il
R.D.P. emana il provvedimento finale entro 3 giorni dalla conclusione con esito
positivo di tutti gli endoprocedimenti .
Entro
20 giorni dal ricevimento della pratica, i Comuni e le altre Pubbliche
Amministrazioni titolari di
endoprocedimenti possono far pervenire al R.D.P., per una sola volta, la
richiesta di documentazione integrativa.
Il
R.D.P. comunica la richiesta di documentazione integrativa agli interessati ed
assegna loro un termine massimo per la presentazione di quanto richiesto,
trascorso il quale il procedimento si conclude. La richiesta di documentazione
integrativa comunicata agli interessati sospende il procedimento fino alla
presentazione di quanto richiesto.
Le
integrazioni documentali vengono presentate dall'interessato al S.U.A.P. e nei 3
giorni successivi sono trasmesse, ad opera del R.D.P., all'Amministrazione
richiedente che provvede alla emanazione degli atti di propria competenza entro il termine residuo rispetto a quello determinato ai
sensi del precedente quarto comma.
Le
integrazioni documentali contenenti modifiche al progetto, agli impianti o agli
interventi proposti, che non incidono sulla
competenza di più Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti,
ovvero che presentano un carattere non sostanziale, non determinano conseguenze
sul procedimento unico se recepite negli atti finali degli endoprocedimenti, da
parte degli enti competenti per materia, entro i termini di conclusione di
questi.
Le
integrazioni documentali contenenti modifiche sostanziali determinano la
convocazione di apposita Conferenza di Servizi secondo le modalità del comma 3
dell'art. 4 del D.P.R. 447/98.
Nel
caso di progetti di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto ambientale, il
termine è di 150 giorni, fatta salva la possibilità di richiederne, ai sensi
della normativa vigente, una proroga comunque non superiore a 90 giorni.
Tuttavia, qualora l'Amministrazione competente per la Valutazione di Impatto
Ambientale, o altra Amministrazione
titolare di endoprocedimenti, rilevi l'incompletezza della documentazione
trasmessa, può richiederne, entro 30 giorni, l'integrazione ai sensi dei
precedenti commi.
Se
una delle amministrazioni si pronuncia negativamente, la pronuncia viene
trasmessa immediatamente allo S.U.A.P. che lo comunicherà entro 3 giorni al
richiedente e il procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente,
entro 20 giorni dalla comunicazione, può inoltrare al S.U.A.P. la richiesta di
convocazione della conferenza di servizi al fine di concordare quali siano le
condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
Decorsi
inutilmente i termini di 90 e 150 giorni, entro i successivi 5 giorni, il
Sindaco del Comune interessato, su richiesta del responsabile del S.U.A.P.,
convoca una conferenza dei sevizi che si svolge ai sensi dell’art. 14 e
seguenti della legge 7/8/1990 n. 241.
La
convocazione della conferenza dei servizi è resa pubblica ed alla stessa
possono partecipare i soggetti portatori di interessi pubblici o privati;
individuali o collettivi; nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione
del progetto dell’impianto produttivo, presentando osservazioni che la
conferenza è tenuta a valutare.
La
conferenza dei servizi procede all’istruttoria del progetto ai fini della
formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e
dei pareri tecnici previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari.
La conferenza, altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in
ogni caso non superiore ai 6 mesi dalla data di inizio del procedimento o non
superiore agli 11 mesi qualora vi siano opere da sottoporre a valutazione di
impatto ambientale.
Il
verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza dei servizi, la quale
si pronuncia anche sulle osservazioni presentate dagli interessati, tiene luogo
del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene
immediatamente comunicato, a cura dello S.U.A.P., al richiedente. Decorsi
inutilmente i termini di 6 o 11 mesi, o nei casi disciplinati dall’art. 14,
comma 4 della legge 7/8/1990 n. 241, il Sindaco del comune interessato, anche su
segnalazione del responsabile del S.U.A.P., può richiedere che il Consiglio dei
Ministri si pronunci nei successivi 30 giorni ai sensi dell’art. 14, comma IV,
della legge 7/8/1990 n. 241.
ART. 11
PROGETTI COMPORTANTI VARIAZIONI ALLO STRUMENTO
URBANISTICO
Qualora
il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico o comunque
richieda una variazione, il R.D.P. rigetta l’istanza. Tuttavia, allorché il
progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di
sicurezza del lavoro, ma non allo strumento urbanistico, il responsabile del
S.U.A.P. lo segnala al Comune. A seguito della segnalazione, il Sindaco può
motivatamente convocare una conferenza di servizi disciplinata dall’art. 14
della legge 7/8/90 n. 241 come modificato dall’art. 17 della legge 15/5/97 n.
