REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

 

 

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e nell'art. 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142, recante norme sull'ordinamento delle autonomie locali, stabilisce norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Con riguardo al diritto di accesso ai documenti amministrativi il presente regolamento ne disciplina le modalità di esercizio e i casi di esclusione dello stesso e l'organizzazione degli uffici per la sua attuazione.

3. Il presente regolamento tende altresì a favorire l'esercizio del diritto di informazione dei cittadini.

Art. 2 - Principi generali

1. Il Comune non può aggravare il procedimento amministrativo se non per motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

2. Ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio il Comune ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Art. 3 - Obbligo della motivazione

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato.

2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Art. 4 - Eccezione dall'obbligo della motivazione

1. La motivazione non è obbligatoriamente richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

Comune di Castel Focognano - 1 (97C76) - Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 5 - Comunicazione del provvedimento

1. Al destinatario deve essere data notizia del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo.

2. Se le ragioni del provvedimento risultano da altro atto dell'Amministrazione richiamato nello stesso insieme alla comunicazione di quest'ultimo deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui esso si richiama.

3. In ogni atto comunicato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Titolo II IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I Responsabilità' del procedimento

Art. 6 - Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione o della promozione del provvedimento finale viene individuato attraverso le aree, i servizi e gli uffici sulla base della suddivisione disposta dal regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 7 - Responsabile del procedimento

1. Con l'individuazione del responsabile del servizio viene automaticamente assegnata la responsabilità per l'istruttoria e per i conseguenti adempimenti di ogni singolo procedimento amministrativo attribuito al servizio.

2. Se in un procedimento amministrativo sono interessati più uffici o servizi della stessa area il responsabile dell'adozione o della preparazione del provvedimento finale è la figura apicale di area.

3. Se in un procedimento amministrativo sono interessati più uffici o servizi di aree diverse ciascun ufficio o servizio è responsabile per gli atti di propria competenza e per il tempo assegnato per lo svolgimento dei conseguenti adempimenti.

4. Ove esistano dubbi relativamente all'attribuzione della competenza di un procedimento amministrativo la questione verrà risolta dai responsabili del servizio e la decisione definitiva circa l'attribuzione sarà demandata ai responsabili di area.

5. I servizi alla diretta dipendenza del Sindaco predispongono gli atti del provvedimento a valenza esterna che deve essere adottato dallo stesso.

Comune di Castel Focognano - 2 (97C76) - Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 8 - Compiti del responsabile del procedimento.

1. Il responsabile del procedimento amministrativo: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'adozione del provvedimento; b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria; in particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni di documenti; c) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; d) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale ovvero trasmette gli atti all'ufficio competente per l'adozione.

Capo II Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 9 - Inizio dell'attività procedimentale

1. Qualora non sussistano specifiche ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento amministrativo il responsabile dello stesso comunica l'avvio del procedimento: a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti; b) ai soggetti che per specifiche disposizioni di legge debbono intervenire nel procedimento; c) ai soggetti individuati o facilmente individuabili nel corso della attività istruttoria ai quali si ritiene che il provvedimento finale possa arrecare pregiudizio.

2. Il responsabile del procedimento amministrativo ha facoltà, previa motivazione da inserire agli atti, di dare inizio alla istruttoria e, se del caso, di promuovere provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1, qualora lo richiedano particolari ragioni di urgenza per la salvaguardia del pubblico interesse.

Art. 10 - Comunicazione dell'avvio del procedimento.

1. Il responsabile del procedimento amministrativo comunica ai soggetti interessati di cui all'art. 9 l'avvio del procedimento stesso indicando nella comunicazione: a) il servizio competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e il dipendente responsabile del procedimento; d) l'ufficio ove si può prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero o l'incertezza dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa la stessa sarà resa nota mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

3. L'omissione di alcune delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Comune di Castel Focognano - 3 (97C76) - Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 11 - Facoltà di intervento nel procedimento

1. Ogni soggetto portatore di interessi pubblici o di interessi privati, nonché i rappresentanti di Associazioni e di Comitati portatori di interessi diffusi ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento hanno facoltà di intervenire nel singolo procedimento amministrativo mediante apposita istanza motivata in ordine al pregiudizio stesso.

