REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNALI.

 

 

 

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

 

art. 1

Oggetto del regolamento

 

            1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali nel territorio del Comune di Castel Focognano secondo le disposizioni contenute nel Capo II  del D. LGS. 15 novembre 1993 n. 507, recante disposizioni per la revisione e l'armonizzazione, tra l'altro, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali con le disposizioni correttive contenute nel successivo D. LGS. 28 dicembre 1993 n. 566.

 

art. 2

Classe del Comune

 

            1. Il Comune di Castel Focognano, avente una popolazione residente al 31 dicembre 1991, penultimo anno precedente all'anno 1993 di emanazione del citato D. LGS., pari a tremilatrecentosessantanove abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali nei limiti stabiliti per i Comuni classificati di Classe V aventi una popolazione fino a diecimila abitanti.

 

art. 3

Oggetto della tassa

 

            1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.

            2. Sono altresì soggette alla tassa le occupazioni soprastanti il suolo pubblico di cui al 1° comma, esclusi i balconi, le verande, le finestre a sbalzo e simili infissi di carattere stabile, nonché l'occupazione sottostante il suolo stesso comprese quelle effettuate con condutture  di impianti di sevizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

            3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituito nei modi e nei termini di legge. In assenza della costituzione di tale servitù, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia la volontaria sua messa a disposizione a favore della collettività da parte del proprietario ovvero quando si sia verificata l'acquisizione di essa servitù pubblica per usucapione. Le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante  o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù di pubblico passaggio non sono soggette ala tassa.

            4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

 

art. 4

Soggetti alla tassa

 

            1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in rapporto alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

 

art. 5

Occupazioni permanenti e temporanee

 

            1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche comunali sono permanenti e temporanee:

            a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, una durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

            b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno.

 

art. 6

Graduazione della tassa

 

            1. La tassa è graduata a seconda dell'area sulla quale insiste l'occupazione e a tal fine  il territorio comunale viene classificato in tre categorie come segue sulla base della delimitazione e della perimetrazione dei centri abitati del Comune disposta, con deliberazione n. 369 del 5 luglio 1993 della Giunta Municipale, in applicazione dell'art. 4 del nuovo codice della strada, approvato con D. LGS. 30 aprile 1992 n. 285, ai fini dell'attuazione della circolazione stradale nel territorio comunale:

            a) 1^ categoria = territorio del centro abitato del capoluogo di Rassina e della frazione di Pieve a Socana;

            b) 2^ categoria = territorio del centro abitato delle frazioni di Castel Focognano, Carda e Salutio e delle località di Calleta, di Casalecchio, San Martino di Calleta e Zenna;

            c) 3^ categoria = territorio delle restanti zone non comprese nelle prime due categorie.

            2. Tale classificazione viene disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la Commissione edilizia, da pubblicare all'albo pretorio per quindici giorni e negli altri luoghi pubblici e maggiormente frequentati del Comune.

 

art. 7

Commisurazione della tassa

 

            1. La tassa si determina in base all’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente decimali; non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o a mezzo metro lineare.

            2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in regime del dieci per cento della loro superficie. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del cinquanta per cento sino a cento metri quadrati, del venticinque per cento per la parte eccedente i cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del dieci per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati.

 

art. 8

Riduzioni tariffarie

 

            1. La tariffa della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche comunali e del sottosuolo e del soprassuolo stradale viene riferita alla prima categoria delle tre nelle quali viene classificato, nel precedente art. 6, il territorio comunale; per le altre due categorie la tariffa base della prima categoria viene ridotta nelle seguenti misure:      

            a) 1^ categoria = riduzione del 10% (dieci per cento);

            b) 2^ categoria = riduzione del 20% (venti per cento);

 

art. 9

Esenzioni dalla tassa

 

            1. Sono esenti dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali:

            a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro Consorzi, dagli Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, dagli Enti pubblici, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

            b) le tabelle indicative delle stazioni e delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

            c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei parcheggi ad esse assegnati;

            d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

            e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;

            f) le occupazioni di aree cimiteriali;

            g) gli accessi carrabili destinati a portatori di handicap;

            h) sono esonerati dall’obbligo del pagamento della tassa coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l’area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.

            2. La tassa non è dovuta quando l’ammontare della stessa è inferiore a L. 10.000 (lire diecimila) e ciò sia per l’occupazione permanente che temporanea.

 

Titolo II

DISCIPLINA E TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

 

art. 10

Tariffa base per l'occupazione permanente

 

            1. la tariffa base per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche comunali viene determinata nella misura minima per metro quadrato e per anno solare prevista nel citato D. LGS. n. 507/1993 e per la Classe V di appartenenza del Comune.

