REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) DEL CASENTINO.

 

 

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive (di seguito S.U.A.P.), costituito, ai sensi del D. Lgs. 112/98 e del Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. n° 447/98, in forma associata tra i Comuni di Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel S. Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano e Talla.

Mediante convenzione stipulata in data ___________ tra i Comuni di cui al comma precedente le funzioni amministrative per la organizzazione, il coordinamento, la direzione e la gestione operativa del S.U.A.P. sono state conferite alla Comunità Montana del Casentino (di seguito Comunità Montana).

 

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE.

Al S.U.A.P., gestito in forma associata, fanno capo i procedimenti amministrativi unici di cui al D.P.R. 447/98 che hanno per oggetto l'esercizio delle attività di produzione di beni e servizi, nei settori dell'industria, dell'artigianato, del turismo, del commercio e del terziario in genere, quando gli interventi richiesti riguardano la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell’attività produttiva, nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso impresa.

Restano esclusi gli interventi in materia di agricoltura e, fino a diversa determinazione da parte dei comuni associati, le competenze afferenti il commercio su aree pubbliche.

Il S.U.A.P. esercita  altresì attività di carattere informativo, promozionale e di supporto allo sviluppo delle attività produttive nel territorio  della Comunità Montana.

Al S.U.A.P. sono attribuite adeguate risorse umane e strumentali.

 

ART. 3

IL PROCEDIMENTO UNICO

L'azione amministrativa del S.U.A.P., nell'ambito di applicazione di cui all'articolo precedente,  è organizzata attraverso la struttura del procedimento unico, secondo quanto disciplinato dal D.P.R. 447/98 e dalla deliberazione del C.R. n. 248 del 21/9/1999 concernente l'individuazione degli impianti a struttura semplice.

Il procedimento unico ha formalmente inizio con l'acquisizione della richiesta e della documentazione da parte del S.U.A.P. Il Responsabile del Procedimento (di seguito R.D.P.) provvede all'attribuzione ad essa di un numero di pratica ed al suo inserimento nell'archivio informatico e nella rete telematica delle Pubbliche Amministrazioni; quest'ultima operazione equivale a comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Il procedimento per l'espressione del parere di conformità sui progetti preliminari si conclude entro il termine di 90 giorni.

Il procedimento semplificato mediante Conferenza di servizi si conclude entro il termine di 6 mesi; tale termine è elevato a 11 mesi per le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).

Il procedimento mediante autocertificazione si conclude entro il termine di 90 giorni; per gli impianti  "a struttura semplice",  individuati in conformità della  deliberazione regionale di cui al primo comma, il termine finale è ridotto a 60 giorni.

La disciplina del procedimento unico prevale rispetto alle normative di settore che disciplinano   gli "endoprocedimenti", in maniera tale che questi,  pur mantenendo la loro integrità in ordine alla titolarità delle funzioni ed al provvedimento finale, debbono adeguarsi alla struttura ed  alle esigenze del procedimento principale  (cosiddetto rapporto di avvalimento).

Rispetto a normative di settore che disciplinano procedure di tipo autorizzativo che per  loro natura non possono assumere la veste di "endoprocedimenti", la disciplina del procedimento unico deve essere con queste armonizzata in maniera tale da assicurare l'applicazione delle disposizioni più favorevoli al richiedente; di tali strutture procedimentali il S.U.A.P. redige un elenco da aggiornare ed integrare periodicamente.

Sono fatte salve le disposizioni  contenute nel  D.P.R. 31 marzo 1998, n. 114,  in materia di attività commerciali, relativamente a quelle fattispecie che presentino una disciplina più semplice rispetto al procedimenti unici di cui ai commi precedenti;  per la stessa ragione il S.U.A.P. applica le disposizioni contenute in normative di settore che prevedano tempi e modalità di rilascio dei provvedimenti autorizzativi più brevi e più semplici rispetto a quelli disciplinati dal D.P.R. 447/98.

