La Comunità locale di Castel
Focognano, soggetto di autonomia riconosciuta dalla
Costituzione della Repubblica Italiana, costituisce un
Ente denominato "Comune di Castel Focognano"
che è Ente autonomo nell’ambito dei principi
fissati dalle leggi generali dello Stato che ne
determinano le funzioni e dalle norme del presente
Statuto.
Il Comune tutela la sua
denominazione, che può essere modificata con
l’osservanza delle norme di cui all'art. 133 della
Costituzione.
Art. 2 -
Stemma e Gonfalone del Comune
di Castel Focognano
II Comune ha come segno distintivo
proprio lo stemma riconosciuto con provvedimento del
16 settembre 1953 del Presidente del Consiglio dei
Ministri ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti
morali.
II Comune fa uso, nelle cerimonie
ufficiali, del gonfalone riconosciuto con decreto del
31 luglio 1954 del Presidente della Repubblica.
L'uso del gonfalone è disciplinato
dalle norme di legge in vigore.
Art. 3 -
Territorio del Comune di
Castel Focognano
Il Comune di Castel Focognano
comprende la parte di suolo nazionale delimitato con
il piano topografico di cui all’art. 9 della legge
24/12/1954 n. 1228 approvato dall'Istituto Nazionale
di Statistica.
II territorio di cui al precedente
comma comprende la frazione capoluogo di Rassina,
nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi
Organi istituzionali e degli uffici e le frazioni di
Carda, di Castel Focognano, di Pieve e Socana e di
Salutio.
Le modificazioni alla
circoscrizione territoriale sono apportare con legge
regionale ai sensi dell’art. 133 della Costituzione,
previa consultazione della popolazione del Comune.
Allo scopo di esercitare una
pluralità di funzioni in forma associata il Comune di
Castel Focognano promuove l’Unione con uno o più
Comuni anche non necessariamente territorialmente
contigui.
L’atto costitutivo e lo Statuto
dell’Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni
partecipanti con la maggioranza dei due terzi dei
Consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione è ripetuta in successive
sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è
approvato se ottiene per due volte il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
La costituzione dell’Unione
avviene con le deliberazioni adottate dai singoli
Consigli Comunali che approvano l’identico testo
dell’atto costitutivo e lo Statuto, riuniti in uno
stesso atto.
La deliberazione non è soggetta a
controllo ed entra in vigore decorsi trenta giorni
dalla sua affissione all’albo pretorio.
L’atto costitutivo determinato
tramite convenzione deve necessariamente prevedere i
fini che l’Unione intende prefiggersi, la durata,
gli organi dell’Unione, le modalità di reperimento
delle risorse, i rapporti finanziari, i reciproci
obblighi e garanzie, specifiche modalità gestionali
come la costituzione di uffici Comuni e la delega di
funzioni da parte di uno o più Comuni verso il comune
individuato come capofila.
Lo Statuto recepisce e disciplina
le previsioni dell’atto convenzionale le modalità
di costituzione ed il funzionamento degli organi e le
forme di consultazione degli enti contraenti.
Il presidente dell’Unione è
scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati.
Gli altri organi sono composti da
componenti delle giunte e dei consigli dei Comuni
interessati, garantendo la presenza delle minoranze.
L’Unione ha potestà
regolamentare per la disciplina della propria
organizzazione
All’Unione spettano gli introiti
derivanti dalle tasse, tariffe e contributi sui
servizi ad essa affidati.
Art. 4 -
Funzioni del Comune di Castel
Focognano
Il Comune rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi con interventi
sostenibili e ne promuove lo sviluppo.
II Comune è titolare di funzioni
proprie; esercita altresì, secondo le leggi statali e
regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo
Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione
degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello
Stato e della Regione e provvede, per quanto di
propria competenza, alla loro specificazione ed
attuazione.
II Comune può esercitare, inoltre,
eventuali funzioni delegategli da altri organismi, sia
in forma temporanea che permanente.
Obiettivi preminenti del Comune
sono lo sviluppo economico e sociale, finalizzato
all'affermazione dei valori umani ed al
soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione
delle condizioni per rendere effettivi i diritti di
tutti i cittadini.
Art. 5 -
Funzioni Amministrative
Generali
II Comune esercita funzioni
amministrative, previste dalla legge, nel settore
della sanità, dell’assistenza e della beneficenza,
dell’assistenza scolastica, dello sviluppo
economico, dell’edilizia residenziale pubblica,
della tutela dell’ambiente, della protezione civile.
Art. 6 -
Compiti del Comune di Castel
Focognano
Il Comune gestisce servizi propri
ai sensi delle norme del Capo I Titolo IV del presente
Statuto.
II Comune gestisce i servizi
elettorali, di anagrafe, di stato civile, di
statistica e di leva militare; le funzioni relative a
questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale
Ufficiale di Governo.
II Comune esercita, altresì, le
ulteriori funzioni amministrative per servizi di
competenza statale che gli vengono affidate dalla
legge, secondo la quale saranno regolati i relativi
rapporti finanziari per assicurare le risorse
finanziarie.
Art. 7 -
Albo Pretorio
II Comune ha un albo pretorio per
la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze,
dei manifesti e degli atti che devono essere portati a
conoscenza del pubblico che si trova in luogo pubblico
accessibile a tutti.
Il Segretario Comunale attesta
l’avvenuta pubblicazione degli atti, sulla base
delle risultanze dell'apposito registro e della
certificazione del responsabile del competente
ufficio.
Titolo II
- ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE DEL COMUNE
DI CASTEL FOCOGNANO
CAPO I -
ORGANI
ISTITUZIONALI
Art. 8 -
Organi del Comune di Castel
Focognano
Sono Organi del Comune il Sindaco,
il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale.
Il Sindaco è il legale
rappresentante del Comune ed è il responsabile
dell’amministrazione; egli esercita inoltre le
funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi
dello Stato.
Il Consiglio è organo di indirizzo
politico e di controllo politico amministrativo.
La Giunta collabora con il Sindaco
nell’amministrazione del Comune, attua gli indirizzi
generali del Consiglio Comunale, svolge attività
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
Lo Statuto ed i relativi
regolamenti di attuazione, nel rispetto delle riserve
di legge in merito, disciplinano l’attribuzione
delle funzioni e regolano i rapporti fra gli organi di
cui al presente articolo nonché degli stessi con gli
organi burocratici gestionali di cui al successivo
titolo V.
CAPO II
- CONSIGLIO
COMUNALE
Art. 9 -
Elezione e composizione del
Consiglio Comunale
Le norme relative alla
composizione, all’elezione del Consiglio, alle cause
di ineleggibilità ed incompatibilità e alla
decadenza dei Consiglieri comunali sono stabilite
dalla legge.
Art. 10
- Durata in carica del
Consiglio Comunale
La durata in carica del Consiglio
Comunale è stabilita dalla legge.
II Consiglio Comunale rimane in
carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo
la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed
improrogabili.
Lo scioglimento del Consiglio
Comunale è pure determinato dalla cessazione dalla
carica del Sindaco per dimissioni, impedimento
permanente, rimozione, decadenza o decesso.
Art. 11
- Consiglieri Comunali
I Consiglieri Comunali
rappresentano l’intero Comune senza vincolo di
mandato.
I Consiglieri entrano in carica
all’atto della proclamazione ovvero, in caso di
surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la
relativa deliberazione.
Nella seduta immediatamente
successiva all’eIezione il Consiglio, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare
la condizione degli eletti, a norma di legge, e
dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di
essi, quando sussista alcuna delle cause previste;
l’iscrizione all'ordine del giorno della convalida
degli eletti comprende, anche se non è detto
esplicitamente, l’avvio del procedimento per la
decadenza degli incompatibili.
La posizione giuridica dei
Consiglieri è regolata dalla legge.
Ogni Consigliere ha diritto ad
ottenere, con le modalità stabilite dal regolamento
di funzionamento del Consiglio Comunale e salvo
l’obbligo del segreto nei casi specificatamente
disciplinati dalla legge od in conformità ad essa:
a) ogni notizia od informazione
utile all'espletamento del proprio mandato, ad opera
dei responsabili degli uffici e servizi;
b) copia degli atti e documenti che
ritiene necessari all’espletamento del suo mandato,
in esenzione da bollo e diritti, ad opera del
competente responsabile dell'ufficio o servizio;
c) risposta entro trenta giorni
alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di
sindacato ispettivo, ad opera del Sindaco o
dell'Assessore da lui delegato.
Ciascun consigliere comunale
inoltre ha diritto di intervenire nella definizione
delle linee programmatiche, proponendo integrazioni,
adeguamenti, modifiche, mediante presentazione di
apposite richieste di emendamenti, nei modi e nei
tempi fissati nel regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale.
Le dimissioni dalla carica di
Consigliere comunale indirizzate al Consiglio, devono
essere assunte immediatamente al protocollo
dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione;
esse sono irrevocabili, non necessitano di presa
d’atto e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio entro e non oltre
dieci giorni deve procedere alla surroga dei
Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni
quale risulta dal protocollo.
I Consiglieri hanno diritto di
iniziativa su ogni questione sottoposta alla
competenza del Consiglio Comunale.
Hanno inoltre diritto di formulare
interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le
procedure stabilite dal regolamento interno del
Consiglio Comunale.
Le indennità spettanti ai
Consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono
stabilite dalla legge.
Il Comune, nella tutela dei propri
diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede
processuale ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco
ed ai dipendenti che si trovino implicati, in
conseguenza di fatti ed atti connessi
all’espletamento delle loro funzioni, in
procedimenti di responsabilità civile o penale, in
ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia
conflitto di interessi con il Comune stesso.
I Consiglieri che non intervengano
alle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio
Comunale per tre volte consecutive senza giustificato
motivo sono dichiarati decaduti con delibera del
Consiglio, nel rispetto della normativa sulla
trasparenza e secondo le modalità previste nel
regolamento sul funzionamento del Consiglio stesso.
Art. 12
- Competenze del Consiglio
Comunale
II Consiglio è l’organo di
indirizzo e di controllo politico amministrativo.
Le competenze del Consiglio sono
determinate dalla legge.
II Consiglio è dotato di autonomia
funzionale ed organizzativa. Il regolamento per il
funzionamento del Consiglio fissa le modalità con le
quali fornire allo stesso servizi e attrezzature e
risorse finanziarie.
Il regolamento disciplina altresì
i modi di gestione delle risorse attribuite
all’organo consiliare per il suo funzionamento e
quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
Le deliberazioni in ordine agli
atti fondamentali determinati dalla legge non possono
essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del
Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei
sessanta giorni successivi.
