REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
1. Il servizio di
noleggio con conducente effettuato per mezzo di autovettura o di autobus rientra
tra gli autoservizi pubblici non di linea in quanto con lo stesso si provvede al
trasporto individuale o collettivo di persone con funzione complementare o
integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici,
marittimi, lacuali ed aerei e lo stesso viene espletato a richiesta del
trasportato o dei trasportati in modo non continuativo o periodico su itinerari
e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di
noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la
sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o
viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o presso
i pontili di attracco.
1. Il servizio di
noleggio con conducente effettuato con autovettura è disciplinato dalle norme
contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche
non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme Comunitarie,
dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana, dagli usi e dalle consuetudini.
1. L’esercizio del
servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita
autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione
consente l’immatricolazione di una sola autovettura.
3. Il precedente comma 2
non si applica alle situazioni esistenti.
4. I titolari di
autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio possono al fine del
libero esercizio della propria attività:
a)
essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di
trasporto, all’albo delle imprese artigiane;
b)
associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative
di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c)
associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme
previste dalla legge;
d)
essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile.
5. Nei casi di cui al
precedente comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l’autorizzazione
alla cooperativa ed al consorzio e in caso di decadenza od esclusione dai
predetti organismi il noleggiatore è reintegrato nella titolarità
dell’autorizzazione con effetto immediato; in caso di recesso dai predetti
organismi l’autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se
non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
1. In capo ad uno stesso
soggetto è vietato il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente e della licenza per l’esercizio del
servizio di taxi.
2. E’ ammesso il
cumulo in capo ad uno stesso soggetto di più autorizzazioni per l’esercizio
del servizio di noleggio con conducente, fino ad un massimo di tre.
3. Il precedente comma
2. non viene applicato alle situazioni esistenti.
4. L’autorizzazione
deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di
certificare l’impiego in servizio da noleggio.
5. Il servizio è
esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un suo
dipendente, nel caso di impresa di noleggio, o da un collaboratore familiare
sempre che quest’ultimo sia iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli o
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non in linea istituito presso la Camera
di Commercio I.A.A..
6. Il titolare
dell’autorizzazione trasmette al Comune l’elenco dei dipendenti o
collaboratori familiari impiegati nella guida di mezzi; l’elenco è allegato
in copia autenticata all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la
posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore
familiare.
1. Il numero delle
autorizzazioni da rilasciare per il servizio di noleggio con conducente viene
stabilito dal Consiglio Comunale tenuto conto della disponibilità precedente,
della normativa vigente, del numero degli abitanti, della presenza di centri di
servizi socio sanitari, culturali, sportivi e ricreativi, di attività
turistiche e produttive.
2. In sede di prima
applicazione del presente regolamento il numero delle autorizzazioni per il
servizio di noleggio con conducente viene stabilito in otto unità delle quali
sette riguardano le autovetture (fino a nove posti) e una riguarda gli autobus
(più di nove posti).
3. L’autorizzazione
per il servizio di noleggio con autobus rimane subordinata al nulla osta e/o
parere favorevole della Amministrazione provinciale.
4. L’autorizzazione è
comunque riferita a una singola autovettura (fino a nove posti) e ad un singolo
autobus (più di nove posti).
1. Le autovetture in
servizio da noleggio portano all’interno del parabrezza anteriore e sul
lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, una targa con la scritta
/noleggio” unitamente agli stemmi della Regione e del Comune; esse sono altresì
dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura “NCC”
(noleggio con conducente), il numero di autorizzazione e gli stemmi della
Regione e del Comune.
2. Le dimensioni e la
foggia delle targhe di cui al precedente comma sono determinate dalla
Commissione Comunale Consultiva apposita.
1. Previa autorizzazione
del Responsabile Ufficio Polizia Amministrativa, i mezzi in servizio da noleggio
possono essere impiegati per l’espletamento di servizi sussidiari od
integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della
vigente normativa l’autorizzazione è concessa in presenza di un regolare
rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.
1. Il servizio di
noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del
servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o di
Stati della Comunità Europea è concessa l’acquisizione di traffico nel
territorio del Comune a condizione di reciprocità.