ART. 4

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Al S.U.A.P. è preposto un Responsabile al quale fanno capo, in generale, tutti gli adempimenti necessari al rilascio, mediante un’unica procedura, dei provvedimenti amministrativi conseguenti all’istanza presentata ed al quale spetta l’esercizio dei  poteri di impulso, coordinamento, direzione del procedimento, diffida e messa in mora e controllo previsti dalla normativa vigente e precisati nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data  8 luglio 1999 n. DAGL 1.3.1/43647.

Egli provvede, in particolare:

-          Ad ogni incombenza istruttoria necessaria per assicurare la gestione di un corretto iter procedurale, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente, dal presente regolamento o contenuti nelle convenzioni stipulate con le Amministrazioni esterne;

-          Ad effettuare le comunicazioni alle "banche dati in rete civica;

-          A garantire l'esercizio gratuito del diritto di accesso, anche per via telematica, e di intervento nel procedimento da parte di chiunque vi abbia interesse, secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento;

-          Ad effettuare la verifica preliminare delle condizioni di  ammissibilità dell'istanza;

-          A determinare il termine finale di conclusione del procedimento unico sulla base della natura di questo, nonché il termine di conclusione degli endoprocedimenti ;

-          Alla emanazione del provvedimento finale e della  pronuncia di conformità sui progetti preliminari;

-          Alla fissazione delle date dei collaudi ove questi risultino necessari;

-          Alla convocazione della Conferenza dei servizi, su richiesta dell'interessato, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del D.P.R. 447/98;

-          Ad inoltrare la richiesta al Presidente della Comunità Montana per la convocazione della Conferenza dei Servizi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 4 del D.P.R. 447/98;

-          A richiedere al Sindaco del Comune interessato la convocazione della Conferenza dei Servizi, anche a prescindere dalla richiesta dell'interessato, ai fini  del rilascio del parere preventivo di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 447/98, ovvero quando si renda necessario un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento e, comunque, quando debbano essere acquisite intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90;

-          Alla convocazione, quando lo ritenga opportuno e senza particolari formalità, di una conferenza interna dei referenti delle amministrazioni comunali o di una parte di essi per l'esame congiunto di questioni inerenti gli interventi richiesti;

-          Alla convocazione dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell'impianto, che ne abbiano fatto richiesta a norma del  13° comma dell'art. 6 del D.P.R. 447/98;

-          Alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ed alla adozione dei provvedimenti di riduzione in pristino delle strutture realizzate, qualora ravvisi la falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errore materiale o di omissione suscettibili di correzioni od integrazioni .

 

ART. 5

ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO

Quando l’istanza ha per oggetto uno degli interventi previsti all'art. 2 del presente regolamento, trova applicazione il criterio dell'unicità del procedimento amministrativo, secondo quanto disposto dall'art. 24 del decr. Leg.vo 112/98 e dall'art. 3 del D.P.R 447/98; ciò determina che gli atti istruttori intercorrono unicamente tra il responsabile del S.U.A.P. e le amministrazioni esterne, escluso ogni contatto diretto di queste con il soggetto richiedente; che i singoli procedimenti di competenza delle amministrazioni esterne assumono la struttura di fasi endoprocedimentali  rispetto al procedimento principale che si conclude con il provvedimento finale del S.U.A.P..

Per quanto riguarda gli atti che compongono i singoli endoprocedimenti, compresi i rispettivi provvedimenti conclusivi, essi rimangono di esclusiva competenza delle Amministrazioni che ne detengono la titolarità, le quali rispondono degli eventuali vizi, errori, omissioni e degli effetti da essi prodotti, nonché del mancato rispetto dei termini di comunicazione o di trasmissione della documentazione previsti dalla normativa vigente, dal presente regolamento o recepiti negli accordi di tipo convenzionale di cui al comma seguente.

Le modalità afferenti il rapporto di collaborazione tra S.U.A.P. e Pubbliche Amministrazioni  coinvolte nei procedimenti dello sportello unico sono disciplinate nella Convenzione per "la disciplina dei rapporti tra Amministrazioni comunali titolari degli Sportelli Unici e Enti terzi coinvolti nelle procedure" stipulata ed in ulteriori accordi che dovessero essere sottoscritti con singole Amministrazioni interessate ai procedimenti del S.U.A.P..

