REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

 

 

 

Capo I - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

 

art. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente effettuato per mezzo di autovettura o di autobus rientra tra gli autoservizi pubblici non di linea in quanto con lo stesso si provvede al trasporto individuale o collettivo di persone con funzione complementare o integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e lo stesso viene espletato a richiesta del trasportato o dei trasportati in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

 

art. 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.

 

2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme Comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana, dagli usi e dalle consuetudini.

 

art. 3 - AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

1. L’esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura.

3. Il precedente comma 2 non si applica alle situazioni esistenti.

4. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio possono al fine del libero esercizio della propria attività:

a)                 essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane;

b)                 associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c)                 associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d)                 essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile.

5. Nei casi di cui al precedente comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l’autorizzazione alla cooperativa ed al consorzio e in caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell’autorizzazione con effetto immediato; in caso di recesso dai predetti organismi l’autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

 

  

art. 4 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l’esercizio del servizio di taxi.

2. E’ ammesso il cumulo in capo ad uno stesso soggetto di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, fino ad un massimo di tre.

3. Il precedente comma 2. non viene applicato alle situazioni esistenti.

4. L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificare l’impiego in servizio da noleggio.

5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un suo dipendente, nel caso di impresa di noleggio, o da un collaboratore familiare sempre che quest’ultimo sia iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non in linea istituito presso la Camera di Commercio I.A.A..

6. Il titolare dell’autorizzazione trasmette al Comune l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida di mezzi; l’elenco è allegato in copia autenticata all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore familiare.

 

art. 5 - NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il numero delle autorizzazioni da rilasciare per il servizio di noleggio con conducente viene stabilito dal Consiglio Comunale tenuto conto della disponibilità precedente, della normativa vigente, del numero degli abitanti, della presenza di centri di servizi socio sanitari, culturali, sportivi e ricreativi, di attività turistiche e produttive.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente viene stabilito in otto unità delle quali sette riguardano le autovetture (fino a nove posti) e una riguarda gli autobus (più di nove posti).

3. L’autorizzazione per il servizio di noleggio con autobus rimane subordinata al nulla osta e/o parere favorevole della Amministrazione provinciale.

4. L’autorizzazione è comunque riferita a una singola autovettura (fino a nove posti) e ad un singolo autobus (più di nove posti).

 

art. 6 - RICONOSCIBILITÀ DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture in servizio da noleggio portano all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, una targa con la scritta /noleggio” unitamente agli stemmi della Regione e del Comune; esse sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura “NCC” (noleggio con conducente), il numero di autorizzazione e gli stemmi della Regione e del Comune.

2. Le dimensioni e la foggia delle targhe di cui al precedente comma sono determinate dalla Commissione Comunale Consultiva apposita.

 

art. 7 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO IN LINEA

1. Previa autorizzazione del Responsabile Ufficio Polizia Amministrativa, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l’espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

2. Nel rispetto della vigente normativa l’autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

 

art. 8 - OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o di Stati della Comunità Europea è concessa l’acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

 

 

art. 9 - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione ed esercizio del servizio di noleggio, all’assegnazione delle autorizzazioni ed all’applicazione del presente regolamento viene istituita una apposita Commissione comunale nominata dal Capo Area Tecnica, così composta:

a) dal Responsabile dell’Ufficio Polizia Municipale ed Attività Produttive, che la presiede;

b) da un dipendente dell’ufficio di Polizia Municipale;

c)  da un rappresentante delle organizzazioni della categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentativa a livello nazionale presenti nella regione;

d) da un rappresentante delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentativa a livello regionale.

2. La commissione, convocata dal Presidente, delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza; nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al successivo Capo III del presente regolamento, la Commissione svolge i seguenti compiti:

a)                 redige il bando di concorso secondo quanto prescritto al successivo art.13;

b)                 esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sulla loro ammissione;

c)                 procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati al successivo art.14  e redige la graduatoria di merito;

d)                 trasmette la graduatoria ai competenti uffici comunali per l’adozione dei provvedimenti consequenziali.

