REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ.
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Le norme che seguono disciplinano la contabilità del Comune di Castel Focognano, come previsto dall'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142, recante norme sull’ordinamento delle autonomie locali, e dal 1° comma dell'art. 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, recante norme sull’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, come modificato dal decreto legge n.444.
Art. 2 - Competenze specifiche dei soggetti preposti ai provvedimenti di
gestione
In ossequio alla norma contenuta nell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali, i soggetti preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione sono progressivamente il Sindaco, il Consiglio, la Giunta, il segretario e la struttura del Comune:
- il Consiglio, per le competenze esclusive delineate dall'art. 32 della legge n. 142/1190, nel testo modificato ed integrato dai successivi interventi legislativi;
- il segretario, per le competenze indicate negli articoli 52 e 53 della legge n. 142/1990 e nel regolamento locale di organizzazione di cui all'art. 51 di detta legge;
- i componenti della struttura, per le competenze loro attribuite dal predetto regolamento e comunque derivanti dal profilo professionale e dalla qualifica rivestita, nell'ambito del rapporto di lavoro privato disciplinato principalmente dal contratto nazionale di lavoro.
Art. 3 - Organizzazione del servizio di ragioneria
Il responsabile del servizio finanziario si identifica con il responsabile del servizio di ragioneria, o in sua assenza o impedimento con la figura professionale che per effetto del regolamento di organizzazione lo sostituisce.
TITOLO I
FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI PREVISIONALI
Art. 4 - Proposte di stanziamento
1. Tutti i responsabili dei servizi due mesi prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, sulla scorta dell'andamento delle risorse gestite, degli impegni dei fondi in gestione, delle presumibili risultanze finali, e avuto riguardo alle esigenze che si prospettano, predispongono motivate proposte di previsione sull'entità delle risorse gestite e/o delle spese richieste dai servizi amministrati escluse quelle per il personale, per ciascuno dei tre esercizi successivi e le inoltrano al servizio ragioneria.
2. Entro lo stesso termine, le istituzioni e le aziende speciali, se esistenti, producono una relazione contenente valutazioni motivate sul risultato presunto della propria gestione al termine dell'esercizio in corso, nonché la stima dell'entità, nell'esercizio successivo, dei costi sociali di pertinenza del Comune.
3. I responsabili dei servizi competenti provvedono nel medesimo termine ad acquisire i dati di cui al comma 2 presso gli enti delegati ad esercitare funzioni o servizi per conto del Comune.
Art. 5 - Spese per il personale
1. Due mesi prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, il servizio personale, predispone l’allegato al bilancio contenente, per ciascun servizio, l'indicazione del personale dipendente e la relativa spesa, sulla scorta del numero delle unità in servizio a qualsiasi titolo, dei posti vacanti per i quali sono state già attuate le procedure selettive, dei collocamenti a riposo e considerando i miglioramenti economici maturati nonché quelli che si matureranno nell'anno seguente anche per nuovi contratti di lavoro.
Art. 6 - Elenco dei fitti attivi e passivi
Sempre nello stesso termine di cui all’art. 5, l'ufficio patrimonio produce al servizio ragioneria l'elenco dei fitti attivi e quello dei fitti passivi, indicando, per ciascuno, l'ammontare del canone in atto e le prevedibili sue variazioni per il triennio successivo.
Art. 7 - Programmazione dei lavori pubblici
Entro il 15 giugno di ciascun anno, i responsabili dei servizi, sentiti gli assessori delegati, predispongono proposte motivate per la predisposizione del bilancio pluriennale e l'aggiornamento del programma dei lavori pubblici previsto dall'art. 32, 2° comma, lett. b) della legge n.142 e dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le proposte sono trasmesse all'Ufficio tecnico il quale, entro il 30 giugno sentito l'ufficio finanziario, predispone la bozza di programma dei lavori pubblici per il triennio seguente con i contenuti indicati nell'art. 14, 1° comma, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e la inoltra alla Giunta che provvede entro il 15 luglio.
3. Lo schema di programma approvato dalla Giunta è reso pubblico mediante affissioni nella sede comunale per sessanta giorni consecutivi con invito a chiunque a formulare, durante tale periodo, osservazioni e proposte.
Art. 8 - Cessione aree - tariffe servizi
1. Due mesi prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, l'Ufficio tecnico predispone, dopo adeguata verifica delle disponibilità, la proposta per l'adozione della deliberazione di cessione delle aree di cui all'art. 14 lett. c del decreto legislativo n. 77/1995.
2. Entro lo stesso termine, i responsabili dei servizi e l'ufficio ragioneria presentano la proposta delle tariffe per i servizi a domanda individuale con l'indicazione dei corrispondenti tassi di copertura dei costi (art. 14 lett. d) D.LGS. n. 77/1995).
3. Entro lo stesso termine i responsabili dei servizi presentano le proposte per le tariffe dei tributi comunali e dei servizi produttivi.
Art. 9 - Risultati presunti dell'esercizio in corso
1. Prima della formazione della bozza di bilancio il servizio di ragioneria provvede alla determinazione del presunto risultato contabile di amministrazione al termine dell'esercizio in corso.
2. E' fatto divieto di iscrivere in bilancio il presunto avanzo di amministrazione.
Art. 10 - Prima bozza di bilancio
1. Entro 50 giorni dal termine per l'approvazione del bilancio l’ufficio di ragioneria predispone, in osservanza dei principi contenuti nell'art. 4, primi cinque commi del D.LGS. n. 77/1995, la bozza del bilancio preventivo contabilizzando tutte le proposte pervenute, gli impegni pluriennali precedentemente assunti ricadenti nell'esercizio successivo nonché le operazioni di finanza straordinaria necessarie per dare attuazione ai programmi in corso.
2. Qualora il complesso delle spese proposte ecceda il delle risorse previste, l'ufficio ragioneria redige un documento nel quale sono evidenziate le proposte di spesa relative agli interventi di bilancio il cui importo non derivi da mera applicazione di disposizioni di legge, del contratto collettivo di lavoro, di contratti o convenzioni in essere.
Art. 11 - Prima bozza del bilancio pluriennale
1. Contestualmente alla bozza di bilancio annuale di previsione, il servizio di ragioneria, sulla scorta delle indicazioni pervenute dai responsabili dei vari servizi e sulla base delle indicazioni di cui al precedente art. 7, predispone anche la bozza del bilancio pluriennale di competenza relativo ai due esercizi successivi, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
2. La bozza di bilancio pluriennale è accompagnata dalla proposta di relazione previsionale e programmatica predisposta dall'ufficio di ragioneria con l'ausilio dei responsabili dei servizi, il tutto coordinato dal segretario.
3. Nella formazione del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, si osservano - a valere dall'esercizio 1997 - le disposizioni contenute negli artt. 12, 13 e 15 del D.LGS. n. 77/1995, utilizzando, rispettivamente, il modello e lo schema approvati con il regolamento di cui all'art. 114 dello stesso.
Art. 12 - Proposta al Consiglio dei documenti previsionali
1. Quaranta giorni prima dalla data di approvazione del bilancio di previsione la Giunta, delibera lo schema definitivo del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica nonché sulle proposte di cui all'art. 8.
2. Detti documenti sono rimessi, a cura del servizio di ragioneria, entro ulteriori tre giorni, al revisore del conto per il prescritto parere da esprimere nei successivi sette giorni.
Art. 13 - Deposito delle proposte previsionali
Le proposte definitive del bilancio di previsione annuale, con gli allegati di cui all'art. 14 del D.LGS. n. 77/1995, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, unitamente alla relazione del revisore del conto nonché le proposte di cui al precedente art. 8 sono depositati nei cinque giorni successivi nella Ragioneria comunale, a disposizione dei membri del Consiglio sino al giorno antecedente la discussione consiliare.
Art. 14 - Emendamenti da parte dei consiglieri (16.2)
1. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare all'Ufficio Ragioneria, entro dieci giorni dall'inizio del deposito di cui all'art. 13, emendamenti allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta Municipale.