            2. La tariffa di cui sopra al comma 1 viene ridotta al cinquanta per cento per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo e al trenta per cento per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

art. 11

Tariffa per i passi carrabili

 

            1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale e da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

            2. La tariffa per i passi carrabili è quella base a metro quadrato prevista al comma 1 del precedente art. 10 ridotta al cinquanta per cento.

            3. La tassa è commisurata alla superficie occupata determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

            4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa viene determinata con riferimento ad una superficie complessiva pari a nove metri quadrati; l'eventuale superficie eccedente tale limite è calcolata in ragione del dieci per cento.

            5. La tariffa base a metro quadrato prevista al comma 1 del precedente art. 10 viene ridotta al dieci per cento per le occupazioni di suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile beneficiario del passo o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, di affinità o da qualsiasi altro rapporto.

 

art. 12

Tariffa per gli accessi carrabili o pedonali

 

            1. Il Comune, su espressa richiesta del proprietario dell'accesso e tenuto conte delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso. Il divieto di utilizzare tale area da parte della collettività non può essere esteso oltre la superficie di dieci metri quadrati e al proprietario dell'accesso non consente l'esercizio di alcuna opera o di particolari attività.

            2. La tariffa base a metro quadrato prevista al comma 1 del precedente art.  10 viene ridotta del settanta per cento per il divieto della sosta nell'area antistante gli accessi, carrabili o pedonali, di cui sopra al comma 1.

 

art. 13

Affrancazione della tassa sui passi carrabili

 

            1. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente risolta dal proprietario del passo mediante il versamento al Comune, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

            2. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui essa si è verificata e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso durante il quale essa si è verificata.

            3. In ogni caso ove il proprietario del passo carrabile non abbia interesse ad utilizzarlo può ottenerne la sua abolizione con apposita domanda trasmessa al Comune con l'onere dell'effettuazione a sue spese della messa a ripristino dell'assetto stradale.

 

Titolo III

DISCIPLINA E TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA

 

art. 14

Tariffa base per l'occupazione temporanea

 

            1. La tariffa base della tassa per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche comunali viene determinata nella misura minima per metro quadrato e per ogni giorno e frazionabile ad ogni ora di occupazione prevista nel citato D.LGS. n. 507/1993 e per la Classe V di appartenenza del Comune.

            2. La tariffa di cui sopra al comma 1 viene ridotta del venti per cento per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni.

            3. La tariffa di cui sopra al comma 1 viene ridotta al cinquanta per cento per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

            4. La tariffa di cui sopra al comma 1 e al comma 2 viene ridotta al trenta per cento per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa viene determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree stesse.

            5. In ogni caso le misure di tariffa per l’occupazione temporanea di suolo comunale determinate per ore non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell’occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a L. 150 (lire centocinquanta) per metro quadrato e per giorno, ivi comprese le occupazioni poste in essere con installazioni ed attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

 

art. 15

Riduzioni specifiche della tariffa per l'occupazione temporanea

 

            1. Le tariffe di cui al precedente art. 14 vengono ridotte al cinquanta per cento per le occupazioni effettuate da esercenti il commercio su aree pubbliche, da pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono il loro prodotto.

            2. Le tariffe di cui al precedente art. 14 vengono ridotte dell'ottanta per cento per le occupazioni realizzate con la installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive.

            3. Le tariffe di cui al precedente art. 14 vengono ridotte del cinquanta per cento per le occupazioni del suolo necessario allo scavo e alla messa in ripristino dell'assetto superficiario connesse alla realizzazione o alla eliminazione delle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.

            4. Le tariffe di cui sopra al precedente art. 14 vengono ridotte del cinquanta per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

            5. In occasione dello svolgimento di Fiere promozionali di nuova istituzione, e solo relativamente alle prime 2 edizioni, viene stabilita un’applicazione differenziata e forfetaria delle tariffe previste nel presente regolamento e pari a L. 10.000 per gli operatori del settore che si intende promuovere con detta manifestazione e L. 20.000 per gli altri operatori commerciali, escludendo al tempo stesso l’applicazione delle altre riduzioni previste dal presente o dalle altre leggi vigenti in materia.”

 

Titolo IV

DISCIPLINA E TARIFFA PER PARTICOLARI OCCUPAZIONI

 

art. 16

Tariffa in occasione di fiere e festeggiamenti

 

            1. Le tariffe della tassa per le occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti non vengono assoggettate ad alcun aumento.

            2. Vengono invece ridotte dell'ottanta per cento le tariffe per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti con la installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

 

art. 17

Aree destinate a parcheggi

 

            1. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree destinate dal Comune a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta la tariffa sarà specificatamente individuata e determinata con il provvedimento di istituzione del parcheggio.

