REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.

 

 

 

            Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure di ammissione e l’erogazione degli interventi previste dalla legge 21 dicembre 1995 n. 108 della Regione Toscana, recante norme a favore della popolazione anziana non autosufficiente, e, secondo quanto disposto con deliberazione n. 70 del 27 febbraio 1996 del Consiglio Regionale della Regione Toscana, il limite di reddito per i beneficiari aventine diritto.

 

art. 1 - AVENTI TITOLO ED ACCOGLIMENTO DOMANDE

 

              1.      Sono ammessi alle prestazioni previste dalla L.R.T. n. 108/1995 i cittadini ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Castel Focognano, compreso nell’ambito della Unita’ Sanitaria Locale n. 8 di Arezzo, per i quali sia stata accertata la condizione di non autosufficienza (secondo la procedura disciplinata con la deliberazione n. 214 del 2 luglio 1991 del Consiglio Regionale della Regione Toscana) per i quali dia stato definito il piano di intervento e che rientrino nelle fasce di reddito indicate nel presente regolamento.

 

              2.      Ai fini della presentazione della domanda di fruizione dei benefici della L.R.T. n. 108/1995 gli utenti dovranno riferirsi alle sedi distrettuali di residenza e rivolgersi ai competenti assistenti sociali.

 

              3.      Questi ultimi provvederanno ad attivare:

a)   le procedure per la valutazione del grado di non autosufficienza e la definizione del piano di intervento;

b)   la raccolta della documentazione necessaria per la verifica dello status reddituale e patrimoniale del richiedente.

 

 

art. 2 - CRITERI DI PRIORITÀ

 

              1.      I criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni sono quelli indicati nel quarto capoverso della parte narrativa della deliberazione n. 70 del 27 febbraio 1996 del Consiglio Regionale della Regione Toscana ed in particolare, in ordine alla priorità:

a)   anziani ultrasessantacinquenni colpiti dal morbo di Alzheimer;

b)   anziani ultrasessantacinquenni colpiti da cerebropatie invalidanti con particolare riguardo agli esiti di ictus cerebrale;

c)   anziani ultrasessantacinquenni affetti da demenza senile grave;

d)   anziani ultrasessantacinquenni con grave limitazione dell’autonomia per lo svolgimento degli ordinari atti della vita quotidiana, secondo le risultanze della valutazione della non autosufficienza di cui alla deliberazione n. 214 del 2 luglio 1991 del Consiglio Regionale della Regione Toscana.

 

              2.      Resta salva la possibilità per i servizi che definiscono il piano individualizzato di intervento di valutare in riferimento alla gravità e particolarità del contesto socio ambientale delle persone motivate situazioni di urgenza della prestazione (le priorità vengono definite in sede di Commissione di cui alla citata deliberazione n. 214 del 2 luglio 1991 del Consiglio Regionale della Regione Toscana).

 

 

 

 

-  1  (96C46)  -

(Comune di Castel Focognano - Regolamento interventi a favore degli anziani non autosufficienti)

art. 3 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

              1.      Gli interventi possono essere assicurati con le seguenti modalità:

a)   assistenza domiciliare nella forma diretta erogata in conformità ai regolamenti comunali del Comune di Castel Focognano o dell’Unita’ Sanitaria Locale n. 8 di Arezzo con l’applicazione delle relative quote di partecipazione;

b)   assistenza domiciliare nella forma indiretta attraverso la corresponsione di assegno per l’assistenza; i servizi sono tenuti a verificare l’idoneità delle persone che hanno sottoscritto il piano terapeutico assistenziale e ad ottemperare all’obbligo del controllo, con periodicità almeno semestrale, dell’impegno assunto, della cura e del mantenimento dell’anziano non autosufficiente.

 

              2.      I tempi e i modi degli interventi sia diretti che indiretti saranno specificati nel piano terapeutico individuale.

 

 

art. 4 - FORMAZIONE DEL REDDITO

 

              1.      L’entità del contributo sarà determinata nel piano terapeutico individuale e non potrà superare l’importo mensile di L. 1.000.000 (lire unmilione) e ciò inizialmente e fatte salve eventuali future diverse variazioni, in aumento o in diminuzione, da determinare all’inizio di ogni anno dalla Giunta Municipale. Ai fini della corresponsione dell’assegno economico sarà valutato il reddito del nucleo familiare di riferimento che è costituito da tutti i soggetti conviventi con l’utente senza eccezione alcuna.

 

              2.      Alla formazione del reddito concorrono tutti i redditi assoggettabili ad I.R.PE.F. percepiti dai componenti il nucleo familiare e considerati al netto delle ritenute fiscali. Qualora l’utente sia titolare di redditi esenti dall’I.R.PE.F. aventi natura risarcitoria (pensioni di guerra, rendita INAIL, pensioni privilegiate) gli stessi vanno considerati ai fini della determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare. Nel caso che l’utente sia titolare di assegno di accompagnamento o di analoga indennità, lo stesso va computato nel reddito.

 

              3.      I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell’anno solare precedente.

 

 

art. 5 - LIMITI DI REDDITO

 

              1.      I limiti di reddito per l’ammissione al contributo, diversificati secondo il numero dei componenti il nucleo familiare, vengono determinati inizialmente come segue e ciò fatte salve eventuali future diverse variazioni, in aumento o in diminuzione, da determinare all’inizio di ogni anno dalla Giunta Municipale:

numero componenti

reddito

n. 1 persona

L. 25.000.000

n. 2 persone

L. 40.000.000

n. 3 persone

L. 45.000.000

n. 4 persone

L. 50.000.000

n. 5 persone

L. 55.000.000

n. 6 e più persone

L. 60.000.000

 

 

 

 

 

-  2  (96C46)  -

(Comune di Castel Focognano - Regolamento interventi a favore degli anziani non autosufficienti)

art. 6 - NORMA DI RINVIO

 

              1.      Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni generali in materia del codice civile, alla legge 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e ai relativi regolamenti di attuazione ed alla Carta dei servizi dell’Unita’ Sanitaria Locale n. 8 di Arezzo.