L'istanza di cui al primo comma è ricevuta direttamente dal S.U.A.P., ovvero può essere inviata a mezzo posta o con altro mezzo di consegna idoneo. L’istanza può essere altresì presentata direttamente al Comune interessato il quale dovrà trasmetterla al SUAP entro 48 ore dal ricevimento.

Il S.U.A.P. è tenuto a conservare presso il proprio archivio le pratiche da esso gestite e la relativa documentazione.

Il S.U.A.P. adotta adeguate misure organizzative per mettere a disposizione degli utenti le informazioni disponibili di carattere promozionale, sulla localizzazione delle aree e degli impianti produttivi, sugli incentivi, sulle agevolazioni e sulle opportunità per le imprese, o comunque volte a favorire lo sviluppo del territorio.

Tutte le informazioni e la documentazione disponibile sono inserite dal S.U.A.P. nella rete telematica.

 

ART. 6

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Avviato il procedimento il R.D.P provvede, nel termine di giorni tre lavorativi, a darne comunicazione ai soggetti interessati ed alla trasmissione della documentazione alle Amministrazioni titolari di endoprocedimenti.

Le comunicazioni vengono effettuate, di regola, per mezzo della posta elettronica, facendo ricorso a soluzioni diverse nei soli casi in cui ciò risulti impossibile.

Su ogni pratica del S.U.A.P. è apposta all’esterno, ben visibile, la dicitura “sportello unico per le attività produttive".

 

ART. 7

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Presso il S.U.A.P. viene reso disponibile un archivio informatico.

A tale archivio è consentito l’accesso a chiunque vi abbia interesse nel rispetto delle norme poste a garanzia della tutela della riservatezza. L’accesso è gratuito, anche in via telematica, per le informazioni relative:

-          agli adempimenti occorrenti per le procedure previste dal presente regolamento,

-          all’elenco delle domande di autorizzazione presentate,

-          allo stato del loro iter procedurale,

-          a tutte le disponibilità – promozionali, localizzative, di incentivo – concernenti le attività produttive volte a favorire lo sviluppo del territorio.

 

ART. 8

PARERE DI CONFORMITÀ' SUI PROGETTI  PRELIMINARI

Gli interessati possono presentare al S.U.A.P. una richiesta di parere preventivo in ordine alla conformità del progetto preliminare con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica.

Il progetto preliminare è trasmesso dal S.U.A.P. al Comune interessato entro 3 giorni dall'avvio del procedimento amministrativo, previo invio di una comunicazione mediante posta elettronica o altro mezzo celere. Nei successivi 40 giorni, decorrenti dal ricevimento del progetto preliminare, il Comune trasmette al S.U.A.P. una pronuncia scritta e debitamente motivata in ordine alle questioni di cui al primo comma. Il S.U.A.P. provvede a comunicare il parere preventivo nei tre giorni successivi dal ricevimento della pronuncia da parte del Comune, qualora non intenda procedere a norma del comma seguente.

Il R.D.P., qualora lo ritenga opportuno, può richiedere al Sindaco del Comune interessato la convocazione della conferenza di servizi a norma dell'art.  14 della L. 241/90, o convocare l'impresa per acquisire chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione, o convocare i referenti del Comune ai sensi del precedente art. 3. In questi casi non trovano applicazione i termini previsti al comma precedente ed il  procedimento si conclude, comunque, nel termine massimo di 90 giorni.

Il parere sul progetto preliminare non pregiudica la definizione degli eventuali successivi procedimenti autorizzatori, comunque denominati, dei quali non tiene luogo.

 

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO MEDIANTE CONFERENZA DI SERVIZI

 

ART. 9

AMMISSIBILITÀ

Il procedimento semplificato mediante Conferenza di Servizi trova applicazione nei seguenti casi:

a) Quando il richiedente non intende avvalersi del procedimento mediante autocertificazione;

b) nelle ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, non è ammesso il procedimento mediante autocertificazione, in conformità di quanto specificato al successivo art 12.

