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REGOLAMENTO
COMPRENSORIALE PER
L’EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI Approvato
con deliberazione n. 50 del 27 giugno 2001 del Consiglio Comunale Modificato
con deliberazione n. 9 del 27 febbraio 2002 del Consiglio Comunale REGOLAMENTO COMPRENSORIALE PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI Principi generali ·
Nello spirito dei principi fondamentali sanciti dalla
Costituzione agli articoli 2,3,4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini
riconosciuti nei successivi articoli 30,31,34 e 38; ·
nel quadro delle funzioni delegate dal DPR n. 616/77; ·
secondo le modalità previste dalla normativa
nazionale e regionale in ambito sociale e del nuovo ordinamento degli enti
locali; ·
in base ai principi generali e programmatici del
vigente Statuto comunale; il Comune in qualità di titolare delle funzioni amministrative, ai sensi delle
leggi nazionali e regionali, disciplinanti l’assetto dei servizi socio
– assistenziali, svolge compiti d’organizzazione e di gestione degli
stessi nell’intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali: Prevenire e rimuovere le cause d’ordine psicologico, culturale,
ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o
fenomeni d’emarginazione nell’ambiente di vita, di studio o di lavoro; Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria
personalità nell’ambito della propria famiglia e della comunità
locale; Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle
prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la
dignità personale, realizzino l’eguaglianza di trattamento e il
rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti
per gli utenti; Recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni
psicofisiche e sensoriali favorendone l’inserimento o il reinserimento
nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo; Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l’infanzia e
i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a
rischio d’emarginazione; Vigilare sulla condizione minorile; Promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati
al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita. TITOLO I - Norme generali
Articolo 1
- Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento
disciplina tutte le attività previste dall’articolo 6 della legge n.
328 del 2000 erogate dal Comune di Castel Focognano. Le attività delegate
e quelle ad alta integrazione socio-sanitaria saranno gestite mediante
l’adozione di specifici accordi di programma. Articolo 2
- Interventi e prestazioni
1. Allo scopo di consentire
che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l’aiutino
a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino
l’integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutte le persone
hanno pari dignità sociale, il Comune attiva: a) erogazioni monetarie
(articolo 9, paragrafo 3.1) b) servizi (articolo 9,
paragrafo 3.2) c) ospitalità od affidamento
in strutture residenziali o semi residenziali (articolo 9, paragrafo 3.3) Articolo 3
- Destinatari degli interventi
1. Possono fruire degli
interventi di cui al presente Regolamento: a) i cittadini residenti nel
Comune che versino in condizioni di bisogno o siano a rischio sociale,
compresi gli stranieri e gli apolidi secondo quanto previsto dalla
normativa vigente; b) i soggetti domiciliati o di
passaggio sul territorio del Comune, bisognosi d’interventi d’urgenza
e/o di primo soccorso; c) i minori, cittadini
italiani o stranieri, residenti o non residenti nel Comune. 2. Ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, è esercitata rivalsa sul Comune di residenza o
domicilio di soccorso per gli interventi che rivestono carattere
d’urgenza di cui ai punti b e c. 3. Diversamente, per gli
interventi di cui ai medesimi punti b e c, che non rivestono carattere
d’urgenza, sarà cura del Servizio d’assistenza sociale prendere
opportuni contatti con il Comune di residenza interessato ai fini di
concordare un eventuale piano d’interventi le cui spese saranno assunte
dall’Amministrazione competente per residenza. Articolo 4
- Finalità degli interventi
1. Gli interventi socio
assistenziali, devono garantire la dignità della persona, la riservatezza
delle informazioni che la riguardano e tendere, nei limiti del possibile,
a rimuovere le cause che hanno provocato l’intervento assistenziale.
Esse perseguono l’obiettivo di: a) facilitare la permanenza
nel domicilio b) aiutare la famiglia a
svolgere il proprio compito d’assistenza e di solidarietà verso i suoi
componenti c) aiutare il singolo a far
fronte alle proprie necessità vitali ed a facilitare la vita sociale d) riconoscere le spese
d’ospitalità etero familiare quando non sia possibile proseguire la
convivenza sia per gravi problemi assistenziali sia per gravi difficoltà
nei rapporti interpersonali. 2. L’elemento determinante
nella predisposizione d’aiuto alle persone, è costituito
dall’attivazione di tutte le risorse interne all’ente e presenti sul
territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili a tutti.