Il Consiglio può stabilire, con
gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per
la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni
per promuovere, indirizzare, sollecitare l’attività
degli altri organi.
Il Consiglio definisce gli
indirizzi per la nomina e la designazione da parte del
Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende ed Istituzioni nel corso della prima seduta
utile del Consiglio e comunque entro quarantacinque
giorni dalla data di proclamazione.
Il Consiglio nomina e revoca suoi
rappresentanti presso Enti Aziende ed Istituzioni ove
tale prerogativa è riservata dalla legge. In tale
occasione o anche successivamente, ove ne ravvisi la
necessità, può esprimere indirizzi per orientare
l’azione dei suddetti rappresentanti. Nella nomina
dovrà essere rispettato il principio di pari
opportunità tra uomo e donna garantendo, ove
possibile la presenza di entrambi i sessi.
Alla nomina e alla revoca di cui
sopra si provvede in seduta pubblica e con votazione
per scheda segreta con le modalità stabilite dal
regolamento di funzionamento del Consiglio.
Il Consiglio verifica annualmente
nel mese di settembre l’accertamento degli equilibri
generali del bilancio e contestualmente esamina
l’attuazione delle linee programmatiche di governo
espresse dalla Giunta.
Il Consiglio Comunale partecipa al
controllo di gestione ai sensi di quanto previsto
dall’art. 74 del presente Statuto.
Art. 13
- Esercizio della Potestà
Regolamentare
Il Consiglio Comunale,
nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta,
nel rispetto della legge e del presente Statuto, i
regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento
delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
per il funzionamento degli Organi e per l’esercizio
delle funzioni.
I regolamenti, divenuti esecutivi
ai sensi di legge, sono pubblicati all'albo pretorio
per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore
dopo tale pubblicazione.
Copia dei regolamenti comunali in
materia di polizia urbana, rurale e degli eventuali
atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti
esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per
il tramite del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 14 -
Commissioni Comunali Permanenti
Il Consiglio Comunale, all'inizio
di ogni tornata amministrativa, istituisce con atto
deliberativo adottato a maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio stesso, nel suo seno
Commissioni consultive permanenti composte con
criterio proporzionale assicurando la presenza della
minoranza.
Le modalità di voto, le norme di
composizione e di funzionamento, le forme di
partecipazione di altri soggetti sono stabilite dal
regolamento.
II Sindaco e gli Assessori possono
partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto
di voto, ove ovviamente non ne siano componenti.
Le Commissioni esaminano
preventivamente le più importanti questioni di
competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di
esse il proprio parere che può essere trascritto in
eventuale verbale; concorrono, nei modi stabiliti dal
regolamento, allo svolgimento dell’attività
amministrativa del Consiglio.
Le Commissioni hanno facoltà di
chiedere l’intervento alle proprie riunioni del
Sindaco e dei membri della Giunta Comunale, nonché,
previa Comunicazione al Sindaco, dei responsabili
degli uffici e dei servizi comunali, degli
Amministratori e dei Dirigenti degli Enti e Aziende
dipendenti, anche parzialmente, dal Comune.
Nella composizione delle
commissioni dovrà essere favorita, per quanto
possibile, la presenza di entrambi i sessi in omaggio
al principio di pari opportunità a cui si ispira il
presente Statuto.
Art. 15
- Commissioni Comunali
Speciali
II Consiglio, con le modalità di
cui all'articolo precedente, può istituire:
a) Commissioni speciali incaricate
di esperire indagini conoscitive ed in generale di
esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti
ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività
del Comune;
b) Commissioni di inchiesta alle
quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di
Aziende da esso dipendenti hanno l’obbligo di
fornire tutti i dati e le informazioni necessarie
senza vincolo di segreto d'ufficio;
Le commissioni sono composte solo
da Consiglieri con criterio proporzionale.
La presidenza delle suddette
commissioni con funzioni di controllo e di garanzia è
conferita ai Consiglieri appartenenti al gruppo della
minoranza .
Le commissioni potranno avvalersi
di esperti negli specifici settori secondo criteri e
modalità previste nel regolamento per il loro
funzionamento.
Le modalità di voto, le norme di
composizione e di funzionamento delle Commissioni sono
stabilite dal regolamento.
Art. 16
- Commissione per il
funzionamento del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale nomina una
Commissione consiliare per il regolamento interno, con
rispetto del criterio proporzionale, i cui membri sono
designati dai gruppi stessi in modo da garantire la
presenza in essa, con diritto di voto, di almeno un
rappresentante per ogni Gruppo.
La Commissione esamina
preventivamente tutte le proposte sulle norme da
inserire nel regolamento, le coordina in uno schema
redatto in articoli e lo sottopone, con proprio
parere, all’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva a maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, con
votazione a scrutinio palese, il proprio regolamento e
le modificazioni.
La Commissione è nominata per
l’intera durata in carica del Consiglio e, oltre al
compito della formazione del regolamento, ha anche
quello di curarne l’aggiornamento esaminando le
proposte di Consiglieri in ordine alle modificazioni
ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo con il
proprio parere al voto del Consiglio.
II regolamento determina le norme
per il funzionamento del Consiglio.
Art. 17
- Sessioni del Consiglio
Comunale
II Consiglio Comunale si riunisce
in sessioni ordinarie e straordinarie.
Sono considerate ordinarie le
sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di
deliberazione inerenti l’approvazione delle linee
programmatiche del mandato, del bilancio di previsione
e del rendiconto di gestione.
Le sessioni straordinarie sono
tutte le altre.
Art. 18
- Convocazione del Consiglio
Comunale
Il Consiglio Comunale è convocato
dal Sindaco, di propria iniziativa, mediante avvisi
scritti riportanti l’ordine del giorno degli
argomenti da trattare, da Comunicare con i sistemi
previsti dal regolamento per suo il funzionamento.
Il Consiglio Comunale può altresì
essere convocato su richiesta scritta di almeno un
quinto dei Consiglieri. La richiesta dovrà contenere
le indicazioni degli argomenti da porre
all’attenzione dell’organo consiliare. In tal caso
il Sindaco ha l’obbligo di riunire il Consiglio
entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la
richiesta e devono essere inseriti all’ordine del
giorno gli argomenti proposti, purché di competenza
consiliare.
Le sessioni ordinarie devono essere
convocate almeno cinque giorni prima del giorno
stabilito, mettendo a disposizione degli interessati
tutta la documentazione almeno quattro giorni prima;
quelle straordinarie almeno tre, mettendo a
disposizione degli interessati tutta la documentazione
almeno due giorni prima.
In caso di accertata urgenza il
Sindaco può convocare il Consiglio con un anticipo di
almeno ventiquattro ore, mettendo a disposizione degli
interessati tutta la documentazione almeno dodici ore
prima.
L’ordine del giorno può essere
integrato con nuovi argomenti da parte del Sindaco
fino a ventiquattro ore prima della data fissata per
la seduta del Consiglio.
Art. 19
- Interventi dei Consiglieri
per la validità delle sedute e delle deliberazioni
II Consiglio Comunale delibera con
l’intervento di almeno la metà del numero dei
Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza
assoluta dei votanti salvo i casi per i quali la legge
o il presente Statuto o il regolamento stabiliscono
diversamente.
Qualora la copiosità dei punti
previsti all’ordine del giorno renda impossibile la
prosecuzione della seduta, il Sindaco può disporre
l’aggiornamento della stessa ad altra data
concordata con l’Assemblea.
Eccezionalmente le sedute del
Consiglio possono essere di prima e di seconda
convocazione.
Nella convocazione del Consiglio
Comunale deve essere indicata anche la data della
seconda convocazione ai fini di cui al comma
successivo.
Quando la prima convocazione sia
andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei
presenti di cui al precedente comma, alla seconda
convocazione, le deliberazioni sono valide purché
intervengano almeno quattro Consiglieri.
Art. 20
- Astensione dei Consiglieri
Comunali
I Consiglieri debbono astenersi dal
prendere parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro
parenti o affini fino al quarto grado.
Il suddetto obbligo non si applica
ai provvedimenti normativi o di carattere generale se
non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi
dell’amministratore o di parenti o affini fino al
quarto grado.
I Consiglieri si astengono pure dal
prendere parte direttamente o indirettamente in
servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od
appalti di opere nell’interesse del Comune o degli
Enti soggetti alla sua amministrazione o vigilanza.
Art. 21
- Pubblicità delle Sedute del
Consiglio Comunale
Le sedute del Consiglio Comunale
sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e
dal regolamento per il suo funzionamento.
Art. 22
- Presidenza delle Sedute del
Consiglio Comunale
Presiede il Consiglio, di cui fa
parte a tutti gli effetti, il Sindaco, o il
Vicesindaco, in caso di sua assenza o impedimento.
Nell’ipotesi in cui sia stata
conferita la carica di Vicesindaco ad un Assessore
esterno la seduta del Consiglio Comunale è presieduta
dal Consigliere anziano.
Le funzioni di Consigliere anziano
sono esercitate dal Consigliere che nell’elezione a
tale carica ha conseguito la cifra elettorale più
alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei
voti di preferenza. A parità di voti si fa
riferimento al più anziano d’età.
Chi preside l’adunanza del
Consiglio Comunale investito di potere discrezionale
per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e
dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e
deliberazioni.
Chi presiede il Consiglio ha facoltà
di sospendere e di sciogliere l’adunanza.
Può, inoltre, nelle sedute
pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti,
ordinare che venga espulso chiunque sia causa di
disordine.
Art. 23
- Votazioni e Funzionamento
del Consiglio Comunale
Nessuna deliberazione è valida se
non viene adottata con la maggioranza dei votanti.
Le votazioni sono palesi; le
deliberazioni concernenti persone vengono adottate a
scrutinio segreto.
In caso di votazione segreta le
schede bianche, le non leggibili e le nulle si
computano per determinare la maggioranza dei votanti.
Il Sindaco di propria iniziativa o
su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri può
convocare su specifiche e particolari problematiche
che coinvolgano l’intera Comunità Consigli Comunali
aperti. In tali Consigli è assicurata la
partecipazione con diritto di parola ai cittadini,
alle organizzazioni ed associazioni a rappresentanti
della Comunità Montana, della Regione, della
Provincia.
Sono fatte sempre salve le
competenze del Consiglio.
Allo stesso modo il Sindaco o 1/5
dei Consiglieri possono convocare udienze conoscitive
volte ad acquisire notizie, informazioni,
documentazioni utili all’attività del Comune.
