REGOLAMENTO COMPRENSORIALE

PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

 

Approvato con deliberazione n. 50 del 27 giugno 2001 del Consiglio Comunale

Modificato con deliberazione n. 9 del 27 febbraio 2002 del Consiglio Comunale

 

 

 

REGOLAMENTO COMPRENSORIALE

 

PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

 

Principi generali

 

·         Nello spirito dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione agli articoli 2,3,4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti nei successivi articoli 30,31,34 e 38;

·         nel quadro delle funzioni delegate dal DPR n. 616/77;

·         secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in ambito sociale e del nuovo ordinamento degli enti locali;

·         in base ai principi generali e programmatici del vigente Statuto comunale;

 

il Comune

 

in qualità di titolare delle funzioni amministrative, ai sensi delle leggi nazionali e regionali, disciplinanti l’assetto dei servizi socio – assistenziali, svolge compiti d’organizzazione e di gestione degli stessi nell’intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

 

Prevenire e rimuovere le cause d’ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni d’emarginazione nell’ambiente di vita, di studio o di lavoro;

Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell’ambito della propria famiglia e della comunità locale;

Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l’eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli utenti;

Recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l’inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;

Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l’infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d’emarginazione;

Vigilare sulla condizione minorile;

Promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

 

TITOLO I - Norme generali

 

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

 

1.  Il presente regolamento disciplina tutte le attività previste dall’articolo 6 della legge n. 328 del 2000 erogate dal Comune di Castel Focognano. Le attività delegate e quelle ad alta integrazione socio-sanitaria saranno gestite mediante l’adozione di specifici accordi di programma.

 

Articolo 2 - Interventi e prestazioni

 

1.  Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l’aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l’integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutte le persone hanno pari dignità sociale, il Comune attiva:

a)  erogazioni monetarie (articolo 9, paragrafo 3.1)

b)  servizi (articolo 9, paragrafo 3.2)

c)  ospitalità od affidamento in strutture residenziali o semi residenziali (articolo 9, paragrafo 3.3)

 

Articolo 3 - Destinatari degli interventi

 

1.  Possono fruire degli interventi di cui al presente Regolamento:

a)  i cittadini residenti nel Comune che versino in condizioni di bisogno o siano a rischio sociale, compresi gli stranieri e gli apolidi secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b)  i soggetti domiciliati o di passaggio sul territorio del Comune, bisognosi d’interventi d’urgenza e/o di primo soccorso;

c)  i minori, cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel Comune.

2.  Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è esercitata rivalsa sul Comune di residenza o domicilio di soccorso per gli interventi che rivestono carattere d’urgenza di cui ai punti b e c.

3.  Diversamente, per gli interventi di cui ai medesimi punti b e c, che non rivestono carattere d’urgenza, sarà cura del Servizio d’assistenza sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza interessato ai fini di concordare un eventuale piano d’interventi le cui spese saranno assunte dall’Amministrazione competente per residenza.

 

Articolo 4 - Finalità degli interventi

 

1.  Gli interventi socio assistenziali, devono garantire la dignità della persona, la riservatezza delle informazioni che la riguardano e tendere, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l’intervento assistenziale. Esse perseguono l’obiettivo di:

a)  facilitare la permanenza nel domicilio

b)  aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito d’assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti

c)  aiutare il singolo a far fronte alle proprie necessità vitali ed a facilitare la vita sociale

d)  riconoscere le spese d’ospitalità etero familiare quando non sia possibile proseguire la convivenza sia per gravi problemi assistenziali sia per gravi difficoltà nei rapporti interpersonali.

2.  L’elemento determinante nella predisposizione d’aiuto alle persone, è costituito dall’attivazione di tutte le risorse interne all’ente e presenti sul territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili a tutti. Tutti gli interventi sono pertanto considerati, di regola, come facenti parte di un programma d’aiuto predisposto dall’Assistente sociale e concordato con l’interessato.