Tutti gli interventi sono pertanto considerati, di regola, come facenti
parte di un programma d’aiuto predisposto dall’Assistente sociale e
concordato con l’interessato. Articolo 5
- Modalità di realizzazione
1. Gli interventi socio
assistenziali si realizzano mediante: a) un servizio
d’orientamento ed informazione al cittadino b) la fornitura di supporti
materiali c) l’organizzazione di
servizi diretti d) la facilitazione nei
pagamenti dei servizi comunali (rette, mense e trasporti scolastici,
attività sportiva) e) la fornitura di trasporti
funebri f) l’utilizzazione di
tutte le risorse territoriali, dell’associazionismo, del volontariato,
del privato sociale, del privato, per l’attivazione dei progetti comuni g) l’ospitalità in
strutture residenziali o semi residenziali h) l’attivazione di sistemi
di telesoccorso e teleassistenza i) e quant’altro utile
al proseguimento delle finalità specificate ai precedenti articoli. Articolo 6
- Determinazione dello stato di bisogno
1. Tutte le prestazioni
saranno erogate ai cittadini in stato di bisogno e/o d’indigenza,
permanente o transitoria. 2. Per la determinazione dello
stato di bisogno occorre considerare: a) il carico familiare b) la situazione sociale,
considerando i vari fattori che generano o accentuano l’emarginazione o
lo stato di bisogno quali, la solitudine, la vedovanza, la carcerazione,
la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, l’etilismo
ecc. d) le risorse (proprie o
derivate a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi
esenti) e) la proprietà e/o il
possesso di beni mobili e immobili f) il raffronto tra i
redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle
necessità ordinarie e straordinarie. 3. I soggetti in condizioni di
povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di
provvedere alle proprie esigenze per inabilità d’ordine fisico o
psichico, con difficoltà d’inserimento nella vita sociale attiva e nel
mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi
assistenziali, accederanno prioritariamente alle prestazioni sociali
erogate dal Comune. Articolo 7
- Limiti di reddito e composizione del nucleo familiare
1. Criteri per la
determinazione della situazione economica equivalente dei richiedenti le
prestazioni, da allegare alla domanda. L’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate, sarà determinato con i criteri previsti dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così modificato dal decreto
legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni
utilizzando la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche per
il calcolo del relativo ISEE. 2. Criteri per
l’individuazione del nucleo familiare: la situazione economica di cui
sopra è determinata, di regola, con riferimento al nucleo familiare
d’appartenenza definito dalla vigente normativa. 3) Le fasce di reddito (ISEE)
relative alla compartecipazione ai costi per l’erogazione di servizi
sociali, saranno adeguate annualmente sulla base dell’indice ISTAT. Articolo 8
- Scelta delle prestazioni – Informazioni al cittadino
1. Tutti gli utenti dei
servizi socio assistenziali devono essere informati sulla disponibilità
delle prestazioni pubbliche e private esistenti, sui requisiti per
l’accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse. 2. Devono essere informati ai
sensi dell’articolo 10 della legge 675/96 e successive modificazioni,
delle finalità e modalità del trattamento dei dati; della natura
obbligatoria del loro conferimento; del fatto che il rifiuto di rispondere
comporta l’impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto; dei
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di
diffusione; dei diritti di cui all’articolo 13; che il titolare del
trattamento dei dati è il Servizio Sociale e che i dati saranno
utilizzati per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. 3. Gli utenti devono, inoltre,
essere informati che, nell’ambito dei controlli da effettuare sulla
veridicità delle dichiarazioni presentate per l’ottenimento dei
benefici previsti, potranno essere richieste informazioni e documentazioni
aggiuntive anche tramite il Nucleo ispettivo dei comandi di Polizia
municipale dei Comuni interessati, tramite le Conservatorie e gli Uffici
tributari e finanziari. Nel caso di documentazioni e dichiarazioni mendaci
saranno instaurati procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei
dichiaranti. TITOLO
II - Interventi
Articolo 9
- Gli interventi del servizio di assistenza sociale
1. Gli interventi propri del
servizio di assistenza sociale devono configurarsi come una delle risposte
che si collocano all’interno di specifici programmi individuali,
elaborati dall’Assistente sociale per rispondere ai bisogni evidenziati;
la loro finalità deve essere comunque quella di contribuire ad aiutare il
soggetto a superare nel più breve tempo possibile le necessità
contingenti che lo hanno indotto a rivolgersi al Servizio. 2. I restanti interventi, di
cui ai punti 3.1.4 – 3.2.9 – 3.2.10 – 3.2.11 – 3.2.12, non
necessitano di essere collocati all’interno di specifici programmi di
intervento attivati dall’Assistente Sociale. 3. Le prestazioni di cui al
presente Regolamento si articolano in: 3.1
Erogazioni monetarie: 3.1.1 erogazioni
(continuative e non) di contributi economici in favore delle persone o del
nucleo familiare per assicurare il minimo vitale; 3.1.2 erogazioni
(continuative e non) per il mantenimento della persona nel proprio
ambiente e per prevenire e superare l’istituzionalizzazione; 3.1.3 erogazioni
economiche straordinarie ed occasionali per far fronte a situazioni di
emergenza; 3.1.4 erogazioni
economiche a parziale o totale rimborso di tributi e tariffe per utenze
varie; 3.2.