2. Gli emendamenti:
a) dovranno essere fatti nella forma scritta;
b) non potranno determinare squilibri di bilancio.
3. Gli emendamenti dovranno depositarsi nella Segreteria comunale nei termini indicati al comma 1; gli stessi verranno, a cura della Giunta Municipale, presentati per i relativi pareri al Ragioniere, al Segretario Comunale e al Revisore del conto prima dell’inoltro al Consiglio Comunale.
4. Dell'avvenuto deposito di emendamenti al bilancio dovrà essere data notizia ai consiglieri con l'avviso di convocazione e ai responsabili dei servizi.
Art. 15 - Piano esecutivo di gestione
1. Il piano esecutivo di gestione ha lo scopo di collegare la disciplina delle funzioni del bilancio e della contabilità con il modello organizzativo del Comune.
2. Con il piano esecutivo di gestione si intende dare concreta attuazione ai nuovi principi sulla distinzione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo e funzioni di gestione che sono alla base della riforma dell'ente locale.
3. Il piano esecutivo di gestione suddivide le risorse di entrata in capitoli, i servizi in centri di costo e gli interventi in capitoli.
4. Per ogni obiettivo definito dal PEG si applica l'art.11, comma 1, del D.LGS. n. 77/1995.
5. Entro trenta giorni dalla assunzione della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione, la Giunta Municipale ha facoltà di approvare il PEG in applicazione dell'art.11 D.LGS. n. 77/1995.
6. Con la deliberazione di cui al comma 5 la Giunta Municipale dovrá fissare in termini qualitativi e quantitativi:
a) gli obiettivi da raggiungere con il piano;
b) l'ammontare delle risorse e degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi;
c) gli uffici ed i servizi incaricati alla realizzazione del piano;
d) i responsabili degli obiettivi.
7. Con le modalità previste dallo stesso PEG, il Responsabile dovrà riferire, alla Giunta Municipale, sulle varie fasi di avanzamento, ogni tre mesi, con relazione scritta.
Art. 16 - Obiettivi di gestione
1. In alternativa alla previsione dell’art. 15 è possibile procedere per obiettivi di gestione. In tal caso la Giunta provvede, su proposta del Segretario, ad individuare, per ciascun responsabile di servizi interessato, i capitoli o loro parti che sono affidati alla sua gestione e responsabilità per gli effetti di cui agli artt. 27, comma 9, e 29, comma 2, del D.LGS. n. 77/1995. La Giunta Municipale provvede a correlare tali spese con le relative entrate ove possibile.
2. Con le modalità previste dagli obbiettivi di gestione, il Responsabile dovrà riferire alla Giunta Municipale sulle varie fasi di avanzamento, ogni tre mesi, con relazione scritta.
Art. 17 - Modifiche alle dotazioni e gli obiettivi assegnati ai servizi
1. Qualora a seguito delle verifiche di cui ai precedenti articoli 15.7 e 16.2 il responsabile del servizio ritenga necessaria una modifica della dotazione assegnata dall'organo esecutivo, propone la stessa con motivata relazione indirizzata alla Giunta Municipale, invitandone copia al responsabile dell'ufficio ragioneria.
2. Il responsabile dell'ufficio ragioneria provvede, entro dieci giorni dalla ricezione della proposta, a rimettere al Sindaco il suo parere sul contenuto della stessa con riferimento alle effettive disponibilità di bilancio.
3. La valutazione sulle disponibilità di bilancio viene effettuata dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria tenendo conto:
a) disponibilità del fondo di riserva;
b) eventuali maggiori entrate;
c) eventuali economie di spesa risultanti dalle relazioni presentate in sede di verifica dell'andamento di gestione (art. 15.7 e art. 16.2).
4. La proposta di modifica può anche essere riferita unicamente agli obiettivi gestionali senza prevedere rimodulazione della dotazione finanziaria.
5. L'organo esecutivo può richiedere ulteriori dati ed elementi integrativi di giudizio al responsabile del servizio o al servizio finanziario.
6. La Giunta Municipale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Revisore dei conti, adotterà i conseguenti provvedimenti, motivando la mancata accettazione o l'accettazione con varianti della proposta di modifica della dotazione o degli obiettivi.
Art. 18 - Diffusione conoscitiva del bilancio e del piano esecutivo di
gestione
1. Ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici dei bilanci e del piano esecutivo di gestione approvati è assicurato:
a) mediante la messa a disposizione di tali documenti presso l'ufficio di ragioneria sino al 31 marzo dell'anno di riferimento con facoltà di avvalersi dell'ausilio di personale comunale per la loro migliore comprensione;
b) pubblicazione nell'albo pretorio per un mese dell'avviso di deposito che illustri la facoltà di consultare i predetti documenti contabili, l'ufficio di deposito, l'orario di consultazione e il responsabile a cui rivolgersi per l'assistenza tecnica.
Art. 19 - Esercizio provvisorio
1. Qualora all'inizio dell'esercizio non sia ancora esaurita la fase di controllo da parte dell'organo regionale, il Consiglio è convocato d'urgenza per deliberare entro il 5 gennaio l'esercizio provvisorio secondo quanto previsto e con gli effetti di cui all'art. 5, 1° comma, del D.LGS. n. 77/1995.
Art. 20 - Gestione provvisoria
1. Ove si giunga all'inizio dell'esercizio senza che sia stato deliberato il bilancio di previsione, si provvede soltanto al pagamento di quanto previsto nell'art. 5, 2° comma, del D.LGS. n. 77/1995.
2. Nel caso in cui ci sia la necessità di dar luogo ad altri tipi di pagamento, sempre per evitare che siano arrecati al Comune danni patrimoniali certi e gravi, si provvede previo motivato provvedimento del Sindaco, contro firmato dal Segretario, su richiesta del responsabile del servizio interessato contenente l'indicazione del danno grave che si intende evitare.
TITOLO II
GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 21 - Firma dei documenti contabili
1. E' regola di generale osservanza che la sottoscrizione dei documenti contabili, quali mandati e reversali, la liquidazione di fatture e comunque ogni comunicazione interna diretta a promuovere l'emissione di mandato di pagamento, nonché i pareri di cui agli art. 53 e 55 della legge n. 142/1990, siano sempre accompagnati dall'indicazione del nome e cognome del firmatario apposta con timbro o, se a mano, in stampatello.
Art. 22 - Atti di gestione
1. Ogni atto di gestione direttamente o indirettamente comportante spese non può essere assunto se la proposta di deliberazione o di determinazione non abbia i pareri di cui agli articoli 53, comma 1, e l'attestato previsto nel 5° comma dell'art. 55 della legge n. 142/1990, mancando il quale gli atti sono nulli.
2. I suddetti pareri potranno essere opposti:
a) sul fascicolo contenente la proposta di deliberazione o di determinazione che dovrà essere regolarmente conservato agli atti, sia la deliberazione che la determinazione dovranno richiamare, in questo caso il "parere in atti" ed indicare il nome del firmatario;
b) sulla proposta o premessa di determinazione o deliberazione in questa ipotesi il parere anche prestampato dovrà essere sottoscritto almeno nell'originale.
c) con atto a parte che dovrà essere allegato al provvedimento.
3. I pareri dovranno essere rilasciati entro tre giorni, salvo casi di urgenza.
4. I dipendenti abilitati a sottoscrivere le determinazioni sono quelli che esercitano le funzioni di responsabili individuate nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 51 della legge n. 142/1990.
Art. 23 - Parere di regolarità contabile e prenotazione di impegno
1. Su ogni proposta di atto di gestione che comporti oneri per il Comune, in modo diretto o indiretto, immediato o differito, il responsabile del servizio ragioneria esprime il parere di regolarità contabile che deriva da valutazioni:
a) di capienza della disponibilità dell'intervento o del capitolo specifico in ordine alla spesa prospettata, calcolata nella sua interezza;
b) di regolarità fiscale;
c) di rispetto dei principi contabili del D.LGS. n. 77/1995 e delle norme di questo regolamento.