 

Articolo 5 - Modalità di realizzazione

 

1.  Gli interventi socio assistenziali si realizzano mediante:

a)  un servizio d’orientamento ed informazione al cittadino

b)  la fornitura di supporti materiali

c)  l’organizzazione di servizi diretti

d)  la facilitazione nei pagamenti dei servizi comunali (rette, mense e trasporti scolastici, attività sportiva)

e)  la fornitura di trasporti funebri

f)   l’utilizzazione di tutte le risorse territoriali, dell’associazionismo, del volontariato, del privato sociale, del privato, per l’attivazione dei progetti comuni

g)  l’ospitalità in strutture residenziali o semi residenziali

h)  l’attivazione di sistemi di telesoccorso e teleassistenza

i)   e quant’altro utile al proseguimento delle finalità specificate ai precedenti articoli.

 

Articolo 6 - Determinazione dello stato di bisogno

 

1.  Tutte le prestazioni saranno erogate ai cittadini in stato di bisogno e/o d’indigenza, permanente o transitoria.

2.  Per la determinazione dello stato di bisogno occorre considerare:

a)  il carico familiare

b)  la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l’emarginazione o lo stato di bisogno quali, la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, l’etilismo ecc.

 c)  il bisogno sanitario d’ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese

d)  le risorse (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi esenti)

e)  la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili

f)   il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie.

3.  I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità d’ordine fisico o psichico, con difficoltà d’inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accederanno prioritariamente alle prestazioni sociali erogate dal Comune.

 

Articolo 7 - Limiti di reddito e composizione del nucleo familiare

 

1.  Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente dei richiedenti le prestazioni, da allegare alla domanda. L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, sarà determinato con i criteri previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni utilizzando la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche per il calcolo del relativo ISEE.

2.  Criteri per l’individuazione del nucleo familiare: la situazione economica di cui sopra è determinata, di regola, con riferimento al nucleo familiare d’appartenenza definito dalla vigente normativa.

3)  Le fasce di reddito (ISEE) relative alla compartecipazione ai costi per l’erogazione di servizi sociali, saranno adeguate annualmente sulla base dell’indice ISTAT.

 

Articolo 8 - Scelta delle prestazioni – Informazioni al cittadino

 

1.  Tutti gli utenti dei servizi socio assistenziali devono essere informati sulla disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti, sui requisiti per l’accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse.

2.  Devono essere informati ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96 e successive modificazioni, delle finalità e modalità del trattamento dei dati; della natura obbligatoria del loro conferimento; del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l’impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto; dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione; dei diritti di cui all’articolo 13; che il titolare del trattamento dei dati è il Servizio Sociale e che i dati saranno utilizzati per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

3.  Gli utenti devono, inoltre, essere informati che, nell’ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l’ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni e documentazioni aggiuntive anche tramite il Nucleo ispettivo dei comandi di Polizia municipale dei Comuni interessati, tramite le Conservatorie e gli Uffici tributari e finanziari. Nel caso di documentazioni e dichiarazioni mendaci saranno instaurati procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei dichiaranti.

 

TITOLO II - Interventi

 

Articolo 9 - Gli interventi del servizio di assistenza sociale

 

1.  Gli interventi propri del servizio di assistenza sociale devono configurarsi come una delle risposte che si collocano all’interno di specifici programmi individuali, elaborati dall’Assistente sociale per rispondere ai bisogni evidenziati; la loro finalità deve essere comunque quella di contribuire ad aiutare il soggetto a superare nel più breve tempo possibile le necessità contingenti che lo hanno indotto a rivolgersi al Servizio.

 

2.  I restanti interventi, di cui ai punti 3.1.4 – 3.2.9 – 3.2.10 – 3.2.11 – 3.2.12, non necessitano di essere collocati all’interno di specifici programmi di intervento attivati dall’Assistente Sociale.