4. La commissione dura in carica 5 anni.

5. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Capo Area Tecnica può avocare a se i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

6. La Commissione:

a)                 vigila sull’esercizio del servizio e sull’applicazione del presente regolamento avvalendosi degli uffici comunali;

b) può promuovere indagini conoscitive di ufficio o su segnalazione degli utenti;

c)  può segnalare problemi e formulare proposte sul servizio all’analoga Commissione consultiva regionale.

 

Capo II - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

 

art. 10 - REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

1. L’esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati titolari di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada ed in possesso dei seguenti requisiti: a) idoneità morale; b) idoneità professionale; c) idoneità finanziaria;

2. Non soddisfa al requisito di idoneità morale chi:

a)                 abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti colposi;

b)                 risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

3. Nei casi di cui al precedente comma 2 il requisito dell’idoneità morale continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

4. L’abilità professionale è acquisita secondo la normativa vigente.

5. Il requisito dell’idoneità finanziaria, per ilo cui accertamento si può prescindere per le ditte a dimensione artigianale, è certificata da un istituto di credito o da altro soggetto.

 6. Per poter conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono posti a disposizione dell’utenza, così come disciplinato dal successivo art. 20.

 

art. 11 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

1. L’accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini ed equiparati iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A.

2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

 

Capo III - L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO

 

art. 12 - CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso pubblico per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.

2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 

art. 13 - CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

1.  I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

a)                 numero delle autorizzazioni da assegnare;

b)                 elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;

c)                 indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

d)                 indicazione del termine di presentazione delle domande;

e)                 indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell’apposita Commissione comunale consultiva;

f)                 schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

 

ART. 14 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio di noleggio, la commissione di cui al precedente art. 9 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

a)                 idoneità professionale conseguita secondo la normativa regionale vigente: punti 5 (cinque)

b)                 offerta di servizi sussidiari ai sensi dell’art. 7: punti 2 (due);

c)                 anzianità di servizio in qualità di dipendente di impresa di noleggio con conducente: punti 0,5 per ciascun anno o frazioni pari o superiori a mesi 6;

d) per chi si impegna a garantire un servizio con le frazioni di Carda e Calleta per almeno una volta alla settimana: punti 2 (due).

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata al più anziano di età; quando anche l’anzianità non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all’ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

 

 

art. 15 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio, in base alla graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui a precedente art. 9, provvede al rilascio dell’autorizzazione.

2. Il rilascio dell’autorizzazione è comunque subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l’esercizio della professione di noleggiatore.

3.                 All’assegnazione dell’autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.

 

art. 16 - VALIDITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE

1. L’autorizzazione d’esercizio ha validità annuale ed è rinnovata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale; la vidimazione è condizionata alla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l’esercizio della professione di noleggiatore. A tale scopo il titolare deve presentare idonea autocertificazione relativamente al persistere dei requisiti previsti per il rilascio.

2. L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

 

art. 17 - TRASFERIBILITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, per atto tra vivi, a persona dallo stesso designata purché iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di Commercio I.A.A. in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a)                 essere assegnatario dell’autorizzazione da almeno cinque anni;

b)                 avere compiuto sessanta anni;

c)                 essere diventato permanentemente inabile o idoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare l’autorizzazione può essere trasferita a favore di uno degli eredi appartenenti al proprio nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10.

3. Sempre in caso di morte del titolare l’autorizzazione stessa può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 anni, ad altri, designati dagli eredi, purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non in linea istituito presso la Camera di Commercio I.A.A. ed in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 10; durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente; qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco dell’anno l’autorizzazione è revocata e messa a concorso.

4. Il Responsabile del Servizio dispone il trasferimento dell’autorizzazione per atto tra vivi o “mortis causa” subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni :

a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;

b) la dichiarazione di successione ( qualora sussista l’obbligo della sua presentazione ) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all’indicazione dell’erede a cui volturare l’autorizzazione;

c)  il cessionario o l’erede devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10.