1. Per la valutazione
delle problematiche connesse all’organizzazione ed esercizio del servizio di
noleggio, all’assegnazione delle autorizzazioni ed all’applicazione del
presente regolamento viene istituita una apposita Commissione comunale nominata
dal Capo Area Tecnica, così composta:
a) dal Responsabile dell’Ufficio Polizia Municipale ed Attività
Produttive, che la presiede;
b) da un dipendente dell’ufficio di Polizia Municipale;
c) da un rappresentante delle organizzazioni della categoria dei
noleggiatori maggiormente rappresentativa a livello nazionale presenti nella
regione;
d) da un rappresentante delle associazioni degli utenti maggiormente
rappresentativa a livello regionale.
2. La commissione,
convocata dal Presidente, delibera validamente con la presenza della maggioranza
dei suoi componenti e decide a maggioranza; nel caso di parità prevale il voto
del Presidente.
3. Ai fini
dell’assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui
al successivo Capo III del presente regolamento, la Commissione svolge i
seguenti compiti:
a)
redige il bando di concorso secondo quanto prescritto al successivo
art.13;
b)
esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sulla loro
ammissione;
c)
procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati al
successivo art.14 e redige la
graduatoria di merito;
d)
trasmette la graduatoria ai competenti uffici comunali per l’adozione
dei provvedimenti consequenziali.
4. La commissione dura
in carica 5 anni.
5. Quando per due sedute
consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero
legale, il Capo Area Tecnica può avocare a se i poteri e le funzioni della
Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno
rimasti inevasi.
6. La Commissione:
a)
vigila sull’esercizio del servizio e sull’applicazione del presente
regolamento avvalendosi degli uffici comunali;
b) può promuovere indagini conoscitive di ufficio o su segnalazione
degli utenti;
c) può segnalare problemi e formulare proposte sul servizio
all’analoga Commissione consultiva regionale.
1. L’esercizio della
professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati
titolari di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada
ed in possesso dei seguenti requisiti: a) idoneità morale; b) idoneità
professionale; c) idoneità finanziaria;
2. Non soddisfa al
requisito di idoneità morale chi:
a)
abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in
misura superiore complessivamente ai due anni per delitti colposi;
b)
risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una
delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
3. Nei casi di cui al
precedente comma 2 il requisito dell’idoneità morale continua a non essere
soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una
misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
4. L’abilità
professionale è acquisita secondo la normativa vigente.
5. Il requisito
dell’idoneità finanziaria, per ilo cui accertamento si può prescindere per
le ditte a dimensione artigianale, è certificata da un istituto di credito o da
altro soggetto.
6. Per poter conseguire
l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è
obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano
e sono posti a disposizione dell’utenza, così come disciplinato dal
successivo art. 20.
1. L’accesso alla
professione di noleggiatore è consentito ai cittadini ed equiparati iscritti
nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A.
2. Il certificato di
iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito
agli organi di vigilanza.
1. Le autorizzazioni per
il servizio di noleggio con conducente con autovettura vengono assegnate in base
ad apposito bando di concorso pubblico per titoli a soggetti che abbiano la
proprietà o la disponibilità del veicolo.
2. Il bando è indetto
entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il
Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di
assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per
l’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
a)
numero delle autorizzazioni da assegnare;
b)
elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini
dell’assegnazione;
c)
indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d)
indicazione del termine di presentazione delle domande;
e)
indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da
parte dell’apposita Commissione comunale consultiva;
f)
schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la
dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.
1. Al fine di assegnare
le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio di noleggio, la
commissione di cui al precedente art. 9 procede alla valutazione dei seguenti
titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
a)
idoneità professionale conseguita secondo la normativa regionale
vigente: punti 5 (cinque)
b)
offerta di servizi sussidiari ai sensi dell’art. 7: punti 2 (due);
c)
anzianità di servizio in qualità di dipendente di impresa di noleggio
con conducente: punti 0,5 per ciascun anno o frazioni pari o superiori a mesi 6;
d) per chi si impegna a garantire un servizio con le frazioni di Carda e
Calleta per almeno una volta alla settimana: punti 2 (due).
2. Il punteggio per ogni
candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli
posseduti.
3. Qualora due candidati
risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata al
più anziano di età; quando anche l’anzianità non rappresenti un utile
elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all’ora
di presentazione della domanda di ammissione al concorso.