Art. 24
- Verbalizzazione delle sedute
del Consiglio Comunale
Delle sedute del Consiglio Comunale
viene redatto, apposito verbale, a cura del segretario
comunale; in caso di assenza del segretario il verbale
è redatto dal vice segretario ovvero, laddove la
predetta qualifica non sia attribuita, da un
dipendente a ciò delegato ai sensi di quanto previsto
dall’art. 58 lett. b) del presente Statuto.
Alle sedute del Consiglio possono
partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori non
Consiglieri.
Partecipa altresì alle sedute il
segretario comunale con diritto di intervento, ma
senza diritto di voto.
Il processo verbale indica in
maniera sintetica i punti principali della discussione
e il numero di voti resi pro e contro ogni proposta.
Ogni Consigliere comunale ha
diritto che nel verbale si faccia constare del suo
voto e dei motivi del medesimo.
II regolamento stabilisce:
a) le modalità di approvazione del
processo verbale e di inserimento in esso delle
rettificazioni eventualmente richieste dal Consiglieri
comunali;
b) le modalità secondo cui il
processo verbale può darsi per letto.
II dibattito delle sedute del
Consiglio Comunale viene registrato con procedimento
fonografico; dopo sei mesi dalla stesura degli atti
conseguenti le registrazioni verranno cancellate,
salvo diversa disposizione motivata del Sindaco.
Art. 25
- Pubblicazione delle
deliberazioni del Consiglio Comunale
Le deliberazioni del Consiglio
Comunale devono essere pubblicate mediante affissione
all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi,
salvo specifiche disposizioni di legge.
Le deliberazioni del Consiglio
Comunale non soggette al controllo preventivo di
legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno
dalla loro pubblicazione e possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili, in caso di urgenza.
CAPO III
- LA
GIUNTA E IL SINDACO
Sezione 1^
- LA GIUNTA
Art. 26
–Composizione e nomina
La Giunta Comunale, è organo
collegiale composto, dal Sindaco, che la convoca e la
presiede e da almeno quattro Assessori, uno dei quali
è nominato Vicesindaco.
Il Sindaco può, ove lo ritenga
opportuno, portare tale numero fino al massimo
consentito dalla legge.
Nell’ipotesi di parità il voto
del Sindaco è determinante.
Nella nomina degli Assessori deve
essere assicurata la pari opportunità tra uomo e
donna.
Gli Assessori sono nominati dal
Sindaco, che ne da Comunicazione al Consiglio nella
prima seduta successiva alle elezioni, dopo aver
verificato l’esistenza delle condizioni di
eleggibilità e l’inesistenza di cause di
incompatibilità in base ad autocertificazione
presentata dagli stessi ed assunta agli atti.
Gli Assessori possono essere non
Consiglieri, scelti tra i cittadini in possesso dei
requisiti di eleggibilità e compatibilità alla
carica di Consigliere comunale.
Gli Assessori entrano in carica e
cessano dalla stessa dalla data di Comunicazione della
nomina o della revoca al Consiglio.
Non può essere nominato Assessore
non Consigliere chi abbia concorso come candidato alle
elezioni del Consiglio Comunale in carica e sia
risultato non eletto.
Non possono far parte della Giunta
il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e
gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi
non possono essere nominati rappresentanti del Comune
né possono assumere consulenze ed incarichi presso
Enti ed Istituzioni dipendenti o sottoposti al
controllo del Comune.
Art. 27
- Revoca e Dimissioni degli
Assessori,
Il Sindaco può revocare in ogni
momento uno o più Assessori, dandone motivata
Comunicazione al Consiglio, unitamente alla
Comunicazione della nomina del nuovo o dei nuovi
Assessori.
Gli Assessori possono rimettere le
proprie dimissioni nelle mani del Sindaco, che
procederà nei confronti del Consiglio con le modalità
di cui al precedente comma.
Art. 28
- II Vicesindaco
Contestualmente alla nomina dei
componenti della Giunta il Sindaco conferisce ad uno
degli Assessori la carica di Vicesindaco.
II Vicesindaco sostituisce il
Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo,
ovvero nei casi di sospensione previsti dalla legge.
Il Vicesindaco svolge le funzioni
del Sindaco in caso di dimissioni, impedimento
permanente, rimozione, decadenza o decesso dello
stesso Sindaco nonché negli altri casi espressamente
previsti dalla legge che comportano la decadenza della
giunta municipale e lo scioglimento del Consiglio
Comunale; tali funzioni vengono svolte dal Vicesindaco
sino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del
nuovo Sindaco.
Il Consiglio e la Giunta Comunale
restano in carica fino alle elezioni del nuovo
Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette
elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal
Vicesindaco.
Nell’ipotesi in cui sia stata
conferita la carica di Vicesindaco ad un Assessore
esterno la seduta del Consiglio Comunale è presieduta
dal Consigliere anziano.
Art. 29
- Competenze della Giunta
La Giunta collabora con il Sindaco
nell’amministrazione del Comune e nell'attuazione
degli indirizzi generali del Consiglio cui riferisce
annualmente e nei cui confronti svolge funzioni
propositive e di impulso.
In particolare la Giunta esercita
funzioni di indirizzo politico amministrativo
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e
adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento
di tali funzioni e verifica la rispondenza dei
risultati dell’attività amministrativa e della
gestione degli indirizzi impartiti anche tramite
l’istituto del nucleo di valutazione.
La Giunta compie gli atti
amministrativi che non sono riservati dalla legge al
Consiglio e che non rientrino nelle competenze
attribuite dalla legge e dallo statuto ad altri
organi, nonché quelli espressamente attribuiti dal
presente statuto.
I regolamenti di attuazione dello
statuto individuano espressamente le tipologie dei
provvedimenti riservati alla competenza della Giunta
nonché i modi ed i tempi di adozione degli stessi,
nel rispetto di quanto previsto al comma precedente.
La Giunta adotta il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Modifica le tariffe comunali,
all’interno dei limiti minimi e massimi fissati dal
Consiglio.
Propone criteri generali per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
vantaggi economici di qualunque genere a enti a
persone ed associazioni, conformemente alle
disposizioni legislative e conformemente alle
previsioni regolamentari e nomina la commissione
contributi che sulla base dei suddetti criteri
determina le elargizioni.
Dispone circa la nomina e la revoca
del Direttore Generale o il conferimento della
relativa funzione al Segretario Comunale. L’atto di
nomina e revoca è proprio del Sindaco che lo esercita
sulla base della normativa vigente. La durata
dell’incarico non può eccedere quella del mandato
del Sindaco.
Dispone l’accettazione o il
rifiuto di lasciti e donazioni.
Approva gli accordi di
contrattazione decentrata.
Approva il P.E.G. e le modifiche
alle dotazioni assegnate ai singoli servizi.
Autorizza il Sindaco a stare in
giudizio in nome e per conto del Comune nei giudizi di
primo grado e rinnova l’autorizzazione per i gradi
successivi.
Contrae i mutui previsti
espressamente in atti fondamentali del Consiglio
Comunale.
Determina la dotazione organica in
coerenza con il programma triennale del fabbisogno del
personale.
Individua l’organo preposto
all’applicazione delle sanzioni disciplinari diversi
dal rimprovero verbale e dalla censura.
Art. 30
- Funzionamento
La Giunta è convocata dal Sindaco
o in sua assenza o impedimento dal Vicesindaco che ne
fissa l’ordine del giorno.
Le sedute della Giunta non sono
pubbliche salvo diversa determinazione della Giunta
stessa.
Delle sedute della Giunta viene
redatto apposito verbale a cura del segretario
comunale e, in caso di assenza, dal vicesegretario,
ovvero, qualora tale qualifica non risulti attribuita,
da un dipendente a ciò delegato dal Segretario del
Comune, sottoscritto dal Sindaco e dal verbalizzante.
Gli Assessori comunali devono
astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla
votazione di delibere riguardanti interessi propri o
di loro parenti o affini fino al quarto grado. Il
suddetto obbligo non si applica ai provvedimenti
normativi o di carattere generale se non nei casi in
cui sussista una correlazione immediata e diretta fra
il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell’amministratore o di parenti o affini fino al
quarto grado.
I componenti la Giunta Comunale
competenti in materia di urbanistica, edilizia, lavori
pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività
professionale in materia di edilizia privata e
pubblica nel territorio da essi amministrato.
Il Sindaco può disporre che alle
sedute partecipino, nel corso dell’esame di
particolari argomenti e con funzioni consultive, i
dipendenti, il revisore dei conti, i rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni, i
professionisti esterni incaricati di prestare la loro
opera in merito agli stessi argomenti; in tali casi ne
viene fatta menzione nel verbale.
Art. 31
- Provvedimenti
I provvedimenti adottati dalla
Giunta rivestono carattere di deliberazioni
collegiali, che, in quanto tali ed in presenza di
almeno la meta degli aventi diritto, sono approvate
con il voto favorevole della maggioranza dei
componenti presenti.
Possono essere sottoposte all'esame
della Giunta solamente le proposte che siano redatte
sulla base del giusto procedimento cosi come definito
all'art. 60 del presente statuto.
Sezione 2^
- IL SINDACO
Art. 32
- Rinvii
Il Sindaco è eletto direttamente
dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla
legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità,
di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di
cessazione dalla carica.
Il Sindaco entra in carica
all’atto della proclamazione ed assume la pienezza
delle sue funzioni al momento della prestazione del
giuramento davanti al Consiglio di osservare lealmente
la Costituzione italiana nella seduta di insediamento.
Art. 33
- Attribuzioni
Il Sindaco è l’organo
responsabile dell'amministrazione del Comune,
rappresenta l’Ente, sovrintende al funzionamento dei
servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli
atti. Suo distintivo è la fascia tricolore con lo
stemma della Repubblica e del Comune da portare a
tracolla.
Nomina e revoca gli Assessori e
conferisce la carica di Vicesindaco una volta avvenuta
la proclamazione.
Il Sindaco, sentita la Giunta,
presenta al Consiglio Comunale entro il termine di 120
giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, le
linee programmatiche di governo relative alle azioni
ed ai progetti da realizzare durante il suo mandato
politico amministrativo.
Convoca e presiede il Consiglio
Comunale e la Giunta.
Sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla
designazione ed alla revoca dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro i
termini di legge, pena l’emanazione di provvedimenti
sostitutivi ad opera dell'Organo di controllo. La
nomina dovrà tenere conto, ove possibile del rispetto
del principio di pari opportunità tra uomo e donna,
garantendo la partecipazione di entrambi i sessi.