Servizi 3.2.1 assistenza
domiciliare 3.2.2 assistenza
domiciliare integrata “sociale” 3.2.3 affido di
minori 3.2.4 trasporti
sociali 3.2.5 esoneri e
riduzioni quota compartecipazione servizi a domanda individuale 3.2.6 mensa
sociale 3.2.7 interventi
per l’emergenza abitativa 3.2.8 azioni di
sostegno sociale per inserimento socio - lavorativo 3.2.9 iniziative
di turismo sociale (minori ed anziani) 3.2.10 trasporti funebri 3.2.11 telesoccorso 3.2.12 teleassistenza 3.2.13 interventi per favorire
l’integrazione sociale di cittadini immigrati 3.2.14 organizzazione di
servizi per il tempo libero, l’aggregazione e la socializzazione 3.2.15 interventi a favore di
soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione per favorire e
sostenere l’inserimento sociale, scolastico e lavorativo 3.2.16 altri servizi e/o
attività, oltre a quelli sopra indicati, eventualmente indicati dal Piano
Sociale di zona; 3.3.
Ospitalità o affidamento in strutture residenziali o semi
residenziali 3.3.1 per anziani 3.2.2 per adulti
in difficoltà 3.2.3 per minori 3.2.4 per
portatori di handicap. Articolo 10 - Attivazione interventi e deroghe
1.
Gli interventi di cui sopra saranno attivati con le modalità
previste dal presente Regolamento, tenuto conto dei parametri di reddito (ISEE)
ivi previsti. 2.
Possono essere altresì attivati
interventi in deroga allo stesso solo in casi eccezionali rilevati e
debitamente motivati dall’Assistente Sociale, anche indipendentemente
dalla condizione socio - economica, previa approvazione da parte della
Giunta Comunale. TITOLO
III - Erogazioni monetarie
Articolo 11
- Forme di intervento economico
1. Le forme di intervento
economico si articolano in: a) assistenza economica
continuativa b) assistenza economica
straordinaria c) assistenza economica
integrativa per nuclei con minori, inabili, adulti in difficoltà, anziani
e/o portatori di handicap a rischio di istituzionalizzazione
d) assistenza economica di
sostegno alle famiglie 2. Possono altresì essere
disposte forme di intervento economico a favore di particolari categorie
di utenti secondo la normativa di riferimento tenuto conto dei parametri
assistenziali di cui al presente Regolamento ed alle tabelle allegate. 3. Relativamente alle
indicazioni contenute nel Piano Integrato Sociale Regionale, interventi
economici possono essere erogati anche per favorire l’inserimento od il
reinserimento al lavoro di soggetti tossicodipendenti, detenuti, ex
detenuti, minori soggetti a provvedimenti penali o rieducativi
dell’Autorità Giudiziaria ed altre categorie a rischio di
emarginazione. 4. Per la concessione degli
interventi economici si farà riferimento ai parametri di reddito della
tabella n. 1 Articolo 12
- Concessione di buoni alimentari
1. In alternativa alla
prestazione monetaria è prevista la concessione di buoni pasto e/o di
buoni viveri. 1.1 I
buoni pasto, a carattere giornaliero, sono usufruiti, in esercizi
commerciali, mense convenzionate, servizi di refezione scolastica,
associazioni di volontariato e servizi di ristorazione collettiva. 1.2 I
buoni viveri, giornalieri, settimanali o mensili, sono usufruiti presso
esercenti del luogo. 2. I buoni pasto o i buoni
viveri sono concessi, di preferenza come alternativi alla prestazione
monetaria quando i beneficiari non sono in grado di gestire correttamente
le proprie risorse. Articolo
13 - Assistenza
economica integrativa e di aiuto personale
1. È un intervento volto a
consentire a minori, anziani, handicappati, adulti in difficoltà e
inabili, la permanenza nella propria famiglia o comunque in altro idoneo
nucleo familiare, evitando forme di istituzionalizzazione impropria. 2. Può essere erogato per
utenti che godono di altre prestazioni pubbliche e private derivate dalla
condizione di non autosufficienza purché le spese finalizzate per
l’assistenza e appositamente documentate dalla famiglia superino la