Art. 12 - Modalità di intervento nel procedimento

1. I soggetti di cui all'art. 9 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 11 hanno diritto di: a) prendere visione degli atti del procedimento ad eccezione di quelli per i quali l'accesso è escluso e degli atti che contengono apprezzamenti sulla qualità delle persone fisiche; b) presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 13 - Accordi con gli interessati

1. Le osservazioni e le proposte presentate a norma dell'art. 12, ove non siano di pregiudizio ai diritti dei terzi e in ogni caso sussista il pubblico interesse, possono essere accolte e formare oggetto di accordi con gli interessati.

2. Gli accordi, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, possono sostituire, integralmente o parzialmente, soltanto l'eventuale contenuto discrezionale dei provvedimenti.

3. Gli accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, mediante atto scritto salvo che la legge disponga altrimenti; ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

4. Per l'Amministrazione Comunale gli accordi sono sottoscritti dal responsabile di area competente per materia e sono approvati dall'organo competente nelle forme previste per il provvedimento finale e soggiacciono ai controlli previsti per quest'ultimo.

5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione Comunale ha facoltà di recedere immediatamente dagli accordi.

6. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 14 - Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I procedimenti amministrativi di competenza dei singoli uffici e servizi comunali vengono individuati dalla Giunta Municipale con una apposita deliberazione da adottare, sempre che non siano intervenute variazioni, almeno una volta all'anno entro il mese di dicembre.

2. Con la deliberazione prevista dal comma 1 la Giunta Municipale stabilisce i termini entro i quali debbono concludersi i procedimenti amministrativi di competenza dei singoli uffici e servizi comunali.

3. Per i procedimenti amministrativi non individuati dalla Giunta Municipale con la deliberazione di cui al comma 1 il termine per la loro conclusione è di trenta giorni se non sia diversamente stabilito dalla legge o da altro regolamento o procedimento speciale.

Comune di Castel Focognano - 4 (97C76) - Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 15 - Impossibilità di rispetto del termine

1. Qualora particolari evenienze o esigenze istruttorie rendano impossibile il rispetto del termine stabilito per il provvedimento finale del procedimento amministrativo dovrà essere data all'interessato motivata comunicazione indicando il nuovo termine entro il quale esso sarà adottato.

2. In tal caso la durata complessiva del procedimento non potrà comunque essere superiore al triplo di quella fissata originariamente.

Art. 16 - Casi di non applicazione della partecipazione al procedimento

1. Le disposizioni contenute nel presente capo relative alla partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano nei confronti dell'attività del Comune diretta alla emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione, di atti di programmazione e di atti in materia tributaria per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

TITOLO III - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Capo I Norme generali

Art. 17 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo trovano applicazione, in quanto compatibili, anche nei confronti delle Amministrazioni controllate o vigilate dal Comune, quando non si siano date un proprio regolamento, nonché dei Concessionari di pubblici servizi.

2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato nei confronti del Comune da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti secondo le modalità stabilite dal presente regolamento con riferimento agli atti del procedimento amministrativo e durante il corso della sua formazione.

3. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi s'intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti per i quali sia consentito l'accesso secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Capo II Modalità per l'accesso

Art. 18 - Pubblicazione degli atti

1. La pubblicità degli atti ai fini del diritto di accesso ai documenti amministrativi si intende realizzata mediante la loro pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi salvo i casi in cui per legge o per regolamento sia prevista una diversa disciplina.

Comune di Castel Focognano - 5 (97C76) - Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 19 - Accesso informale

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita in via informale mediante semplice richiesta, anche verbale, all'ufficio comunale competente a formare l'atto conclusivo del procedimento amministrativo o a detenerlo stabilmente oppure all'ufficio relazioni con il pubblico.

2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare il proprio interesse, far constare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.

3. La richiesta, esaminata senza formalità, è accolta mediante l'indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione del documento, l'estrazione di copie ovvero mediante altra modalità idonea.

Art. 20 - Procedimento di accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento della richiesta in via informale ovvero, in base alle informazioni e alle documentazioni fornite, sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse o sull'accessibilità del documento lo stesso viene invitato a presentare istanza formale.

2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale e può chiederne il rilascio di ricevuta.