Il responsabile del servizio ragioneria esprime altresì il parere in ordine alla regolarità contabile per tutti quei provvedimenti che, pur non comportando spese (variazioni di bilancio, assestamento, istituzione di capitoli e analoghi), non possono essere assunti senza il parere di cui trattasi nel rispetto dell’art. 53 della legge n. 142/1990.
2. L'emissione del parere favorevole comporta l'annotazione di una prenotazione di impegno o impegno definitivo nei registri contabili a vincolo delle disponibilità esistenti per un ammontare pari alla spesa proposta.
Art. 24 - Attestazione di copertura
1. L'attestazione di copertura finanziaria della spesa sugli atti di impegno di cui all'art. 55, 5° comma, della legge n. 142/1990 è resa dal responsabile del servizio finanziario.
2. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura finanziaria in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
3. L'attestazione di copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata è resa allorché l'entrata sia stata accertata ai sensi dell'art. 21 del D.LGS. n. 77/1995.
4. Nel caso di spesa finanziata dall'avanzo di amministrazione il responsabile del servizio finanziario, ai fini del rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria, deve tener conto dello stato di realizzazione dell'avanzo medesimo.
5. Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il responsabile del servizio finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria seguendo la procedura cui all'articolo 36.
Art. 25 - Prenotazione e attestazione per le spese pluriennali (13.4 -
27.6)
1. Qualora la deliberazione o la determinazione comporti spese a carico anche degli esercizi successivi, la prenotazione di impegno è estesa ai corrispondenti eventi o capitoli del bilancio preventivo pluriennale, salva l'osservanza dell'art. 27, comma 7°, del D.LGS. n. 77/1995 per le spese di durata superiore a quella del bilancio pluriennale.
2. Una volta effettuata la registrazione delle prenotazioni per tutti gli esercizi interessati, è rilasciata l'attestazione di copertura dell'intera spesa pluriennale.
Art. 26 - L'impegno contabile
1. Per le spese indicate nel 2° comma dell'art. 27 del D.LGS. n. 77/1995 l'ufficio di ragioneria, una volta approvato il bilancio, provvede alla registrazione dei corrispettivi impegni.
2. Per le spese in conto capitale finanziate con mutui e per quelle finanziate con entrate a specifica destinazione, l'impegno si realizza secondo quanto previsto nel 5° comma dell'art. 27 del D.LGS. n. 77/1995.
3. Per gli atti gestionali a finanziamento ordinario che sono soggetti all'osservanza di procedure complesse per l'individuazione del contraente, quali lavori pubblici e forniture di scorte, l'impegno contabile si realizza nel momento in cui, a seguito della delibera/determina a contrattare divenuta esecutiva, ha luogo la pubblicazione del bando di gara.
4. Per le altre spese, l'impegno contabile è definitivamente assunto quando l'esecuzione dell'atto gestionale regolarmente adottato abbia dato luogo per il Comune al perfezionamento di obbligazione passiva finanziaria nei limiti dell'ammontare eventualmente prenotato e comunque nei limiti dello stanziamento di spesa. Nel caso di spese per lavori in economia e per forniture, si procederà come previsto dall'apposito regolamento.
5. gli atti gestionali a finanziamento ordinario ma a valenza pluriennale, quali somministrazioni o servizi, l'impegno contabile si realizza frazionatamente per ogni esercizio.
6. Nel caso in cui siano adottati gli impegni preliminari, l'ufficio di segreteria restituirá ai responsabili dei servizi gli atti di prenotazione dell'impegno con l'annotazione dell'avvenuta registrazione contabile, e questo fatto autorizzerà i centri di spesa a procedere per il perfezionamento della specifica obbligazione.
7. L'annotazione dell'impegno nei registri contabili è preceduta dall'eventuale cancellazione della prenotazione ad opera dello stesso ufficio di ragioneria.
8. Al termine dell'esercizio, le prenotazioni di impegno fatte sulle previsioni del bilancio annuale che non siano state seguite dall'assunzione dell'obbligazione di spesa, decadono e costituiscono economia.
Art. 27 - Ammortamento dei beni
1. Gli ammortamenti da iscrivere, a partire dall'esercizio 1997, nell'apposito intervento di ciascun servizio del bilancio che utilizzi beni immobili e beni mobili di proprietà del Comune sono calcolati, a regime, applicando i coefficienti indicati nel 7° comma dell'art. 71 del D.LGS. n. 77/1995 al 30% del valore dei beni considerato secondo quanto prescritto nel 4° comma dell'art. 72 dello stesso D.LGS. n. 77/1995.
2. Si applica la gradualità temporale di cui al comma 1 dell'art. 117 del predetto decreto.
3. La durata del periodo di ammortamento, riferito a ciascuna delle categorie di beni elencate nel 7° comma del ricordato art. 71, non può comunque superare, a partire dall'anno successivo a quello di acquisto, quella seguente:
a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria: anni 34;
b) strade, ponti e altri beni demaniali: anni 50;
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili: anni 7;
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi: anni 5;
e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli: anni 5;
f) altri beni: anni 5.
4. Sono da considerare fuori ammortamento i beni mobili ed immobili posseduti, al 1° gennaio 1997, da un periodo di tempo superiore a quello indicato nel comma precedente per la categoria di appartenenza del bene.
5. I riferimenti temporali alla data di entrata in vigore del D.LGS. n. 77/1995, contenuti nel 4° comma dell'art. 72 dello stesso decreto, sono da imputare al 1° gennaio 1996 a seguito dello scorrimento di un anno apportato all'applicazione dell'ammortamento dall'art. 7 lett. e) del decreto legge 28 agosto 1995 n. 537.
6. I beni demaniali acquisiti dal Comune prima del 1° gennaio 1996 con utilizzo di mezzi propri sono valutati al costo per gli anni residuali all'1 gennaio 1997 rispetto alla durata di ammortamento di cui al comma 3.
7. Le somme derivanti dall'ammortamento dei beni sono accantonate e contabilizzate per ciascuna categoria di beni di cui al comma 3.
8. L'utilizzo è effettuato, nell'osservanza della norma contenuta nel 2° comma dell'art. 9 del D.LGS. n. 77/1995, per reinvestimento nell'ambito della stessa categoria di beni che ha generato l'accantonamento.
9. La deliberazione con la quale si decide l'investimento con utilizzo dello specifico fondo di ammortamento da atto dell'entità residuale dello stesso.
Art. 28 - I preventivi di cassa
1. Il servizio di ragioneria predispone periodicamente, nei casi di necessità o su richiesta del Revisore del Conto, il preventivo di cassa relativo alle riscossioni realizzabili ed ai pagamenti da fare nel trimestre successivo tenendo conto della possibilità di utilizzare provvisoriamente le giacenze provenienti da entrate a specifica destinazione.
Art. 29 - Gestione delle entrate
1. La gestione delle entrate è soggetta all'osservanza delle norme contenute nella sezione I del Capo III del D.LGS. n. 77/1995 (articoli dal 20 al 25).
2. Sono individuate in questo Comune i seguenti tipi di entrate:
1. entrate tributarie
2. entrate dalla gestione del patrimonio
3. entrate da servizi pubblici a domanda individuale
4. entrate da servizi a carattere produttivo
5. altre entrate comprese quelle derivanti da trasferimenti e da sanzioni amministrative.
3. I responsabili dei servizi cui afferiscono le entrate provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse affidategli trasmettendo all'ufficio di ragioneria copia della documentazione con la quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 22 del D.LGS. n. 77/1995.
Art. 30 - Riscossione
1. La riscossione avviene con le modalità indicate nell'art. 24 del D.LGS. n. 77/1995: l'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o, in sua assenza, da chi ne fa le veci.