Esercita, quale Ufficiale di
Governo e quale Sindaco le competenze a tali titoli
attribuite dalla legge, dal presente statuto, dai
regolamenti; sovrintende all’espletamento delle
altre funzioni statali e regionali attribuite o
delegate al Comune.
Promuove ed assume iniziative per
concludere accordi di programma con i soggetti
pubblici previsti dalla legge.
Art. 34
- Altre competenze
II Sindaco nomina con proprio atto
i responsabili da porre ai vertici della struttura
amministrativa dell’Ente, attribuisce e definisce
gli incarichi per l’esercizio delle funzioni di
direzione di cui al successivo art. 59 e quelli
dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le
modalità ed i criteri previsti dalla legge.
Sono attribuite al Sindaco, che le
esercita con le modalità previste dal presente
statuto e dai regolamenti di attuazione, anche le
seguenti competenze di carattere amministrativo ed
organizzativo:
a) dirige e coordina l’attività
politica e amministrativa del Comune, nonché
l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) adotta con atto motivato e nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in
materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia
locale, al fine di prevenire o eliminare gravi
pericoli che minacciano l’incolumità pubblica dei
cittadini. Per l’esecuzione delle ordinanze può
richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza
della forza pubblica. I medesimi provvedimenti possono
essere emanati quando si verifichino situazioni di
eccezionale ed urgente necessità di tutela della
salute pubblica e dell’ambiente e non si possa
provvedere altrimenti per consentire il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti,
anche in deroga alle disposizioni vigenti; tali
ordinanze sono Comunicate al Ministero dell’Ambiente
e della Sanità entro tre giorni dall’emissione ed
hanno efficacia per un periodo non superiore a sei
mesi.
a1) assegna, sentito il
responsabile del servizio, gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
b1) adotta i provvedimenti
concernenti il personale non riservati dalla legge,
dallo statuto e dal regolamento di organizzazione alla
competenza di altro soggetto;
c) esercita poteri sostitutivi nei
confronti della Giunta inadempiente per quelle materie
alla stessa non riservate espressamente dalla legge;
d) esercita poteri di delega nei
confronti degli Assessori;
e) nomina, sentita la Giunta, i
componenti delle commissioni, diverse da quelle la cui
nomina la legge attribuisce al Consiglio, fra persone
in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità
e competenza nell'espletamento dell’incarico;
f) impartisce direttive al
segretario comunale in ordine alla gestione
amministrativa ed organizzativa dell’Ente;
g) nomina i responsabili delle
strutture di massima dimensione;
h) adotta tutti i provvedimenti
atti ad assicurare il perseguimento degli obiettivi
indicati dal Consiglio da parte di uffici, servizi,
aziende speciali, istituzioni, società;
i) determina l’orario di apertura
al pubblico degli uffici e l’orario di attuazione
dei servizi comunali, sentita la Giunta;
j) adotta tutti i provvedimenti a
rilevanza esterna necessari all'applicazione di leggi,
statuto e regolamenti, laddove non riservati ad altri
organi dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di
attuazione.
k) coordina e riorganizza sulla
base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e
nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla
Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
d’intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli
orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
l’espletamento dei servizio con le esigenze
complessive e generali degli utenti;
l) esercita le funzioni attribuite
dalla legge in materia di protezione civile;
m) Nomina e revoca il Direttore
Generale o attribuisce la relativa qualifica al
Segretario Comunale, laddove non sia stata concordata
la previsione della figura a livello comprensoriale;
n) Nomina il Segretario Comunale
scegliendolo nell’apposito albo;
o) Convoca i comizi per i
referendum comunali;
p) adotta i provvedimenti di
requisizione di beni privati per grave necessità
pubblica.
Art. 35
Provvedimenti del Sindaco
Il Sindaco quale organo monocratico
dell’Ente, adotta tutti i provvedimenti allo stesso
esplicitamente attribuiti dalla legge statale e
regionale nonché dal presente statuto.
I provvedimenti di cui al
precedente comma sono adottati con l’assistenza di
un verbalizzante che ne cura la stesura, segretario
comunale, vicesegretario o altro dipendente a ciò
delegato, sono registrati e numerati progressivamente,
sono soggetti a pubblicazione per quindici giorni
all'albo pretorio.
Se l’ordinanza è rivolta a
persone determinate e queste non ottemperano
all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere
d’ufficio a spese degli interessati, senza
pregiudizio dell’azione penale, per i reati in cui
fossero incorsi.
Titolo III -
PARTECIPAZIONE
Capo I -
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Sezione 1^ -
Criteri direttivi
Art. 36 -
Partecipazione dei cittadini
Il Comune garantisce l’effettiva
partecipazione democratica di tutti coloro che vivono
stabilmente nel suo territorio all'attività politico
amministrativa, economica e sociale della Comunità;
considera, a tal fine, con favore il costituirsi di
ogni associazione intesa a concorrere con metodo
democratico a tale attività.
Nell’esercizio delle sue
funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri
programmi gestionali il Comune assicura la
partecipazione di tutti gli interessati, singoli o
associati, appartenenti a tutte le categorie sociali
ed economiche e del volontariato.
Ai fini di cui al comma precedente
il Comune favorisce:
a) le assemblee e consultazioni di
zona sulle principali questioni di scelta;
b) l’iniziativa popolare in tutti
gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
II Comune garantisce in ogni
circostanza la libertà, l’autonomia e
l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed
organismi.
Art. 37 -
Principi del Procedimento Amministrativo
La partecipazione dei soggetti
interessati nei procedimenti amministrativi relativi
all'adozione di atti che incidono su situazioni
giuridiche soggettive è garantita dalle disposizioni
di legge, dalle norme del presente Statuto e dalle
norme regolamentari in materia.
II Comune ha il dovere di
concludere, mediante l’adozione di uno specifico
provvedimento, per ciascun tipo dei quali stabilisce
il termine entro il quale deve esaurirsi, quando ciò
non sia disposto direttamente dalle leggi o da
regolamenti, ogni procedimento amministrativo che
consegua obbligatoriamente ad una istanza o che debba
essere iniziato d'ufficio.
Le determinazioni di cui al
precedente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i
mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza.
Tutti i provvedimenti
amministrativi adottati dal Comune, esclusi gli atti
normativi e quelli di carattere generale, devono
essere motivati con l’indicazione dei presupposti di
fatto e delle motivazioni giuridiche che hanno
determinato la decisione amministrativa in relazione
alle risultanze dell'istruttoria.
Art. 37 bis
- Associazioni e Volontariato
II Comune riconosce, promuove e
favorisce lo sviluppo dell’associazionismo e del
volontariato quali strumenti fondamentali di sviluppo
della persona, di espressione dei valori di libertà,
di solidarietà e di progresso civile.
Il Comune può erogare alle
associazioni, con esclusione dei partiti politici,
contributi economici da destinarsi allo svolgimento
dell’attività associativa.
La Giunta Comunale può altresì
mettere a disposizione delle associazioni a titolo di
contributi in natura, beni o servizi in modo gratuito.
Le modalità di erogazione dei
contributi o di godimento delle strutture, beni o
servizi dell’Ente è stabilita in apposito
regolamento, in modo da garantire a tutte le
associazioni pari opportunità.
Il Comune può gestire servizi in
collaborazione con le associazioni di volontariato
riconosciute a livello nazionale ed inserite
nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei
contributi e le modalità della collaborazione
verranno stabilite in apposito regolamento.
Le associazioni che hanno ricevuto
contributi in danaro o in natura dall’Ente devono
redigere nei tempi indicati nell’atto di
concessione, apposito rendiconto che ne evidenzi
l’impiego.
Il Comune promuove forme di
volontariato per un coinvolgimento della popolazione
in attività volte al miglioramento delle finalità
della vita personale, civile, sociale, in particolare
delle fasce in costante rischio di emarginazione,
nonché per la tutela dell’ambiente. Tali
associazioni possono usufruire dei contributi di cui
ai commi precedenti.
Il Comune potrà esprimere il
proprio punto di vista sui bilanci e programmi
dell’ente e collaborare a progetti, strategie, studi
e sperimentazioni.
Il Comune garantisce che le
prestazioni di attività volontarie e gratuite
nell’interesse collettivo e ritenute di interesse
generale abbiano i mezzi necessari per la loro
migliore riuscita.
Sezione 2^ -
Riunioni, assemblee, consultazioni
Art. 38 -
Riunioni e Assemblee
II diritto di promuovere riunioni e
assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a
tutti, cittadini, stranieri, residenti o non residenti
nel territorio comunale, gruppi e organismi sociali, a
norma della Costituzione, per il libero svolgimento in
forme democratiche delle attività politiche, sociali,
sportive e ricreative.
Il Comune ne facilita
l’esercizio, mettendo a disposizione di coloro che
ne facciano richiesta, le sedi decentrate ed ogni
altra struttura e spazio idoneo.
Per la copertura delle spese può
essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
Il Comune convoca assemblee di
cittadini, di lavoratori, di studenti di forze
sindacali e sociali di categoria nelle forme di volta
in volta ritenute più idonee, su argomenti di loro
interesse, per:
a) la formazione di comitati e di
commissioni;
b) dibattere problemi;
c) sottoporre proposte, programmi,
consuntivi, deliberazioni.
La convocazione di cui al
precedente comma è disposta dal Sindaco.
Art. 39 –
Consultazioni
La Giunta Comunale delibera la
consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli
studenti, delle forze sindacali e sociali e di
categoria nelle forme di volta in volta ritenute più
idonee su provvedimenti di loro interesse.
I risultati delle consultazioni
devono essere menzionati negli atti del Consiglio
Comunale.
I costi delle consultazioni sono a
carico del Comune salvo che la consultazione sia stata
richiesta da altri organismi a loro spese.
Il Comune considera obiettivo
strategico e prioritario favorire la partecipazione
attiva della popolazione giovanile alla vita
amministrativa e il confronto, su un piano di piena
dignità, tra giovani ed istituzione locale, a tal
fine asseconda ed incentiva la formazione di organismi
rappresentativi della popolazione giovanile.
Tali organismi dovranno assicurare
la rappresentanza dei giovani, studenti, lavoratori e
disoccupati.
Sezione 3^ -
Iniziativa popolare
Art. 40 -
Istanze Petizioni Proposte
Chiunque sia residente nel
territorio comunale, le associazioni o i singoli,
possono rivolgere istanze e petizioni al Sindaco, con
riferimento ai problemi di rilevanza cittadina o
zonale o per esporre necessità di interesse generale
o particolare purché coinvolgente sempre interessi
collettivi , nonché proporre deliberazioni nuove o di
revoca delle precedenti
Il Comune è tenuto a pronunciarsi
entro novanta giorni.