127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso.
Qualora
l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento
urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale,
tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate
dagli aventi titolo, ai sensi della legge 17/8/42 n. 1150, si pronuncia
definitivamente entro 60 giorni il Consiglio Comunale.
PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE
ART. 12
ESCLUSIONI
Il
procedimento mediante autocertificazione non è ammesso nelle ipotesi di cui ai
commi seguenti.
-
Negli interventi per i quali la normativa comunitaria prevede la
necessità di un’apposita autorizzazione
2. Nelle materie di cui all’art. 1, comma terzo,
del D.P.R. 447/98, ovvero:
(art. 27 decr. Leg.vo 112/98)
-
quando le vigenti norme prevedono la valutazione di compatibilità e di
impatto ambientale (V.I.A.)
-
per gli impianti nei quali sono utilizzati materiali nucleari
-
per gli impianti di produzione di materiali d’armamento
-
per i depositi costieri
-
per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli
minerali,
-
per gli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e
riciclaggio dei rifiuti
-
(art 18 L. 128/98)
-
per gli impianti dove trovano applicazione le competenze e le procedure
relative al pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose ed alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento.
ART. 13
PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE
La
richiesta dell’intervento, corredata delle autocertificazioni, degli elaborati
progettuali e della documentazione necessaria,
è presentata al S.U.A.P. con le modalità di cui al precedente art. 5.
Nell’unica istanza è compresa, ove necessario, anche la richiesta della
concessione edilizia.
Le
autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole
prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia di urbanistica, della
sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, sono
redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e
sono sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante
dell’impresa.
Entro
3 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento, determinato ai sensi del
precedente art. 3, il R.D.P. trasmette la documentazione al Comune
territorialmente competente e, relativamente ai profili di competenza, alle
altre Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti; nello stesso
termine una copia della domanda è trasmessa alla Regione ed ai Comuni
interessati.
La
trasmissione della documentazione è preceduta da una comunicazione, a mezzo di
posta elettronica, di avvio del procedimento o, quando tale sistema non risulti
possibile, tramite telefax o con altro mezzo celere.
Il
R.D.P., ricevuta la domanda, la immette nell’archivio informatico e nel data
base della rete civica delle Pubbliche Amministrazioni, dandone altresì notizia
mediante adeguate forme di pubblicità consistenti almeno nella pubblicazione
agli albi pretori della Comunità Montana e del Comune territorialmente
competente e nell’eventuale inserimento nel sito web del S.U.A.P..
Pag. 5
Nel
caso in cui la domanda contenga anche la richiesta
ai fini edilizi della concessione, autorizzazione, o Denuncia Inizio
Attività (di seguito D.I.A.), il R.D.P., con la trasmissione degli atti,
determina anche l’avvio di tale endoprocedimento.
Entro
15 giorni dal ricevimento degli atti le Pubbliche Amministrazioni titolari di
endoprocedimenti, con esclusione di quelli non autocertificabili, fanno
pervenire al R.D.P. la richiesta di eventuale documentazione integrativa.
Il
R.D.P. raccoglie le richieste e provvede, per una sola volta, a trasmetterle al
richiedente entro 30 giorni dall’inizio del procedimento. Decorso il predetto
termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti
risultanti dalla documentazione inviata.
La
richiesta di documentazione integrativa comunicata agli interessati sospende il
procedimento fino alla presentazione di quanto richiesto.
Per
la convocazione dell’impresa in contraddittorio si procede a norma del
successivo art 15; qualora al termine dell’audizione sia raggiunto un accordo
e si renda necessaria una modifica progettuale, il termine del procedimento
resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente
all’accordo.
Qualora
debbano essere acquisiti al procedimento pareri di soggetti non appartenenti
alle Amministrazioni Comunali o Regionali si applicano le disposizioni di cui
agli artt. 16 e 17 della L. 241/90.
Qualora
sia richiesta la convocazione di una riunione da parte di soggetti portatori di
interessi diffusi si procede a norma del successivo art. 16. La convocazione della riunione sospende il termine del
procedimento per non più di venti giorni.
Decorso
il termine di 90 giorni, tenuto conto delle sospensioni di cui ai precedenti commi, senza che sia già intervenuto il
provvedimento finale negativo da parte del R.D.P., il procedimento si intende
concluso. Il termine è ridotto a 60 giorni nei procedimenti che hanno ad
oggetto impianti a struttura semplice ai sensi del successivo art. 17.
