REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I SERVIZI DI TRASPORTO E DI REFEZIONE SCOLASTICA E LA EROGAZIONE DI SUSSIDI E AGEVOLAZIONI A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE STATALI AVENTI SEDE NEL COMUNE.

Adottato con deliberazione consiliare n. 47 del 12 giugno 1996

Modificato con deliberazione consiliare n. 19 del 16 maggio 2008

 

 

art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 

            1.         Il Comune di Castel Focognano con il presente regolamento disciplina nell'ambito del diritto allo studio, secondo le direttive stabilite dalla legge 19 giugno 1981 n. 53 della Regione Toscana, recante interventi per il diritto allo studio, e successive modificazioni e integrazioni, i seguenti interventi nelle diverse fasce dell'istruzione:

-     servizio di trasporto scolastico

-     servizio di refezione scolastica

-     erogazione di sussidi e di agevolazioni per il diritto allo studio

 

 

art. 2 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

 

     1.    La presente normativa definisce le modalità di erogazione e di contribuzione a carico delle famiglie per gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.

 

     2.    Il servizio di trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dal Comune sulla base della presente normativa, nonché sulla base del numero dei richiedenti e del relativo luogo di residenza, compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico.

 

     3.    Il servizio di trasporto scolastico può avvenire sia con i mezzi del Comune, sia avvalendosi di servizi privati in appalto o di linea, sia con il ricorso al noleggio di mezzi privati in possesso dei requisiti di legge, secondo il programma annualmente predisposto dal Comune.

 

     4.    Per le località non raggiunte dal servizio di trasporto scolastico il Comune potrà prevedere facilitazioni ed agevolazioni di viaggio sui mezzi di linea o sostegni economici alle famiglie interessate.

 

 

art. 3 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

 

     1.    I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda su appositi moduli distribuiti dall'ufficio istruzione e cultura entro i termini da questo stabiliti e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'anno scolastico di riferimento. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

 

     2.    I genitori dovranno sottoscrivere, unitamente alla domanda di iscrizione, la clausola di accettazione dell'eventuale emanazione di provvedimenti amministrativi per il recupero coattivo delle somme dovute, in caso di inadempienza nel pagamento. In difetto di tale accettazione la domanda di iscrizione non verrà accolta.

 

     3.    Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare, per iscritto, all’ufficio istruzione e cultura; la disdetta avrà effetto dal trimestre successivo a quello di presentazione

     4.    I percorsi verranno stabiliti ogni anno sulla base delle domande pervenute, delle determinazioni di orario da parte delle autorità scolastiche in conformità delle disposizioni legislative vigenti, dei mezzi e del personale a disposizione del Comune o delle disponibilità di mezzi acquisiti a seguito di appalto.

 

 

art. 4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

 

     1.    I destinatari del servizio di trasporto scolastico sono gli alunni italiani e stranieri, sia comunitari che extracomunitari, residenti nel Comune e frequentanti le scuole statali, materna, elementare e media, aventi sede nel del territorio comunale. Il servizio di trasporto scolastico garantisce ai richiedenti l'accesso alla scuola più vicina alla residenza e che offra la tipologia didattica prescelta (tempo pieno e modulo) d'intesa con le Autorità scolastiche.

 

     2.    Potranno usufruire del servizio di trasporto scolastico anche gli alunni iscritti a scuole aventi le caratteristiche di cui al precedente comma ubicate fuori dai confini del territorio comunale, previo accordo con i Comuni interessati, al fine di assicurare la funzionalità e l'economicità del servizio.

  

 

art. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

 

     1.    Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno prelevati, accompagnati e riconsegnati dal personale incaricato dal Comune nei punti di fermata e negli orari dallo stesso stabiliti all'inizio dell'anno scolastico.

 

     2.    La quota di compartecipazione alla spesa richiesta alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico viene stabilita annualmente sulla base della definizione dei servizi pubblici locali a domanda individuale e della determinazione delle relative tariffe e contribuzioni.

 

     3.    La quota di compartecipazione alla spesa richiesta alle famiglie degli alunni sarà ridotta alla metà e a partire dal secondo figlio ove più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.

 

     4     La quota di compartecipazione alla spesa può essere modificata nel corso dell'anno scolastico in riferimento anche alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita rispetto a quello accertato all'inizio dell'anno scolastico cui la contribuzione si riferisce.

 

     5.    A coloro che non pagassero la quota di compartecipazione richiesta, verrà inviato un avviso con il quale saranno sollecitati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di invio del medesimo.