3.  Le prestazioni di cui al presente Regolamento si articolano in:

3.1       Erogazioni monetarie:

3.1.1    erogazioni (continuative e non) di contributi economici in favore delle persone o del nucleo familiare per assicurare il minimo vitale;

3.1.2    erogazioni (continuative e non) per il mantenimento della persona nel proprio ambiente e per prevenire e superare l’istituzionalizzazione;

3.1.3    erogazioni economiche straordinarie ed occasionali per far fronte a situazioni di emergenza;

3.1.4    erogazioni economiche a parziale o totale rimborso di tributi e tariffe per utenze varie;

3.2.      Servizi

3.2.1    assistenza domiciliare

3.2.2    assistenza domiciliare integrata “sociale”

3.2.3    affido di minori

3.2.4    trasporti sociali

3.2.5    esoneri e riduzioni quota compartecipazione servizi a domanda individuale

3.2.6    mensa sociale

3.2.7    interventi per l’emergenza abitativa

3.2.8    azioni di sostegno sociale per inserimento socio - lavorativo

3.2.9    iniziative di turismo sociale (minori ed anziani)

3.2.10  trasporti funebri

3.2.11  telesoccorso

3.2.12  teleassistenza

3.2.13  interventi per favorire l’integrazione sociale di cittadini immigrati

3.2.14  organizzazione di servizi per il tempo libero, l’aggregazione e la socializzazione

3.2.15  interventi a favore di soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione per favorire e sostenere l’inserimento sociale, scolastico e lavorativo

3.2.16  altri servizi e/o attività, oltre a quelli sopra indicati, eventualmente indicati dal Piano Sociale di zona;

3.3.      Ospitalità o affidamento in strutture residenziali o semi residenziali

3.3.1    per anziani

3.2.2    per adulti in difficoltà

3.2.3    per minori

3.2.4    per portatori di handicap.

 

Articolo 10 - Attivazione interventi e deroghe

 

1.  Gli interventi di cui sopra saranno attivati con le modalità previste dal presente Regolamento, tenuto conto dei parametri di reddito (ISEE) ivi previsti.

2.  Possono essere altresì  attivati interventi in deroga allo stesso solo in casi eccezionali rilevati e debitamente motivati dall’Assistente Sociale, anche indipendentemente dalla condizione socio - economica, previa approvazione da parte della Giunta Comunale.

 

TITOLO III - Erogazioni monetarie

 

Articolo 11 - Forme di intervento economico

 

1.  Le forme di intervento economico si articolano in:

a)  assistenza economica continuativa

b)  assistenza economica straordinaria

c)  assistenza economica integrativa per nuclei con minori, inabili, adulti in difficoltà, anziani e/o portatori di handicap a rischio di istituzionalizzazione 

d)  assistenza economica di sostegno alle famiglie

 

2.  Possono altresì essere disposte forme di intervento economico a favore di particolari categorie di utenti secondo la normativa di riferimento tenuto conto dei parametri assistenziali di cui al presente Regolamento ed alle tabelle allegate.

3.  Relativamente alle indicazioni contenute nel Piano Integrato Sociale Regionale, interventi economici possono essere erogati anche per favorire l’inserimento od il reinserimento al lavoro di soggetti tossicodipendenti, detenuti, ex detenuti, minori soggetti a provvedimenti penali o rieducativi dell’Autorità Giudiziaria ed altre categorie a rischio di emarginazione.

4.  Per la concessione degli interventi economici si farà riferimento ai parametri di reddito della tabella n. 1

 

Articolo 12 - Concessione di buoni alimentari

 

1.  In alternativa alla prestazione monetaria è prevista la concessione di buoni pasto e/o di buoni viveri.

1.1       I buoni pasto, a carattere giornaliero, sono usufruiti, in esercizi commerciali, mense convenzionate, servizi di refezione scolastica, associazioni di volontariato e servizi di ristorazione collettiva.

1.2       I buoni viveri, giornalieri, settimanali o mensili, sono usufruiti presso esercenti del luogo.

2.  I buoni pasto o i buoni viveri sono concessi, di preferenza come alternativi alla prestazione monetaria quando i beneficiari non sono in grado di gestire correttamente le proprie risorse.

 

Articolo 13 - Assistenza economica integrativa e di aiuto personale

 

1.  È un intervento volto a consentire a minori, anziani, handicappati, adulti in difficoltà e inabili, la permanenza nella propria famiglia o comunque in altro idoneo nucleo familiare, evitando forme di istituzionalizzazione impropria.