5. Al titolare che abbia trasferito l’autorizzazione non può essere rilasciata altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

 

 

 

capo IV - L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO

 

art. 18 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati degli elementi previsti dall’art. 6 per ciò che concerne la riconoscibilità delle autovetture e possedere le caratteristiche prescritte in merito dal vigente codice della strada e il relativo regolamento di esecuzione.

2. Tutti i nuovi veicoli adibiti al servizio devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.

 

art. 19 - INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio o dalla volturazione della stessa, pena la revoca dell’autorizzazione stessa.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata entro due giorni al competente ufficio comunale e non può avere durata superiore a mesi uno, esclusi i casi di malattia o decesso del titolare e fatta salva l’applicazione dell’art. 17.

 

art. 20 - OFFERTA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all’interno del territorio. Per rimessa può intendersi uno spazio privo di particolari attrezzature situato su un’area privata, dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni o nei posteggi all’uopo destinati dal Responsabile Ufficio Polizia Municipale con proprio provvedimento.

2. Le carte comunali con l’indicazione grafica dei luoghi adibiti allo stazionamento dei veicoli da noleggio autorizzati allo stazionamento pubblico e l’elenco dei noleggiatori da rimessa con il relativo numero telefonico sono esposti presso il competente ufficio comunale.

 

art. 21 - COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO

1. Nell’esercizio della propria attività il noleggiatore ha l’obbligo di:

a)                 comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;

b)                 presentare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi di trasporto ;

c)                 presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

d)                 predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa maggiore;

e)                 consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno del veicolo;

f)                 curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;

g)                 mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;

h)                 rilasciare al cliente la ricevuta o l’eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;

i)                 effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l’utente in termini più economici, salvo espressa richiesta del cliente e dove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;

l)                 tenere a bordo del mezzo copia presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell’esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa; il presente divieto non opera per i servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea di cui al precedente art. 7;

b)                 portare animali propri in vettura;

 

c)                 interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;

d)                 chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;

e)                 rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;

f)                 rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

 

art. 22 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DURANTE IL SERVIZIO

Agli utenti del servizio di noleggio è vietato di:

a)                 fumare in vettura;

b)                 gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

c)                 pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

d)                 pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

 

art. 23 - COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

1.  I titolari di autorizzazione all’esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui al precedente art. 11.

 

art. 24 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1.  Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha il diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l’importo corrispondente al percorso effettuato.

 

art. 25 - TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP

1. Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare l’assistenza necessaria all’incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità e ciò secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia; si richiama il precedente l’art. 18 in base al quale tutti i nuovi veicoli adibiti al servizio devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap.

2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

3. E’ altresì effettuato gratuitamente il trasporto dei cani guida che accompagnano persone non vedenti.

 

art. 26 - TARIFFE

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l’utenza e il vettore.

2. Il Responsabile del Servizio, su proposta della Commissione di cui al precedente art. 9 e tenuto conto delle disposizioni emanate in materia dal Ministro dei trasporti, determina una tariffa chilometrica minima ed una massima per l’esercizio del servizio di noleggio.

 

art. 27 - CONTACHILOMETRI

1. I veicoli adibiti all’esercizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e , nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

 

  

art. 28 - LOCAZIONE DELLE VETTURE IMPIEGATE NELL’ESERCIZIO

 

1. Il Responsabile del Servizio autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti ; la locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all’esercizio del noleggio con conducente operanti nel comune;

b) la vettura locata e quella sostituita devono appartenere entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi del precedente art. 5;

c)  il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell’arco dell’anno;

d)                 l’autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest’ultimo.

 

art. 29 - RESPONSABILITÀ NELL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Eventuali responsabilità derivanti dall’esercizio dell’autorizzazione del servizio di noleggio con conducente sono imputati unicamente al titolare della stessa, ai suoi collaboratori familiari o ai suoi dipendenti.

 

art. 30 - RECLAMI NELL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio di noleggio con conducente sono indirizzati al competente ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il competente ufficio comunale sui provvedimenti adottati e di quelli di cui si propone l’adozione.