 

art. 18

Distributori di carburanti

 

            1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti per uso di autotrazione e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale la tariffa base annuale viene determinata nella misura minima prevista dal citato D. LGS. n. 507/1993 e per la Classe V di appartenenza del Comune e progressivamente per le prime tre categorie di località di possibile ubicazione dei distributori stessi corrispondenti, per il caso specifico, la prima al territorio del capoluogo di Rassina, la seconda al territorio della frazione di Pieve a Socana e la terza alla restante parte del territorio comunale.

            2. La tariffa di cui sopra al comma 1 viene applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo della capacità non superiore a tremila litri; se il serbatoio è di una capacità maggiore di tremila litri la tariffa stessa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri in più con una tolleranza ammissibile del cinque per cento sulla misura della capacità.

            3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tariffa di cui sopra al comma 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

 

            4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi la tariffa di cui sopra al comma 1 si applica autonomamente per ciascun serbatoio.

            5. La tassa di cui al presente articolo e nella tariffa come sopra al comma 1 è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

            6. Gli ulteriori spazi ed aree pubbliche comunali eventualmente occupati dai distributori di carburanti con impianti e apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa secondo la tariffa base per le occupazioni permanenti nella misura come determinata al precedente art. 10 fatta peraltro salva la possibilità di determinare maggiori diritti con la stipulazione di una apposita convenzione.

            7. Per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa per la tassa dovuta viene determinata nella misura di cui al comma 2 del precedente art. 11 ridotta del cinquanta per cento.

 

art. 19

Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

 

            1. La tariffa base per l'occupazione permanente del suolo o soprassuolo comunale per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi viene determinata nella misura minima e per anno solare prevista nel citato D. LGS. n. 507/1993 e per la Classe V di appartenenza del Comune e per la graduazione per le tre zone possibili di installazione nel centro abitato del capoluogo di Rassina, nelle zone limitrofe del centro abitato della frazione di Pieve a Socana e nelle restanti parti del territorio comunale.

 

art. 20

Occupazioni con impianti pubblicitari

 

            1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari è in ogni caso dovuta sia la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali sia l'imposta comunale sulla pubblicità.

 

art. 21

Protrazione delle occupazioni

 

            1. Quando le occupazioni, sia permanenti che temporanee, si protraggono, di fatto, per un periodo di tempo superiore a quello originariamente autorizzato o concesso, anche se uguale o superiore all'anno, viene applicata la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee ordinarie aumentata del venti per cento, fatti salvi gli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

 

 

Titolo V

DISCIPLINA E TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI

DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE

CON RETI DI PUBBLICI SERVIZI

 

art. 22

Criteri di determinazione della tassa per le occupazioni

del sottosuolo e del soprassuolo stradale

 

            1. Per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, quali pozzetti, camerette, cabine elettriche, cabine telefoniche ed altri manufatti destinati all'esercizio o alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse la tassa viene determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali e per la parte di esse effettivamente occupata comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

            2. Il Comune ha sempre la facoltà di trasferire ad altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti di cui sopra al comma 1. Quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

 

art. 23

Tariffa per l'occupazione permanente

del sottosuolo e del soprassuolo stradale

 

            1. La tariffa base per l'occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui al comma 1 del precedente art. 22 viene determinata per chilometro lineare o frazione di esso e per anno solare nella misura minima prevista nel citato D. LGS. n. 507/1993 aumentata del sessanta per cento.

 

art. 24

Tariffa per l'occupazione temporanea

del sottosuolo e del soprassuolo stradale

 

            1. Per l'occupazione di cui al precedente art. 23 avente carattere temporaneo la tariffa fino ad un chilometro lineare e per una durata non superiore a trenta giorni viene determinata nella misura minima prevista dal citato D. LGS. n. 507/1993 per la Classe V di appartenenza del Comune aumentata del cento per cento.

            2. La tariffa base di cui sopra al comma 1 viene aumentata del cinquanta per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare.

            3. La tariffa base come di cui sopra al comma 1 per le occupazioni temporali di durata superiore a trenta giorni viene maggiorata del trenta per cento per le occupazioni di durata non superiore a novanta giorni, del cinquanta per cento per le occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni e del cento per cento per le occupazioni di durata superiore ai centottanta giorni,

 

 

art. 25

Tariffa per l'occupazione di suolo

con innesti o allacci a pubblici servizi

 

            1. Per l'occupazione di suolo pubblico realizzata con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tariffa viene determinata nell'importo complessivo fisso e per anno solare prevista dal citato D. LGS. n. 507/1993 e ciò indipendentemente dalla effettiva consistenza dell'occupazione stessa.