2.  Può essere erogato per utenti che godono di altre prestazioni pubbliche e private derivate dalla condizione di non autosufficienza purché le spese finalizzate per l’assistenza e appositamente documentate dalla famiglia superino la misura di detta provvidenza; il suo limite massimo è stabilito nella tabella n. 1.

3.  Rientrano in questa modalità anche i contributi diretti a facilitare l’assistenza domiciliare ad anziani non autosufficienti mediante l’erogazione di assegni per l’assistenza, da erogare a soggetti che assicurino, nell’ambito domiciliare, il mantenimento e la cura dell’anziano non autosufficiente e che sottoscrivano il piano terapeutico – assistenziale secondo gli indirizzi della Regione Toscana.

4.  Il servizio di aiuto personale è previsto in favore di handicappati in situazioni di gravità. E’ diretto ad aiutare la famiglia a fare fronte alle molteplici necessità che presentano i portatori di un handicap grave, secondo le indicazioni date nel progetto abilitativo e riabilitativo redatto dagli operatori GOIF (Gruppo Operativo Interdisciplinare Funzionale) per ogni handicappato, che terrà conto anche dell’apposito Regolamento approvato dalla Regione Toscana.

 

TITOLO IV - Servizi

 

Articolo 14 - Interventi a favore di minori

 

1.  Nel caso di minori in situazione di abbandono o a rischio di emarginazione, il servizio di assistenza sociale, in collaborazione con altri servizi dell’Azienda A.S.L., può attivare:

a)  Interventi educativi e servizi di assistenza socio educativa

Tali interventi sono diretti ad aiutare minori in difficoltà, a rischio e portatori di handicap che frequentano le scuole e/o attività socializzanti. Possono essere organizzati sia presso il domicilio sia presso le scuole (nei termini previsti da eventuali accordi con le autorità scolastiche), sia presso i centri o le attività di socializzazione; si svolgono sulla base di un preciso programma di intervento predisposto dal servizio di assistenza sociale, sulla base delle richieste della famiglia e/o dietro segnalazione degli operatori dell'Azienda U.S.L. e sono considerati, di regola, interventi temporanei mirati a superare particolari e precise difficoltà.

 

b)  Interventi per affidamenti familiari

In ottemperanza agli articoli 2, 4 e 5 della legge 184/83, il servizio di assistenza sociale predispone programmi di affidamento etero – familiari. E’ previsto per l’affidamento familiare l’erogazione di un assegno mensile, come contemplato dalla normativa regionale in vigore.

c)  Interventi di affido part-time

Nel caso di attivazione di affido part-time, cioè nel caso in cui la situazione non richieda un allontanamento a tempo pieno del minore dalla famiglia di origine, è possibile prevedere un inserimento in altro nucleo familiare limitatamente ad alcune ore del giorno per alcuni giorni la settimana o per periodi ben determinati (esempio: vacanze, ospitalità notturna o diurna, week‑end ....).

L'affido part - time si dovrà realizzare, di norma, con il consenso della famiglia di origine del minore che sottoscriverà apposito atto di assenso nel quale saranno esplicitati i termini dell'intervento, i rispettivi impegni delle famiglie, la funzione dei servizi. In analogia a quanto previsto per l'affidamento familiare a tempo pieno, anche per quello a tempo parziale, sarà erogato un assegno mensile in relazione all’impegno assunto.

d)  Ricovero di minori in strutture educative

Quando si ravvisi che la permanenza del minore all’interno del nucleo familiare sia di pregiudizio allo stesso minore, può essere previsto, sia dietro richiesta della famiglia, che dei servizi del Comune e/o dell’A.S.L., il ricorso all’ospitalità esterna.

L’eventuale compartecipazione al pagamento delle rette di ricovero sarà valutata di volta in volta, anche in relazione alla situazione economica del nucleo familiare.

Nel caso dei ricoveri in istituti disposti con decreto dei Tribunale per i minorenni, il decreto stesso sostituisce la domanda e la documentazione prescritta. Per quanto attiene alle spese di ricovero, si rimanda alla vigente normativa in materia.