misura di detta provvidenza; il suo limite massimo è stabilito nella
tabella n. 1. 3. Rientrano in questa modalità
anche i contributi diretti a facilitare l’assistenza domiciliare ad
anziani non autosufficienti mediante l’erogazione di assegni per
l’assistenza, da erogare a soggetti che assicurino, nell’ambito
domiciliare, il mantenimento e la cura dell’anziano non autosufficiente
e che sottoscrivano il piano terapeutico – assistenziale secondo gli
indirizzi della Regione Toscana. 4. Il servizio di aiuto
personale è previsto in favore di handicappati in situazioni di gravità.
E’ diretto ad aiutare la famiglia a fare fronte alle molteplici necessità
che presentano i portatori di un handicap grave, secondo le indicazioni
date nel progetto abilitativo e riabilitativo redatto dagli operatori GOIF
(Gruppo Operativo Interdisciplinare Funzionale) per ogni handicappato, che
terrà conto anche dell’apposito Regolamento approvato dalla Regione
Toscana. TITOLO
IV - Servizi
Articolo 14
- Interventi a favore di minori
1. Nel caso di minori in
situazione di abbandono o a rischio di emarginazione, il servizio di
assistenza sociale, in collaborazione con altri servizi dell’Azienda
A.S.L., può attivare: a) Interventi educativi e
servizi di assistenza socio educativa Tali interventi sono diretti ad aiutare minori in difficoltà, a rischio
e portatori di handicap che frequentano le scuole e/o attività
socializzanti. Possono essere organizzati sia presso il domicilio sia
presso le scuole (nei termini previsti da eventuali accordi con le autorità
scolastiche), sia presso i centri o le attività di socializzazione; si
svolgono sulla base di un preciso programma di intervento predisposto dal
servizio di assistenza sociale, sulla base delle richieste della famiglia
e/o dietro segnalazione degli operatori dell'Azienda U.S.L. e sono
considerati, di regola, interventi temporanei mirati a superare
particolari e precise difficoltà. b) Interventi per affidamenti
familiari In ottemperanza agli articoli 2, 4 e 5 della legge 184/83, il servizio di
assistenza sociale predispone programmi di affidamento etero –
familiari. E’ previsto per l’affidamento familiare l’erogazione di
un assegno mensile, come contemplato dalla normativa regionale in vigore. c) Interventi di affido
part-time Nel caso di attivazione di affido part-time, cioè nel caso in cui la
situazione non richieda un allontanamento a tempo pieno del minore dalla
famiglia di origine, è possibile prevedere un inserimento in altro nucleo
familiare limitatamente ad alcune ore del giorno per alcuni giorni la
settimana o per periodi ben determinati (esempio: vacanze, ospitalità
notturna o diurna, week‑end ....). L'affido part - time si dovrà realizzare, di norma, con il consenso
della famiglia di origine del minore che sottoscriverà apposito atto di
assenso nel quale saranno esplicitati i termini dell'intervento, i
rispettivi impegni delle famiglie, la funzione dei servizi. In analogia a
quanto previsto per l'affidamento familiare a tempo pieno, anche per
quello a tempo parziale, sarà erogato un assegno mensile in relazione
all’impegno assunto. d) Ricovero di minori in
strutture educative Quando si ravvisi che la permanenza del minore all’interno del nucleo
familiare sia di pregiudizio allo stesso minore, può essere previsto, sia
dietro richiesta della famiglia, che dei servizi del Comune e/o dell’A.S.L.,
il ricorso all’ospitalità esterna. L’eventuale compartecipazione al pagamento delle rette di ricovero sarà
valutata di volta in volta, anche in relazione alla situazione economica
del nucleo familiare. Nel caso dei ricoveri in istituti disposti con decreto dei Tribunale per
i minorenni, il decreto stesso sostituisce la domanda e la documentazione
prescritta. Per quanto attiene alle spese di ricovero, si rimanda alla
vigente normativa in materia. Per coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dal