            2. La tassa per l'occupazione di cui al comma 1 non si applica con decorrenza dall’1 gennaio 1996 e ciò ai sensi del comma 62° dell’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica per l’anno 1996.

 

Titolo VI

DISCIPLINA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE

 

art. 26

La concessione per l'occupazione a carattere permanente

 

            1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche comunali quando hanno carattere permanente sono subordinate al rilascio di una apposita concessione da parte del Comune su richiesta espressa dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con eventuali planimetrie, l'area, il sottosuolo o il soprassuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata richiesta.

            2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito  positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

            3. Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.

            4. La concessione viene rilasciata:

            a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

            b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;

            c) con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

            5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in prestito del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

  

art. 27

Revoca della concessione per esigenze pubbliche

 

            1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione senza interessi della tassa eventualmente pagata in anticipo per il periodo di mancato godimento dell'area ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.

            2. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature o di impianti non asportabili compete al concessionario una indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

 

art. 28

Revoca della concessione per gravi inadempienze

 

            1. Nel caso di gravi o reiterante inadempienze alle obbligazioni assunte con la concessione, verificatesi anche dopo apposita diffida, la stessa viene revocata in danno del concessionario.

            2. Qualora il concessionario non liberi l'area entro quindici giorni dalla notifica della revoca della concessione, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

 

art. 29

L'autorizzazione per l'occupazione temporanea

 

            1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune previo presentazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.

            2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.

            3. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

 

art. 30

Occupazioni d'urgenza

 

            1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

            2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione con qualunque mezzo dell'avvenuta occupazione all'ufficio tributi ed a presentare nei due giorni successivi la domanda per ottenere la concessione o l'autorizzazione come previsto dai precedenti articoli.

            3. L'ufficio tributi provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.

            4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

  

 

art. 31

Revoca dell'autorizzazione

 

            1. La revoca dell'autorizzazione avviene:

            a) per inadempienze dell'autorizzato agli obblighi assunti o per mancato pagamento della tassa nel termine previsto.

            b) per sopravvenute esigenze pubbliche .

            2. La revoca dell'autorizzazione comporta la restituzione senza interessi della tassa eventualmente pagata in anticipo per il periodo non goduto.

 

Titolo VII

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

 

art. 32

Denuncia e variazione della tassa per l'occupazione permanente

 

            1. Per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche comunali i titolari dell'occupazione devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e da ritirare presso l'ufficio tributi, entro trenta giorni dalla data di rilascio della concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dall'atto di rilascio della stessa.

            2. Negli stessi termini di cui sopra al comma 1 deve essere effettuato il pagamento della somma dovuta a titolo di tassa per l'intero anno di rilascio della concessione.

            3. La denuncia di cui sopra al comma 1 deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo della tassa complessivamente dovuta, gli estremi dell'attestato del versamento della somma dovuta a titolo di tassa che deve essere allegato alla denuncia stessa.

            4. L'obbligo della denuncia nei modi e nei termini di cui sopra al comma 1 non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare della somma dovuta a titolo di tassa.

            5. In mancanza di variazioni nell'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche comunali il pagamento della somma dovuta a titolo di tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno successivo a quello di prima applicazione della tassa.

            6. Per l'occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, ed impianti in genere il pagamento della somma dovuta a titolo di tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno di persistenza e mantenimento dell'occupazione. Per le variazioni in aumento delle occupazioni di cui innanzi verificatesi nel corso dell'anno la denuncia e il pagamento della tassa possono essere effettuate entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi di tali variazioni.

            7. Il pagamento della somma dovuta a titolo di tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, secondo il modello avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

 

 

 

art. 33

Denuncia e variazione della tassa per l'occupazione temporanea

 

            1. Per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche comunali l'obbligo di presentazione della denuncia è assolto con il pagamento della relativa tassa e la compilazione del prescritto modello di versamento di cui al comma 7 del precedente art. 32 da effettuare non oltre il termine previsto per l'occupazione stessa.

            2. Nel caso in cui l'occupazione permanente non sia connessa ad alcun preventivo atto da parte del Comune il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del modello di versamento di cui sopra al comma 1.

            3. Il pagamento della tassa per l'occupazione temporanea in modo non ricorrente in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati il pagamento della tassa può essere fatto anche direttamente all'incaricato del Comune che rilascerà apposita ricevuta.

 

Titolo VIII

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA

 

art. 34

Accertamento delle denuncie e dei versamenti

 

            1. Il Comune controlla le denuncie presentate e i versamenti effettuati in ordine alla assoggettabilità e al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali e sulla base degli elementi desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei tre mesi successivi alla data di presentazione delle denuncie o di effettuazione dei versamenti.