3. La richiesta di accesso formale potrà anche essere fatta a mezzo di modulo fornito gratuitamente dall'Amministrazione Comunale contenente gli elementi indicati al precedente art. 19.

Art. 21 - Esame dei documenti e rilascio di copie

1. L'esame dei documenti è gratuito.

2. Per il rilascio delle copie dei documenti troverà applicazione la speciale tariffa che la Giunta Municipale approverà tenendo conto dei seguenti elementi di principio e fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo: a) rimborso costi di riproduzione: per ogni foglio di dimensioni pari o inferiore ad una pagina del foglio di carta legale; per ogni foglio di dimensione superiore; b) diritti di ricerca per ogni documento: dell'anno corrente; dell'ultimo decennio; oltre il decennio; c) diritti di visura.

3. I diritti di cui al comma 2 saranno riscossi dall'ufficio economato.

Comune di Castel Focognano - 6 (97C76) - Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 22 - Presentazione della richiesta formale

1. La richiesta formale per la presa visione ed il rilascio delle copie dei documenti dovrà essere presentata all'ufficio protocollo il cui responsabile, subito dopo averla protocollata, la trasmetterà per l'ulteriore corso al competente responsabile del servizio.

2. La domanda si intende limitata al documento richiesto e ai suoi eventuali allegati e potrà essere fatta un'unica domanda per documenti riconducibili allo stesso procedimento e, contestualmente, dovrà essere costituito il fondo spese previsto dall'art. 21.

3. La richiesta formale presentata erroneamente viene immediatamente restituita all'interessato.

4. L'ufficio relazioni con il pubblico, quando operante, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.

Art. 23 - Termine per la conclusione del procedimento di accesso

1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio protocollo.

2. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'ufficio, entro dieci giorni, è tenuto a darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione; il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Art. 24 - Responsabile del procedimento di accesso

1. Responsabile del procedimento di accesso è il responsabile dell'unità organizzativa o, su sua designazione, altro dipendente addetto competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente; nel caso di atti riguardanti più procedimenti responsabile del procedimento è il responsabile dell'area, o il dipendente da lui delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo ovvero a detenerlo stabilmente.

Art. 25 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio presso il quale rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di speciali regolamenti.

3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

4. Salva comunque l'applicazione delle norme penali è vietato asportare i documenti dal luogo ove sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

5. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente interessato che potrà prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

Comune di Castel Focognano - 7 (97C76) - Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 26 - Divieto di presa visione dei provvedimenti originali

1. Al fine di assicurare la diligente conservazione degli atti è fatto divieto, in linea di massima, di consentire la visione degli originali.

2. Solo in casi eccezionali, sotto la diretta responsabilità del responsabile dell'area ed in costante presenza di persona di sua fiducia, potrà essere consentita la visione degli atti originali.

Art. 27 - Responsabilità nella visione dei documenti

1. Chiunque danneggi, distrugga, perda o sottragga un documento affidatogli per la visione risponde dei danni eventualmente arrecati al Comune oltre a rendersi passibile di denuncia penale ove il fatto costituisca reato.

Capo III Misure organizzative

Art. 28 - Raccolta dei documenti per la visione da parte dei cittadini.

1. L'ufficio relazioni con il pubblico, quando costituito, curerà la formazione di distinte raccolte, parallele a quelle degli originali, dei seguenti documenti: a) i regolamenti comunali nel testo in vigore; b) gli strumenti urbanistici vigenti; c) le tariffe delle imposte e tasse comunali; d) le tariffe per le concessioni di beni e servizi comunali; e) le tariffe per la fruizione dei servizi pubblici locali a domanda individuale; f) le deliberazioni del Consiglio Comunale; g) le deliberazioni della Giunta Municipale; h) le ordinanze del Sindaco; i) le determinazioni dei responsabili dei servizi.

2. Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze sono conservate presso gli uffici comunali che provvedono al loro rilascio.

Art. 29 - Formazione della raccolta dei documenti

1. La raccolta dei documenti di cui al precedente art. 28 sarà formata dai documenti di cui alle lettere a), b) e c) e dagli altri documenti elencati nelle lettere successive posti in essere dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

2. A tal fine i responsabili del procedimento amministrativo dei documenti di cui al precedente art. 28 depositeranno copia degli stessi all'ufficio relazioni con il pubblico.