minore, l'Amministrazione Comunale provvederà a stipulare apposita
polizza assicurativa. Articolo 15
- Servizio di assistenza domiciliare e A.D.I. “sociale”
1. Per assistenza domiciliare
s’intende un insieme di prestazioni fornite all'utente riguardanti la
cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali. 2. Il servizio di assistenza
domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana,
degli inabili in età lavorativa, delle famiglie con minori in situazione
di disagio sociale o comunque di persone in stato di difficoltà,
residenti nel territorio comunale, nel proprio nucleo familiare o comunque
nel normale contesto sociale, assicurando loro interventi socio ‑
assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di
emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali
coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di
base. 3. Al servizio di assistenza
domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni, previa predisposizione
di un programma individuale, elaborato e seguito dall’Assistente
sociale: a) promozione dell'autonomia
delle persona; b) cura e igiene della persona
e dell'abitazione; c) compagnia personale e
disbrigo di piccole commissioni domestiche; d) acquisto di beni di prima
necessità da recapitare a domicilio; e) accompagnamento presso
strutture sanitarie o ricreative; f) quant'altro si
convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore
dei servizio e le richieste dell'assistito. 4. Il servizio di assistenza
domiciliare è organizzato: a) in forma diretta,
utilizzando operatori qualificati messi a disposizione
dall’Amministrazione Comunale o dipendenti da Cooperative di servizi
opportunamente convenzionate ed in regola con le normative di legge
vigenti oppure attraverso il sistema dell’accreditamento. b) in forma indiretta, con
concessione di contributi specifici su motivata proposta del Servizio di
assistenza sociale nei casi in cui risulta meno opportuno l’erogazione
dell’assistenza in forma diretta. L'assistenza domiciliare indiretta ha
luogo mediante la concessione di un contributo economico specifico erogato
in favore dei diretti beneficiari, che si organizzano privatamente, per
usufruire di un intervento di sostegno domiciliare, debitamente
comprovato. 6. L'A.D.I. “sociale” è
un complesso di prestazioni sociali effettuate al domicilio della persona
non autosufficiente eventualmente integrata con la partecipazione dell’ASL
come indicato dal DPCM del 26 gennaio 2001. Tale assistenza è attuata
nella forma diretta promuovendone l'integrazione con l'assistenza
domiciliare infermieristica e riabilitativa fornita dalle Aziende
Sanitarie Locali secondo le indicazioni della Regione Toscana. Articolo 16
- Servizio Mensa
1. Nell'ambito degli
interventi di assistenza domiciliare può essere istituito dal Comune un
servizio di mensa destinato ad anziani soli o coppie di anziani che siano
impossibilitati a provvedere autonomamente alla preparazione dei pasto. Il
servizio è assicurato anche in caso di figli conviventi e non, che per
giustificati motivi siano impossibilitati a provvedere alla preparazione
di esso. 2. Per l'erogazione
dell'intervento è previsto l'utilizzo della mensa comunale o della locale
R.S.A. o, in assenza di esse, di altri servizi di ristorazione
convenzionata. 3. Per l'accesso al servizio e
la compartecipazione alla spesa si applicano i criteri e le procedure
previste per l'assistenza domiciliare. Articolo 17
- Trasporti sociali
1. Per trasporti sociali
s’intendono i servizi, organizzati nell'ambito dell'assistenza
domiciliare, che il Comune può assicurare per consentire ai destinatari
degli interventi di assistenza sociale: a) la possibilità di fruire
di interventi socio - sanitari non domiciliari; b) la frequenza agli asili
nido dei minori le cui famiglie versino in comprovato stato di necessità; c) il trasporto, per l'accesso