1. Il Responsabile del
Servizio, in base alla graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui a
precedente art. 9, provvede al rilascio dell’autorizzazione.
2. Il rilascio
dell’autorizzazione è comunque subordinato alla dimostrazione del possesso
dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l’esercizio
della professione di noleggiatore.
3.
All’assegnazione dell’autorizzazione è vietato lo svolgimento di
qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.
1. L’autorizzazione
d’esercizio ha validità annuale ed è rinnovata a condizione che venga
sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale; la
vidimazione è condizionata alla permanenza, in capo al titolare, di tutti i
requisiti richiesti per l’esercizio della professione di noleggiatore. A tale
scopo il titolare deve presentare idonea autocertificazione relativamente al
persistere dei requisiti previsti per il rilascio.
2. L’autorizzazione può
essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal
presente regolamento.
1. Su richiesta del
titolare è consentito il trasferimento dell’autorizzazione per l’esercizio
del servizio di noleggio con conducente, per atto tra vivi, a persona dallo
stesso designata purché iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di
Commercio I.A.A. in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a)
essere assegnatario dell’autorizzazione da almeno cinque anni;
b)
avere compiuto sessanta anni;
c)
essere diventato permanentemente inabile o idoneo al servizio per
malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del
titolare l’autorizzazione può essere trasferita a favore di uno degli eredi
appartenenti al proprio nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al
precedente art. 10.
3. Sempre in caso di
morte del titolare l’autorizzazione stessa può essere trasferita, entro il
termine massimo di 2 anni, ad altri, designati dagli eredi, purché iscritti nel
ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non in
linea istituito presso la Camera di Commercio I.A.A. ed in possesso dei
requisiti prescritti dal precedente art. 10; durante tale periodo il servizio
deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore
familiare o da un suo dipendente; qualora il trasferimento non riesca a
perfezionarsi nell’arco dell’anno l’autorizzazione è revocata e messa a
concorso.
4. Il Responsabile del
Servizio dispone il trasferimento dell’autorizzazione per atto tra vivi o
“mortis causa” subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni :
a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia
depositata presso il competente ufficio comunale;
b) la dichiarazione di successione ( qualora sussista l’obbligo della
sua presentazione ) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale
unitamente all’indicazione dell’erede a cui volturare l’autorizzazione;
c) il cessionario o l’erede devono essere in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 10.
5. Al titolare che abbia
trasferito l’autorizzazione non può essere rilasciata altra per concorso
pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal
trasferimento della prima.
1. I veicoli adibiti al
servizio di noleggio con conducente devono essere dotati degli elementi previsti
dall’art. 6 per ciò che concerne la riconoscibilità delle autovetture e
possedere le caratteristiche prescritte in merito dal vigente codice della
strada e il relativo regolamento di esecuzione.
2. Tutti i nuovi veicoli
adibiti al servizio devono essere in grado di trasportare i supporti necessari
alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
1. Nel caso di
assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra
vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il
servizio entro sei mesi dal rilascio o dalla volturazione della stessa, pena la
revoca dell’autorizzazione stessa.
2. Qualsiasi sospensione
del servizio è comunicata entro due giorni al competente ufficio comunale e non
può avere durata superiore a mesi uno, esclusi i casi di malattia o decesso del
titolare e fatta salva l’applicazione dell’art. 17.
1. Il servizio di
noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata
all’interno del territorio. Per rimessa può intendersi uno spazio privo di
particolari attrezzature situato su un’area privata, dove il noleggiatore
possa ricevere le prenotazioni o nei posteggi all’uopo destinati dal
Responsabile Ufficio Polizia Municipale con proprio provvedimento.
2. Le carte comunali con
l’indicazione grafica dei luoghi adibiti allo stazionamento dei veicoli da
noleggio autorizzati allo stazionamento pubblico e l’elenco dei noleggiatori
da rimessa con il relativo numero telefonico sono esposti presso il competente
ufficio comunale.