 

 

ART. 10

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

La richiesta dell'intervento, unitamente agli elaborati progettuali ed alla documentazione necessaria,  è presentata al S.U.A.P. con le modalità di cui al precedente art. 5. Il R.D.P., ricevuta la domanda, la immette nell'archivio informatico e nel data base della rete civica delle pubbliche amministrazioni.

Entro 3 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento, determinato ai sensi del precedente art. 3, il R.D.P. trasmette la documentazione al Comune territorialmente competente e,  relativamente ai profili di competenza, alle altre Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti, al fine di acquisire da essi i necessari atti autorizzatori, di consenso, nulla osta, o altro provvedimento comunque denominato.

Il R.D.P. assicura che la trasmissione della documentazione sia preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento, effettuata a mezzo di posta elettronica o, quando tale sistema non risulti possibile, tramite telefax o con altro mezzo celere.

Le Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti provvedono a far pervenire gli atti di propria competenza entro il termine di 90 giorni decorrente dal ricevimento della documentazione o  entro il minor termine stabilito dal R.D.P. in relazione alla natura ed alla entità dell'intervento richiesto.

Il R.D.P. emana il provvedimento finale entro 3 giorni dalla conclusione con esito positivo di tutti gli endoprocedimenti .

Entro 20 giorni dal ricevimento della pratica, i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni  titolari di endoprocedimenti possono far pervenire al R.D.P., per una sola volta, la richiesta di documentazione integrativa.

Il R.D.P. comunica la richiesta di documentazione integrativa agli interessati ed assegna loro un termine massimo per la presentazione di quanto richiesto, trascorso il quale il procedimento si conclude. La richiesta di documentazione integrativa comunicata agli interessati sospende il procedimento fino alla presentazione di quanto richiesto.

Le integrazioni documentali vengono presentate dall'interessato al S.U.A.P. e nei 3 giorni successivi sono trasmesse, ad opera del R.D.P., all'Amministrazione richiedente che provvede alla emanazione degli atti di propria competenza  entro il termine residuo rispetto a quello determinato ai sensi del precedente quarto comma.

Le integrazioni documentali contenenti modifiche al progetto, agli impianti o agli interventi proposti, che non incidono sulla  competenza di più Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti, ovvero che presentano un carattere non sostanziale, non determinano conseguenze sul procedimento unico se recepite negli atti finali degli endoprocedimenti, da parte degli enti competenti per materia, entro i termini di conclusione di questi.

Le integrazioni documentali contenenti modifiche sostanziali determinano la convocazione di apposita Conferenza di Servizi secondo le modalità del comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. 447/98.

Nel caso di progetti di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto ambientale, il termine è di 150 giorni, fatta salva la possibilità di richiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga comunque non superiore a 90 giorni. Tuttavia, qualora l'Amministrazione competente per la Valutazione di Impatto Ambientale,  o altra Amministrazione titolare di endoprocedimenti, rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, entro 30 giorni, l'integrazione ai sensi dei precedenti commi.

Se una delle amministrazioni si pronuncia negativamente, la pronuncia viene trasmessa immediatamente allo S.U.A.P. che lo comunicherà entro 3 giorni al richiedente e il procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro 20 giorni dalla comunicazione, può inoltrare al S.U.A.P. la richiesta di convocazione della conferenza di servizi al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

Decorsi inutilmente i termini di 90 e 150 giorni, entro i successivi 5 giorni, il Sindaco del Comune interessato, su richiesta del responsabile del S.U.A.P., convoca una conferenza dei sevizi che si svolge ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 7/8/1990 n. 241.

La convocazione della conferenza dei servizi è resa pubblica ed alla stessa possono partecipare i soggetti portatori di interessi pubblici o privati; individuali o collettivi; nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell’impianto produttivo, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.

La conferenza dei servizi procede all’istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari. La conferenza, altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso non superiore ai 6 mesi dalla data di inizio del procedimento o non superiore agli 11 mesi qualora vi siano opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale.