Art. 31 - Versamenti degli incaricati interni
1. Gli incaricati interni della riscossione del Comune sono quelli designati con apposito provvedimento del Sindaco.
2. Essi con cadenza trimestrale, versano le somme riscosse nel conto corrente postale intestato al Comune e gestito dal tesoriere, o direttamente in tesoreria secondo le indicazioni preventivamente date dal responsabile del servizio ragioneria.
Art. 32 - Liquidazione della spesa
1. Tutte le fatture e le richieste di pagamento provenienti dall'esterno affluiscono al servizio finanziario che, dopo averle opportunamente registrate, le trasmette all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa perché provveda alla liquidazione.
2. Con l'atto di liquidazione della spesa l'ufficio attesta che il credito del terzo è divenuto liquido ed esigibile per l'intervenuta acquisizione da parte del Comune dell'utilità o bene richiesti nella qualità e quantità prefissata, all'interno della somma a suo tempo impegnata, con richiamo al numero e alla data dell'impegno stesso.
3. L'atto di liquidazione, con l'indicazione dell'eventuale scadenza del debito, unitamente a tutti i relativi documenti giustificativi, deve pervenire all'ufficio ragioneria almeno dieci giorni antecedenti la stessa scadenza.
4. Alla liquidazione di spese fisse: stipendi, compensi e indennità fisse al personale dipendente, indennità di carica agli amministratori e consiglieri comunali, canoni di locazione e spese previste da contratti regolarmente approvati, premi assicurativi, rate di ammortamento di mutui passivi, provvedono direttamente i responsabili dei servizi competenti mediante appositi provvedimenti di liquidazione sulla base di note o elenchi nominativi da comunicare, debitamente sottoscritti, al responsabile del servizio finanziario non oltre il quinto giorno precedente la scadenza.
Art. 33 - Sottoscrizione del mandato di pagamento
1. Il mandato di pagamento contenente, dal 1° gennaio 1997, tutti gli elementi indicati nell'art. 29 del D.LGS. n. 77/1995 è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e, in sua assenza, da chi ne fa le veci.
2. Il controllo dei mandati di pagamento formalmente perfezionati con la sottoscrizione come indicato nel precedente comma, è realizzato dal servizio finanziario ai sensi dell’art. 29 comma 3 del D.LGS. n. 77/1995.
3. Il servizio finanziario trasmette i mandati al tesoriere con elenco in duplice copia di cui una viene restituita firmata in segno di ricezione.
Art. 34- Priorità di pagamento in carenza di fondi
1. Nel caso di carenza momentanea di fondi in cassa, la priorità nell'emissione di mandati e nel pagamento di quelli già consegnati al tesoriere, è la seguente:
a) stipendi del personale e oneri riflessi;
b) imposte e tasse;
c) rate di ammortamento dei mutui;
d) obbligazioni pecuniarie il cui mancato adempimento comporti penalità;
e) altre spese correnti secondo l'intensità dell'interesse pubblico al mantenimento del servizio della fornitura o comunque all'acquisizione del bene.
2. All'interno dell'ultima classe del comma precedente, la priorità effettiva di pagamento delle spese correnti è determinata con atto scritto del Sindaco o assessore delegato, sentito il responsabile del servizio di ragioneria.
Art. 35 - Utilizzo del fondo di riserva
1. Le deliberazioni di utilizzo del fondo di riserva sono comunicate al Consiglio comunale, come previsto dall'art. 8 comma 2 del D.LGS. n. 77/1995, entro sessanta giorni o comunque in occasione del primo Consiglio utile dopo tale termine.
Art. 36 - Situazioni a rischio della gestione finanziaria
1. Fermo restando la verifica generale da attuarsi nel mese di settembre di ogni anno per effetto dell'art. 36 del D.LGS. n. 77/1995, ogni volta che la gestione delle entrate e/o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il responsabile finanziario è tenuto a comunicarlo per iscritto con urgenza al Sindaco, al segretario e all'organo di revisione.
2. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese, il responsabile del servizio finanziario può contestualmente comunicare ai soggetti di cui al comma precedente la sospensione, con effetto immediato, del rilascio delle attestazioni di copertura di cui all'articolo 55, 5° comma della legge n. 142/1990, escluse le spese per l’erogazione di pubblici servizi.
3. La decisione di sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria deve essere motivata con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione medesima.
4. La sospensione del rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria opera, in ogni caso, qualora trascorsi trenta giorni dalle segnalazioni di cui ai commi precedenti, gli organi competenti non abbiano adottato i provvedimenti necessari al fine di ricostituire gli equilibri di bilancio.
5. La sospensione di cui ai commi precedenti non può essere protratta per un periodo superiore a giorni sette, trascorso il quale, in mancanza dei provvedimenti degli organi competenti, il responsabile del servizio finanziario comunica all'organo di revisione la grave irregolarità di gestione riscontrata per il referto al Consiglio di cui all'art. 57, comma 7, della legge 8 giugno 1990 n. 142.
Art. 37 - Controllo di gestione
1. Per favorire una gestione economicamente corretta delle risorse di cui il Comune dispone e controllare l'efficacia e l'efficienza del loro utilizzo è istituito il servizio di controllo interno previsto dagli articoli 39, 40 e 41 del D.LGS. n. 77/1995.
2. Gli obiettivi programmati nell'esercizio e la cui realizzazione costituisce oggetto del controllo di gestione sono quelli considerati nel bilancio preventivo ed illustrati nella relazione previsionale e programmatica, tenuto conto delle dotazioni assegnate ai responsabili.
3. Nei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno il soggetto a cui è affidato il controllo di gestione riferisce per iscritto alla Giunta Municipale, all'Organo di Revisione, al segretario comunale e ai responsabili dei servizi, sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, sull'attività gestionale sviluppata con riguardo alla sua economicità, efficacia ed efficienza e sulla permanenza di congruità dei programmi e dei piani comunali.
4. Al controllo interno di gestione si provvede avvalendosi della esperienza dei responsabili di servizio presieduta dal segretario comunale, o si provvede con l'affidamento a soggetto estraneo all'Amministrazione.
TITOLO III
CONTABILITÀ DI GESTIONE
Art. 38 - Sistema di contabilità
1. Il Comune adotta un sistema di contabilità finanziaria che consenta secondo i principi e le tecniche di cui all’art. 71 del D.LGS. n. 77/1995 di raggiungere il risultato economico partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio.
TITOLO IV
IL SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 39 - Affidamento del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria viene affidato a seguito di gara di licitazione privata tra tutte le banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 335 e operanti nella Provincia di Arezzo e con l’osservanza della procedura prevista dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti.”
2. La scelta avviene a favore del migliore offerente sulla base, almeno, dei seguenti elementi:
a) tasso e commissione richieste sull'anticipazione di cassa
b) valute da applicare alle entrate ed alle uscite di cassa
c) canone richiesto o offerto
d) orari di apertura al pubblico
e) tasso praticato sulle giacenze di cassa.
3. Nell'invito a partecipare sono indicati il metodo di scelta di cui al comma precedente, gli elementi di valutazione ed il peso assegnato a ciascuno di essi; è allegata una copia dello schema di convenzione.
4. Qualora sia motivata la convenienza e il pubblico interesse, il servizio può essere affidato in regime di proroga al tesoriere in carica per una sola volta e per un uguale periodo di tempo rispetto all'originario affidamento.
5. L’ente concessionario della riscossione su richiesta del Comune assume il servizio di tesoreria senza necessità di alcuna procedura di gara (art. 50.2 D.LGS. n. 77/1995).