1. Nell’esercizio
della propria attività il noleggiatore ha l’obbligo di:
a)
comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in
qualsiasi evenienza;
b)
presentare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi di
trasporto ;
c)
presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il
veicolo;
d)
predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo
o di interruzione del trasporto per causa maggiore;
e)
consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato
dai clienti all’interno del veicolo;
f)
curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
g)
mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo
con particolare riguardo al contachilometri;
h)
rilasciare al cliente la ricevuta o l’eventuale scontrino attestante il
prezzo del trasporto;
i)
effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso
per l’utente in termini più economici, salvo espressa richiesta del cliente e
dove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
l)
tenere a bordo del mezzo copia presente regolamento ed esibirlo a chi ne
abbia interesse.
2. Nell’esercizio
della propria attività al noleggiatore è vietato:
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato
la corsa; il presente divieto non opera per i servizi sussidiari ad integrazione
del trasporto di linea di cui al precedente art. 7;
b)
portare animali propri in vettura;
c)
interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta
del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
d)
chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica
contrattata;
e)
rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
f)
rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la
mobilità dei portatori di handicap.
Agli utenti del servizio
di noleggio è vietato di:
a)
fumare in vettura;
b)
gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c)
pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio
al seguito;
d)
pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di
sicurezza previste dal vigente codice della strada.
1. I titolari di autorizzazione all’esercizio del noleggio
possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del
coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché
regolarmente iscritti al ruolo di cui al precedente art. 11.
1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria
al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile
organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha il diritto di abbandonare
il veicolo pagando solamente l’importo corrispondente al percorso effettuato.
1. Il noleggiatore ha
l’obbligo di prestare l’assistenza necessaria all’incarrozzamento dei
soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro
mobilità e ciò secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia; si
richiama il precedente l’art. 18 in base al quale tutti i nuovi veicoli
adibiti al servizio devono essere in grado di trasportare i supporti necessari
alla mobilità dei soggetti portatori di handicap.
2. Il trasporto delle
carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di
handicap è effettuato gratuitamente.
3. E’ altresì
effettuato gratuitamente il trasporto dei cani guida che accompagnano persone
non vedenti.
1. Il corrispettivo del
trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato
tra l’utenza e il vettore.
2. Il Responsabile del
Servizio, su proposta della Commissione di cui al precedente art. 9 e tenuto
conto delle disposizioni emanate in materia dal Ministro dei trasporti,
determina una tariffa chilometrica minima ed una massima per l’esercizio del
servizio di noleggio.
1. I veicoli adibiti
all’esercizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al
contachilometri devono essere immediatamente riparati e , nel caso la
riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono
essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.
1. Il Responsabile del
Servizio autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture
immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di
vetture guaste o che hanno subito incidenti ; la locazione è soggetta alle
seguenti condizioni:
a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all’esercizio
del noleggio con conducente operanti nel comune;
b) la vettura locata e quella sostituita devono appartenere entrambe al
contingente definito dal Comune ai sensi del precedente art. 5;
c) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario
per la riparazione e comunque i trenta giorni nell’arco dell’anno;
d)
l’autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa
del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di
quest’ultimo.
1. Eventuali
responsabilità derivanti dall’esercizio dell’autorizzazione del servizio di
noleggio con conducente sono imputati unicamente al titolare della stessa, ai
suoi collaboratori familiari o ai suoi dipendenti.
1. Eventuali reclami
sullo svolgimento del servizio di noleggio con conducente sono indirizzati al
competente ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti
gli accertamenti del caso, informano il competente ufficio comunale sui
provvedimenti adottati e di quelli di cui si propone l’adozione.
2. All’interno di ogni
vettura adibita a servizio di noleggio con conducente deve essere esposto, in
posizione ben visibile, l’indirizzo ed il numero di telefono del competente
ufficio comunale al quale indirizzare i reclami.
1. La vigilanza sul
rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è affidata
all’ufficio di Polizia Municipale ed agli Uffici ed Agenti di Polizia Stradale
ed Amministrativa previsti per legge.
1. L’ufficio di
Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la
necessità, verifiche sull’idoneità dei mezzi adibiti al servizio di noleggio
con conducente.
2. L’ufficio di
Polizia Municipale certifica l’idoneità del veicolo o detta le prescrizioni
utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione
annuale dell’autorizzazione di cui al precedente art. 16 è rilasciata previo
nulla osta dell’ufficio di Polizia Municipale e consente la presentazione del
veicolo alle operazioni di immatricolazione o revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui
ai commi precedenti si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo
adibito al servizio di noleggio con conducente.
