REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

 

 

Titolo I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

art. 1 - Consiglieri Comunali

 

            1. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

            2. La durata in carica dei Consiglieri Comunali coincide con quella prevista dalla legge per il Consiglio Comunale, salvo i casi di decadenza o dimissioni volontarie.

            3. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto.

 

 

Art. 2 - Prima seduta del Consiglio - Consigliere Anziano

 

            1. Il Consiglio Comunale viene convocato, per la prima seduta, dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve tenersi entro il termine di dieci dalla convocazione.

            2. La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata:

a)   per la convalida degli eletti;

b)   per la presa d'atto della nomina della Giunta Municipale da parte del Sindaco e per l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

            3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di impedimento, dal Vicesindaco. Qualora il Vicesindaco sia stato scelto fra Assessori esterni al Consiglio, in caso di assenza del Sindaco è presieduto dal Consigliere Anziano.

            4. E' Consigliere Anziano colui che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, a parità di voti sarà il più anziano di età.

            5. Il Consigliere Anziano potrà presiedere i Consiglio Comunale solo in caso di contemporanea assenza, per impedimento, del Sindaco e del Vicesindaco, quando questo è anche Consigliere Comunale.

            6. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale è notificato agli eletti almeno quattro giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

 

  

Art. 3 - Composizione dei Gruppi Consiliari

 

            1. I Gruppi Consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

            2. I Consiglieri, che intendono aderire ad un diverso Gruppo, devono darne immediata comunicazione alla Segreteria del Comune o al Sindaco in occasione della prima seduta consiliare.

 

 

Art. 4 - Costituzione dei Gruppi Consiliari

 

1. In occasione della prima seduta, dopo gli adempimenti di legge e senza adozione di formale atto, i Consiglieri Comunali di ciascuna lista comunicano al Sindaco la costituzione dei Gruppi Consiliari con l'indicazione del relativo Capigruppo.

2. I Consiglieri che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma debbono far pervenire, alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso Gruppo.

            3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro i cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.

            4. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo; la comunicazione dovrà essere presentata alla Segreteria del Comune.

            5. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.

 

 

Art. 5 - Conferenza dei Capigruppo Consiliari

 

            1. La Conferenza dei Capigruppo, costituiti ai sensi degli articoli precedenti, è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta Municipale, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio Comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga opportuno sottoporre alla Conferenza dei Capigruppo.

 

 

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

 

 

Art. 6 - Sede delle riunioni

 

            1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta.

            2. Si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo Municipale; può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazione della Giunta, su proposta del Sindaco che deve informarne i Consiglieri con l'avviso di convocazione.

  

 

Art. 7 - Sessioni

 

            1. Il Consiglio Comunale si riunisce di pieno diritto in sessione ordinaria in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

            2. Può essere riunito in via straordinaria, ferma restando sempre la esclusiva competenza del Sindaco, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. In questa ultima ipotesi il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

            3. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

            4. Può infine, con le modalità di cui al 2° comma dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990 n. 142, recante norme sull’ordinamento delle autonomie locali, essere riunito dall'Organo regionale di controllo quando sia infruttuosamente trascorso il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

            5. Per le riunioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo il Sindaco deve partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

 

 

Art. 8 - Convocazione dei Consiglieri

 

            1. La convocazione dei Consiglieri è disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale, che deve rilasciare apposita relata di notificazione.

            2. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuare la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari; il messo comunale rilascerà apposita dichiarazione comprovante l'evento.

            3. Può essere spedito a mezzo raccomandata ai Consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune o non ne abbiano fatta formale comunicazione al Segretario Comunale.

            4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno quattro giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno quattro giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

            5. Nei casi d'urgenza l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno ventiquattro ore prima; in tal caso l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti alla seduta.

            6. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza. Appositi manifesti saranno affissi, a cura della Segreteria Comunale, nei luoghi pubblici per informare la popolazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta.

            7. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se almeno il secondo giorno feriale prima della riunione, non sia stata depositata all'apertura degli uffici nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

            8. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata la data della seconda convocazione del proseguo della seduta in altra data.

 

  

Art. 9 - Seduta di prima convocazione

 

            1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

            2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse. In tal caso il Consigliere deve allontanarsi dall'aula e non può prendere parte alla discussione dell'argomento.