Le istanze, le petizioni e le
proposte poste in forma scritta, sono ricevute dal
Sindaco che ne prende atto e le comunica agli organi
competenti per verificarne la congruità e prendere i
relativi provvedimenti ed al Consiglio Comunale per le
funzioni di controllo ad esso attribuite.
Agli effetti dei precedenti commi
le istanze le petizioni possono essere sottoscritte da
uno o più cittadini; la proposta di adozione di nuove
deliberazioni o di revoca di deliberazioni precedenti
deve contenere un minimo di cinquanta firme.
Art. 41 -
Referendum
II referendum su materie di
esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il
rapporto tra gli orientamenti che maturano nella
Comunità e l’attività degli Organi comunali.
Il Comune ne favorisce
l’esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze
di funzionalità dell’organizzazione comunale.
Sono ammessi referendum consultivi
e propositivi; la indizione è fatta quando lo
richiedano un quinto degli elettori residenti nel
comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età
Hanno diritto di partecipare al
referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune, nonché i giovani residenti non
iscritti purché abbiano compiuto il sedicesimo anno
di età.
Sull'ammissibilità del referendum
decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
al Comune.
II referendum non può aver luogo
in coincidenza con altre operazioni di voto.
Non possono essere indetti
referendum in materia di tributi locali e di tariffe,
di attività amministrative vincolate da leggi statali
o regionali e quando sullo stesso argomento è già
stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio.
Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria:
a) Statuto comunale
b) Regolamento del consiglio
comunale
c) Piano regolatore generale e
strumenti urbanistici attuativi
d) Espropriazione per pubblica
utilità
e) Designazione e nomine
f) Atti di acquisto alienazione e
permuta di immobili.
Il quesito da sottoporre agli
elettori deve essere di immediata comprensione e tale
da non ingenerare equivoci.
Un apposito regolamento stabilisce
le procedure di ammissibilità, le modalità di
raccolta delle firme, lo svolgimento delle
consultazioni, la loro validità e la proclamazione
del risultato.
Art. 42 -
Effetti del Referendum
II quesito sottoposto a referendum
è dichiarato accolto nel caso in cui i voti
attribuiti alla risposta affermativa non siano
inferiori alla maggioranza dei votanti e abbia
partecipato al voto la maggioranza assoluta degli
aventi diritto e cioè tutti i cittadini iscritti
nelle liste elettorali del Comune e i giovani
residenti non iscritti che abbiano compiuto il
sedicesimo anno di età.
Se l’esito è stato favorevole il
Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale
entro novanta giorni dalla proclamazione dei
risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito
sottoposto a referendum.
Art. 43 -
Disciplina del Referendum
Le norme per l’attuazione del
referendum consultivo o propositivo sono stabilite da
un apposito regolamento.
Art. 44 -
Azione Popolare
Ciascun elettore del Comune può
far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative
le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
La Giunta Comunale, in base
all'ordine emanato dal giudice di integrazione del
contraddittorio, delibera la costituzione del Comune
nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le
spese a carico di chi ha promosso l’azione o il
ricorso.
Art. 45 -
Diritto di Accesso
Tutti gli atti dell'Amministrazione
comunale sono pubblici ad eccezione di quelli che
esplicite disposizioni legislative dichiarano
riservati .
Il Sindaco con dichiarazione
motivata può vietarne l’esibizione temporanea in
quanto la loro diffusione potrebbe pregiudicare il
diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o
delle imprese.
La consultazione degli atti deve
avvenire senza particolari formalità, con richiesta
motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti dal
regolamento.
In caso di diniego da parte del
funzionario o dell’impiegato che deve comunicare le
proprie determinazioni in merito, l’interessato può
rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco che
deve comunicare le proprie determinazioni in merito
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta
scritta.
Il regolamento stabilisce i tempi
ed i modi di esercizio dei diritti previsti nel
presente articolo.
Con apposito regolamento è
assicurata ai cittadini, singoli o associati, il
diritto di accesso agli atti amministrativi ed è
disciplinato il rilascio di copie di atti previo
pagamento dei soli costi di riproduzione.
Il regolamento inoltre:
a) detta le norme necessarie per
assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato
degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di
domande, progetti e provvedimenti che comunque li
riguardino;
b) assicura il diritto dei
cittadini di accedere, in generale, alle informazioni
di cui è in possesso l'Amministrazione comunale;
c) assicura agli Enti, alle
organizzazioni di volontariato e alle associazioni di
accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di
rendere effettiva la partecipazione dei cittadini
all'attività dell'Amministrazione comunale;
d) favorisce la divulgazione,
attraverso la pubblicazione di opuscoli, bollettini,
giornali, di tutte quelle notizie che interessano, la
Comunità locale.
Art.
46 - Diritto di informazione dei cittadini
Tutti gli atti
dell’amministrazione ad eccezione di quelli aventi
destinatario determinato o sottoposti ai limiti
previsti da specifiche leggi sono pubblici e devono
essere adeguatamente pubblicizzati. La pubblicazione
avviene mediante affissione in apposito spazio
accessibile a tutti, sistemato nel palazzo comunale e
su indicazione del sindaco in appositi spazi.
L’affissione avviene a cura del
segretario Comunale che si avvale di specifico
personale comunale e su attestazione di questi
certifica l’avvenuta pubblicazione.
Gli atti aventi destinatario
determinato devono essere notificati
all’interessato.
Nella pubblicazione e notificazione
degli atti il Comune può avvalersi oltre che dei
sistemi tradizionali anche dei mezzi di comunicazione
ad alta tecnologia o di mezzi ritenuti più idonei ad
assicurare una reale conoscenza degli atti
amministrativi.
L’informazione deve essere
corretta tempestiva puntuale e completa.
Il regolamento sull’accesso detta
ulteriori norme sul diritto di informazione nel
rispetto delle normative statali, regionali e del
presente statuto sulla trasparenza amministrativa.
Allo scopo di pubblicizzare
l’attività del comune e della comunità
rappresentata e nell’intento di dare concreta
attuazione al diritto di informazione, la Giunta
Comunale adotta i provvedimenti organizzativi ritenuti
più idonei, promuove il notiziario comunale ed altri
strumenti tradizionali o inerenti l’utilizzo di
tecnologie informatiche interattive.
Capo II -
DIFENSORE CIVICO
Art. 47 -
Istituzione del Difensore Civico
Il Comune promuove la istituzione a
livello sovracomunale dell'ufficio del "Difensore
Civico" affinché egli garantisca l’imparzialità
e il buon andamento della pubblica Amministrazione
comunale segnalando, anche di propria iniziativa, gli
abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi
dell'Amministrazione stessa nei confronti dei
cittadini.
Raggiunto l’accordo con gli altri
Comuni del comprensorio o con altri enti interessati
alla istituzione della figura del "Difensore
Civico" I'Amministrazione comunale inserisce in
apposito regolamento le norme concordate in ordine
alla elezione, alle prerogative, ai mezzi per il suo
funzionamento e ai suoi rapporti con il Consiglio
Comunale.
Titolo IV -
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 48 -
Svolgimento dell’azione amministrativa
Il Comune informa la propria
attività amministrativa ai principi di democrazia, di
partecipazione e di semplicità delle procedure;
svolge tale attività precipuamente nei settori
organici dei servizi sociali, dell’assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico secondo le leggi.
Gli Organi istituzionali del Comune
ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a
provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e
nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione
amministrativa e dei regolamenti disciplinanti la
materia.
II Comune, per lo svolgimento delle
funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le
forme di decentramento previste dal presente Statuto,
nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la
Provincia e con altri soggetti previsti dal precedente
art. 4.
II Comune nell’ambito delle sue
competenze gestisce servizi pubblici.
Capo I -
SERVIZI
Art. 49 -
Servizi Pubblici Comunali
Il Comune può assumere
l’impianto e la gestione dei servizi pubblici che
abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o
l’esercizio di attività rivolte a realizzare fini
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile
della comunità locale.
I servizi da gestirsi con diritto
di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 50 -
Gestione diretta dei Servizi Pubblici
Il Consiglio Comunale può
deliberare l’istituzione e l’esercizio dei
pubblici servizi nelle forme previste dalla legge.
Art 51 -
Aziende speciali ed istituzioni
Il Consiglio Comunale può
deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate
di personalità giuridica e di autonomia gestionale e
ne approva lo statuto.
Il Consiglio Comunale può
deliberare la costituzione di istituzioni, organismi
dotati di sola autonomia gestionale.
Organi dell'azienda e
dell'istituzione sono:
- il Consiglio di amministrazione, i cui
componenti sono nominati dal Consiglio Comunale.
fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i
requisiti per l’elezione a Consigliere comunale
e una speciale competenza tecnica o amministrativa
per studi compiuti, per funzioni disimpegnate
presso aziende pubbliche o private, per uffici
pubblici ricoperti; la nomina ha luogo a
maggioranza assoluta dei voti; si applicano per la
revoca dei componenti del Consiglio di
amministrazione le norme previste dall'ordinamento
vigente per la revoca degli Assessori comunali;
nella nomina deve essere rispettato il principio
della rappresentanza di soggetti che siano
espressione delle minoranze presenti in consiglio
- il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale
con votazione separata prima di quella degli altri
componenti del Consiglio di amministrazione;
- il Direttore, al quale compete la responsabilità
gestionale, nominato per concorso pubblico per
titoli ed esami, salvo i casi previsti dalla legge
in presenza dei quali si può procedere alla
chiamata diretta.
L’ordinamento ed il funzionamento
delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio
statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
sono disciplinati dal presente Statuto e da
regolamenti comunali.
Spetta al Comune conferire il
capitale di dotazione, determinare le finalità e gli
indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare
i risultati della gestione, provvedere alla copertura
degli eventuali costi sociali.
Capo
II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI
PROGRAMMA
Art. 52 -
Convenzioni
II Consiglio Comunale, su proposta
della Giunta Municipale, delibera apposite convenzioni
da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti
pubblici o con privati al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi pubblici determinati.
Le convenzioni devono stabilire i
fini, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci
obblighi e garanzie.
Art. 53 -
Consorzi
Il Comune può partecipare alla
costituzione di Consorzi con altri Comuni e Provincie
e con soggetti di cui al precedente art. 51 per la
gestione associata di uno o più servizi secondo le
norme previste per le aziende speciali in quanto
applicabili.