Per coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dal minore, l'Amministrazione Comunale provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa.

 

Articolo 15 - Servizio di assistenza domiciliare e A.D.I. “sociale”

 

1.  Per assistenza domiciliare s’intende un insieme di prestazioni fornite all'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

2.  Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana, degli inabili in età lavorativa, delle famiglie con minori in situazione di disagio sociale o comunque di persone in stato di difficoltà, residenti nel territorio comunale, nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando loro interventi socio ‑ assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

3.  Al servizio di assistenza domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni, previa predisposizione di un programma individuale, elaborato e seguito dall’Assistente sociale:

a)  promozione dell'autonomia delle persona;

b)  cura e igiene della persona e dell'abitazione;

c)  compagnia personale e disbrigo di piccole commissioni domestiche;

d)  acquisto di beni di prima necessità da recapitare a domicilio;

e)  accompagnamento presso strutture sanitarie o ricreative;

f)   quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore dei servizio e le richieste dell'assistito.

4.  Il servizio di assistenza domiciliare è organizzato:

a)  in forma diretta, utilizzando operatori qualificati messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale o dipendenti da Cooperative di servizi opportunamente convenzionate ed in regola con le normative di legge vigenti oppure attraverso il sistema dell’accreditamento.

b)  in forma indiretta, con concessione di contributi specifici su motivata proposta del Servizio di assistenza sociale nei casi in cui risulta meno opportuno l’erogazione dell’assistenza in forma diretta. L'assistenza domiciliare indiretta ha luogo mediante la concessione di un contributo economico specifico erogato in favore dei diretti beneficiari, che si organizzano privatamente, per usufruire di un intervento di sostegno domiciliare, debitamente comprovato.

 5.  Per il servizio di assistenza domiciliare deve essere corrisposta una compartecipazione da parte del soggetto beneficiario, in relazione alla situazione socio - economica del nucleo familiare di appartenenza, facendo riferimento a quanto espressamente previsto nella tabella n. 4, allegata al presente regolamento, che disciplina le quote di compartecipazione degli utenti del servizio di assistenza domiciliare.

6.  L'A.D.I. “sociale” è un complesso di prestazioni sociali effettuate al domicilio della persona non autosufficiente eventualmente integrata con la partecipazione dell’ASL come indicato dal DPCM del 26 gennaio 2001. Tale assistenza è attuata nella forma diretta promuovendone l'integrazione con l'assistenza domiciliare infermieristica e riabilitativa fornita dalle Aziende Sanitarie Locali secondo le indicazioni della Regione Toscana.

 

Articolo 16 - Servizio Mensa

 

1.  Nell'ambito degli interventi di assistenza domiciliare può essere istituito dal Comune un servizio di mensa destinato ad anziani soli o coppie di anziani che siano impossibilitati a provvedere autonomamente alla preparazione dei pasto. Il servizio è assicurato anche in caso di figli conviventi e non, che per giustificati motivi siano impossibilitati a provvedere alla preparazione di esso.

2.  Per l'erogazione dell'intervento è previsto l'utilizzo della mensa comunale o della locale R.S.A. o, in assenza di esse, di altri servizi di ristorazione convenzionata.

3.  Per l'accesso al servizio e la compartecipazione alla spesa si applicano i criteri e le procedure previste per l'assistenza domiciliare.

 

Articolo 17 - Trasporti sociali

 

1.  Per trasporti sociali s’intendono i servizi, organizzati nell'ambito dell'assistenza domiciliare, che il Comune può assicurare per consentire ai destinatari degli interventi di assistenza sociale:

a)  la possibilità di fruire di interventi socio - sanitari non domiciliari;

b)  la frequenza agli asili nido dei minori le cui famiglie versino in comprovato stato di necessità;

c)  il trasporto, per l'accesso ai corsi di recupero psico - fisico degli handicappati e degli alcolisti;

d)  per la frequenza alle attività socializzanti promosse dal Comune o da altri enti in favore dei soggetti di cui sopra (presso centri, scuole, luoghi di lavoro etc.).

