REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il
presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili nel Comune di Castel Focognano, nell'ambito della potestà
regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15/12/1997 n.
446 e da ogni altra disposizione normativa.
Per
quanto non prevista nel presente Regolamento si applicano le disposizioni
generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta ICI e
relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.
Art. 2 - UTILIZZO DETRAZIONE PREVISTA PER LE
ABITAZIONI PRINCIPALI
Ai
sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 446/97, le abitazioni
concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (figli,
genitori) e il secondo in linea collaterale (fratelli, sorelle) sono considerate
abitazioni principali, sia ai fini dell’applicazione dell’eventuale aliquota
agevolata che ai fini dell'utilizzo della detrazione di imposta prevista per
l’abitazione principale, limitatamente ad una sola unità immobiliare oltre la
propria abitazione principale.
Per
poter usufruire dell'agevolazione prevista dal comma precedente il parente deve
risultare anagraficamente residente nella suddetta abitazione.
Ai
sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 662/96 viene inoltre considerata
direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
Art. 3 .- DETERMINATONE DEL VALORE DELLE AREE
EDIFICABILI
La
Giunta Comunale determina periodicamente, per zone territoriali omogenee, il
valore venale in comune commercio delle aree edificabili incluse nell'ultimo
Piano Regolatore o strumento urbanistico generale adottato dal Comune.
La
deliberazione ha effetto fino alla sua revoca, modificazione od integrazione.
I
valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli
determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in
rettifica.
Art. 4 .- MODALITÀ DI VERSAMENTO
Ai
sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 446/97, i versamenti ICI
effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano
regolarmente effettuate purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia
stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
Art. 5 .- SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI CONTROLLO
Ai
sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 2), del D. Lgs. 446/97, con
deliberazione della Giunta Comunale possono essere fissati gli indirizzi per le
azioni di controllo Sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa
e di indicatori di evasioni/elusioni per le diverse tipologie di immobili.
Art. 6 .- POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI
Ai
sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97, viene stabilito che
ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi del Comune, ai sensi dell'art. 3
comma 57 della Legge 23/12/1996 n. 662, possono essere attribuiti compensi
incentivanti al personale interno.
Art. 7 .- AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE,
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
In
conformità a quanto previsto dalla normativa tributaria in materia dì
contenzioso é consentito al Comune di esercitare il diritto alla "autotutela",
ed ai contribuenti l'istituto dell'accertamento con adesione" e della
"conciliazione giudiziale", nei termini e con le modalità previste
dal D. Lgs. 564 del 30/9/1994 e dal D. Lgs. n. 218 del 19/6/1997.
Art.8 .- RINVIO
Per
quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento
si rinvia alle norme legislative inerenti all'Imposta Comunale sugli ImmobiIi.
Sì
intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica
materia.
Art. 9 .- NORME FINALI
Il
presente Regolamento, che entra in vigore dall’1 gennaio 2001, unitamente alla
delibera consiliare di approvazione, è comunicato in copia conforme al
Ministero delle Finanze mediante spedizione entro 30 giorni dalla data di
esecutività ed è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale con le
modalità previste indicate dalla Circolare del Ministero delle Finanze 17
aprile 1998 n. 101/E.