A tal fine il Consiglio Comunale
approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una
convenzione ai sensi del precedente articolo,
unitamente allo statuto del Consorzio.
La convenzione deve prevedere
l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione
al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere
pubblicati con le modalità di cui all’art. 46 del
presente statuto
Il Sindaco o un suo delegato fa
parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità
pari alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto del Consorzio.
Art.. 54 -
Accordi di Programma
Per la definizione e I'attuazione
di opere, di interventi o di programmi di intervento
che richiedono, per la loro completa realizzazione,
l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri
soggetti pubblici il Sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera
o sugli interventi o sui programmi di intervento,
promuove la conclusione di un accordo di programma per
assicurare il coordinamento delle azioni e per
determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed
ogni altro connesso adempimento.
A tal fine il Sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le
Amministrazioni interessate.
L’accordo di programma,
consistente nel consenso unanime del Presidente della
Regione del Presidente della Provincia, dei Sindaci
delle Amministrazioni interessate, è approvato con
atto formale del Sindaco.
Qualora l’accordo sia adottato
con decreto del Presidente della Regione e comporti
variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del
Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di
decadenza.
La disciplina degli accordi di
programma, prevista dall'art. 27 della legge 8/6/1990
n. 142 e dal presente articolo, si applica a tutti gli
accordi di programma previsti da leggi vigenti
relativi ad opere, interventi o programmi di
intervento, di competenza del Comune.
Titolo V -
ORDINAMENTO
Capo I -
PRINCIPI DI GESTIONE
Art. 55 -
Organi Gestionali
Sono organi gestionali del Comune
il Segretario Comunale e i responsabili degli uffici e
dei servizi cui sia riconosciuto l’esercizio di
funzioni a rilevanza esterna e di direzione
nell'ambito della sfera esecutivo organizzativa, per
legge, statuto o regolamento di attuazione.
Salve le attribuzioni già
espressamente previste dalla legge e dal presente
statuto, con il regolamento di organizzazione in via
generate e con gli altri regolamenti di attuazione per
le relative procedure, sono individuati i
provvedimenti, anche previsti da leggi speciali, che
costituiscono, secondo l’ordinamento del Comune,
espressione dell'attività di gestione riservati ai
soggetti di cui al precedente comma.
Con esclusione delle competenze
direttamente attribuite dalla legge o dallo statuto
con carattere di inderogabilità ovvero siano dalla
legge o dallo statuto individuati esplicitamente ed
inderogabilmente i soggetti destinatari di delega, i
titolari di competenze gestionali proprie possono
esercitarle conferendo, in via generate o speciale,
delega.
Il conferimento della delega
comporta il trasferimento della competenza, pur
conservando il delegante la potestà di indirizzo e di
controllo sull’esercizio della competenza da parte
del delegato, nonché quella di revoca, ove ritenuta
necessaria in sede di autotutela.
I conflitti di competenza fra i
responsabili delle unità organizzative di massima
dimensione sono decisi con provvedimento del
Segretario Comunale; ove il conflitto di competenza
riguardi anche il Segretario Comunale esso viene
risolto dal Sindaco, nel rispetto delle competenze
attribuite dalla legge e dal presente statuto.
I soggetti coinvolti hanno
l’obbligo di sottoporre il conflitto all'esame
dell’organo decidente il quale assumerà la propria
determinazione sentite le parti interessate.
Art. 56 -
Principi Generali
L’organizzazione degli uffici e
dei servizi risponde a criteri di autonomia,
funzionalità, economicità di gestione, flessibilità,
efficienza ed efficacia e si ispira ai principi di
professionalità e responsabilità per l’attuazione
degli obiettivi fissati dagli organi elettivi
dell’ente.
L’attività dell’ente è
ripartita in aree di attribuzione delle competenze
all’interno delle quali sono rinvenibili unità
organizzative, di diversa entità e complessità
denominate uffici, in rapporto ai compiti assegnati,
finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali,
strumentali e di supporto.
Ad ogni unità organizzativa,
comprese quelle di massima dimensione, è preposto un
responsabile, che risponde dello svolgimento delle
funzioni o del raggiungimento degli obiettivi
assegnati.
Per il migliore esercizio delle
funzioni dei responsabili delle strutture di massima
dimensione è istituita la conferenza permanente,
presieduta e diretta dal Segretario Comunale, dei
suddetti responsabili, con funzioni propositive, di
indirizzo, consultive, organizzatorie, istruttorie ed
attuative; le modalità di funzionamento e di
esercizio delle attribuzioni sono disciplinate dal
regolamento di organizzazione.
La definizione dell'organigramma, a
seguito di verifiche periodiche sulla distribuzione
dei carichi di lavoro ed in rapporto a parametri di
efficienza e funzionalità è compito della Giunta
Comunale, previa informazione delle Organizzazioni
sindacali ed eventuale esame congiunto, se richiesto,
da espletarsi nel termine massimo di quindici giorni.
Art. 57 - Il
Rapporto di Lavoro
Il rapporto di lavoro, le
responsabilità dei dipendenti e le modalità di
accesso all'impiego sono disciplinate dalla legge, la
contrattazione collettiva definisce il trattamento
economico fondamentale ed accessorio nonché le forme
di partecipazione delle rappresentanze del personale
ai fini dell’organizzazione del lavoro.
Lo svolgimento di attività
lavorativa al di fuori del rapporto di servizio è
incompatibile con la qualifica di dipendente comunale,
salve eventuali diverse disposizioni di legge o
deroghe concesse dal Sindaco, secondo i criteri
oggettivi previsti dal regolamento di organizzazione;
questi ultimi tengono conto della specifica
professionalità ed escludono casi di incompatibilità,
sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon
andamento della pubblica amministrazione.
La copertura dei posti di
responsabile di unità organizzativa di massima
dimensione o di qualifiche di alta specializzazione può
avvenire, fermi restando i requisiti previsti per la
qualifica, mediante contratto a tempo determinato di
diritto pubblico o eccezionalmente e salva
deliberazione motivata della Giunta, di diritto
privato, con le modalità previste, nel rispetto delle
disposizioni di legge, del regolamento di
organizzazione. Il trattamento economico, equivalente
a quello previsto per i vigenti contratti collettivi
nazionali e decentrati per il personale degli enti
locali, può essere integrato, con provvedimento
motivato della giunta, da una indennità ad personam,
commisurata alla specifica qualificazione
professionale e culturale, anche in correlazione della
temporaneità del rapporto e delle condizioni del
mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Il trattamento economico e
l’eventuale indennità ad personam sono definiti in
stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non
vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
Il regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i
criteri e le modalità con cui possono essere
stipulati tali contratti che non possono avere durata
superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.
Capo II - LA
STRUTTURA
Art. 58 - Il
Segretario Comunale ed il Vicesegretario
Il Segretario comunale è un
funzionario pubblico dipendente da specifica Agenzia
ed iscritto in apposito albo nazionale.
Lo stato giuridico del segretario
comunale è regolato dalla legge.
Il Sindaco nomina il segretario
scegliendolo tra gli iscritti nell’apposito albo.
La nomina è disposta non prima di
sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla
data di insediamento del sindaco, decorsi i quali è
confermato il segretario in carica.
La nomina ha durata corrispondente
a quella del mandato del sindaco che ha effettuato la
nomina.
Il segretario comunale, nel
rispetto delle direttive impartite dal Sindaco da cui
dipende funzionalmente, assicura la direzione tecnico
organizzativa ed il coordinamento della struttura
organizzativa e gestionale con i criteri dettati dal
presente statuto.
Il segretario comunale svolge
funzioni di indirizzo nei confronti dei responsabili e
di collaborazione senza ledere l’autonomia
gestionale e di organizzazione loro spettante per
legge.
Svolge funzioni di sovraintendenza
e di coordinamento dei responsabili delle aree e dei
servizi qualora non sia stato nominato il direttore
generale.
Il segretario adotta tutti gli atti
necessari a garantire la corretta istruttoria ed
attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi
collegiali e dei provvedimenti del Sindaco,
esercitando, se necessario e motivatamente, nei loro
confronti poteri sostitutivi.
Spetta esclusivamente al segretario
l’adozione di atti e provvedimenti anche a rilevanza
esterna per l’espletamento delle proprie competenze.
In particolare sono attribuite al
segretario le seguenti competenze:
- partecipa alle sedute degli organi elettivi
collegiali;
- redige i verbali di tali sedute, salvo
esercitare potere di delega net caso risulti non
attribuita la qualifica di vicesegretario;
- cura e attesta l’iter di pubblicazione e
assoggettamento a controllo, ove previsto dai
provvedimenti;
- svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico amministrativa nei confronti
degli organi comunali in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa alle leggi dello
statuto ed ai regolamenti;
- emette dichiarazioni ed attestati su situazioni
accertabili e documentate richiesti da altri Enti
pubblici ferma restando la competenza dei
responsabili dei servizi;
- può fare parte dell’ufficio preposto
all’adozione delle sanzioni disciplinari diverse
dal rimprovero verbale e dalla censura;
- esercita nei confronti dei soggetti di cui
all'art. 59 le competenze di cui allo stesso
articolo, comma 4 lettera h), i), j);
- esprime pareri e formula proposte in merito alla
gestione;
- può partecipare a commissioni di studio e di
lavoro interne all’ente e, con
l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne;
- roga i contratti del Comune nei quali l’ente
è parte quando non sia necessaria l’assistenza
di un notaio;
- presiede il nucleo di valutazione e il servizio
di controllo interno;
- presiede le commissioni di concorso per la
copertura di posti di responsabili di area;
- autorizza la partecipazione a corsi di
aggiornamento ed approfondimento di tematiche
generali sulla base delle disponibilità di
bilancio;
- autorizza le missioni dei responsabili apicali.
Il vicesegretario comunale esercita
le funzioni vicarie del segretario coadiuvandolo e
sostituendolo, nel rispetto delle direttive dallo
stesso impartite, in tutti i casi di assenza o
impedimento, con le modalità previste dal regolamento
di organizzazione o, in caso di vacanza o assenza
prolungata, nei limiti e con le modalità previsti
dalla legge e dallo stesso regolamento.
Il Consiglio Comunale può
approvare la stipulazione di convenzioni con altri
comuni per la gestione consortile dell’ufficio del
segretario comunale.