2. All’interno di ogni vettura adibita a servizio di noleggio con conducente deve essere esposto, in posizione ben visibile, l’indirizzo ed il numero di telefono del competente ufficio comunale al quale indirizzare i reclami.

 

Capo V - VIGILANZA SUL SERVIZIO

 

art. 31 - ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è affidata all’ufficio di Polizia Municipale ed agli Uffici ed Agenti di Polizia Stradale ed Amministrativa previsti per legge.

 

art. 32 - IDONEITÀ DEI MEZZI AL SERVIZIO

1. L’ufficio di Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull’idoneità dei mezzi adibiti al servizio di noleggio con conducente.

2. L’ufficio di Polizia Municipale certifica l’idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

3. La vidimazione annuale dell’autorizzazione di cui al precedente art. 16 è rilasciata previo nulla osta dell’ufficio di Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o revisione ai fini della sicurezza.

4. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente.

 

 

art. 33 - SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del seguente regolamento sono punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto per legge;

b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione, la revoca o la decadenza dell’autorizzazione.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 200.000 (lire duecentomila) ad un massimo di L. 2.000.000 (lire duemilioni) per le seguenti violazioni alle norme previste dal presente regolamento:

a)                 violazione dell’art. 4, comma 3, relativa alla mancanza dell’autorizzazione a bordo del veicolo;

b)                 violazione dell’art. 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;

c)                 violazione degli obblighi di cui all’art. 7, relativa all’esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;

d)                 violazione dell’art. 11, comma 2, relativo alla mancanza a bordo del veicolo del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;

e)                 violazione dell’art. 16, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell’autorizzazione;

f)                 mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all’art. 19, comma 2;

g)                 violazione dell’obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa previsto dall’art. 20, comma 1;

h)  la violazione degli obblighi di cui all’art. 21, comma 1, punti d), g), h) ed i);

i)                 mancato rispetto dei divieti di cui all’art. 21, comma 2;

l)                 mancato rispetto dei divieti di cui all’art. 22, comma 1, punti a) e b);

m)                 mancata segnalazione di guasti ai contachilometri così come prevista dall’art. 27, comma 2;

n)                 mancata esposizione all’interno della vettura dell’indirizzo e del numero di telefono del competente ufficio comunale al quale indirizzare i reclami così come previsto dall’art. 30, comma 2.

3. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 100.000 (lire centomila) ad un massimo di L. 1.000.000 (lire unmilione) per tutte le altre vilazioni non previste nei commi precedenti.

4. Nell’applicazione del limite delle sanzioni tra il minimo e il massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dal contravventore per la eliminazione  l’attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

5. Qualora l’illecito sia commesso da un collaboratore familiare o da un dipendente dell’impresa di noleggio l’accertamento è contestato anche al titolare dell’autorizzazione del sevizio di noleggio con conducente come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

6. Nel caso di contestazione immediata alla violazione, l’inadempiente può pagare direttamente all’agente accertante una somma, a titolo di oblazione, il cui importo corrisponde al minimo edittale.

7. Il Responsabile del Servizio, di concerto con la Commissione di cui all’art. 9, provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

 

art. 34 - RINUNCIA ALL’AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare o l’erede che intenda rinunciare all’esercizio dell’autorizzazione del servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza iscritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

 

 

art. 35 - SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE

1. L’autorizzazione è sospesa dal Responsabile del Servizio per un periodo non superiore a mesi sei, nei seguenti casi:

a)                 violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l’incolumità dei passeggeri trasportati;

b)                 violazione di norme fiscali connesse all’esercizio di trasporto;

c)                 violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi previste dai precedenti  artt. 4 e 23;

d)                 violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap previste dal precedente art. 25;

e)                 violazione dell’applicazione della tariffa prevista dal precedente art. 26;

f)                 manomissione del contachilometri prevista dal precedente art. 27;

g)                 violazione, per la terza volta nell’arco dell’anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente art. 33;

h)                 violazione delle norme previste dal vigente codice della strada in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool o di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;

i)                 violazione delle norme amministrative o penali connesse all’esercizio dell’attività di noleggio.

2. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione comunale consultiva di cui al precedente art. 9, dispone sulla durata del periodo di sospensione dell’autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

 

art. 36 - REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione comunale consultiva di cui al precedente art. 9, dispone la revoca dell’autorizzazione nei seguenti casi:

a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all’esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi secondo quanto previsto dal precedente art. 4 comma 1;

b)                 quando in capo al titolare dell’autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore di cui ai precedenti artt. 3, 10, 11;

c)                 quando il titolare dell’autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi del precedente art. 15 comma 4;

d) per la violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni previste dal precedente art. 17;

e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell’arco di un triennio adottati ai sensi del precedente art. 17;

f)   a seguito di provvedimenti di sospensione nell’arco di un quinquennio per un periodo complessivamente superiore ai sei mesi;

g) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;

h)  per motivi di pubblico interesse.

2. La revoca viene comunicata all’ufficio provinciale della motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

 

art. 37 - DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione comunale consultiva di cui al precedente art. 9, dispone la decadenza dell’autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal precedente art. 19; per mancato inizio si intende anche l’adempimento agli obblighi di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese.

 

 

 

art. 38 - EFFETTI DELLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell’autorizzazione del servizio di noleggio con conducente o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione stessa.

 

art. 39 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni di cui al Capo V del presente regolamento sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Capo VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

 

art. 40 - NORME TRANSITORIE

1. Sono fatte salve le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente già rilasciate prima dell’adozione del presente regolamento.

2. Resta peraltro inteso che i titolari delle autorizzazioni di cui al precedente comma sono obbligati all’osservanza delle norme previste nel presente regolamento.

 

art. 41 - NORME FINALI

1. Il presente regolamento ai fini della sua applicazione è soggetto al controllo del Co.Re.Co..

2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio e riferimento alla legge 15 gennaio 1992 n.21, recante norme quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, alla legge 6 settembre 1993 n.67 della Regione Toscana, recante norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e di servizio di noleggio, e al nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

 

 

 

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO

DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

 

indice

Capo I- IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA E AUTOBUS

art. 1 – Definizione del servizio

art. 2 – Disciplina del servizio

art. 3 – Autorizzazione all’esercizio e figure giuridiche di gestione

art. 4 – Condizioni di esercizio

art. 5 – Numero delle autorizzazioni

art. 6 – Riconoscibilità delle autovetture

art. 7 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

art. 8 – Operatività del servizio

art. 9 – Commissione comunale consultiva

Capo II - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

art. 10 – Requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore

art. 11 – Accesso alla professione di noleggiatore

Capo III - L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO

art. 12 – Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni

art. 13 – Contenuti del bando di concorso

art. 14 – Titoli oggetti di valutazione

art. 15 – Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni

art. 16 – Validità dell’autorizzazione

art. 17 – Trasferibilità dell’autorizzazione

Capo IV - L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO

art. 18 – Caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio

art. 19 – Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

art. 20 – Offerta del servizio

art. 21 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio

art. 22 – Comportamento degli utenti durante il servizio

art. 23 – Collaborazione alla guida

art. 24 – Interruzione del trasporto

art. 25 – Trasporto di portatori di handicap

art. 26 – Tariffe

art. 27 – Contachilometri

art. 28 – Locazione delle vetture impiegate nel servizio

art. 29 – Responsabilità nell’esercizio del servizio

art. 30 – Reclami nell’esercizio del servizio

Capo V - VIGILANZA SUL SERVIZIO

art. 31 – Addetti alla vigilanza

art. 32 – Idoneità dei mezzi al servizio

art. 33 – Sanzioni

art. 34 – Rinuncia all’autorizzazione

art. 35 – Sospensione dell’autorizzazione

art. 36 – Decadenza dell’autorizzazione

art. 37 – Decadenza dell’autorizzazione

art. 38 – Effetti della rinuncia, sospensione, revoca e decadenza

art. 39 – Irrogazione delle sanzioni

Capo VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 40 – Norme transitorie

art. 41 – Norme finali