 

 Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza dei servizi, la quale si pronuncia anche sulle osservazioni presentate dagli interessati, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello S.U.A.P., al richiedente. Decorsi inutilmente i termini di 6 o 11 mesi, o nei casi disciplinati dall’art. 14, comma 4 della legge 7/8/1990 n. 241, il Sindaco del comune interessato, anche su segnalazione del responsabile del S.U.A.P., può richiedere che il Consiglio dei Ministri si pronunci nei successivi 30 giorni ai sensi dell’art. 14, comma IV, della legge 7/8/1990 n. 241.

 

ART. 11

PROGETTI COMPORTANTI VARIAZIONI ALLO STRUMENTO URBANISTICO

Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico o comunque richieda una variazione, il R.D.P. rigetta l’istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma non allo strumento urbanistico, il responsabile del S.U.A.P. lo segnala al Comune. A seguito della segnalazione, il Sindaco può motivatamente convocare una conferenza di servizi disciplinata dall’art. 14 della legge 7/8/90 n. 241 come modificato dall’art. 17 della legge 15/5/97 n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso.

Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo, ai sensi della legge 17/8/42 n. 1150, si pronuncia definitivamente entro 60 giorni il Consiglio Comunale.

 

PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

 

ART. 12

ESCLUSIONI

Il procedimento mediante autocertificazione non è ammesso nelle ipotesi di cui ai commi seguenti.

-          Negli interventi per i quali la normativa comunitaria prevede la necessità di un’apposita autorizzazione

2. Nelle materie di cui all’art. 1, comma terzo, del D.P.R. 447/98, ovvero:

(art. 27 decr. Leg.vo 112/98)

-          quando le vigenti norme prevedono la valutazione di compatibilità e di impatto ambientale (V.I.A.)

-          per gli impianti nei quali sono utilizzati materiali nucleari

-          per gli impianti di produzione di materiali d’armamento

-          per i depositi costieri

-          per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali,

-          per gli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti

-          (art 18 L. 128/98)

-          per gli impianti dove trovano applicazione le competenze e le procedure relative al pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ed alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento.

 

ART. 13

PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

La richiesta dell’intervento, corredata delle autocertificazioni, degli elaborati progettuali e della documentazione necessaria,  è presentata al S.U.A.P. con le modalità di cui al precedente art. 5. Nell’unica istanza è compresa, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia.

Le autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia di urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, sono redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e  sono sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell’impresa.

Entro 3 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento, determinato ai sensi del precedente art. 3, il R.D.P. trasmette la documentazione al Comune territorialmente competente e, relativamente ai profili di competenza, alle altre Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti; nello stesso termine una copia della domanda è trasmessa alla Regione ed ai Comuni interessati.

La trasmissione della documentazione è preceduta da una comunicazione, a mezzo di posta elettronica, di avvio del procedimento o, quando tale sistema non risulti possibile, tramite telefax o con altro mezzo celere.

Il R.D.P., ricevuta la domanda, la immette nell’archivio informatico e nel data base della rete civica delle Pubbliche Amministrazioni, dandone altresì notizia mediante adeguate forme di pubblicità consistenti almeno nella pubblicazione agli albi pretori della Comunità Montana e del Comune territorialmente competente e nell’eventuale inserimento nel sito web del S.U.A.P..

 

Pag. 5

Nel caso in cui la domanda contenga anche la richiesta  ai fini edilizi della concessione, autorizzazione, o Denuncia Inizio Attività (di seguito D.I.A.), il R.D.P., con la trasmissione degli atti, determina anche l’avvio di tale endoprocedimento.

Entro 15 giorni dal ricevimento degli atti le Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti, con esclusione di quelli non autocertificabili, fanno pervenire al R.D.P. la richiesta di eventuale documentazione integrativa.

Il R.D.P. raccoglie le richieste e provvede, per una sola volta, a trasmetterle al richiedente entro 30 giorni dall’inizio del procedimento. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata.

La richiesta di documentazione integrativa comunicata agli interessati sospende il procedimento fino alla presentazione di quanto richiesto.

Per la convocazione dell’impresa in contraddittorio si procede a norma del successivo art 15; qualora al termine dell’audizione sia raggiunto un accordo e si renda necessaria una modifica progettuale, il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all’accordo.