1. Le violazioni alle
norme del seguente regolamento sono punite:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto per
legge;
b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione,
la revoca o la decadenza dell’autorizzazione.
2. Si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 200.000 (lire
duecentomila) ad un massimo di L. 2.000.000 (lire duemilioni) per le seguenti
violazioni alle norme previste dal presente regolamento:
a)
violazione dell’art. 4, comma 3, relativa alla mancanza
dell’autorizzazione a bordo del veicolo;
b)
violazione dell’art. 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle
norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
c)
violazione degli obblighi di cui all’art. 7, relativa all’esercizio
non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
d)
violazione dell’art. 11, comma 2, relativo alla mancanza a bordo del
veicolo del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
e)
violazione dell’art. 16, comma 1, relativa al mancato rispetto della
norma che impone la vidimazione annuale dell’autorizzazione;
f)
mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui
all’art. 19, comma 2;
g)
violazione dell’obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa
previsto dall’art. 20, comma 1;
h) la violazione degli obblighi di cui all’art. 21, comma 1,
punti d), g), h) ed i);
i)
mancato rispetto dei divieti di cui all’art. 21, comma 2;
l)
mancato rispetto dei divieti di cui all’art. 22, comma 1, punti a) e
b);
m)
mancata segnalazione di guasti ai contachilometri così come prevista
dall’art. 27, comma 2;
n)
mancata esposizione all’interno della vettura dell’indirizzo e del
numero di telefono del competente ufficio comunale al quale indirizzare i
reclami così come previsto dall’art. 30, comma 2.
3. Si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 100.000 (lire centomila)
ad un massimo di L. 1.000.000 (lire unmilione) per tutte le altre vilazioni non
previste nei commi precedenti.
4. Nell’applicazione
del limite delle sanzioni tra il minimo e il massimo si ha riguardo alla gravità
della violazione, all’opera svolta dal contravventore per la eliminazione
l’attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla
personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
5. Qualora l’illecito
sia commesso da un collaboratore familiare o da un dipendente dell’impresa di
noleggio l’accertamento è contestato anche al titolare dell’autorizzazione
del sevizio di noleggio con conducente come obbligato in solido al pagamento
della sanzione.
6. Nel caso di
contestazione immediata alla violazione, l’inadempiente può pagare
direttamente all’agente accertante una somma, a titolo di oblazione, il cui
importo corrisponde al minimo edittale.
7. Il Responsabile del
Servizio, di concerto con la Commissione di cui all’art. 9, provvede ad
aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.
1. Il titolare o
l’erede che intenda rinunciare all’esercizio dell’autorizzazione del
servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza iscritta di rinuncia
al competente ufficio comunale.
1. L’autorizzazione è
sospesa dal Responsabile del Servizio per un periodo non superiore a mesi sei,
nei seguenti casi:
a)
violazione di norme del codice della strada tali da compromettere
l’incolumità dei passeggeri trasportati;
b)
violazione di norme fiscali connesse all’esercizio di trasporto;
c)
violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida
dei mezzi previste dai precedenti artt.
4 e 23;
d)
violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di
handicap previste dal precedente art. 25;
e)
violazione dell’applicazione della tariffa prevista dal precedente art.
26;
f)
manomissione del contachilometri prevista dal precedente art. 27;
g)
violazione, per la terza volta nell’arco dell’anno, di norme per le
quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del
precedente art. 33;
h)
violazione delle norme previste dal vigente codice della strada in caso
di guida sotto l’influenza dell’alcool o di guida sotto l’influenza di
sostanze stupefacenti;
i)
violazione delle norme amministrative o penali connesse all’esercizio
dell’attività di noleggio.
2. Il Responsabile del
Servizio, sentita la Commissione comunale consultiva di cui al precedente art.
9, dispone sulla durata del periodo di sospensione dell’autorizzazione tenuto
conto della maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale
recidiva.
3. La sospensione viene
comunicata all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile per
l’adozione dei provvedimenti di competenza.
1. Il Responsabile del
Servizio, sentita la Commissione comunale consultiva di cui al precedente art.