            3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

            4. I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

 

 

Art. 10 - Seduta di seconda convocazione

 

            1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

            2. L'avviso per la seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 8.

            3. Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

            4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio; di essi é dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti nei termini e nei modi di cui al precedente art. 8.

 

 

Art. 11 - Ordine del giorno

 

            1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e a un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 7.

            2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

            3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

            4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un Gruppo Consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

  

Art. 12 - Sedute - Adempimenti preliminari

 

            1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

            2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

            3. Nel caso non vengano fatte osservazioni i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione; Occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano.

            4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

 

 

Art. 13 - Pubblicità e segretezza delle sedute

 

            1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.

            2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

 

 

Art. 14 - Ordine durante le sedute

 

            1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

            2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni se non per ordine del Sindaco.

 

 

Art. 15 - Sanzioni disciplinari

 

            1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

            2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

            3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione e per alzata di mano. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.

            4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

 

 

Art. 16 - Tumulto in aula

 

            1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

            2. In tal caso il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

 

 

Art. 17 - Comportamento del pubblico

 

            1. Il pubblico, che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

            2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

 

 

Art. 18 - Prenotazione per la discussione

 

            1. I Consiglieri possono chiedere di parlare sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, chiedendo la parola e per non più di una volta salvo la dichiarazione di voto.

2. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno debbono previamente infornarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non per più di dieci minuti.

            3. Dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente, l'ordine del giorno prevederà uno spazio di tempo della seduta in cui i Consiglieri potranno, oltre a quanto stabilito nel comma precedente, presentare ordini del giorno anche su oggetti o argomenti di carattere nazionale o internazionale, presentare comunicazioni scritte o verbali al Sindaco su argomenti, fatti e circostanze interessanti la vita politica ed amministrativa del Comune, nonché mozioni ed interrogazioni ed interpellanze con le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento (in ogni caso tale spazio di tempo non può superare complessivamente i trenta minuti). Il tempo per la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni verrà fissato nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale alternativamente una volta in apertura e una volta in chiusura delle sedute del comitato.

 

 

Art. 19 - Durata degli interventi

 

            1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, preferibilmente in piedi e rivolto al Sindaco.

            2. La durata degli interventi in Consiglio, su ogni singola proposta di deliberazione, non può eccedere:

a)   i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui al 2° comma l'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, recante norme sull’ordinamento delle autonomie locali;

b)   i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazioni sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;

 

 

c)   i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame del Consiglio;

d)   i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

            3. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

            4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi, può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.

            5. Se l'intervento del Consigliere avviene mediante la lettura di un documento l'intervento stesso non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

            6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

 

 

Art. 20 - Questioni pregiudiziali e sospensive

 

            1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta o la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

            2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

            3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio le respinga a maggioranza.

            4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contrario.

            5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per Gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

            6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

            7. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contrario ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

            8. Ove il Consiglio venga, dal Sindaco, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

 

 

Art. 21 - Fatto personale

 

            1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

            2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Se il fatto sussiste decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.

            3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

 

 

Art. 22 - Udienze conoscitive

 

            1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.

            2. Nelle sedute dedicate a tali udienze il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli Amministratori di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, il Difensore Civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

            3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno sei giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

            4. Durante l'udienza del Segretario Comunale le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

 

 

Art. 23 - Partecipazione alle sedute degli Assessori esterni

 

            1. Gli Assessori nominati dal Sindaco e non facenti parte del Consiglio possono partecipare alle sedute consiliari senza comunque avere diritto al voto e senza che la loro presenza influisca sul computo delle presenze ai fini della validità della seduta stessa.

            2. Su invito del Sindaco gli Assessori esterni possono illustrare l'argomento che rientra nei compiti affidati con la delega rilasciata dal Sindaco all'atto della nomina. Possono, altresì, fare comunicazioni al Consiglio sull'attività amministrativa generale del Comune, proporre ordini del giorno, nonché intervenire sul dibattito sia politico amministrativo del Comune, sia su quello eventuale di carattere generale nazionale ed internazionale.

            3. L'Assessore ha diritto di replica sulle discussioni inerenti l'argomento da lui illustrato anche in aggiunta all'eventuale replica del Sindaco.