Qualora debbano essere acquisiti al procedimento pareri di soggetti non appartenenti alle Amministrazioni Comunali o Regionali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 della L. 241/90.

Qualora sia richiesta la convocazione di una riunione da parte di soggetti portatori di interessi diffusi si procede a norma del successivo art. 16.  La convocazione della riunione sospende il termine del procedimento per non più di venti giorni.

Decorso il termine di 90 giorni, tenuto conto delle sospensioni di cui ai  precedenti commi, senza che sia già intervenuto il provvedimento finale negativo da parte del R.D.P., il procedimento si intende concluso. Il termine è ridotto a 60 giorni nei procedimenti che hanno ad oggetto impianti a struttura semplice ai sensi del successivo art. 17.

Resta ferma la necessità del rilascio della concessione o dell’autorizzazione edilizia per gli interventi ove tali provvedimenti risultino prescritti, nonché delle autorizzazioni espresse nel caso di procedimenti non autocertificabili.

Fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni competenti entro i termini del procedimento e l’applicazione delle norme che consentono l’inizio dell’attività previa semplice comunicazione ovvero D.I.A., decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità delle autocertificazioni prodotte, nonché delle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori previamente acquisiti.

L’impresa è tenuta a comunicare l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto; in difetto di tale comunicazione non opera il silenzio assenso e  l’esecuzione delle opere è da ritenersi non legittima.

 

ART. 14

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ

Il R.D.P. accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte.

Entro i 10 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza del termine finale del procedimento, le Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti, comunicano al RDP gli esiti, anche positivi, delle verifiche di cui all'art. 7 del DPR 447/98.

Il decorso dei 90 giorni, ovvero dei 60 giorni nei procedimenti aventi ad oggetto impianti a struttura semplice, non fa venire meno le funzioni di controllo da parte dei Comuni e delle altre Pubbliche Amministrazioni competenti.

 

ART. 15

CHIARIMENTI ED AUDIZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità, ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto, oppure il Comune competente intenda proporre una diversa localizzazione dell’impianto, nell’ambito delle aree destinate ad insediamenti produttivi, R.D.P. può convocare il richiedente per un’audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.

Qualora l’audizione sia richiesta dai Comuni o da Pubbliche Amministrazioni titolari di competenze, essa dovrà pervenire al S.U.A.P. entro 15 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte dei suddetti enti, ovvero, qualora sia stata disposta la sospensione del procedimento per richiesta di documentazione integrativa,  entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione medesima.

Il R.D.P. può convocare all'audizione in contraddittorio anche i rappresentanti dei Comuni interessati e delle Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti.

  Qualora al termine dell’audizione, sia raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 11 della legge 7/8/1990 n. 241 sulle caratteristiche dell’impianto, il relativo verbale vincola le parti a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui all’art. 8 comma 1° del D.P.R. 447/98. Il termine di 90 giorni resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all’accordo.

 

ART. 16

PARTECIPAZIONE NEL PROCEDIMENTO

Entro il termine di giorni 20 dall'avvenuta pubblicità nelle forme di cui al precedente art. 13, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere al S.U.A.P. memorie ed osservazioni, di cui si dovrà tenere di conto nella motivazione del provvedimento finale, ovvero far pervenire la  richiesta di un'audizione in contraddittorio o di una riunione cui partecipino anche i rappresentanti dell'impresa. La convocazione della riunione sospende i termini del procedimento ai sensi del precedente art. 13

I soggetti partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di  loro fiducia; della riunione è redatto dal R.D.P. apposito verbale, nel quale sono riassunte le posizioni emerse e gli aspetti controversi, nonché la decisione motivata assunte dal R.D.P. in ordine alle questioni procedimentali.

 

ART. 17

IMPIANTI A STRUTTURA SEMPLICE

Gli interventi di cessazione e riattivazione di  impianti produttivi di beni e servizi, per i quali è interamente ammesso il procedimento mediante autocertificazione, e la realizzazione, ristrutturazione, riconversione e ampliamento di impianti produttivi di beni e di servizi, per i quali  non sia richiesta una specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, sono stati individuati dalla Regione Toscana, con deliberazione del C.R. n. 248 del 21.09.1999, come impianti a struttura semplice ai sensi del 6° comma dell'art. 6 del D.P.R. 447/98.