Art. 59 -
Principi strutturali ed organizzativi
A prescindere dalla qualifica,
direttiva o dirigenziale, esercita funzioni di
direzione il soggetto cui sia demandata, nel rispetto
di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e
previa comunicazione alla parte sindacale, con
provvedimento del Sindaco la competenza all'utilizzo
di risorse umane e materiali e responsabilità, di
gestione e di risultato per l’esercizio delle
attività delle, strutture di massimo livello cui è
preposto, anche in aggiunta ad altre specifiche
competenze.
Al soggetto cui sono attribuiti
compiti di direzione è assicurato il necessario grado
di autonomia nell'organizzazione del lavoro e
nell’utilizzo delle risorse.
La funzione di direzione comporta
la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi,
ordini di servizio, atti e provvedimenti anche a
rilevanza esterna, per il perseguimento degli
obiettivi dell'Ente, a cui il personale interessato
deve obbligatoriamente attenersi.
Ai responsabili delle strutture di
massimo livello con funzioni di direzione sono
attribuite:
- la direzione delle unità organizzative in cui
si articola la struttura a cui sono assegnati, con
poteri di organizzazione, coordinamento, controllo
e sostitutivi;
- la responsabilità delle procedure per
l’espletamento dei concorsi per l’assunzione
dei dipendenti dell'Ente e la presidenza delle
relative commissioni, fatto salvo quanto previsto
nel precedente articolo;
- la responsabilità delle procedure per
l’espletamento delle gare di appalto nelle
materie di competenza e la presidenza delle gare
stesse,
- la gestione amministrativa del personale:
- la predisposizione degli atti e dei documenti
per la stipulazione dei contratti attinenti le
materie di competenza e la stipulazione degli
stessi;
- l’utilizzo dei fondi appositamente destinati
annualmente alla gestione nonché l’ordinazione
e liquidazione delle spese con le modalità
previste dai regolamenti di contabilità e dei
contratti, fatta salva la possibilità di delega;
- la partecipazione ad organismi collegiali dei
quali figurino come membri;
- l’autorizzazione allo svolgimento del lavoro
straordinario, nell'ambito di un tetto massimo
complessivo, del congedo ordinario, salvo
coordinamento con l’ufficio personale, di
permessi, nel rispetto delle norme regolamentari
in materia, allo svolgimento di missioni, nei
limiti prefissati dalla Giunta, nei confronti dei
dipendenti appartenenti alla struttura cui sono
preposti;
- l’articolazione dell’orario di servizio dei
dipendenti appartenenti alla struttura cui sono
preposti, nel rispetto sia della vigente normativa
in merito che delle disposizioni impartite dal
Sindaco circa l’orario di apertura al pubblico
degli uffici e di erogazione dei servizi;
- adozione delle sanzioni disciplinari del
rimprovero verbale e della censura e formulazione
di proposte per l’adozione degli altri
provvedimenti nei confronti dei dipendenti
assegnati alla struttura di loro competenza
all’ufficio preposto individuato con
deliberazione della Giunta Comunale ai sensi
dell’art. 29 del presente Statuto;
- valutazione delle prestazioni ai fini della
pianificazione del lavoro da svolgere per il
soddisfacimento degli obiettivi fissati
dall’ente, della crescita professionale dei
dipendenti, per disporre di informazioni per
favorire l’adozione di iniziative tese a
migliorare le prestazioni per il futuro, per
applicare gli importi fissati nel contratto
decentrato per il salario accessorio;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o
analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti
e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto dei criteri predeterminati dalla legge,
dai regolamenti, da atti generali di indirizzo,
ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie;
- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori,
abbattimento e riduzione in pristino di competenza
comunale, di cui curano l’esecuzione, nonché i
poteri di vigilanza edilizia ed irrogazione delle
sanzioni amministrative previste dalla vigente
legislazione statale e regionale in materia di
prevenzione e repressione dell’abusivismo
edilizio e paesaggistico ambientale;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni,
diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni
ed ogni altro atto costituente manifestazione di
giudizio e di conoscenza, compresi i bandi di gara
e di concorso e gli avvisi di pubblicazione degli
strumenti urbanistici;
- le ordinanze di ingiunzione di pagamento di
sanzioni amministrative e l’applicazione di
sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive
impartite dal Sindaco;
- le ordinanze previste da norme di legge o di
regolamento ad eccezione di quelle che la legge
attribuisce espressamente al Sindaco quale
Ufficiale di Governo;
- gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai
regolamenti o, in base a questi, delegati dal
Sindaco.
Le competenze attribuite ai
responsabili apicali sono esercitate tramite lo
strumento organizzativo della delega ai dipendenti
presenti nell’area che vengono individuati con
provvedimento formale in base alla qualifica ricoperta
con contestuale attribuzione della gestione dei
capitoli di competenza.
I soggetti che esercitano funzioni
di direzione sono responsabili del risultato
dell’attività delle unità organizzative assegnate
alla struttura di massimo livello cui sono preposti,
della realizzazione degli obiettivi e dei programmi,
della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa,
incluse le decisioni organizzative e di gestione del
personale.
Ad opera del servizio di controllo
interno, istituito con le modalità previste dal
regolamento di contabilità per lo svolgimento delle
funzioni di cui al successivo art. 74, sono
verificati, mediante valutazioni comparative dei costi
e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione
delle risorse, l’imparzialità ed il buon andamento
dell'azione amministrativa, la realizzazione degli
obiettivi.
ART. 59 bis
- Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
La Giunta Comunale, nelle forme,
con i limiti e le modalità previste dalla legge, e
dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, può deliberare al di fuori della dotazione
organica l’assunzione con contratto a tempo
determinato di personale dirigenziale o di alta
specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti
dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.
La Giunta Comunale nel caso di
vacanza del posto o per altri gravi motivi può
assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal
regolamento, la titolarità di uffici e servizi a
personale assunto con contratto a tempo determinato o
incaricato con contratto di lavoro autonomo.
I contratti a tempo determinato non
possono essere trasformati a tempo indeterminato,
salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
ART. 59 ter
- Collaborazioni esterne
Il Regolamento di organizzazione può
prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di
professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per
obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
Le norme regolamentari per il
conferimento degli incarichi di collaborazione a
soggetti estranei all’amministrazione devono
stabilirne la durata, che non potrà essere superiore
alla durata del programma, ed i criteri per la
determinazione del relativo trattamento economico.
ART. 59
quater - Uffici di indirizzo e di controllo
Il Regolamento può prevedere la
costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze
del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori,
per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di
controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da
dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a
tempo determinato purché l’Ente non sia dissestato
e/o non versi in condizioni strutturalmente
deficitarie.
Art. 60 -
Svolgimento dell’Attività Amministrativa e Giusto
Procedimento
L'attività amministrativa deve
rispettare i principi dell'economicità, efficacia,
trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati
secondo le modalità e le procedure determinate nei
regolamenti comunali nel rispetto dei principi
dell'ordinamento, delle leggi in materia e dei criteri
fissati nel presente statuto.
Salvi i casi espressamente previsti
dalla legge, da regolamenti governativi e comunali, di
silenzio assenso, i procedimenti si concludono con
provvedimento espresso motivato, emanato dall'Organo
competente entro il termine previsto dall'ordinamento
del Comune; in assenza di esplicita previsione di
legge o di regolamento tale termine è di trenta
giorni.
Salvo che per le attività
meramente esecutive attribuite al segretario comunale
ed ai responsabili con funzioni di direzione, tutti
gli altri provvedimenti, per i quali già la legge non
fissi precise procedure, devono rispettare il giusto
procedimento come di seguito definito.
Ai sensi del presente statuto si
intende per giusto procedimento quello per cui
l’emanazione del provvedimento sia subordinato alla
preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnico,
contabile e di legittimità, rispettivamente
rilasciati dal responsabile del servizio, dal
ragioniere e dal segretario, nonché, alla successiva
pubblicazione e comunicazione dell'avvenuta adozione
con le modalità e nei tempi fissati dalla legge e dai
regolamenti di attuazione del presente statuto, salvo
ogni altro ulteriore obbligo imposto dalla legge.
Titolo VI -
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI
COMUNALI
Art. 61 -
Responsabilità verso il Comune
Gli Amministratori e i dipendenti
comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni
derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
Gli Amministratori ed i dipendenti
comunali, per la responsabilità di cui al precedente
comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte
dei conti nei modi previsti dalle leggi in materia.
II Sindaco, il Segretario del
Comune, il responsabile del servizio che vengano a
conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui
sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano
luogo a responsabilità ai sensi del precedente 1^
comma, devono farne denuncia al Procuratore Generale
della Corte dei conti indicando tutti gli elementi
raccolti per l’accertamento della responsabilità e
la determinazione dei danni.
Se il fatto dannoso sia imputabile
al Segretario del Comune o ad un responsabile di
servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Art. 62 –
Responsabilità verso terzi
Gli Amministratori ed i dipendenti
comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro
conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad
altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a
risarcirlo.
Ove il Comune abbia corrisposto al
terzo l’ammontare del danno cagionato
dall'Amministratore o dal dipendente si rivale agendo
contro questi ultimi a norma del precedente art. 61.
E' danno ingiusto, agli effetti del
precedente 1^ comma, quello derivante da ogni
violazione del diritti del terzi che
l’Amministratore o il dipendente abbia commesso per
dolo o colpa grave; restano salve le responsabilità
più gravi previste dalle leggi vigenti.
La responsabilità personale
dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se
la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal
compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta
violazione consista nella omissione o nel ritardo
ingiustificato di operazioni al cui compimento
l’Amministratore o il dipendente siano obbligati per
legge o per regolamento.
Qualora la violazione del diritto
sia derivata da atti od operazioni di Organi
collegiali del Comune, sono responsabili, in solido,
il presidente e i membri del collegio che hanno
partecipato all’atto od operazione; la responsabilità
è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel
verbale il proprio dissenso.
Art. 63 -
Responsabilità dei Contabili
Il Tesoriere ed ogni altro
contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o
sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché
chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione,
nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il
conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione
della Corte del conti secondo le norme e le procedure
previste dalle leggi vigenti.
Art. 64 -
Prescrizione dell'azione di responsabilità
La legge stabilisce il tempo di
prescrizione dell’azione di responsabilità, nonché
le sue caratteristiche di personalità e di
inestensibilità agli eredi.
Art. 65 -
Parere sulle proposte ed attuazione di deliberazioni
Il Segretario comune, il
responsabile del servizio interessato ed il
responsabile dell’ufficio di ragioneria rispondono
in via amministrativa e contabile dei pareri sulle
proposte di deliberazione espressi ai sensi della
legge.
II Segretario, unitamente al
responsabile del servizio interessato, è responsabile
degli atti e delle procedure attuative delle
deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta
Municipale.