            2. L'eventuale integrazione della somma pagata a titolo di tassa determinata dal Comune a seguito degli accertamenti di cui sopra al comma 1 e accettata dal contribuente deve essere dallo stesso effettuato con le modalità di cui al comma 7 del precedente art. 32 entro sessanta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione.

 

art. 35

Accertamenti in rettifica e d'ufficio

 

            1. Nel caso in cui la denuncia per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali presentata dal contribuente risulti infedele, inesatta o incompleta ovvero nel caso in cui la stessa sia stata omessa il Comune provvede all'accertamento in rettifica o d'ufficio dell'esistenza dell'obbligazione tributaria.

            2. L'avviso di accertamento sia in rettifica che d'ufficio dell'esistenza dell'obbligazione tributaria deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre  del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali è stata o doveva essere presentata.

            3. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni l'avviso di accertamento di cui sopra al comma 2 deve essere notificato, sempre nei modi e nei termini ivi indicati, separatamente per ciascun anno.

 

  

art. 36

Riscossione coattiva della tassa

 

            1. la riscossione coattiva della tassa non assolta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, recante norme sull'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri Enti pubblici, e cioè in unica soluzione e a mezzo ruolo esattoriale.

            2. Il credito tributario di cui innanzi al comma 1 gode del privilegio generale sui beni mobili del contribuente debitore previsto dall'art. 2752 del codice civile e subordinatamente all'analogo privilegio dello Stato per i propri crediti d'imposta.

 

art. 37

Rimborso di somme indebite

 

            1. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso di somme versate non dovute in ordine alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

            2. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro trenta giorni decorrenti dalla data della sua presentazione.

            3. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

 

 

art. 38

Sanzioni per irregolarità della denuncia e del versamento della tassa

 

            1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali viene applicata una soprattassa pari al cento per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

            2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali è dovuta una soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

            3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita ai commi 1 e 2 del precedente art. 32 la soprattassa di cui sopra ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al cinquanta e al dieci per cento .

            4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa conseguenti alle sanzioni di cui sopra ai commi precedenti si applicano gli interessi moratori del sette per cento per ogni semestre compiuto.

 

 art. 39

Funzioni e poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale della tassa

 

            1. Poiché il Comune gestisce direttamente il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa ad essa tassa vengono attribuite al dipendente responsabile dell'ufficio tributi.

            2. Il nominato dipendente con l'attribuzione delle funzioni e dei poteri di cui sopra al comma 1 sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone eventuali rimborsi.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

art. 40

Disposizioni transitorie per l'anno 1994

 

            1. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali per l'anno 1994, con l'esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia ed effettuare il relativo versamento della somma dovuta, previsti dal precedente art. 32 per le occupazioni permanenti e dal precedente art. 33 per le occupazioni temporanee, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

            2. Nel medesimo termine di sessanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore delle tariffe connesse alla tassa di cui al presente regolamento i contribuenti devono effettuare il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe.

            3. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa dovuta per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del dieci per cento con una tassa minima di L. 50.000 (lire cinquantamila).

            4. La riscossione e gli accertamenti in ordine alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali relativi ad annualità precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno effettuate con le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1939 n. 1175, e successive modificazioni,. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi in casi di riscossione coattiva, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità sino all'anno 1994.

            5. Per le occupazioni temporanee effettuate dai pubblici esercizi, dagli esercenti il commercio su aree pubbliche e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni temporanee realizzate con la installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tassa dovuta per l'anno 1994 viene determinata con riferimento alle tariffe applicabili per il precedente anno 1993 aumentata del cinquanta per cento.

 

  

art. 41

Adeguamento delle tariffe

 

            1. Secondo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 56 del citato D. LGS. n. 507/1993 le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali di cui al presente regolamento possono essere adeguate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del consiglio dei Ministri, comunque non prima di due anni dal 1° gennaio 1994, data di entrata in vigore di esso D. LGS., nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto Nazionale di Statistica alla fine del mese precedente alla data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento si assume come riferimento la data di entrata in vigore del citato D. LGS.

 

art. 42

Disposizioni finali

 

            1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel citato D. LGS. 15 novembre 1993 n. 507 nonché alle altre speciali norme vigenti in materia in quanto applicabili.

            2. Sono abrogate le norme contenute in altri regolamenti comunali incompatibili con le norme del presente regolamento.

            3. Il presente regolamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 57 del citato D. LGS. n. 507/1993, verrà trasmesso in copia alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.