3. Tali documenti, appena depositati e sistemati nelle corrispondenti raccolte, sono a disposizione degli interessati ai sensi del presente regolamento.

Comune di Castel Focognano - 8 (97C76) - Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 30 - Visione dei documenti

1. La visione dei documenti di cui al precedente art. 29 sarà fatta direttamente dagli interessati senza alcuna formalità.

2. Per la visione dei documenti eventualmente non compresi nella raccolta gli interessati dovranno farne richiesta e sarà cura dell'ufficio evaderla con ogni possibile sollecitudine.

3. L'accesso agli atti relativi alle concessioni edilizie viene assicurato mediante la loro pubblicazione all'albo pretorio del Comune oppure con richiesta in visione all'ufficio tecnico comunale nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 31 - Rilascio degli estratti in luogo delle copie

1. E' data facoltà agli interessati di richiedere, in luogo delle copie integrali, gli estratti dei documenti.

2. Tuttavia, tenuto conto che, di norma, vengono rilasciate fotocopie, gli estratti dovranno in ogni caso essere relativi a pagine intere del documento e dovrà essere fatto cenno delle pagine omesse.

Capo IV Disciplina dei casi d'esclusione

Art. 32 - Documenti amministrativi sottratti all'accesso

1. Sono sottratti all'accesso i documenti amministrativi previsti per legge nell'interesse dello Stato quando dalla loro divulgazione: a) possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali; b) possa essere arrecato pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) possa essere arrecato pregiudizio alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità, alla identità delle forme di informazione e sicurezza dei beni e delle persone coinvolte nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini.

2. Sono altresì sottratti all'accesso o rientranti nell'istituto del differimento dell'accesso di cui al successivo art. 33: a) gli atti relativi allo svolgimento dei concorsi fino a quando non sarà approvata la graduatoria finale; b) gli atti relativi all'istruttoria di gare di appalto fino a quando non sarà dato corso all'aggiudicazione; c) i fascicoli personali dei dipendenti per la sola parte relativa alla loro sfera strettamente personale. d) gli atti e i documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture, la protezione e la custodia di armi e munizioni; e) la documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali a rischio limitatamente alle parti la cui conoscenza può agevolare la commissione di atti di sabotaggio;

Comune di Castel Focognano - 9 (97C76) - Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi f) gli atti, i documenti e le note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata alla adozione dei provvedimenti di rimozione degli Amministratori del Comune e di scioglimento del Consiglio Comunale; il divieto di accesso a tali documenti opera nei limiti in cui esso è necessario per assicurare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché alle attività di polizia giudiziaria ed alla conduzione delle indagini; g) gli accertamenti medico legali e la relativa documentazione; h) i documenti e gli atti relativi alla salute e alle condizioni socio economiche delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle stesse; i) la documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dei dipendenti comunali; j) la documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari; k) la documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali; l) la documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio; m) la documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, alla attività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi e imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa; deve, comunque, essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici; n) i rapporti alla Procura generale e alle Procure regionali della Corte dei conti e le loro richieste o relazioni ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali; o) gli atti di promuovimento e i provvedimenti di azione di responsabilità di fronte alla Procura generale ed alle Procure regionali della Corte dei conti nonché alle competenti autorità giudiziarie; p) gli atti preparatori dei provvedimenti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Art. 33 - Non accoglimento della richiesta e differimento

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla norma che li disciplina e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta.

2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al precedente art. 32, o per salvaguardare esigenze di riservatezza, eventualmente anche dell'Amministrazione Comunale, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. L'atto motivato che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono di esclusiva competenza del responsabile del procedimento.

Comune di Castel Focognano - 10 (97C76) - Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 34 - Silenzio rifiuto

1. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta essa si intende rifiutata ed il richiedente può effettuare, entro i trenta giorni successivi, ricorso contro il silenzio rifiuto al Tribunale Amministrativo Regionale nei casi previsti per legge.

2. Ricevuta la notifica del ricorso contro il silenzio rifiuto il responsabile del procedimento informa il responsabile d'area che provvederà ad accertare i motivi del rifiuto ed a proporre i provvedimenti di competenza.