Titolo VII -
FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 66 -
Ordinamento della Finanza Comunale
L’ordinamento della finanza del
Comune è riservato alla legge.
Nell’ambito della finanza
pubblica il Comune è titolare di autonomia
finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e
trasferite.
Il Comune è, altresì, titolare di
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte,
delle tasse e delle tariffe e canoni ed ha un proprio
demanio e patrimonio.
Art. 67 -
Attività Finanziaria del Comune
La finanza del Comune è costituita
da:
- imposte proprie;
- addizionali e compartecipazioni ad imposte
erariali e regionali;
- t asse e diritti per servizi pubblici;
- trasferimenti erariali;
- trasferimenti regionali;
- altre entrate proprie anche di natura
patrimoniale;
- risorse per investimenti;
- altre entrate.
I trasferimenti erariali devono
garantire i servizi pubblici comunali indispensabili;
le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici
ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed
integrano la contribuzione erariale per l’erogazione
del servizi pubblici indispensabili. Nell’ambito
delle facoltà concesse dalla legge il Comune
istituisce, con deliberazione consiliare, imposte,
tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune
differenziazioni e, per quanto possibile, al costo del
relativi servizi.
Art. 68 -
Amministrazione dei Beni Comunali
La Giunta Comunale sovrintende
all'attività di conservazione e gestione del
patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito
ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e
mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le
variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove
costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso
di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le
modalità per la tenuta degli inventari e determina i
tempi entro i quali sono sottoposti a verifica
generale.
La Giunta Comunale adotta gli atti
previsti dal regolamento per assicurare, da parte di
tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza
dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione
e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili
tale responsabilità è attribuita ai consegnatari,
definiti dal regolamento.
La Giunta Comunale adotta, per
propria iniziativa o su proposta del responsabile, i
provvedimenti idonei per assicurare la più elevata
redditività dei beni predetti e l'affidamento degli
stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono
adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile
della gestione dei beni compete l'attuazione delle
procedure per la riscossione, anche coattiva, delle
entrate agli stessi relative.
In presenza di rilevanti interessi
di carattere pubblico o sociale, la Giunta Comunale può
concedere i beni patrimoniali in comodato o in uso
gratuito, con le modalità stabilite dalla legge.
I beni patrimoniali disponibili
possono essere alienati, a seguito di deliberazione
adottata dal consiglio comunale per gli immobili e
dalla giunta per i mobili. La deliberazione del
consiglio comunale è adottata con il voto favorevole
della maggioranza dei componenti assegnati.
L'alienazione dei beni immobili
avviene, di regola, mediante asta pubblica, tranne per
le cessioni ad altri enti pubblici e per i beni di
modesto valore per i quali risulti evidente la non
convenienza della procedura concorsuale.
L'alienazione dei beni mobili è
effettuata con le modalità stabilite dal regolamento.
Il Comune può affidare
direttamente alle società sportive locali la
concessione di beni per manifestazioni d’interesse
delle stesse società.
Le somme provenienti
dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile,
da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o,
comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, non
destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate
per il finanziamento del programma di investimenti del
comune, secondo le priorità in esso stabilite.
Art. 69 - Il
Bilancio
L’ordinamento contabile del
Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei
limiti da essa previsti, dal regolamento.
La gestione finanziaria del Comune
si svolge in base al bilancio di previsione annuale e
pluriennale deliberato dal Consiglio comunale, nei
termini di legge, osservando i principi della unità,
annualità, universalità, dell'integrità e del
pareggio finanziario, pubblicità.
Il bilancio e gli allegati
prescritti dalla legge devono essere redatti in modo
da consentirne la lettura per programmi, servizi ed
interventi.
II bilancio pluriennale, elaborato
in termini di sola competenza e di durata pari a
quello della Regione Toscana e comunque non inferiore
a tre anni, contiene le previsioni sull'andamento
delle entrate e delle spese che si prevede di
acquisire ed impegnare nel periodo considerato in
relazione alla legislazione vigente e agli effetti
degli interventi e provvedimenti individuati e
programmati nell'esercizio dell'autonomia finanziaria
del Comune.
Art. 70 - II
Conto Consuntivo
I fatti gestionali sono rilevati
mediante contabilità economica e dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del bilancio e il
conto del patrimonio.
Il conto consuntivo è deliberato
dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno
successivo.
La Giunta Comunale allega al conto
consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime
le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla
base del risultati conseguiti in rapporto ai programmi
ed ai costi sostenuti, nonché, la relazione del
revisore del conti.
Art. 71 -
Attività Contrattuale
Agli appalti di lavori. alle
forniture di beni e servizi, alle vendite, agli
acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle
locazioni ed agli affitti, il Comune, per il
perseguimento del suoi fini istituzionali, provvede
mediante contratti.
La stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da determinazione del responsabile
del servizio indicante:
a) il fine che con il contratto si
intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del
contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne
sono alla base.
Il Segretario del Comune roga,
nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di
cui al precedente 1° comma.
Il responsabile apicale dell’area
delle posizioni e di risultato interviene in
rappresentanza del Comune.
Art. 72 -
Revisione Economico Finanziaria
II Consiglio Comunale affida la
revisione economico finanziaria ad un revisore eletto
a maggioranza assoluta del suoi membri e scelto tra
esperti iscritti nel ruolo del revisori ufficiali del
conti o negli albi del dottori commercialisti o dei
ragionieri.
II revisore dura in carica tre anni
ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile
per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che
influiscono negativamente sull’espletamento del suo
mandato.
II revisore collabora con il
Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e
di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione del Comune ed
attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione redigendo apposita relazione
che accompagna la proposta di deliberazione consiliare
del conto consuntivo.
Per l’esercizio delle sue
funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e
documenti del Comune.
Nella relazione di cui al 3° comma
il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a
conseguire migliore efficienza, produttività ed
economicità della gestione.
Il revisore risponde delle verità
delle sue attestazioni; ove riscontri gravi
irregolarità nella gestione del Comune ne riferisce
immediatamente al Consiglio Comunale.
Art. 73 -
Tesoreria
Il Comune ha un servizio di
tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le
entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori
in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal
concessionario affidatario del servizio di riscossione
dei tributi;
b) il pagamento delle spese
ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti
degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa
disponibili;
c) il pagamento, anche in mancanza
dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di
mutui, dei contributi previdenziali ai sensi di legge.
I rapporti del Comune con il
Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento
di contabilità, nonché dalla convenzione d'appalto
del servizio.
Art. 74 -
Controllo Economico della Gestione
I responsabili degli uffici e dei
servizi eseguono semestralmente, con l’intervento
del revisore dei conti, operazioni di controllo
economico-finanziario per verificare la rispondenza
della gestione dei fondi stanziati nei capitoli d!
bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono
preposti.
Delle operazioni eseguite e delle
risultanze i predetti responsabili fanno constare in
un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e
rilievi, rimettono all’Assessore del ramo; questi ne
riferisce alla Giunta Municipale.
La Giunta Municipale, in base ai
verbali ed alle osservazioni di cui al comma
precedente, redige semestralmente per il Consiglio
Comunale la situazione generale aggiornata sulla
esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e
del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia
riguardante i conti e la gestione e proponendo i
relativi rimedi.
Qualora i dati del controllo
facciano prevedere un disavanzo di amministrazione
della gestione di competenza ovvero della gestione dei
residui, il Consiglio Comunale adotta, ai sensi di
legge, apposita deliberazione con la quale siano
previste le misure necessarie a ripristinare il
pareggio.
Titolo VIII
- RAPPORTI CON ALTRI ENTI
Art. 75 -
Partecipazione alla Programmazione
II Comune partecipa alla
programmazione economica, territoriale e ambientale
della Regione; formula, ai fini della programmazione
predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate
dalla Provincia.
Nell’esercizio delle funzioni di
cui al 1° comma del presente articolo il Comune
consulta le Associazioni dei lavoratori autonomi e
dipendenti al fine di armonizzare la propria
formulazione con le esigenze delle varie categorie.
II Comune nello svolgimento
dell'attività programmatoria di sua competenza si
attiene agli indirizzi generali di assetto del
territorio e alle procedure dettati dalla legge
regionale.
La compatibilità degli strumenti
di pianificazione territoriale predisposti dal Comune
con le previsioni del piano territoriale di
coordinamento è accertata dalla Provincia.
Art. 76 -
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni
provinciali
II Comune esercita l’iniziativa
per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di
cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le
norme emanate a tal fine dalla Regione.
L’iniziativa deve essere assunta
con deliberazione del Consiglio Comunale approvata a
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art. 77 -
Rapporti con la Comunità Montana
II Consiglio Comunale, con
deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità
Montana l’esercizio di funzioni del Comune.
II Comune, nel caso d! delega, si
riserva poteri di indirizzo e di controllo.
Art. 78 -
Pareri Obbligatori
Il Comune è tenuto a chiedere i
pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di
legge ai fini della programmazione, progettazione ed
esecuzione di opere pubbliche.
Decorso infruttuosamente il termine
di sessanta giorni, o il termine minore prescritto
dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.
Titolo IX -
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 79
- Modificazioni e Abrogazione
dello Statuto
Le modificazioni soppressive,
aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o
parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio
Comunale con la procedura prevista dalla legge.
La proposta di abrogazione totale
dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta
di approvazione di un nuovo statuto sostitutivo. La
deliberazione di abrogazione totale assume efficacia
contestualmente all’approvazione del nuovo statuto.
Art. 80
- Adozione dei Regolamenti
Contestualmente all'entrata in
vigore dello statuto o delle sue variazioni, gli
organi competenti avviano una revisione generale dei
regolamenti di emanazione comunale in vigore nel
Comune, allo scopo di adeguarne e coordinarne le
disposizioni ai principi statutari.
Per quanto non incompatibili con le
norme statutarie continuano a rimanere in vigore, fino
all'approvazione dei nuovi regolamenti, le
disposizioni regolamentari precedenti.
Art. 81 -
Entrata in Vigore dello Statuto
II presente Statuto, dopo
l’espletamento del controllo di legittimità da
parte del competente Organo regionale, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e
affisso all’albo pretorio comunale per trenta giorni
consecutivi.
Il Sindaco invia lo Statuto, munito
della certificazione delle avvenute pubblicazioni di
cui al precedente comma, al Ministero dell’interno
per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli
Statuti.
Il presente Statuto entra in vigore
il trentesimo giorno successivo alla sua affissione
all’albo pretorio del comune.