ai corsi di recupero psico - fisico degli handicappati e degli alcolisti; d) per la frequenza alle
attività socializzanti promosse dal Comune o da altri enti in favore dei
soggetti di cui sopra (presso centri, scuole, luoghi di lavoro etc.). 2. Può essere, altresì,
concesso per necessità urgenti, straordinarie e che non rivestano
carattere di periodicità, ad anziani ed adulti per necessità socio -
sanitarie, in disagiate condizioni economiche, non in grado di
organizzarsi in modo autonomo né con l'aiuto di familiari e la cui spesa
incida notevolmente sul reddito dell'interessato e della sua famiglia. 3. Il servizio di trasporto
sociale è assicurato tramite appositi servizi prestati da aziende
pubbliche e/o private, da associazioni di volontariato ed appositamente
convenzionati secondo le normative vigenti. 4. In alternativa al trasporto
sociale può essere concesso un motivato contributo economico, a titolo di
rimborso spese. 5. La necessità del servizio,
per i portatori di handicap, deve essere indicata nei PARG (Progetto
Abilitativo e Riabilitativo Globale). 6. Per la compartecipazione
alla spesa si applicano i criteri e le procedure previste per l'assistenza
domiciliare. Articolo 18
- Trasporti funebri
1. L'Amministrazione Comunale
provvede al servizio di trasporto funebre e alle altre spese funerarie
indispensabili agli indigenti deceduti nel territorio comunale o aventi la
residenza nello stesso a norma delle vigenti disposizioni in materia e del
regolamento comunale di Polizia mortuaria. Articolo 19
- Telesoccorso e/o Teleassistenza
1. Le attività di
telesoccorso e/o di teleassistenza consentono di soccorrere e di assistere
al domicilio le persone anziane e inabili a grave rischio socio -
sanitario. 2. Tali attività possono
essere promosse ed attuate dal Comune nei rispetto delle indicazioni
fornite dalla Regione Toscana ed autorizzate dal servizio sociale. 3. Per l'accesso al servizio e
la compartecipazione alla spesa si applicano i criteri e le procedure
previste dal presente Regolamento e dalla tabella
n. 2. Articolo 20
- Attività a favore di disabili
1. Sono previsti interventi a
favore degli handicappati certificati ai sensi della legge n. 104/92 e
successive modificazioni e integrazioni sulla base delle indicazioni dei
competente GOIF (Gruppo Operativo Interdisciplinare Funzionale)
dell'Azienda Sanitaria e di specifici progetti predisposti dal Gruppo
Operativo Multidisciplinare (GOM) di distretto, nei limiti delle risorse
ordinarie di bilancio, tenuto conto di tutte le risorse presenti sul
territorio nonché della condizione socio - economica del nucleo familiare
di appartenenza. 2. Ordinariamente le attività
sono attuate in appositi centri multifunzionali gestiti dai Comuni, dove
sono svolti interventi socializzanti, ricreativi e formativi di tipo
sociale. 3. Di norma, tali centri sono
diurni ed ospitano soggetti disabili oltre l'età scolare anche in via
transitoria su progetti personalizzati verificati ed aggiornati
periodicamente. 4. La compartecipazione alla
spesa a carico dei familiari e dei soggetti tenuti agli alimenti ai sensi
dell’articolo 433 del codice civile è determinata dalla tabella n. 7. 5.
La compartecipazione al funzionamento del servizio da parte dell’ASL
sarà regolata, in conformità al DPCM del 26 gennaio 2001, come da
apposito accordo di programma Articolo21
- Inserimenti socio – terapeutici in ambito lavorativo
1. L’Assistente sociale, su
progetto individualizzato redatto dagli appositi gruppi interdisciplinari,
può predisporre inserimenti socio – terapeutici a favore di soggetti
disabili o a rischio di emarginazione, al fine di sostenere il percorso di
integrazione sociale. 2. L'inserimento avverrà
tramite apposita convenzione che l'Ente gestore attiverà con enti
pubblici, privati e cooperative sociali. Allo stesso ente faranno carico.