Art. 40 - Contenuto della convenzione
1. La convenzione relativa alla concessione del servizio di tesoreria riguarda, fra l'altro:
a) le modalità del servizio, con particolare riguardo agli orari di apertura al pubblico e al numero minimo degli addetti, che deve essere convenientemente intensificato nelle date di addensamento dei pagamenti o delle entrate e all'obbligo di apertura di uno sportello del capoluogo del Comune;
b) l'entità della eventuale cauzione da versare;
c) il corrispettivo dovuto al concessionario, individuato in misura fissa o mediante previsione di aggio sulle entrate. In quest'ultimo caso sono precisate le categorie delle entrate sulle quali l'aggio è applicabile, con esclusione di quelle per le quali la morosità risulta di raro accadimento o per le quali, comunque, la convenzione non attribuisca la cura del perseguimento dell'entrata;
d) nel caso che nella convenzione non si preveda alcun corrispettivo, le parti concordemente indicano il valore convenzionale del contratto ai fini fiscali e del calcolo dei diritti di segreteria;
e) l'obbligo di provvedere ai pagamenti soltanto in base a regolari mandati trasmessi dal Comune anche mediante sistemi informatici. Il tesoriere dà contestuale ricevuta ritornando firmato un esemplare dell'elenco di trasmissione;
f) il divieto di pagare mandati che non contengano gli elementi indicati nell'art. 29, 2° comma, del D.LGS. n. 77/1995;
g) l'obbligo di provvedere ai pagamenti anche mediante gli accreditamenti e le permutazioni di cui al successivo art. 44;
h) l'obbligo del concessionario di provvedere al pagamento delle competenze mensili dipendenti comunali o direttamente presso il Comune o mediante l'approntamento di sportelli riservati presso la sede della tesoreria. Sarà comunque cura del Comune e del Tesoriere di rappresentare ai dipendenti la convenienza e la maggiore sicurezza che derivano dalla scelta del sistema di esazione delle competenze a mezzo di accreditamento in un conto corrente bancario;
i) le modalità di accreditamento e di addebitamento al Comune delle partite attive e passive;
j) l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 59 del D.LGS. n. 77/1995;
k) le modalità e tempi per la costante informazione dell'ufficio ragioneria sulla situazione delle riscossioni e dei pagamenti;
l) la disponibilità dell'istituto di credito concessionario a concedere le anticipazioni di cassa entro i limiti previsti dalla legge;
m) le sanzioni da applicare nel caso di grave inadempienza degli obblighi assunti, prevedendo altresì la possibilità da parte del Comune di dichiarare la decadenza del rapporto per reiterate e persistenti violazioni degli obblighi stessi.
n) l'obbligo di accettare i versamenti effettuati a favore del Comune, anche in carenza della relativa reversale.
Art. 41 - Documentazione da rimettere al tesoriere
1. A cura dell'ufficio ragioneria sono trasmessi tempestivamente al tesoriere:
a) il bilancio di previsione con la delibera resa esecutiva;
b) copia delle deliberazioni esecutive relative a storni, variazioni, prelevamento dal fondo di riserva, assestamento di bilancio, provvedimenti di riequilibrio dello stesso;
c) elenco dei residui attivi e passivi riaccertati;
d) copia della delibera del rendiconto approvato.
2. A cura della segreteria sono partecipati per iscritto al tesoriere i nominativi del sindaco, dei membri della giunta, del segretario e del ragioniere e degli incaricati a sottoscrivere le reversali e i mandati con accanto, per questi ultimi, la firma che verrà usata negli atti contabili.
3. L'ufficio ragioneria dovrà altresì trasmettere al tesoriere i bollettari di riscossione previamente vidimati, i ruoli e le liste di entrata, nonché i bollettari di cui al successivo art. 47 comma 3.
4. Nel caso di gestione informatizzata della tesoreria i bollettari di riscossione possono essere sostituiti da procedure specifiche concordate con il Comune.
Art. 42 - Operazioni di riscossione
1. Per ogni somma riscossa il tesoriere è tenuto a rilasciare quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.
2. Per il rilascio delle quietanze sono usate esclusivamente bollette fornite dal tesoriere, previamente numerate e vidimate con l'apposizione del bollo comunale su ogni esemplare a cura dell'ufficio indicato nella convenzione di tesoreria.
3. Le bollette possono essere costituite anche da fogli a modulo continuo ed essere compilate anche mediante procedure elettroniche. In caso di errore nella compilazione di una bolletta, questa non potrà essere asportata o distrutta, ma dovrà essere annullata e consegnata al Comune unitamente al conto annuale della gestione.
4. Le modalità per la vidimazione sono stabilite di volta in volta dal soggetto responsabile della medesima in relazione alle caratteristiche dello stampato fornito dal tesoriere.
Art. 43 - Registrazione e comunicazione delle entrate
1. Il tesoriere è tenuto ad annotare cronologicamente ciascuna quietanza rilasciata nel giornale di cassa con l'indicazione:
a) del soggetto che ha eseguito il versamento;
b) dell'ammontare incassato;
c) del numero di ordinativo di incasso se già in suo possesso.
2. Il tesoriere è tenuto a trasmettere al Comune copia del giornale di cassa della giornata.
Art. 44 - Estinzione dei mandati
1. Il tesoriere estingue i mandati nei limiti dei rispettivi interventi del bilancio approvato o dei capitoli per i servizi per conto terzi.
2. Il servizio ragioneria dispone, su richiesta scritta dei creditori e mediante espressa annotazione sul mandato di pagamento, che si provveda all'estinzione del titolo dall'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria con una delle seguenti modalità.
a) accreditamento in c/c bancario o postale intestato al creditore spese a carico del tesoriere;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spesa a carico del destinatario;
c) commutazione in vaglia postale ordinario o in assegno postale localizzato, con tassa e spesa a carico del richiedente.
Art. 45 - Commutazione mandati di pagamento a fine esercizio
1. I mandati di pagamento individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni postali localizzati con le modalità di cui alla lett. c) dell'articolo precedente.
2. I mandati di pagamento accreditati o commutati ai sensi del precedente comma, si considerano titoli pagati agli effetti del discarico di cassa.
Art. 46 - Effetti di discarico
1. Le dichiarazioni di accreditamento e di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione e il timbro del tesoriere.
2. Per la commutazione di cui alla lett. b) dell'art. 44 devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.
GESTIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI
Art. 47 - Costituzione
1. La riscossione dei depositi dei terzi è fatta dal tesoriere sulla base di ordinativi di deposito emessi a firma del responsabile del servizio che gestisce il rapporto cui il deposito si riferisce.
2. L'ordinativo di deposito contiene tutte le indicazioni necessarie ad identificare il soggetto depositante, la causale ed il tipo di deposito ed è dotato di numerazione progressiva. Una sua copia è rimessa all'Ufficio ragioneria entro cinque giorni per l'emissione della reversale d'incasso.
3. La quietanza rilasciata dal tesoriere è tratta da specifici bollettari previamente vistati e numerati, distinti da quelli per le ricevute delle entrate ordinarie e contiene tutti gli estremi identificativi dell'operazione.
4. Qualora il deposito avvenga ad iniziativa di parte senza la previa emissione dell'ordinativo, il Tesoriere lo accoglie con la clausola "salvo accettazione dell'Ente", trasmettendo, comunicazione all'Ufficio ragioneria. Il responsabile del servizio ratifica il deposito con il rilascio del relativo ordinativo.
Art. 48 - Restituzione depositi cauzionali
1. Il responsabile del servizio che ha emesso l'ordinativo provvede alla restituzione del deposito cauzionale, quando siano venute meno le esigenze di garanzia, emettendo provvedimento di restituzione contenente, fra l'altro, l'indicazione della causale dello svincolo.
2. Copia del provvedimento di restituzione è trasmessa all'Ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.
3. L'incameramento da parte dell'Ente di una frazione o della totalità del deposito cauzionale avviene, previa deliberazione della Giunta, con emissione del mandato di utilizzo depositi e dell'ordinativo di incasso ordinario di pari ammontare.
Art. 49 - Gestione e restituzione dei depositi per spese
1. Il responsabile del servizio che ha emesso l'ordinativo di deposito per spese contrattuali od altre è responsabile della sua gestione, rendicontazione e della restituzione dell'eventuale giacenza.