3. Qualora sia accertato che non sussistano motivi di esclusione o differimento dell'accesso il responsabile d'area dispone, indipendentemente dal ricorso pendente, l'immediata ammissione all'accesso, dandone avviso all'interessato o trasmettendogli la documentazione richiesta; copia del provvedimento adottato viene immediatamente depositata nelle forme prescritte per legge presso il Tribunale Amministrativo Regionale.

4. Nel caso che dagli accertamenti effettuati risulti che secondo le norme di legge e del presente regolamento non è consentito l'accesso ai documenti richiesti il responsabile d'area riferisce al Sindaco ed alla Giunta Municipale per la costituzione a difesa del Comune nel giudizio promosso dall'interessato.

5. Il responsabile d'area informa il Sindaco in merito alle cause che hanno determinato la situazione verificatasi e sulle eventuali responsabilità accertate.

Capo V Il diritto di accesso verso Concessionari di pubblici servizi, Aziende speciali, Istituzioni

Art. 35 - Il diritto di accesso verso i Concessionari di pubblici servizi

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, comprese la visione, le informazioni ed il rilascio di copia è esercitato da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto nei confronti dei Concessionari di pubblici servizi comunali.

2. Costituiscono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi e le informazioni dagli stessi desumibili relative al servizio che il Concessionario gestisce per conto del Comune ed in particolare: a) le norme che regolano l'affidamento e l'esercizio del servizio; b) le tariffe di allacciamento e di erogazione del servizio e delle prestazioni accessorie; c) i procedimenti amministrativi relativi all'ammissione del cittadino alla fruizione del servizio in concessione con i connessi preventivi di opere, lavori e tempi di esecuzione; d) ogni altro documento amministrativo relativo all'esecuzione del servizio.

3. Nelle convenzioni di concessione del servizio, stipulate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale provvede ad inserire fra gli obblighi del Concessionario quelli previsti dal presente articolo.

Art. 36 - Il diritto di accesso verso le Aziende speciali comunali

1. Nel caso in cui vengano costituite Aziende speciali comunali i propri Consigli di Amministrazione adottano un'apposita deliberazione per regolamentare l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dal presente regolamento; tale deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

Comune di Castel Focognano - 11 (97C76) - Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 37 - Il diritto di accesso verso le Istituzioni comunali

2. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi verso le Istituzioni comunali si applicano le norme previste dal presente regolamento in quanto compatibili.

Art. 38 - Il diritto di accesso verso le Società per l'esercizio di servizi pubblici comunali

1. Le disposizioni per il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al precedente art. 36 si applicano, con gli adeguamenti necessari riferiti alla natura del rapporto con l'Amministrazione Comunale, anche alle società per azioni a prevalente capitale pubblico una volta costituite per la gestione di servizi pubblici comunali.

Capo VI Disposizioni particolari del diritto di accesso

Art. 39 - Richieste di accesso di portatori di interessi pubblici e diffusi

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle Amministrazioni, Associazioni e Comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

Art. 40 - Archivio delle schede di accesso

1. Al fine di consentire il più utile ed agevole esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'Amministrazione Comunale istituisce presso ciascuna unità organizzativa interessata archivi automatizzati delle schede di accesso che vengono formati con l'immissione in memoria delle notizie contenute nella scheda e classificati secondo l'oggetto della richiesta ed il soggetto richiedente.

2. Finché non sia possibile procedere alla dotazione delle unità operative dei necessari strumenti informatici per le finalità di cui al comma 1 l'archivio è costituito dalle schede cartacee di accesso.

Art. 41 - Modulistica per il diritto di accesso

1. Al fine di facilitare gli operatori negli adempimenti di competenza per la puntuale applicazione delle norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi previste dal presente regolamento e di ridurre al minimo il numero delle operazioni materiali occorrenti gli uffici comunali faranno uso di modulistica appositamente approntata dagli uffici stessi in un unico modello.

Comune di Castel Focognano - 12 (97C76) - Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 43 - Casi non previsti dal regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: a) le leggi statali e regionali; b) lo Statuto del Comune; c) il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 44 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra indicata.

Art. 45 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere libera visione.

Art. 46 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di adozione dello stesso da parte del Consiglio Comunale e dopo la sua successiva pubblicazione, unitamente a tale deliberazione, per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

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