anche gli oneri per la copertura di rischi dal lavoro e le altre forme
assicurative per la responsabilità civile dei soggetto inserito. 3. A quest'ultimo sarà
corrisposto un contributo, secondo le indicazioni contenute nel progetto
terapeutico. Articolo 22
- Esoneri dal pagamento dei servizi comunali per l’infanzia, dei servizi di ristorazione scolastica, dei trasporti
scolastici, e di altri servizi comunali
1. Le famiglie in particolare
stato di bisogno economico, anche temporaneo, possono richiedere un
esonero totale o parziale dai pagamento delle spese dei servizi comunali
per l'infanzia, dei servizi di ristorazione scolastica, dei trasporti
scolastici, e di altri servizi comunali (attività sportive, culturali,
estive, asili nido, ...), se non diversamente regolamentate. 2. Per gli scopi suddetti,
questa Amministrazione Comunale s’impegna a adeguare al presente
Regolamento i benefici di natura socio/assistenziale contenuti negli altri
regolamenti in vigore. 3. Per la compartecipazione
alla spesa si applicano i criteri e le tariffe di cui alla tabella 3. TITOLO V - Ospitalità
Articolo 23
- Ospitalità in struttura per anziani, inabili e adulti in difficoltà
1. L'Assistente sociale
responsabile dell’istruttoria propone, dietro richiesta
dell’interessato, della famiglia o dei servizi della A.S.L.,
l’ospitalità nei servizi residenziali verificato preliminarmente che
non sussistano soluzioni alternative al ricovero. 2. Le rette sociali delle
strutture residenziali e semi - residenziali sono, di regola, a carico
degli ospiti. 3. Integrazione retta per
anziani, inabili ed adulti in difficoltà in strutture residenziali a) Per integrazione della
retta di ricovero dell'anziano, dell'inabile o di un adulto in difficoltà
in struttura residenziale s’intende l'intervento di natura economica che
il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di detti soggetti. b) L'integrazione della retta
ha lo scopo di garantire a colui che versi in condizioni economiche di
bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità,
nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a
parità di bisogni. c) L'integrazione, da parte
del Comune, ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, l'inabile o l'adulto
con i propri redditi, di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da
IRPEF, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo
della prestazione assistenziale di cui fruisce. La persona che possieda
beni mobili ed immobili oltre alla casa di abitazione, non ha diritto alla
concessione dell’integrazione. d) Nel caso in cui sia erogato
l'assegno di accompagnamento, all'anziano o all'inabile, in data
successiva al ricovero, l'eventuale integrazione retta da parte
dell'Amministrazione Comunale, sarà sospesa o ridotta e comunque saranno
recuperate le somme versate dal Comune per integrazione retta fino alla
concorrenza dell’importo degli arretrati riscossi. 4. Anziani e inabili senza
parenti tenuti agli alimenti a) Il Comune è obbligato a
provvedere alle spese di ricovero di anziani o inabili soli che
necessitano di protezione e assistenza, senza possibilità di essere
assistiti a domicilio, senza lavoro proficuo e mezzi di sussistenza e
senza soggetti tenuti all'obbligo dell'assistenza, tenendo conto
dell'istituto del domicilio di soccorso. b) Nel caso di persone sole e
senza soggetti tenuti all’obbligo dell’assistenza, le spese di
ospitalità fanno carico al Comune, detratta la quota a carico del
ricoverato a titolo di mantenimento in istituto secondo i redditi
posseduti dal medesimo, da versarsi direttamente alle strutture di
ospitalità convenzionate. c) Al ricoverato è lasciato a
disposizione una quota parte di detti redditi necessaria a far fronte alle
piccole spese personali nel limite massimo stabilito dalla tabella n. 5. d) Nel caso in cui servisse
l'assistenza immediata, anche se il ricoverato sia proprietario o
usufruttuario di immobili o possieda beni patrimoniali o finanziari, sarà
cura dell'Amministrazione provvedere affinché il ricoverato possa
disporre dei beni stessi per le rette di ospitalità o per quanto gli
occorra per la sua assistenza. L’eventuale quote di integrazioni retta
erogate dal Comune saranno considerate anticipi da recuperare nei
confronti del ricoverato o degli eventuali eredi come previsto nei
successivi paragrafi. 5. Anziani e inabili con
parenti tenuti agli alimenti a) I soggetti tenuti agli
alimenti dell'anziano e/o dell’inabile saranno chiamati a concorrere con
il Comune nel pagamento di una parte della retta. b) In questo caso i
richiedenti devono dimostrare di non potere fare fronte alle necessità
assistenziali del congiunto e alle spese delle rette di ricovero in
residenze assistenziali. c) Il Comune interverrà nel
pagamento di una parte delle rette di ospitalità dopo che gli obbligati
di cui all'articolo 433 e seguenti dei codice civile (preliminarmente
convocati ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento
nel progetto assistenziale) avranno espresso il loro impegno a fare fronte
alle spese di cui trattasi. e) La quota di reddito di
riferimento per stabilire le quote che i tenuti agli alimenti dovrebbero
mettere a disposizione per il pagamento della retta sarà quella di cui
alla tabella n. 5. f) L'Amministrazione si
riserva la facoltà di applicare importi minori per la contribuzione,
sulla base di spese documentate volte a far fronte a necessità vitali e
assistenziali. g) Al ricoverato è lasciata a
disposizione una quota parte di detti redditi necessaria a fare fronte
alle piccole spese personali nel limite massimo stabilito dalla tabella n.