2.  Può essere, altresì, concesso per necessità urgenti, straordinarie e che non rivestano carattere di periodicità, ad anziani ed adulti per necessità socio - sanitarie, in disagiate condizioni economiche, non in grado di organizzarsi in modo autonomo né con l'aiuto di familiari e la cui spesa incida notevolmente sul reddito dell'interessato e della sua famiglia.

3.  Il servizio di trasporto sociale è assicurato tramite appositi servizi prestati da aziende pubbliche e/o private, da associazioni di volontariato ed appositamente convenzionati secondo le normative vigenti.

4.  In alternativa al trasporto sociale può essere concesso un motivato contributo economico, a titolo di rimborso spese.

5.  La necessità del servizio, per i portatori di handicap, deve essere indicata nei PARG (Progetto Abilitativo e Riabilitativo Globale).

6.  Per la compartecipazione alla spesa si applicano i criteri e le procedure previste per l'assistenza domiciliare.

 

Articolo 18 - Trasporti funebri

 

1.  L'Amministrazione Comunale provvede al servizio di trasporto funebre e alle altre spese funerarie indispensabili agli indigenti deceduti nel territorio comunale o aventi la residenza nello stesso a norma delle vigenti disposizioni in materia e del regolamento comunale di Polizia mortuaria.

 

 

 

Articolo 19 - Telesoccorso e/o Teleassistenza

 

1.  Le attività di telesoccorso e/o di teleassistenza consentono di soccorrere e di assistere al domicilio le persone anziane e inabili a grave rischio socio - sanitario.

2.  Tali attività possono essere promosse ed attuate dal Comune nei rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana ed autorizzate dal servizio sociale.

3.  Per l'accesso al servizio e la compartecipazione alla spesa si applicano i criteri e le procedure previste dal presente Regolamento e dalla tabella n. 2.

 

Articolo 20 - Attività a favore di disabili

 

1.  Sono previsti interventi a favore degli handicappati certificati ai sensi della legge n. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni sulla base delle indicazioni dei competente GOIF (Gruppo Operativo Interdisciplinare Funzionale) dell'Azienda Sanitaria e di specifici progetti predisposti dal Gruppo Operativo Multidisciplinare (GOM) di distretto, nei limiti delle risorse ordinarie di bilancio, tenuto conto di tutte le risorse presenti sul territorio nonché della condizione socio - economica del nucleo familiare di appartenenza.

2.  Ordinariamente le attività sono attuate in appositi centri multifunzionali gestiti dai Comuni, dove sono svolti interventi socializzanti, ricreativi e formativi di tipo sociale.

3.  Di norma, tali centri sono diurni ed ospitano soggetti disabili oltre l'età scolare anche in via transitoria su progetti personalizzati verificati ed aggiornati periodicamente.

4.  La compartecipazione alla spesa a carico dei familiari e dei soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile è determinata dalla tabella n. 7.

5.  La compartecipazione al funzionamento del servizio da parte dell’ASL sarà regolata, in conformità al DPCM del 26 gennaio 2001, come da apposito accordo di programma

 

Articolo21 - Inserimenti socio – terapeutici in ambito lavorativo

 

1.  L’Assistente sociale, su progetto individualizzato redatto dagli appositi gruppi interdisciplinari, può predisporre inserimenti socio – terapeutici a favore di soggetti disabili o a rischio di emarginazione, al fine di sostenere il percorso di integrazione sociale.

2.  L'inserimento avverrà tramite apposita convenzione che l'Ente gestore attiverà con enti pubblici, privati e cooperative sociali. Allo stesso ente faranno carico. anche gli oneri per la copertura di rischi dal lavoro e le altre forme assicurative per la responsabilità civile dei soggetto inserito.

3.  A quest'ultimo sarà corrisposto un contributo, secondo le indicazioni contenute nel progetto terapeutico.

 

Articolo 22 - Esoneri dal pagamento dei servizi comunali per l’infanzia, dei servizi di ristorazione scolastica, dei trasporti scolastici, e di altri servizi comunali

 

1.  Le famiglie in particolare stato di bisogno economico, anche temporaneo, possono richiedere un esonero totale o parziale dai pagamento delle spese dei servizi comunali per l'infanzia, dei servizi di ristorazione scolastica, dei trasporti scolastici, e di altri servizi comunali (attività sportive, culturali, estive, asili nido, ...), se non diversamente regolamentate.