2. Per provvedere a tutte le spese per conto del terzo si procede alla rendicontazione che viene approvata con determinazione del responsabile del servizio interessato, il quale la trasmette all'ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di prelievo dal deposito e per la restituzione al depositante dell'eventuale somma residuale.
VERIFICHE DI CASSA
Art. 50 - Contenuti
1. Le verifiche di cassa previste dal 1° comma dell'art. 64 del D.LGS. n. 77/1995 vengono effettuate alla fine di ogni trimestre, con riferimento all'ultimo giorno del mese.
2. Ad esse provvede il Revisore del Conto con l'assistenza del responsabile dell'ufficio ragioneria.
3. La verifica sarà documentata da apposito verbale sottoscritto dal revisore del e da coloro che hanno subito la verifica, sarà inoltre in caso di eventuali contestazioni trasmesso alla Giunta Municipale.
4. Copie dei verbali delle verifiche trimestrali di cassa e della gestione del servizio di tesoreria, dell'economo e degli altri agenti contabili, sono inoltre trasmesse dall'organo di revisione all'ufficio ragioneria ed all'ufficio controllo di gestione se esiste.
Art. 51 Verifiche straordinarie di cassa
1. Le medesime modalità operative si applicano per le verifiche straordinarie previste dall'art. 65 del D.LGS. n. 77/1995.
2. Il verbale in questo caso verrà sottoscritto oltre che dal revisore del conto e dagli altri interessati, anche da coloro che intervengono alla verifica ai sensi della norma di cui sopra.
TITOLO V
RENDICONTO DELLA GESTIONE
Art. 52 - Elenco dei residui passivi
1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il responsabile dell'ufficio ragioneria compila e consegna al tesoriere l'elenco firmato dei residui passivi esistenti al 31 dicembre precedente, ai fini di quanto previsto dall'art. 58, 3° comma, del D.LGS. n. 77/1995.
Art. 53 - Rendiconto per i contributi straordinari
1. Al fine di adempiere all'obbligo previsto dall'art. 112 del D.LGS. n. 77/1995, i responsabili dei servizi interessati all'utilizzo dei contributi straordinari assegnati al Comune da amministrazioni pubbliche, devono redigere e con apposita determina approvare il rendiconto annuale di detto utilizzo descrivendo anche le finalità perseguite, quelle raggiunte nonché quelle altre in via di perseguimento qualora trattasi di intervento realizzato in più esercizi finanziari.
2. Il rendiconto così documentato ed approvato è trasmesso all'ufficio ragioneria non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. L'ufficio ragioneria controlla con le proprie scritture le indicazioni contabili ivi contenute e, unitamente al segretario, completa il rendiconto con valutazioni circa l'efficienza ed efficacia degli interventi attuati.
3. Il segretario cura che il rendiconto, sia trasmesso entro il mese di febbraio all'amministrazione pubblica che ha erogato il contributo.
Art. 54 - Atti preliminari al rendiconto
1. Prima che sia predisposto il rendiconto della gestione:
a) l'ufficio patrimonio completa l'aggiornamento degli inventari al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) l'ufficio ragioneria verifica la regolarità del conto e dei documenti allegati ai sensi dell'art. 67, 2° comma, del D.LGS. n. 77/1995, presentati, entro i primi due mesi dell'anno, dal tesoriere sulla propria gestione di cassa.
Art. 55 - Ripartizione dei costi generali e comuni
1. I costi generali del Comune e i costi comuni a più servizi sono ripartiti in relazione all'utilità tratta dal singolo servizio. Le percentuali di riparto sono determinate dalla conferenza dei responsabili dei servizi. In mancanza di accordo formalizzato, provvede il responsabile del servizio ragioneria con proprio atto sulla base di criteri oggettivi.
Art. 56 - Relazioni di settore
1. I responsabili dei servizi predispongono entro il 28 febbraio di ogni anno, il rapporto relativo all'esercizio trascorso diretto a valutare:
i risultati conseguiti, in termini fisici, finanziari ed economici relativi agli interventi gestiti, evidenziando i fattori positivi e negativi che ne hanno condizionato l'efficacia e l'efficienza;
l'andamento della gestione degli enti delegati a esercitare funzioni o servizi per conto del Comune;
l'attività amministrativa svolta, le risorse organizzative utilizzate e i costi sostenuti, anche con riferimento ai piani di lavoro elaborati.
2. La conferenza dei responsabili di servizio prende in esame le relazioni di settore di cui al precedente comma ed esprime su di esse un giudizio complessivo.
3. Il referto e le relazioni di cui al comma precedente sono utilizzate dalla Giunta Municipale per redigere la relazione prevista dall’art. 55 comma 7, della legge n.142/1990.
Art. 57 - Procedura di
approvazione del rendiconto di gestione
1. L'ufficio ragioneria presenta alla Giunta, entro il mese di aprile:
a) i conti presentati dal tesoriere e dagli altri agenti contabili interni, ai sensi degli artt. 67 e 75 del D.LGS. n. 77/1995, con la propria valutazione sulla loro regolarità e lo schema del rendiconto della gestione con gli allegati previsti, ivi compresa copia delle delibere di cui agli artt. 17, comma 8 e 36, del D.LGS. n. 77/1995;
b) l'elenco dei residui attivi e passivi riaccertati, distinti per anno di provenienza;
c) la propria relazione tecnica;
2. La Giunta esamina i documenti predetti ed approva formalmente, entro il mese di aprile, l'elenco dei residui riaccertati e la proposta al Consiglio per l'esame del rendiconto di gestione accompagnato dalla relazione prevista all’art. 55 comma 7 della legge n.142/1990 con i contenuti indicati nell’art. 73 del D.LGS. n. 77/1995.
3. A cura del responsabile del servizio ragioneria, copia della delibera di proposta e del materiale contabile di cui al comma precedente pervengono, entro il 5 maggio all'organo di revisione economico finanziario con invito a produrre, nei successivi 20 giorni, la relazione prescritta dall'art. 105, comma 1 lett. d), del D.LGS. n. 77/1995 con richiamo alla comminatoria della revoca prevista nell'art. 101, 2° comma, dello stesso decreto.
4. Pervenuta la relazione di cui al comma precedente e, comunque, non oltre il 25 maggio, la delibera di proposta, i documenti contabili, la relazione di cui al precedente comma 2, e quella dell'organo di revisione, sono messi a disposizione dei componenti dell'organo consiliare per venti giorni in un locale dell'ufficio ragioneria, previo avviso ai capi dei gruppi consiliari.
5. Il Consiglio comunale è convocato in "sessione del rendiconto" per una data non successiva al 20 giugno onde discutere ed approvare il rendiconto di gestione sulla base della proposta di cui al comma 2, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
6. L'inizio della sessione del rendiconto comporta per il Consiglio, salvo situazioni di particolare urgenza, la sospensione di ogni altra attività in corso che è ripresa soltanto dopo l'intervenuta votazione della proposta di approvazione del rendiconto di gestione.
Art. 58 - Pubblicazione e deposito del rendiconto di gestione
1. La deliberazione di approvazione del rendiconto è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con avviso del deposito di esso e di tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.
2. Nel termine di otto giorni dall'ultimo di pubblicizzazione il tesoriere, gli altri agenti contabili, gli amministratori, nonché ogni cittadino può presentare per iscritto le proprie deduzioni, osservazioni o reclami.
Art. 59 - Rapporti con il Comitato di Controllo
1. Le modificazioni proposte dal Comitato di controllo sulle risultanze del rendiconto, ai sensi della norma contenuta nel 9° comma dell'art. 46 della legge n. 142/1990, debbono essere sottoposte, entro il termine massimo di trenta giorni dal loro ricevimento, al Consiglio comunale con le proposte della Giunta ed il parere del Revisore del conto, affinché si provveda ad accettarle o a contro dedurre.
Art. 60 - Trasmissione del rendiconto e dei conti giudiziali alla Corte
dei Conti
1. Il segretario provvede affinché il rendiconto, una volta approvato, sia trasmesso alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 69 comma 3° e 4°, entro 30 giorni da quando è divenuta esecutiva la deliberazione relativa.