5 salvo casi particolari per i quali, in ragione dei loro stato sociale,
familiare, sanitario può essere proposta una diversa contribuzione. h) L'eventuale differenza fra
l'ammontare della retta e della somma delle risorse di tutti gli
interessati, determinate come sopra, rimane a carico dell'Amministrazione
Comunale; i soggetti tenuti agli alimenti saranno chiamati presso
l'ufficio addetto a sottoscrivere l'atto di impegno a contribuire alle
spese di ospitalità come sopra concordate. i) Tutte le quote di cui
sopra possono essere rideterminate annualmente con decorrenza dal 1°
gennaio. 6. Recupero del credito a) Il Comune può
intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti del
soggetto destinatario dell’intervento sociale, che possegga beni
immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero
al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso
anticipate, maggiorate degli interessi di legge. b) Tali atti, ai sensi della
vigente normativa, riguardano essenzialmente: I l'iscrizione
ipotecaria sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da
esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a lire
10.000.000 (importo che ogni anno aumenta automaticamente del 10%); II l'espropriazione
forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni
immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi
amministrativa per il recupero del credito maturato; III l'alienazione
consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni
ereditati), previe idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli
eredi) affinché il ricavato sia destinato a copertura dei crediti del
Comune maturati o maturandi per rette di degenza. c) Il Comune, in caso di
inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie,
comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini dei
presente Regolamento. Articolo 24
- Ricoveri per persone in situazione di handicap
1. Dietro richiesta della
famiglia, dell’interessato o su proposta degli operatori dei servizi
socio-sanitari può essere disposta l’ospitalità di un portatore di
handicap in struttura residenziale. 2. Tali interventi sono
disposti unicamente a favore di portatori di handicap residenti nel Comune
nei cui riguardi sia stato accertato lo stato di persona handicappata ai
sensi della legge n. 104/92 e successive modifiche e/o integrazioni e per
i quali sia stato redatto un P.A.R.G. 3. Le famiglie sono tenute a
compartecipare alle spese per retta sociale, con le modalità previste per
il ricovero di anziani di cui all’allegata tabella n. 5 qualora non si
trovino nelle condizioni di essere esonerati dal pagamento di tali spese. TITOLO
VI - Iter delle prestazioni
Articolo 25
- Modalità di accesso - Richiesta di accesso ai
servizi
1. La domanda di intervento,
con esclusione di quanto previsto al punto 2 dell’art. 9, è ricevuta
dall’Assistente sociale che, tramite colloqui, visite domiciliari,
contatti con altri operatori o servizi anche di altri Enti, indica le
linee di intervento tenuto conto delle risorse personali e familiari
attivabili. 2. La domanda di cui trattasi
deve essere redatta sull’apposito modulo, corredato da certificazione
ISEE, allegato al presente Regolamento fatto salvo il riferimento alla
modulistica prevista dalla vigente normativa in materia di specifiche
prestazioni sociali; 3. Sarà cura
dell’Assistente sociale (con l’esclusione di cui al punto 1 del
presente articolo) provvedere all’acquisizione di tutta la
documentazione necessaria alla dimostrazione delle condizioni socio -
economiche degli interessati e dei congiunti. 4. Tale domanda deve essere
altresì corredata dalla documentazione giustificativa delle spese
sostenute e/o da preventivi, perizie, stime sulle spese da sostenere. Articolo 26
- Convocazione dei soggetti tenuti agli alimenti
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