REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.
Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure di
ammissione e l’erogazione degli interventi previste dalla legge 21 dicembre
1995 n. 108 della Regione Toscana, recante norme a favore della popolazione
anziana non autosufficiente, e, secondo quanto disposto con deliberazione n. 70
del 27 febbraio 1996 del Consiglio Regionale della Regione Toscana, il limite di
reddito per i beneficiari aventine diritto.
art. 1 - AVENTI
TITOLO ED ACCOGLIMENTO DOMANDE
1. Sono
ammessi alle prestazioni previste dalla L.R.T. n. 108/1995 i cittadini
ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Castel Focognano, compreso
nell’ambito della Unita’ Sanitaria Locale n. 8 di Arezzo, per i quali sia
stata accertata la condizione di non autosufficienza (secondo la procedura
disciplinata con la deliberazione n. 214 del 2 luglio 1991 del Consiglio
Regionale della Regione Toscana) per i quali dia stato definito il piano di
intervento e che rientrino nelle fasce di reddito indicate nel presente
regolamento.
2. Ai
fini della presentazione della domanda di fruizione dei benefici della L.R.T. n.
108/1995 gli utenti dovranno riferirsi alle sedi distrettuali di residenza e
rivolgersi ai competenti assistenti sociali.
3. Questi
ultimi provvederanno ad attivare:
a)
le
procedure per la valutazione del grado di non autosufficienza e la definizione
del piano di intervento;
b)
la
raccolta della documentazione necessaria per la verifica dello status reddituale
e patrimoniale del richiedente.
art. 2 -
CRITERI DI PRIORITÀ
1. I
criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni sono quelli indicati nel
quarto capoverso della parte narrativa della deliberazione n. 70 del 27 febbraio
1996 del Consiglio Regionale della Regione Toscana ed in particolare, in ordine
alla priorità:
a)
anziani ultrasessantacinquenni colpiti dal morbo di Alzheimer;
b)
anziani ultrasessantacinquenni colpiti da cerebropatie invalidanti con
particolare riguardo agli esiti di ictus cerebrale;
c)
anziani ultrasessantacinquenni affetti da demenza senile grave;
d)
anziani ultrasessantacinquenni con grave limitazione dell’autonomia per
lo svolgimento degli ordinari atti della vita quotidiana, secondo le risultanze
della valutazione della non autosufficienza di cui alla deliberazione n. 214 del
2 luglio 1991 del Consiglio Regionale della Regione Toscana.
2. Resta
salva la possibilità per i servizi che definiscono il piano individualizzato di
intervento di valutare in riferimento alla gravità e particolarità del
contesto socio ambientale delle persone motivate situazioni di urgenza della
prestazione (le priorità vengono definite in sede di Commissione di cui alla
citata deliberazione n. 214 del 2 luglio 1991 del Consiglio Regionale della
Regione Toscana).
- 1 (96C46)
-
(Comune di Castel Focognano - Regolamento interventi
a favore degli anziani non autosufficienti)
art. 3 -
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI
1. Gli
interventi possono essere assicurati con le seguenti modalità:
a)
assistenza domiciliare nella forma diretta erogata in conformità ai
regolamenti comunali del Comune di Castel Focognano o dell’Unita’ Sanitaria
Locale n. 8 di Arezzo con l’applicazione delle relative quote di
partecipazione;
b)
assistenza domiciliare nella forma indiretta attraverso la corresponsione
di assegno per l’assistenza; i servizi sono tenuti a verificare l’idoneità
delle persone che hanno sottoscritto il piano terapeutico assistenziale e ad
ottemperare all’obbligo del controllo, con periodicità almeno semestrale,
dell’impegno assunto, della cura e del mantenimento dell’anziano non
autosufficiente.
2. I
tempi e i modi degli interventi sia diretti che indiretti saranno specificati
nel piano terapeutico individuale.
art. 4 -
FORMAZIONE DEL REDDITO
1. L’entità
del contributo sarà determinata nel piano terapeutico individuale e non potrà
superare l’importo mensile di L. 1.000.000 (lire unmilione) e ciò
inizialmente e fatte salve eventuali future diverse variazioni, in aumento o in
diminuzione, da determinare all’inizio di ogni anno dalla Giunta Municipale.
Ai fini della corresponsione dell’assegno economico sarà valutato il reddito
del nucleo familiare di riferimento che è costituito da tutti i soggetti
conviventi con l’utente senza eccezione alcuna.
2. Alla
formazione del reddito concorrono tutti i redditi assoggettabili ad I.R.PE.F.
percepiti dai componenti il nucleo familiare e considerati al netto delle
ritenute fiscali. Qualora l’utente sia titolare di redditi esenti
dall’I.R.PE.F. aventi natura risarcitoria (pensioni di guerra, rendita INAIL,
pensioni privilegiate) gli stessi vanno considerati ai fini della determinazione
del reddito complessivo del nucleo familiare. Nel caso che l’utente sia
titolare di assegno di accompagnamento o di analoga indennità, lo stesso va
computato nel reddito.
3. I
redditi da considerare sono quelli conseguiti nell’anno solare precedente.
art. 5 - LIMITI
DI REDDITO
1. I
limiti di reddito per l’ammissione al contributo, diversificati secondo il
numero dei componenti il nucleo familiare, vengono determinati inizialmente come
segue e ciò fatte salve eventuali future diverse variazioni, in aumento o in
diminuzione, da determinare all’inizio di ogni anno dalla Giunta Municipale:
|
numero componenti |
reddito |
|
n. 1 persona |
L.
25.000.000 |
|
n. 2 persone |
L. 40.000.000 |
|
n. 3 persone |
L. 45.000.000 |
|
n. 4 persone |
L. 50.000.000 |
|
n. 5 persone |
L. 55.000.000 |
|
n. 6 e più persone |
L. 60.000.000 |
- 2 (96C46)
-
(Comune di Castel Focognano - Regolamento interventi
a favore degli anziani non autosufficienti)
art. 6 - NORMA
DI RINVIO
1. Per
tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni
generali in materia del codice civile, alla legge 7 agosto 1990 n. 241, recante
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e ai relativi regolamenti di attuazione ed alla Carta
dei servizi dell’Unita’ Sanitaria Locale n. 8 di Arezzo.