2. Entro lo stesso termine trasmette alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 75 comma 1:
a) i conti di tutti gli agenti contabili interni, a denaro e a materia, ed i rispettivi allegati di cui all'art. 75, 2° comma, D.LGS. n. 77/1995;
b) copia dell'atto o degli atti deliberativi di approvazione dei conti predetti.
3. A partire dall'anno 1998, sarà trasmesso alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 67 comma 3° del D.LGS. n. 77/1995, nello stesso termine, anche il conto del tesoriere, i suoi allegati e ogni altro atto o documento richiesto dalla Corte stessa.
Art. 61 - Il conto economico
1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività del Comune secondo il principio della competenza economica.
2. Si stabilisce la correlazione tra i costi e ricavi riducendo i componenti positivi e negativi ad unità e riferendo gli stessi al periodo amministrativo.
3. I costi sono sostenuti per l'acquisizione dei fattori necessari allo svolgimento dei processi di erogazione dei servizi e di produzione.
4. I ricavi ed i proventi sono conseguiti in relazione alle attività dell'ente per l'erogazione dei servizi, divisibili ed indivisibili, a domanda individuale e produttivi e alle attività istituzionali.
5. La correlazione tra i costi e i ricavi e i proventi è realizzata secondo i principi e con le modalità di cui all'art. 71 del D.LGS. n. 77/1995 e deve consentire di valutare le variazioni subite dal patrimonio del Comune per effetto della gestione corrente e della gestione non corrente.
Art. 62 - Il conto del patrimonio
1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
2. E' stabilita la correlazione tra conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio con l'osservanza dei principi contabili e dalle disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
Art. 63 - Conti degli agenti contabili
1. L'elenco degli agenti contabili a denaro e a materia è allegato al rendiconto del Comune e indica per ognuno il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione.
2. Alla verifica ordinaria di cui all'art. 64 del D.LGS. n. 77/1995, per la parte riguardante gli agenti contabili diversi dal tesoriere, partecipa il responsabile del servizio finanziario (o il responsabile dell'unità organizzativa competente del servizio stesso) che dovrà provvedere alla parificazione dei conti degli agenti come indicato al comma seguente.
3. Il responsabile del servizio finanziario (o il responsabile dell'unitá organizzativa competente del servizio stesso) provvede alla parificazione dei conti degli agenti contabili e dei relativi allegati di cui all'art. 75 del D.LGS. n. 77/1995 con le scritture contabili del Comune. Cura quindi la trasmissione al Consiglio Comunale per l'approvazione unitamente al rendiconto della gestione.
TITOLO VI
GESTIONE PATRIMONIALE
Art. 64 - Impianto, tenuta e aggiornamento degli inventari
1. L'inventario è il documento contabile che rappresenta l'insieme dei beni del Comune. Esso persegue lo scopo di controllare la consistenza dei beni per tutelarne l'appartenenza ed una corretta gestione.
2. L'impianto, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari sono affidati all'Ufficio Patrimonio, che si avvale della collaborazione dei responsabili dei servizi e dei consegnatari dei beni.
Art. 65 - Registri dell'inventario
1. I beni demaniali e patrimoniali, mobili e immobili, nonché crediti, debiti e altre attività e passività patrimoniali sono iscritti e descritti in appositi registri costituiti da schede, suddivise per categorie e sottocategorie di beni e rapporti giuridici, contenenti per ogni unità elementare di rilevazione i dati ritenuti necessari alla sua esatta identificazione e descrizione.
2. Saranno indicati in particolare i riferimenti al servizio o centro di costo al cui funzionamento il bene è destinato o al quale il rapporto giuridico è attribuito, in base alle norme sulla responsabilità di gestione nella direzione dei servizi o centri di costo di cui alla legge e al presente regolamento.
3. I registri di cui al comma 1 dovranno contenere ogni elemento utile anche al fine di consentire la pronta rilevazione dei dati relativi all'ammortamento distintamente per servizio, nonché per la rilevazione dei dati per la compilazione del conto del patrimonio.
4. I registri degli inventari, prima dell'uso, dovranno essere sottoposti alla vidimazione da parte del Sindaco.
Art. 66 - Consegna dei beni
1. Della consegna dei beni, sia immobili che mobili, al responsabile del servizio dovrà essere redatto in duplice copia apposito verbale sottoscritto dal consegnatario, dal Responsabile dell'Ufficio Patrimonio e dal Segretario Comunale. I verbali di consegna dovranno essere raccolti e conservati rispettivamente dall'Ufficio Patrimonio e dal consegnatario.
2. Per i beni mobili dovrà essere esposto, in ogni locale, in modo ben visibile, l'elenco descrittivo dei beni ivi conservati.
Art. 67 - Valutazione dei beni
1. Quando il valore dei beni da inventariare non corrisponde alle fatture da liquidare (ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie), il valore da attribuire al bene sarà determinato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale con relazione motivata, da acquisire agli atti dell'Ufficio Patrimonio.
2. Quando, per qualsiasi altra ragione, non sia possibile rilevare il valore dei beni dagli atti di acquisto, il valore sarà attribuito dal Responsabile del servizio.
Art. 68 - Beni mobili non inventariabili
1. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili e i mobili di valore individuale inferiore a L. 300.000 ascrivibili alle seguenti tipologie:
a) mobilio, arredamenti ed addobbi;
b) strumenti ed utensili;
c) attrezzature d'ufficio.
Art. 69 - Gestione dei beni
1. Alla gestione dei beni sono preposti i responsabili dei singoli servizi che assumono, in tale veste, la qualifica di "INCARICATO CONSEGNATARIO DEI BENI".
2. I soggetti di cui al precedente comma hanno la piena responsabilità della conservazione dei beni avuti in consegna e hanno l'obbligo di rendere, annualmente, il conto della gestione.
3. I Responsabili dei servizi possono a loro volta affidare detti beni a persone individuate nell'ambito dell'attività del servizio. Tali persone risponderanno della gestione dei beni nei confronti del proprio incaricato consegnatario.
Art. 70 - Aggiornamento dei registri degli inventari
1. I registri degli inventari, nel corso dell'esercizio dovranno essere costantemente aggiornati sulla scorta dei seguenti elementi:
a) acquisti ed alienazioni, cancellazione di beni mobili per fuori uso, perdita od altro motivo.
b) interventi modificativi rilevabili dalla contabilità finanziaria (ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, ecc.) che incidano direttamente sul valore dei beni;
c) interventi modificativi non rilevabili dalla contabilità finanziaria (ammortamenti, rimanenze, ecc.).
2. Dagli inventari devono, comunque, essere rilevate tutte quelle variazioni, che, direttamente o indirettamente, incidono sul conto del patrimonio così come definito dall'art. 72 del D.LGS. n. 77/1995.
3. Sulle fatture relative all'acquisto di beni soggetti ad inventariazione dovranno essere annotati gli estremi della loro iscrizione nei registri degli inventari. Nessuna liquidazione potrà essere fatta in assenza degli estremi della detta annotazione.
4. Copia di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa per l'acquisto di beni da inventariare dovrà essere trasmessa all'Ufficio Patrimonio per la conservazione.
5. Anche ai fini delle conseguenti responsabilità il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio sorveglia la regolare manutenzione e conservazione del materiale mobiliare affidato ai consegnatari dei beni.
Art. 71 - Riepilogo annuale degli inventari
1. Ai fini della rilevazione dei dati necessari per la predisposizione del bilancio di previsione, entro il 31 agosto di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio dovrà trasmettere, al responsabile dei servizi finanziari, un prospetto dal quale rilevare, distintamente per servizio, le relative quote di ammortamento.
2. Per quanto riguarda il riepilogo annuale si fa riferimento a quanto previsto dal precedente art. 54 comma 1.
Art. 72 - Beni mobili non registrati
1. In fase di prima applicazione i beni mobili di uso pubblico acquistati prima dell’1 gennaio 1992 si considerano interamente ammortizzati.