Resta
ferma la necessità del rilascio della concessione o dell’autorizzazione
edilizia per gli interventi ove tali provvedimenti risultino prescritti, nonché
delle autorizzazioni espresse nel caso di procedimenti non autocertificabili.
Fatte
salve le autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni competenti
entro i termini del procedimento e l’applicazione delle norme che consentono
l’inizio dell’attività previa semplice comunicazione ovvero D.I.A., decorsi
inutilmente i termini di conclusione del procedimento, la realizzazione del
progetto si intende autorizzata in conformità delle autocertificazioni
prodotte, nonché delle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori
previamente acquisiti.
L’impresa
è tenuta a comunicare l’inizio dei lavori per la realizzazione
dell’impianto; in difetto di tale comunicazione non opera il silenzio assenso
e l’esecuzione delle opere è da ritenersi non legittima.
ART. 14
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ
Il
R.D.P. accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni
prodotte.
Entro
i 10 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza del termine finale del
procedimento, le Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti,
comunicano al RDP gli esiti, anche positivi, delle verifiche di cui all'art. 7
del DPR 447/98.
Il
decorso dei 90 giorni, ovvero dei 60 giorni nei procedimenti aventi ad oggetto
impianti a struttura semplice, non fa venire meno le funzioni di controllo da
parte dei Comuni e delle altre Pubbliche Amministrazioni competenti.
ART. 15
CHIARIMENTI ED AUDIZIONI IN CONTRADDITTORIO
Ove
occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al
rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il
progetto si riveli di particolare complessità, ovvero si rendano necessarie
modifiche al progetto, oppure il Comune competente intenda proporre una diversa
localizzazione dell’impianto, nell’ambito delle aree destinate ad
insediamenti produttivi, R.D.P. può convocare il richiedente per un’audizione
in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.
Qualora
l’audizione sia richiesta dai Comuni o da Pubbliche Amministrazioni titolari
di competenze, essa dovrà pervenire al S.U.A.P. entro 15 giorni dalla data di
ricevimento della documentazione da parte dei suddetti enti, ovvero, qualora sia
stata disposta la sospensione del procedimento per richiesta di documentazione
integrativa, entro 10 giorni dal
ricevimento della documentazione medesima.
Il
R.D.P. può convocare all'audizione in contraddittorio anche i rappresentanti
dei Comuni interessati e delle Pubbliche Amministrazioni titolari di
endoprocedimenti.
Qualora
al termine dell’audizione, sia raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 11
della legge 7/8/1990 n. 241 sulle caratteristiche dell’impianto, il relativo
verbale vincola le parti a condizione che le eventuali modifiche al progetto
originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui
all’art. 8 comma 1° del D.P.R. 447/98. Il termine di 90 giorni resta sospeso
fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all’accordo.
ART. 16
PARTECIPAZIONE NEL PROCEDIMENTO
Entro
il termine di giorni 20 dall'avvenuta pubblicità nelle forme di cui al
precedente art. 13, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati,
individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione
del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere al S.U.A.P. memorie
ed osservazioni, di cui si dovrà tenere di conto nella motivazione del
provvedimento finale, ovvero far pervenire la
richiesta di un'audizione in contraddittorio o di una riunione cui
partecipino anche i rappresentanti dell'impresa. La convocazione della riunione
sospende i termini del procedimento ai sensi del precedente art. 13
I
soggetti partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed
esperti di loro fiducia; della
riunione è redatto dal R.D.P. apposito verbale, nel quale sono riassunte le
posizioni emerse e gli aspetti controversi, nonché la decisione motivata
assunte dal R.D.P. in ordine alle questioni procedimentali.
ART. 17
IMPIANTI A STRUTTURA SEMPLICE
Gli
interventi di cessazione e riattivazione di
impianti produttivi di beni e servizi, per i quali è interamente ammesso
il procedimento mediante autocertificazione, e la realizzazione,
ristrutturazione, riconversione e ampliamento di impianti produttivi di beni e
di servizi, per i quali non sia
richiesta una specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici,
storico-artistici, archeologici e idrogeologici, sono stati individuati dalla
Regione Toscana, con deliberazione del C.R. n. 248 del 21.09.1999, come impianti
a struttura semplice ai sensi del 6° comma dell'art. 6 del D.P.R. 447/98.
Decorso
il termine di 60 giorni dall'inizio del procedimento, tenuto conto delle
sospensioni di cui al precedente art. 13, senza che sia stato comunicato un
provvedimento di diniego da parte del R.D.P., ovvero senza che questi abbia
disposto la convocazione dell'impresa per un'audizione, la realizzazione del
progetto si intende autorizzata in conformità delle autocertificazioni
presentate.