Decorso il termine di 60 giorni dall'inizio del procedimento, tenuto conto delle sospensioni di cui al precedente art. 13, senza che sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte del R.D.P., ovvero senza che questi abbia disposto la convocazione dell'impresa per un'audizione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità delle autocertificazioni presentate.

Al procedimento abbreviato si applicano, in quanto compatibili,  le norme di cui al precedente art. 13.

 

ART. 18

FALSITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI E SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

Per la verifica delle  autocertificazioni in corso di istruttoria della domanda, il R.D.P. si avvale degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti.

Qualora emerga la falsità di alcuna delle certificazioni, fatti salvi i casi di errore ed omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il R.D.P. trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato, al Comune interessato e alle altre Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti.

Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.

 

ART. 19

IL PROVVEDIMENTO FINALE

Il provvedimento conclusivo del procedimento (o provvedimento finale) è emanato dal R.D.P. entro i termini previsti dagli articoli precedenti, tenuto conto delle cause di sospensione dei procedimenti medesimi.

Con il provvedimento finale sono accordati, in via preventiva, gli interventi e le attività previste in progetto, sulla base delle concessioni, autorizzazioni, pareri o atti di assenso comunque denominati emessi dalle Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti, ovvero delle autocertificazioni nei casi ammessi dall'art. 6 del D.P.R. 447/98.

Il provvedimento finale, rilasciato all'interessato, viene comunicato al Comune competente ed alle Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti e di esso viene data notizia mediante inserimento nella rete telematica.

 

 ART. 20

ACCERTATA FALSITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DOPO L'AVVENUTO INIZIO DEI LAVORI

Qualora, successivamente all’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto da parte dei Comuni o delle Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, il R.D.P. ordina la riduzione in pristino a spese dell’impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all’interessato ed al Comune competente.

 

ART. 21

AFFIDAMENTO DELLE ISTRUTTORIE TECNICHE A STRUTTURE PUBBLICHE

Il S.U.A.P. può affidare, mediante convenzione che fissi termini compatibili con quelli previsti dal regolamento del S.U.A.P. per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie all’A.R.P.A.T., all’A.S.L. o loro consorzi regionali, alle C.C.I.A.A., nonché ad Università o ad altri centri ed istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.

 

ART. 22

PROCEDURA DI COLLAUDO

Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell’impianto e dal direttore dei lavori e non collegati né professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all’impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l’agibilità e l’immediata operatività. Al collaudo partecipano i tecnici del S.U.A.P., il quale, a tal fine, si avvale del personale dipendente dalle amministrazioni competenti.

L’impresa chiede al S.U.A.P. di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il 20mo ed il 60mo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni il collaudo può aver luogo a cura dell’impresa che ne comunica le risultanze al S.U.A.P.

 In caso di esito positivo del collaudo l’impresa può iniziare l’attività produttiva. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.

Il certificato di collaudo è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui risulti non conforme all’opera, ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, il S.U.A.P. assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell’impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all’interessato ed al Comune competente.

Il certificato positivo consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all’esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.

La Regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati, che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell’eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d’urgenza, previsti dalla legge.

L’effettuazione e l’esito dei controlli sono registrati anche presso l’archivio informatico della Regione e del S.U.A.P.

Il collaudo effettuato direttamente dall’impresa, secondo quanto previsto al precedente comma 2, non esonera le Amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

 

ART. 23

NORMA TRANSITORIA

La messa a regime del SUAP sarà articolata secondo il seguente calendario:

§         1-1-2001 – gestione procedimenti inerenti l’industria, l’artigianato ed il commercio (grande distribuzione);

§         1.9.2001 – gestione procedimenti inerenti le strutture ricettivo/alberghiere

§         1.1.2002 – gestione dei procedimenti i restanti settori.