 

 

Art. 24 - Partecipazione alle sedute dei funzionari del Comune

 

            1. Su invito del Sindaco e previa comunicazione ai Consiglieri prima della discussione dell'argomento possono partecipare alle sedute consiliari, in qualità di relatori, i funzionari o i responsabili degli uffici e servizi.

            2. L'intervento del personale del Comune tenderà ad una migliore illustrazione degli aspetti tecnico amministrativi delle proposte di deliberazione. Dopo l'illustrazione il funzionario non potrà procedere a repliche e dovrà limitarsi a rispondere ad eventuali domande o richieste di chiarimenti presentate dai Consiglieri.

            3. La relazione del funzionario si limiterà ad una illustrazione tecnica dell'argomento, senza esternare pareri e giudizi personali ne tantomeno esprimere valutazioni politiche.

 

 

Art. 25 - Dichiarazione di voto

 

            1. A conclusione della discussione ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni Gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio Gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

            2. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

 

 

Art. 26 - Verifica del numero legale

 

            1. In qualsiasi momento nel corso della seduta si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.

            2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

 

 

Art. 27 - Votazione

 

            1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

            2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutino segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

            3. In caso di votazione segreta le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei presenti. Il Consigliere che intende astenersi dalla votazione segreta deve allontanarsi dall'aula.

            4. Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, scelti all'inizio di ogni seduta consiliare prima della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, ne riconosce e proclama l'esito.

            5. Nessuna proposta è ritenuta approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione di quegli atti in cui per legge opera il voto limitato.

            6. Per l'approvazione dei Regolamenti ed i relativi provvedimenti di modifica è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

 

 

Art. 28 - Irregolarità nella votazione

 

            1. Quando si verificano irregolarità nella votazione il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta ammettendovi però soltanto i Consiglieri che hanno preso parte a quella annullata.

 

 

Art. 29 - Verbalizzazione delle riunioni

 

            1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

            2. Essi vanno comunicati al Consiglio nei modi previsti al secondo comma dell'art. 12 e sono firmati dal Sindaco presidente e dal Segretario verbalizzante.

 

 

Art. 30 - Diritti dei Consiglieri

 

            1. Ogni Consigliere  ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

            2. Il Consigliere ha diritto, altresì, che nel verbale vengano inserite dettagliatamente i propri interventi, ma in questo caso dovrà presentare al Segretario apposito documento scritto riportante, fedelmente, il testo del proprio intervento.

Art. 31 - Revoca e modifica di deliberazioni

 

            1. Le deliberazioni del Consiglio che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive si hanno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

            2. L'ordine del giorno della seduta dovrà riportare l'oggetto della proposta di modificazione con inserita l'indicazione della deliberazione da modificare o revocare.

 

 

Art. 32 - Segretario - Incompatibilità

 

            1. Il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi dei suoi parenti od affini entro il quarto grado.

            2. In tale caso il Consiglio sceglie uno dei suoi membri al quale affida le funzioni di segretario verbalizzante.

 

 

Titolo III

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

 

 

Art. 33 - Diritto all'informazione dei Consiglieri

 

            1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli Enti e delle Aziende dallo stesso dipendenti fuori dell'orario di ricevimento del pubblico e previo accordo con il responsabile del servizio interessato o comunque secondo le modalità stabilite nel successivo comma 4.

            2. Ai sensi del 5° comma dell'art. 31 della legge 8 giugno 1990 n. 142, recante norme sull’ordinamento delle autonomie locali, i Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro Aziende ed Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

            3. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, di documenti da essi formati o comunque rientranti nella loro disponibilità, nonché informazioni in loro possesso. L'Amministrazione Comunale individua con apposito regolamento le categorie di documenti di cui sopra, sottratti all'accesso per le esigenze di cui al 2° comma dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

            4. Il Sindaco, allo scopo di assicurare il normale andamento degli uffici può, con proprio provvedimento e sentiti i Capigruppo consiliari ed il Segretario, stabilire le modalità di accesso dei Consiglieri agli uffici comunali. Gli uffici devono comunque dare risposta e rimettere copia di atti e documenti entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta dei Consiglieri Comunali.

            5. Le copie degli atti e dei documenti non possono essere utilizzati per fini estranei allo svolgimento del mandato amministrativo e consegnati a terzi.