 

     6.    Coloro che intendono ottenere l'esonero dal pagamento del servizio per motivi collegati a particolari condizioni di disagio economico o sociale (famiglie monoparentali, stati di disoccupazione, appartenenza a gruppi extracomunitari, presenza di gravi handicaps) devono inoltrare richiesta in carta libera al Sindaco al momento della presentazione della domanda d'iscrizione.

 

 

art. 6 - ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS

 

     1.    L'accompagnamento sui mezzi per il servizio di trasporto scolastico è garantito per la scuola materna e per gli alunni portatori di handicap tramite:

-     personale comunale in servizio presso le scuole;

-     personale a convenzione;

-     eventuali obiettori di coscienza assegnati al Comune dal Ministero della difesa e ammessi a soddisfare l’obbligo di leva militare con il servizio sostitutivo civile.

 

 

art. 7 - ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP

 

     1.    Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni portatori di handicap, nel rispetto dei principi di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, con le seguenti modalità:

-     tramite mezzi comunali quali scuolabus o automobili;

-     tramite compartecipazione alla spesa, qualora le famiglie provvedessero autonomamente al trasporto secondo i criteri stabiliti per l’effettuazione dei servizi di assistenza sociale;

-     tramite convenzione con soggetti autorizzati al trasporto in possesso di adeguate attrezzature.

 

     2.    Il Comune provvede a garantire l'accompagnamento, previa verifica dell'effettiva necessità, nei modi indicati al 1° comma dell'art. 6.

 

 

art. 8 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

 

     1.    Durante gli spostamenti gli alunni devono tenere un comportamento corretto secondo le principali norme di comportamento tra le quali stare seduti ed evitare schiamazzi.

 

     2.    In caso di comportamento scorretto, e relativamente alla gravità sono adottati i seguenti provvedimenti e sanzioni:

-     richiamo verbale;

-     ammonizione scritta;

-     radiazione dal servizio.

 

     3.    In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo è previsto il risarcimento da parte dei genitori del minore, previa quantificazione dei danni stessi.

 

     4.    La frequenza al servizio deve essere regolare: in caso di prolungate ed ingiustificate assenze l'ufficio istruzione e cultura provvede alla cancellazione degli utenti del servizio, previa comunicazione scritta all'utente stesso, assegnando il posto ad eventuale altro richiedente in lista di attesa.

 

     5.    Il Comune provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa a garanzia degli utenti. E' esclusa ogni responsabilità del Comune per fatti dannosi che possono verificarsi prima della salita sugli scuolabus e successivamente alla discesa dei medesimi. Per gli alunni della scuola materna verrà effettuato durante il trasporto adeguato servizio di sorveglianza organizzato dal Comune.

 

     6.    Le famiglie dei minori ammessi a fruire del servizio di trasporto scolastico si impegnano a garantire il rispetto dei criteri organizzativi fissati dall’ufficio istruzione e cultura (orari, localizzazione fermata di salita e di discesa, presenza di persona maggiorenne autorizzata per accogliere al ritorno il minore non appena disceso dallo scuolabus).

 

 

art. 9 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

 

     1.    La presente normativa definisce le modalità di erogazione, la contribuzione a carico delle famiglie, nonché i casi di esonero dalla contribuzione per gli alunni frequentanti le scuole statali, materna, elementare e media, che usufruiscono del servizio di refezione scolastica.

 

 

art. 10 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

 

     1.    I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di refezione scolastica, dovranno presentare domanda su appositi moduli distribuiti dall'ufficio istruzione e cultura entro la data resa pubblica annualmente dal Comune. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, o nel corso dell’anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

 

 

-  4  (96C47)  -

(Comune di Castel Focognano - Regolamento interventi per il diritto allo studio)

art. 11 - DESTINATARI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

 

     1.    I destinatari del servizio di refezione scolastica sono gli alunni italiani e stranieri, sia comunitari che extracomunitari, residenti nel Comune e frequentanti le scuole statali, materna, elementare e media, aventi sede nel del territorio comunale; per la scuola media il servizio è limitato ai soli alunni che effettuano il tempo prolungato.

 

     2.    Ha diritto di usufruire del servizio di refezione scolastica anche il personale ausiliario comunale in servizio nella scuola durante l'orario di somministrazione dei pasti limitatamente a quello addetto allo sporzionamento dei pasti stessi e dietro il pagamento della debita quota di contribuzione secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro del comparto Regioni Enti Locali all’epoca vigente.

 

     3.    Ha diritto di usufruire del servizio di refezione scolastica anche il personale insegnante delle scuole statali, materna, elementare e media, in servizio nella scuola e presente nella sala refettorio durante l'orario di somministrazione dei pasti con funzione di vigilanza educativa, nel rapporto di un insegnante per ciascuna classe, che sarà tenuto al pagamento della debita quota di contribuzione sempre che la normativa all’epoca vigente preveda tale diritto e sia stata determinata la quota di contribuzione.