2. I beni mobili patrimoniali (ad esclusione dei titoli di rendita) vanno regolarmente ammortizzati.
TITOLO VII
L'ORGANO DI REVISIONE
Art. 73 - Composizione
1. L'organo di revisione previsto dall'art. 57 della legge n. 142/1990 è composto di un componente avente le qualifiche di cui al 2° comma dell'art. 100 del D.LGS. n. 77/1995.
2. La nomina è fatta dal Consiglio Comunale.
3. Nella stessa delibera di nomina viene stabilito il compenso spettante al revisore dei conti come determinato dall’art. 107 del D.LGS. n. 77/1995.
4. A cura del segretario comunale il nominativo del revisore del conto è comunicato al Ministero dell'interno entro venti giorni dalla esecutività della delibera di nomina, con le modalità che saranno stabilite con decreto dello stesso Ministero.
Art. 74 - Incompatibilità e ineleggibilità
1. Il professionista nominato Revisore dei conti deve produrre all'atto della accettazione, una dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, dalla quale risulti:
1. il rispetto dei limiti di assunzione di tali incarichi, fissati dal primo comma dell'art. 104 del D.LGS. n. 77/1995;
2. di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per il membro del Consiglio comunale dalla legge 23 aprile 1981 n. 154 e dall'art. 16 della legge 18 gennaio 1992 n. 16 né in quelle indicate nell'art. 102, 2° comma, del D.LGS. n. 77/1995.;
3. di non essere nella condizione di cui all'art. 2382 del codice civile, vale a dire: interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi ai sensi degli artt. 28 e 32 bis del codice penale;
4. di non essere nelle altre condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile e cioè coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Sindaco, Vicesindaco e degli Assessori in carica presso questo Comune né di essere legato, da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita al Comune, alle sue aziende speciali, ai consorzi nei quali il Comune stesso abbia una quota di partecipazione superiore al totale di quelle di tutti gli altri consorziati, a società di capitali con capitale maggioritario del Comune.
2. L'esistenza o il sopravvenire di una delle condizioni ostative indicate nei commi precedenti, comporta la non costituzione del rapporto o la decadenza dall'incarico che viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione al professionista.
3. La cancellazione o la sospensione dal registro di revisori contabili è causa di decadenza dalla carica.
Art. 75 - Divieto di particolari prestazioni professionali
1. Il revisore dei conti non può assumere incarichi anche temporanei o consulenze presso il Comune, presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza del Comune.
Art. 76 - Attività di collaborazione con il Consiglio Comunale
1. L'attività di collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo si esplica mediante:
la fornitura del parere sulla proposta di bilancio preventivo e sulle proposte di variazione, giusto quanto previsto dall'art. 105, comma 1, lett. b) del D.LGS. n. 77/1995;
la fornitura di parere sulle proposte al Consiglio Comunale per l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a consorzi ed a società di capitale;
la relazione, con i contenuti di cui alla lettera d) dell'art. 105 del D.LGS. n. 77/1995, sulla proposta di deliberazione di approvazione dei conti del tesoriere e degli agenti contabili interni nonché dello schema di rendiconto;
il referto indirizzato entro il 30 giugno al Consiglio Comunale sulla redditività effettiva nell'anno in corso dei beni patrimoniali suscettibili di reddito;
il riscontro dell'attuazione del programma annuale dei lavori pubblici secondo le priorità ivi indicate;
il referto immediato all'organo consiliare sulle gravi irregolarità di gestione eventualmente rilevate;
la partecipazione obbligatoria del revisore dei conti alle sessioni consiliari per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, con facoltà di richiedere la parola per intervenire sugli aspetti economico finanziari dei predetti documenti contabili;
la facoltà di partecipazione alle altre sedute del Consiglio Comunale, senza capacità di intervento se non su richiesta del Presidente del Consiglio stesso.
pareri facoltativi sulle politiche del Comune in materia tributaria e tariffaria.
2. Gli ordini del giorno di convocazione del Consiglio sono notificati anche all'organo di revisione.
Art. 77 - Vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della
gestione
1. La vigilanza sulla regolarità contabile della gestione comporta attivitá di riscontro sistematica sulla regolare tenuta della contabilità comunale secondo le norme di legge, dello statuto e di questo regolamento.
2. La vigilanza sulla regolarità finanziaria comporta la costante piena cognizione della situazione finanziaria del Comune, il riscontro del regolare ed efficace perseguimento delle entrate, la verifica della buona gestione del patrimonio.
3. E' consentito di procedere mediante tecniche motivate del campionamento secondo modalità prestabilite dal revisore dei conti in apposito verbale.
Art. 78 - Referto al Consiglio
1. Il Revisore dei conti riferisce immediatamente al Consiglio nel caso riscontri gravi irregolarità di gestione.
2. Costituisce irregolarità di gestione anche l'inosservanza sistematica, da parte degli organi di governo o di gestione del Comune, degli indirizzi consiliari.
3. Il referto, al Consiglio Comunale, del Revisore dei conti nell'esercizio della sua funzione collaborativa nonché nel caso di gravi irregolarità riscontrate, si attiva mediante l'invio al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari, di copia integrale dell'atto di accertamento.
Art. 79 - Valutazioni sulla gestione
1. Ai fini di quanto richiesto dal 6° comma dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990 n. 142, il Revisore dei conti estende le sue verifiche e valutazioni alla efficienza, produttività ed economicità della gestione mediante esame puntuale di determinati settori dell'attività produttiva del Comune, secondo un piano triennale impostato dallo stesso entro tre mesi dal suo insediamento.
Art. 80 - Periodicità dei controlli
1. Presso la sede comunale il Revisore dei conti deve effettuare una seduta almeno ogni tre mesi. In tale seduta deve essere redatto apposito verbale.
Art. 81 - Cause di cessazione dall'incarico
1. Per la cessazione dall'incarico di revisore si applica l'art. 101, 3° comma, del D.LGS. n. 77/1995.
2. In particolare il Revisore cessa dall'incarico per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere le funzioni per un periodo di tempo continuativo non inferiore a sei mesi.
Art. 82 - Revoca del Revisore dei conti
1. Il Revisore dei conti è revocabile soltanto per inadempienza ai propri doveri.
2. In particolare oltre alla mancata presentazione della relazione sul rendiconto di cui all'art. 101.2 del D.LGS. n. 77/1995 costituiscono inadempienze che comportano la revoca:
a) mancata e immotivata partecipazione alle sedute consiliari di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
b) mancata effettuazione di due verifiche di cassa consecutive;
c) l'avere omesso di riferire al Consiglio entro sette giorni da quando il Revisore dei conti è venuto a conoscenza di gravi irregolarità nella gestione del Comune.
Art. 83 - Collaboratori nella funzione
1. Nel caso in cui l'organo di revisione voglia avvalersi della collaborazione di uno o più soggetti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, 4° comma, del D.LGS. n. 77/1995, ne deve fare preventiva comunicazione al Sindaco precisando, per ciascuno dei collaboratori, il possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 100, comma 2, del D.LGS. n. 77/1995 e allegando, sempre per ciascuno dei chiamati, una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti l'assenza degli impedimenti previsti nel precedente art. 74, comma 1, con eccezione di quello indicato al n. 1.
2. Nella nota di comunicazione è descritto l'ambito della collaborazione da affidare ed è esplicitamente dichiarato che il soggetto incaricato opera sotto la responsabilità del Revisore e che i relativi compensi sono a carico dello stesso.
3. Il collaboratore del Revisore dei Conti non può eseguire ispezioni e controlli, né partecipare alle sedute del Consiglio se non in posizione collaborativa con il Revisore dei Conti.
4. I collaboratori sono soggetti al divieto di prestazioni professionali di cui al precedente art. 75 e devono conservare riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza a seguito della loro attività di collaborazione.