9, dispone la revoca dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una
stessa persona, di autorizzazioni all’esercizio del servizio di noleggio con
conducente con la licenza per il servizio di taxi secondo quanto previsto dal
precedente art. 4 comma 1;
b)
quando in capo al titolare dell’autorizzazione vengano a mancare i
requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore di cui ai
precedenti artt. 3, 10, 11;
c)
quando il titolare dell’autorizzazione svolga attività giudicate
incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi del precedente art. 15 comma
4;
d) per la violazione delle norme sulla trasferibilità delle
autorizzazioni previste dal precedente art. 17;
e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell’arco di un
triennio adottati ai sensi del precedente art. 17;
f) a seguito di provvedimenti di sospensione nell’arco di
un quinquennio per un periodo complessivamente superiore ai sei mesi;
g) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del
servizio;
h) per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca viene
comunicata all’ufficio provinciale della motorizzazione civile per
l’adozione dei provvedimenti di competenza.
1. Il Responsabile del
Servizio, sentita la Commissione comunale consultiva di cui al precedente art.
9, dispone la decadenza dell’autorizzazione per mancato inizio del servizio
nei termini stabiliti dal precedente art. 19; per mancato inizio si intende
anche l’adempimento agli obblighi di iscrizione all’albo delle imprese
artigiane o al registro delle imprese.
1. Nessun indennizzo è
dovuto dal Comune al titolare dell’autorizzazione del servizio di noleggio con
conducente o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, revoca e
decadenza dell’autorizzazione stessa.
1. Le sanzioni di cui al
Capo V del presente regolamento sono irrogate nel rispetto della vigente
normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n.
689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni ed
integrazioni.
1. Sono fatte salve le
autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente già
rilasciate prima dell’adozione del presente regolamento.
2. Resta peraltro inteso
che i titolari delle autorizzazioni di cui al precedente comma sono obbligati
all’osservanza delle norme previste nel presente regolamento.
1. Il presente
regolamento ai fini della sua applicazione è soggetto al controllo del
Co.Re.Co..
2. Per tutto quanto non
previsto nel presente regolamento si fa rinvio e riferimento alla legge 15
gennaio 1992 n.21, recante norme quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea, alla legge 6 settembre 1993 n.67 della
Regione Toscana, recante norme in materia di trasporto di persone mediante
servizio di taxi e di servizio di noleggio, e al nuovo codice della strada
emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e al relativo regolamento
di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO
DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE
indice
art. 1 –
Definizione del servizio
art. 2 –
Disciplina del servizio
art. 3 –
Autorizzazione all’esercizio e figure giuridiche di gestione
art. 4 –
Condizioni di esercizio
art. 5 –
Numero delle autorizzazioni
art. 6 –
Riconoscibilità delle autovetture
art. 7 –
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
art. 8 –
Operatività del servizio
art. 9 –
Commissione comunale consultiva
art. 10 –
Requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore
art. 11 –
Accesso alla professione di noleggiatore
art. 12 –
Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni
art. 13 –
Contenuti del bando di concorso
art. 14 –
Titoli oggetti di valutazione
art. 15 –
Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni
art. 16 –
Validità dell’autorizzazione
art. 17 –
Trasferibilità dell’autorizzazione
art. 18 –
Caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio
art. 19 –
Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
art. 20 –
Offerta del servizio
art. 21 –
Comportamento del noleggiatore durante il servizio
art. 22 –
Comportamento degli utenti durante il servizio
art. 23 –
Collaborazione alla guida
art. 24 –
Interruzione del trasporto
art. 25 –
Trasporto di portatori di handicap
art. 26 –
Tariffe
art. 27 –
Contachilometri
art. 28 –
Locazione delle vetture impiegate nel servizio
art. 29 –
Responsabilità nell’esercizio del servizio
art. 30 –
Reclami nell’esercizio del servizio
art. 31 –
Addetti alla vigilanza
art. 32 –
Idoneità dei mezzi al servizio
art. 33 –
Sanzioni
art. 34 –
Rinuncia all’autorizzazione
art. 35 –
Sospensione dell’autorizzazione
art. 36 –
Decadenza dell’autorizzazione
art. 37 –
Decadenza dell’autorizzazione
art. 38 –
Effetti della rinuncia, sospensione, revoca e decadenza
art. 39 –
Irrogazione delle sanzioni
art. 40 –
Norme transitorie
art. 41 –
Norme finali