 

 

art. 12 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

 

     1.    Il servizio di refezione scolastica può essere erogato tramite:

-     gestione diretta;

-     appalto.

            In caso di appalto verrà predisposto un capitolato speciale al quale la ditta appaltatrice del servizio dovrà scrupolosamente attenersi.

 

     2.    Le tabelle dietetiche e i menù, predisposti dagli Organi competenti, sono annualmente affissi ai refettori e devono essere rigorosamente rispettati.

 

     3.    I menù, unitamente alle relative tabelle dietetiche, possono essere variati unicamente per garantire la rotazione del menù stesso e l'utilizzo della verdura e della frutta di stagione.

 

     4.    I pasti dovranno essere preparati non prima di trenta minuti dalla loro somministrazione e distribuiti a mezzo di appositi contenitori non in materiale plastico.

 

     5.    Sono tenuti rapporti continui con gli uffici competenti della Unità Sanitaria Locale per gli opportuni controlli sul servizio di refezione scolastica.

 

 

art. 13 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

 

     1.    I genitori degli alunni frequentanti le scuole statali, materna, elementare e media, che volessero usufruire del servizio di refezione scolastica, dovranno impegnarsi al pagamento di una quota di contribuzione determinata annualmente nell'ambito della definizione dei servizi pubblici locali a domanda individuale. Tale quota di contribuzione sarà materialmente pagata secondo le modalità all’epoca previste e presso l'ufficio istruzione e cultura.

 

     2.    I genitori degli alunni frequentanti le scuole statali, materna, elementare e media, che intendano ottenere l'esonero dal pagamento del servizio di refezione scolastica perché versano in condizioni di disagio economico o sociale, devono inoltrare richiesta in carta libera al Sindaco.

 

     3.    Le quote di contribuzione al servizio di refezione scolastica possono essere variate nel corso dell'anno scolastico con riferimento anche alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita rispetto a quello accertato all'inizio dell'anno scolastico cui la contribuzione si riferisce.

 

 

art. 14 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

 

     1.    Nei refettori, durante l'orario della mensa, non è consentito consumare cibi diversi rispetto a quelli forniti dal Comune per la refezione scolastica.

 

 

art. 15 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE SULL'EFFICIENZA E L'EFFICACIA

DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

 

     1.    L'Amministrazione comunale annualmente valuta l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità sulla base delle indicazioni della normativa vigente.

 

 

art. 16 - INTERVENTI DI SUSSIDIO E DI AGEVOLAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

 

     1.    La presente normativa definisce le modalità con cui vengono attuati gli interventi per il diritto allo studio ai sensi della legge 19 giugno 1981 n. 53 della Regione Toscana, dettante interventi per il diritto allo studio, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

 

 

art. 17 - SUSSIDI E AGEVOLAZIONI AGLI SCOLARI FREQUENTANTI LA SCUOLA ELEMENTARE

 

     1.    Il Comune provvede all'erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola elementare sulla base del numero degli iscritti all'inizio di ogni anno scolastico segnalato dalla Direzione Didattica.

 

 

art. 18 - SUSSIDI E AGEVOLAZIONI AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA

 

     1.    Il Comune, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) della citata L.R.T. n. 53/1981, assegna materiale didattico di uso individuale e libri di testo agli alunni frequentanti la scuola media statale e versanti in condizioni economiche disagiate.

 

     2.    Annualmente, all'inizio dell'anno scolastico, verranno raccolte dall'ufficio istruzione e cultura le domande per l’assegnazione di materiale didattico di uso individuale e di libri di testo sulla base delle modalità stabilite dal bando di concorso che stabilisce altresì le modalità per la formazione delle graduatorie dei beneficiari, nonché il limite massimo della cifra messa a disposizione per tali interventi.

 

     3.    Il Comune assicura l’assegnazione gratuita a tutti gli alunni amministrati che frequentano per la prima volta, quindi non ripetenti, la prima classe della scuola media statale avente sede nel Comune di libri validi per l’intero triennio del corso di studi e ciò secondo un programma che viene determinato all’inizio di ogni anno scolastico dal Consiglio Comunale.

 

 

art. 19 - SUSSIDI ED AGEVOLAZIONI ALLE SCUOLE

 

            1.         Il Comune, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) della citata L.R.T. n. 53/1981, fornisce mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe, di circolo e di istituto nonché di attrezzature e materiale didattico di uso collettivo sulla base di richieste scritte e documentate inoltrate dalla Direzione Didattica e dalla Presidenza della scuola media statale avente sede nel Comune.