            6. Sugli atti e documenti rilasciati in copia deve essere apposto apposita dicitura "rilasciato a richiesta del Consigliere Comunale... il quale non può farlo utilizzare a terzi" seguita dalla data e dalla firma del funzionario addetto al rilascio.

 

            7. Hanno infine diritto di prendere visione, in qualità di Capigruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale nelle materie di cui al 2° comma lettere a) , b) e c) dell'art. 45 della citata legge n. 142/1990, delle quali il Segretario Comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al 3° comma del citato art. 45.

            8. Per favorire la informazione riguardante le deliberazioni di cui al precedente comma, il Segretario Comunale provvederà a trasmettere, unitamente alla comunicazione di cui sopra, la copia della deliberazione interessata.

 

 

Art. 34 - Interrogazioni

 

            1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specificato fatto.

            2. Esse sono presentate preferibilmente per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta; vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.

            3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi trenta giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.

            4. Ove non venga chiesta la risposta scritta il Sindaco svolge l'interrogazione nella seduta consiliare successiva a quella in cui è stata presentata.

 

 

Art. 35 - Svolgimento delle interrogazioni

 

            1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore nel corso della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.

            2. La replica non può avere durata superiore a dieci minuti.

            3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

            4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

 

 

Art. 36 - Interpellanze

 

            1. L'interpellanza è presentata per iscritto al Sindaco e consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.

            2. Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.

            3. Il Sindaco nel caso non sia in grado di dare risposta immediata sufficientemente documentata svolge l'interrogazione nella seduta consiliare successiva a quella in cui è stata presentata.

 

 

Art. 37 - Svolgimento delle interpellanze

 

            1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla nel corso della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.

            2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per  un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

            3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

            4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.

 

 

Art. 38 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

 

            1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente nel corso della seduta allo scopo fissata dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

 

 

Art. 39 - Mozioni

 

            1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri, rivolto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

            2. La mozione è presentata al Sindaco che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

 

 

Art. 40 - Svolgimento delle mozioni

 

            1. Le mozioni sono svolte di norma nel corso della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

            2. Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.

            3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a cinque minuti, un Consigliere per ogni Gruppo ed un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

            4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

 

 

Art. 41 - Emendamenti alle mozioni

 

            1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articoli e votati per appello nominale. Gli emendamenti vanno votati prima del voto complessivo sulla mozione.

 

 

Art. 42 - Votazione delle mozioni

 

            1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

            2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.

 

 

Titolo IV

PROCEDURE PARTICOLARI

 

 

Art. 43 - Proposta di mozione di sfiducia

 

            1. Il Sindaco e la Giunta Municipale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

            2. La mozione di sfiducia viene presentata al Sindaco e deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

            3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

 

 

Art. 44 - Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

 

            1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica:

a)   per il verificarsi di uno degli impedimenti di incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;

b)   per mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.

            2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio e può essere promossa d'ufficio, dal Prefetto o su istanza di qualsiasi elettore per i motivi di cui innanzi.

            3. La proposta va discussa in sede pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

 

 

Art. 45 - Dimissioni, sospensione e surrogazione dei Consiglieri

 

            1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere stesso al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

            2. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

 

            3. Nel caso di sospensione di un Consigliere ai sensi dell'art. 5 comma 4 bis delle legge 19 marzo 1990 n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma precedente.

 

 

Titolo V

COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

 

 

Art. 46 - Commissioni di inchiesta

 

            1. Il Consiglio, ai sensi degli art. 14 e 15 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali o di inchiesta determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun Gruppo Consiliare.

            2. Alle Commissioni non è opponibile il segreto d'ufficio.

 

 

Art. 47 - Sedute delle commissioni

 

            1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.

            2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

            3. La sede delle riunioni delle Commissioni è stabilita presso la sala consiliare, salvo che il Sindaco, per motivi di disponibilità, comunichi al Presidente una diversa sede.

 

 

Art. 48 - Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione

 

            1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art.- 16 dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.

            2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

            3. Viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e, dopo il favorevole esame da parte dell'Organo di controllo tutorio, ripubblicato per ulteriori quindici giorni.

            4. Entra in vigore il sedicesimo giorno successivo a quello della seconda pubblicazione.

            5. Il presente regolamento viene depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.

            6. Della entrata in vigore del presente Regolamento è data notizia alla Comunità amministrativa mediante pubblici manifesti ed inserti nella stampa locale.