2.  Per gli scopi suddetti, questa Amministrazione Comunale s’impegna a adeguare al presente Regolamento i benefici di natura socio/assistenziale contenuti negli altri regolamenti in vigore.

3.  Per la compartecipazione alla spesa si applicano i criteri e le tariffe di cui alla tabella 3.

 

 

 

 

 

TITOLO V - Ospitalità

 

Articolo 23 - Ospitalità in struttura per anziani, inabili e adulti in difficoltà

 

1.  L'Assistente sociale responsabile dell’istruttoria propone, dietro richiesta dell’interessato, della famiglia o dei servizi della A.S.L., l’ospitalità nei servizi residenziali verificato preliminarmente che non sussistano soluzioni alternative al ricovero.

2.  Le rette sociali delle strutture residenziali e semi - residenziali sono, di regola, a carico degli ospiti.

3.  Integrazione retta per anziani, inabili ed adulti in difficoltà in strutture residenziali

a)  Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano, dell'inabile o di un adulto in difficoltà in struttura residenziale s’intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di detti soggetti.

b)  L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire a colui che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

c)  L'integrazione, da parte del Comune, ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, l'inabile o l'adulto con i propri redditi, di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da IRPEF, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce. La persona che possieda beni mobili ed immobili oltre alla casa di abitazione, non ha diritto alla concessione dell’integrazione.

d)  Nel caso in cui sia erogato l'assegno di accompagnamento, all'anziano o all'inabile, in data successiva al ricovero, l'eventuale integrazione retta da parte dell'Amministrazione Comunale, sarà sospesa o ridotta e comunque saranno recuperate le somme versate dal Comune per integrazione retta fino alla concorrenza dell’importo degli arretrati riscossi.

4.  Anziani e inabili senza parenti tenuti agli alimenti

a)  Il Comune è obbligato a provvedere alle spese di ricovero di anziani o inabili soli che necessitano di protezione e assistenza, senza possibilità di essere assistiti a domicilio, senza lavoro proficuo e mezzi di sussistenza e senza soggetti tenuti all'obbligo dell'assistenza, tenendo conto dell'istituto del domicilio di soccorso.

b)  Nel caso di persone sole e senza soggetti tenuti all’obbligo dell’assistenza, le spese di ospitalità fanno carico al Comune, detratta la quota a carico del ricoverato a titolo di mantenimento in istituto secondo i redditi posseduti dal medesimo, da versarsi direttamente alle strutture di ospitalità convenzionate.

c)  Al ricoverato è lasciato a disposizione una quota parte di detti redditi necessaria a far fronte alle piccole spese personali nel limite massimo stabilito dalla tabella n. 5.

d)  Nel caso in cui servisse l'assistenza immediata, anche se il ricoverato sia proprietario o usufruttuario di immobili o possieda beni patrimoniali o finanziari, sarà cura dell'Amministrazione provvedere affinché il ricoverato possa disporre dei beni stessi per le rette di ospitalità o per quanto gli occorra per la sua assistenza. L’eventuale quote di integrazioni retta erogate dal Comune saranno considerate anticipi da recuperare nei confronti del ricoverato o degli eventuali eredi come previsto nei successivi paragrafi.