Al
procedimento abbreviato si applicano, in quanto compatibili,
le norme di cui al precedente art. 13.
ART. 18
FALSITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI E SOSPENSIONE DEL
PROCEDIMENTO
Per
la verifica delle autocertificazioni
in corso di istruttoria della domanda, il R.D.P. si avvale degli uffici delle
Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti.
Qualora
emerga la falsità di alcuna delle certificazioni, fatti salvi i casi di errore
ed omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il R.D.P.
trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica,
dandone contestuale comunicazione all'interessato, al Comune interessato e alle
altre Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti.
Il
procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
ART.
19
IL
PROVVEDIMENTO FINALE
Il
provvedimento conclusivo del procedimento (o provvedimento finale) è emanato
dal R.D.P. entro i termini previsti dagli articoli precedenti, tenuto conto
delle cause di sospensione dei procedimenti medesimi.
Con
il provvedimento finale sono accordati, in via preventiva, gli interventi e le
attività previste in progetto, sulla base delle concessioni, autorizzazioni,
pareri o atti di assenso comunque denominati emessi dalle Pubbliche
Amministrazioni titolari di endoprocedimenti, ovvero delle autocertificazioni
nei casi ammessi dall'art. 6 del D.P.R. 447/98.
Il
provvedimento finale, rilasciato all'interessato, viene comunicato al Comune
competente ed alle Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti e di
esso viene data notizia mediante inserimento nella rete telematica.
ART.
20
ACCERTATA
FALSITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DOPO L'AVVENUTO INIZIO DEI LAVORI
Qualora,
successivamente all’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto da
parte dei Comuni o delle Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti,
sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi
i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od
integrazioni, il R.D.P. ordina la riduzione in pristino a spese dell’impresa e
dispone la contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica
dandone contemporanea comunicazione all’interessato ed al Comune competente.
ART.
21
AFFIDAMENTO
DELLE ISTRUTTORIE TECNICHE A STRUTTURE PUBBLICHE
Il
S.U.A.P. può affidare, mediante convenzione che fissi termini compatibili con
quelli previsti dal regolamento del S.U.A.P. per la conclusione dei
procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie all’A.R.P.A.T.,
all’A.S.L. o loro consorzi regionali, alle C.C.I.A.A., nonché ad Università
o ad altri centri ed istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di
indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.
ART.
22
PROCEDURA
DI COLLAUDO
Quando
il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono
collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa
vigente, diversi dal progettista dell’impianto e dal direttore dei lavori e
non collegati né professionalmente né economicamente, in modo diretto o
indiretto, all’impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato,
l’agibilità e l’immediata operatività. Al collaudo partecipano i tecnici
del S.U.A.P., il quale, a tal fine, si avvale del personale dipendente dalle
amministrazioni competenti.
L’impresa
chiede al S.U.A.P. di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il
20mo ed il 60mo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente il
termine di 60 giorni il collaudo può aver luogo a cura dell’impresa che ne
comunica le risultanze al S.U.A.P.
In caso di esito positivo del collaudo l’impresa può
iniziare l’attività produttiva. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli
adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli
impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità,
la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme
sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate
in sede di autorizzazione.
Il
certificato di collaudo è rilasciato sotto la piena responsabilità del
collaudatore. Nel caso in cui risulti non conforme all’opera, ovvero a quanto
disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione
materiale, il S.U.A.P. assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la
riduzione in pristino a spese dell’impresa e dispone la contestuale
trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica dandone contemporanea
comunicazione all’interessato ed al Comune competente.
Il
certificato positivo consente la messa in funzione degli impianti fino al
rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta
all’esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo
richiesto.
La
Regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli
impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati, che possono
presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell’eventuale
esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d’urgenza,
previsti dalla legge.
L’effettuazione
e l’esito dei controlli sono registrati anche presso l’archivio informatico
della Regione e del S.U.A.P.
Il
collaudo effettuato direttamente dall’impresa, secondo quanto previsto al
precedente comma 2, non esonera le Amministrazioni competenti dalle proprie
funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità
previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato
di collaudo degli impianti.
ART.
23
NORMA
TRANSITORIA
La
messa a regime del SUAP sarà articolata secondo il seguente calendario:
§
1-1-2001 – gestione procedimenti inerenti l’industria,
l’artigianato ed il commercio (grande distribuzione);
§
1.9.2001 – gestione procedimenti inerenti le strutture
ricettivo/alberghiere
§
1.1.2002 – gestione dei procedimenti i restanti settori.