5.  Anziani e inabili con parenti tenuti agli alimenti

a)  I soggetti tenuti agli alimenti dell'anziano e/o dell’inabile saranno chiamati a concorrere con il Comune nel pagamento di una parte della retta.

b)  In questo caso i richiedenti devono dimostrare di non potere fare fronte alle necessità assistenziali del congiunto e alle spese delle rette di ricovero in residenze assistenziali.

c)  Il Comune interverrà nel pagamento di una parte delle rette di ospitalità dopo che gli obbligati di cui all'articolo 433 e seguenti dei codice civile (preliminarmente convocati ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale) avranno espresso il loro impegno a fare fronte alle spese di cui trattasi.

  d)  In presenza dei coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. La situazione economica dei soggetti tenuti agli alimenti, risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica, si calcola così come stabilito dalla normativa vigente in materia di dichiarazione della situazione economica equivalente per i soggetti destinatari di servizi o prestazioni sociali ad esclusione dei casi in cui l’anziano o l’inabile risulti convivente. In tal caso dalla composizione del nucleo, considerato ai fini ISEE, verrà escluso l’anziano o l’inabile da inserire. Inoltre tutti i componenti del nucleo familiare non tenuti agli alimenti verranno esclusi, ai fini ISEE, qualora percettori di reddito.

e)  La quota di reddito di riferimento per stabilire le quote che i tenuti agli alimenti dovrebbero mettere a disposizione per il pagamento della retta sarà quella di cui alla tabella n. 5.

f)   L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare importi minori per la contribuzione, sulla base di spese documentate volte a far fronte a necessità vitali e assistenziali.

g)  Al ricoverato è lasciata a disposizione una quota parte di detti redditi necessaria a fare fronte alle piccole spese personali nel limite massimo stabilito dalla tabella n. 5 salvo casi particolari per i quali, in ragione dei loro stato sociale, familiare, sanitario può essere proposta una diversa contribuzione.

h)  L'eventuale differenza fra l'ammontare della retta e della somma delle risorse di tutti gli interessati, determinate come sopra, rimane a carico dell'Amministrazione Comunale; i soggetti tenuti agli alimenti saranno chiamati presso l'ufficio addetto a sottoscrivere l'atto di impegno a contribuire alle spese di ospitalità come sopra concordate.

i)   Tutte le quote di cui sopra possono essere rideterminate annualmente con decorrenza dal 1° gennaio.

6.  Recupero del credito

a)  Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti del soggetto destinatario dell’intervento sociale, che possegga beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

b)  Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

I    l'iscrizione ipotecaria sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a lire 10.000.000 (importo che ogni anno aumenta automaticamente del 10%);

II   l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;

III   l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previe idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato sia destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

c)  Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini dei presente Regolamento.

 

Articolo 24 - Ricoveri per persone in situazione di handicap

 

1.  Dietro richiesta della famiglia, dell’interessato o su proposta degli operatori dei servizi socio-sanitari può essere disposta l’ospitalità di un portatore di handicap in struttura residenziale.

2.  Tali interventi sono disposti unicamente a favore di portatori di handicap residenti nel Comune nei cui riguardi sia stato accertato lo stato di persona handicappata ai sensi della legge n. 104/92 e successive modifiche e/o integrazioni e per i quali sia stato redatto un P.A.R.G.

3.  Le famiglie sono tenute a compartecipare alle spese per retta sociale, con le modalità previste per il ricovero di anziani di cui all’allegata tabella n. 5 qualora non si trovino nelle condizioni di essere esonerati dal pagamento di tali spese.

 

 

TITOLO VI - Iter delle prestazioni

 

Articolo 25 - Modalità di accesso - Richiesta di accesso ai servizi

 

1.  La domanda di intervento, con esclusione di quanto previsto al punto 2 dell’art. 9, è ricevuta dall’Assistente sociale che, tramite colloqui, visite domiciliari, contatti con altri operatori o servizi anche di altri Enti, indica le linee di intervento tenuto conto delle risorse personali e familiari attivabili.

2.  La domanda di cui trattasi deve essere redatta sull’apposito modulo, corredato da certificazione ISEE, allegato al presente Regolamento fatto salvo il riferimento alla modulistica prevista dalla vigente normativa in materia di specifiche prestazioni sociali;

3.  Sarà cura dell’Assistente sociale (con l’esclusione di cui al punto 1 del presente articolo) provvedere all’acquisizione di tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione delle condizioni socio - economiche degli interessati e dei congiunti.

4.  Tale domanda deve essere altresì corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute e/o da preventivi, perizie, stime sulle spese da sostenere.

 

Articolo 26 - Convocazione dei soggetti tenuti agli alimenti